15.2014.103
Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo. Preteso credito di risarcimento del danno causato da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni. Esecuzione diretta contro il
12 febbraio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.103
15.2014.124
Lugano
12
febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 6 ottobre 2014 (inc.
15.2014.103) di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Bellinzona, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 19 settembre
2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
avv. PI 1, __________
e sul ricorso 27 ottobre 2014 (inc. 15.2014.124) di quest’ultima
avverso la decisione di riconsiderazione emessa il 9 ottobre 2014 dallo stesso
ufficio, con cui ha annullato il predetto precetto esecutivo;
ritenuto
in fatto: A. A
domanda dell’avv. PI 1, il 19 settembre 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Bellinzona ha emesso nei confronti di RI 1, Procuratore pubblico del
Canton Ticino, il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 10'000'000.–
oltre interessi del 5% dal 1° giugno 2014, menzionando quale titolo del
credito: “Danni patrimoniali e non, morali, d’immagine e reputazione,
procedimenti abusivi e calunniosi tesi a coprire i delitti/crimini commessi dal
PP RI 1 segnatamente favoreggiamento, riciclaggio, sviamento di giustizia,
inquinamento procedimenti, occultamento prove, truffa fiscale e appartenenza a
organizzazione criminale”.
B. Il precetto esecutivo è stato notificato l’indomani al procuratore
pubblico RI 1, che ha interposto opposizione all’atto della notifica.
C. Con
ricorso del 6 ottobre 2014 (inc. 15.2014.103), RI 1 chiede in via preliminare
che l’UEF riconsideri il proprio operato, constatando la nullità della domanda
di esecuzione e del noto precetto esecutivo e procedendo alle relative
cancellazioni, mentre in via principale postula che la Camera accerti la
nullità di questi atti, ordini all’Ufficio di procedere alle relative
cancellazioni così come al “recupero” del precetto nullo.
D. Avvalendosi
della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art.
17 cpv. 4 LEF, il 9 ottobre 2014 l’UEF ha accertato la nullità del precetto
esecutivo e ha deciso che avrebbe proceduto alla sua cancellazione.
E. Con
ricorso del 27 ottobre 2014 (inc. 15.2014.124), l’avv. PI 1 è insorta alla
Camera perché accertasse la nullità della decisione di riconsiderazione, e in
subordine l’annullasse.
F. Nelle
sue osservazioni del 31 ottobre 2014, il procuratore pubblico RI 1 ha postulato
la reiezione del ricorso presentato dall’avv. PI 1, mentre l’UE si è rimesso al
giudizio della Camera con osservazioni del 7 novembre.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla
notifica del precetto esecutivo impugnato, avvenuta il 4 ottobre 2014, il
ricorso inoltrato dal procuratore pubblico RI 1 il 9 ottobre è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF). Anche tempestivo si rivela il ricorso
presentato il 27 ottobre 2014 dall’avv. PI 1 contro la decisione di
riconsiderazione, da lei ritirata il 20 ottobre sulla scorta di un avviso di
ricevimento depositato nella sua casella già il 10 ottobre (sicché il termine
di giacenza postale era scaduto il 17 ottobre, v. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per
il rinvio degli art. 31 e 34 cpv. 1 LEF).
2. Vertendo
sullo stesso atto esecutivo – ossia il precetto esecutivo n. __________ – le
due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR
e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3. Nel
suo ricorso, RI 1 chiede di accertare la nullità dell’esecuzione, che qualifica
come abusiva per diversi motivi: l’enormità dell’importo posto in esecuzione;
il fatto che il titolo di credito invocato dall’escutente (risarcimento per “procedimenti
abusivi e calunniosi”) sia connesso con la funzione inquirente svolta dall’escusso
e la vicinanza temporale della domanda d’esecuzione con la notifica di una
decisione con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
interposto dall’avv. PI 1 contro la reiezione di una sua richiesta di
ricusazione dell’escusso; la natura per certi versi “delirante” del titolo di
credito (“favoreggiamento, riciclaggio, sviamento di giustizia, inquinamento
procedimenti, occultamento prove, truffa fiscale e appartenenza a
organizzazione criminale”), a dimostrazione del carattere vessatorio di una
domanda che non persegue fini esecutivi legittimi (angheria, ritorsione,
condizionamento ecc.); il fatto che l’avv. PI 1 abbia posto in atto azioni
analoghe, con motivazioni simili, in una precedente esecuzione (n. __________)
diretta contro lo stesso ricorrente e in ulteriori esecuzioni avverso altri magistrati;
la circostanza per cui essa l’abbia escusso personalmente e non lo Stato, la
cui responsabilità è però primaria ed esclusiva, trattandosi di pretesi danni
cagionati da un magistrato nell’esercizio della sua funzione (art. 4 LResp. ticinese);
il carattere diffamatorio delle accuse mosse all’escusso, al limite della
calunnia o della coazione, che rende la domanda di esecuzione e il susseguente
precetto esecutivo illeciti e dunque nulli (art. 19 e 20 CO).
4. Nel
suo ricorso contro la decisione di riconsiderazione, l’avv. PI 1 contesta che l’UEF
sia competente per statuire sulle motivazioni o la validità materiale dei
precetti esecutivi e ancora meno sulla sua nullità. Ritiene, inoltre, la
decisione manifestamente nulla per totale assenza di motivazione e invoca una
violazione del suo diritto di essere sentita.
5. La
garanzia del diritto di essere sentito riconosciuta all’art. 29 cpv. 2 Cost.
vale anche in ambito esecutivo, con il rilievo che la portata di
siffatto diritto va determinata di caso in caso secondo le circostanze concrete
della fattispecie (cfr. RtiD 2013 II 919 n. 55c; sentenza della CEF
15.2003.191 del 4 dicembre 2003). Tenuto conto del numero elevato
dei provvedimenti emessi dagli uffici d’esecuzione, del requisito di celerità e
del carattere formalizzato e a volte unilaterale degli atti esecutivi, non si
possono però porre per le decisioni degli organi esecutivi alte esigenze di
motivazione. Nel caso di specie, a giustificazione della decisione di riconsiderazione
l’UEF si è limitato a rinviare alle argomentazioni ricorsuali. Ciò pare
comunque una motivazione sufficiente perché l’escusso potesse capire la portata
della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il
litigio all’autorità di vigilanza (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami),
facendo capo a un rimedio giuridico – il ricorso – oltretutto gratuito: le bastava,
infatti, determinarsi sulle censure presentate dal ricorrente. Ad ogni modo,
non è necessario approfondire oltre la questione, poiché anche se la decisione
di riconsiderazione fosse nulla, la Camera dovrebbe ad ogni modo statuire sul
ricorso del procuratore pubblico RI 1, il cui interesse risorgerebbe con l’annullamento
della decisione di riconsiderazione.
6. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III
149 cons. 2a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di
vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF
140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente
abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto
dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o
per frivolezza (sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21,
consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione
non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi
“del tutto eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid.
3b e 3c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di porre il proprio
patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285
segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid.
3.2.2).
Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
Fatti
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF
125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è
praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore
persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad
esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per
importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento
giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso
per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio
d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del
vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012;
SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice
le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento
adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium,
DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto
ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal
diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173,
consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2013.63
del 25 giugno 2013, consid. 1).
6.1 Da
quanto precede si deduce che l’ufficio d’esecuzione non è certo
competente per statuire sulla validità materiale dei precetti esecutivi ma,
contrariamente a quanto sostiene l’avv PI 1, lo è invece per accertare la loro
nullità ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Anche l’autorità
di vigilanza gode di tale competenza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui
il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso
(DTF 140 III 484 consid. 2.4). Dato che l’UE si è in concreto riferito alle
argomentazioni del ricorso dell’escusso per motivare la decisione di riconsiderazione,
rimane da esaminare se le stesse giustificavano l’annullamento del precetto
esecutivo.
6.2 Nel caso specifico, il ricorrente invoca diverse
circostanze da cui deduce il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione
contestata, segnatamente l’enormità
dell’importo posto in esecuzione (fr. 10 mio.), il carattere per certi
versi “delirante” del titolo di credito e una coincidenza temporale sospetta,
che potrebbe far pensare a un atto di vendetta dell’escutente nei confronti del
magistrato, circostanze che non sono prive di certe analogie con un caso in cui
il Tribunale federale ha confermato il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione
(sentenza 5A_588/2011 del 18
novembre 2011, consid. 4.2 e 4.3). Non è però necessario approfondire la
questione, poiché nel ricorso è anche invocato un altro motivo di
contestazione, che già di per sé giustificava la riconsiderazione del
provvedimento impugnato.
6.3 Giusta
l’art. 4 cpv. 1 della legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici (LResp, RL 2.6.1.1), l’ente pubblico risponde
del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio
delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente. Il danneggiato non
ha azione contro l’agente pubblico (cpv. 3). Il Cantone risponde quindi in modo
diretto ed esclusivo dell’operato professionale dei magistrati (v. art. 1 lett.
a LResp) ove si sia verificata una grave violazione di un dovere primordiale
della funzione, purché il danneggiato abbia fatto uso dei rimedi di diritto a
sua disposizione (art. 5 LResp). Anche il diritto federale prescrive la
responsabilità patrimoniale oggettiva e primaria dello Stato per i danni
causati dai propri magistrati e funzionari (art. 3 della legge federale sulla responsabilità
della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari
federali, RS 170.32) come pure dagli organi di esecuzione e fallimenti (art. 5
cpv. 1 e 2 LEF e 8 LALEF) nell’esercizio delle proprie funzioni.
a) In
una precedente fattispecie analoga a quella in esame, la Camera ha ritenuto che
la questione della legittimazione passiva in un’esecuzione volta al
risarcimento di un danno attribuito a un funzionario statale sia di merito ed
esuli dalla competenza degli organi dell’esecuzione (sentenza della CEF
15.2009.111 del 4 novembre 2009, consid. 5). In una sentenza successiva del 24
novembre 2011 (BlSchK 2012, 176), la Commission de surveillance del Canton
Ginevra ha invece giudicato abusiva – e quindi nulla – l’esecuzione diretta
contro un giudice istruttore da un imputato, poi prosciolto, per il danno
consecutivo alla sua incarcerazione preventiva, spiegando che secondo l’art. 1
della legge ginevrina sulla responsabilità dello Stato e dei comuni (analogo
all’art. 4 LResp) l’escutente non disponeva di alcuna azione diretta contro l’escussa
nella sua qualità di magistrato. Alla luce di questo precedente, occorre
sottoporre la giurisprudenza della Camera a un nuovo esame.
Considerandi
b) Ora,
se è vero che non incombe alle autorità esecutive di verificare l’identità tra
escusso e debitore (v. sentenza della CEF 15.2008.37 del 24 giugno 2008,
consid. 3, in merito a un’esecuzione promossa contro l’amministratrice di
società con sede all’estero per l’incasso di fatture intestate alle stesse; sentenza
15.2013.63
del 25 giugno 2013 circa un’esecuzione diretta contro un avvocato
per il danno che l’escutente pretendeva causato da un precetto esecutivo notificatole
dall’escusso per conto di un cliente), è altrettanto vero che le domande di
esecuzione manifestamente abusive devono essere respinte d’ufficio. A differenza dei casi testé menzionati, quello
della domanda d’esecuzione diretta personalmente contro un magistrato o un
funzionario in vista del risarcimento di danni che l’escutente pretende causati
nell’esercizio della loro funzione presenta la particolarità che la pretesa
è chiaramente esclusa dalla legge, che mette a disposizione dell’escutente un’azione
contro lo Stato più vantaggiosa, nella misura in cui la solvibilità
della controparte – appunto lo Stato – è garantita e la sua responsabilità in
linea di massima oggettiva. In queste condizioni, il sedicente danneggiato che
scientemente sceglie di escutere personalmente il magistrato o il funzionario
ritenuto responsabile anziché lo Stato manifesta d’intendere colpire non tanto
il patrimonio di lui – quello dello Stato offre garanzie migliori – quanto la
sua persona. Esulando tale scopo da quello per cui il legislatore ha concepito
la procedura esecutiva, fatte salve le peculiarità del caso di specie, una
simile domanda di esecuzione è in linea di principio da considerare d’ufficio
abusiva e pertanto nulla (art. 22 cpv. 1 LEF e sopra consid. 6).
c) Nel
caso specifico, ci si può indubbiamente aspettare da un avvocato iscritto all’albo
che conosca il principio della responsabilità primaria dello Stato per i danni
causati dai propri magistrati e funzionari. Ad ogni modo tale principio è richiamato
chiaramente nel ricorso dell’escusso. Perché, allora, l’avv. PI 1 abbia scelto
di escutere il magistrato personalmente – e di contestare la decisione di
riconsiderazione dell’UEF – anziché promuovere azione contro lo Stato, costei
non spiega, pur non contestando che il danno di cui si pretende vittima è stato
a suo dire causato dall’escusso nell’esercizio della sua funzione
inquirente, tanto che nella causale del precetto esecutivo i pretesi danni sono
attribuiti al “PP” RI 1 In queste circostanze, è evidente che con
l’esecuzione in questione l’avv. PI 1 non mirava a colpire il patrimonio dell’escusso
bensì la sua persona. Del resto, essa non è nuova a questo genere di abuso,
avendo già promossa contro l’escusso, per conto di una cliente, una precedente
esecuzione (n. __________) per i danni ch’essa affermava dovuti all’“omissione
di indagini sull’omicidio e sull’espianto illecito di organi __________”,
che non risulta poi avere proseguita, nonché ulteriori esecuzioni nei confronti
di altri magistrati (ad esempio la n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, oggetto di un altro ricorso pendente davanti alla Camera, inc.
15.2014
).
L’avvio dell’esecuzione qui in esame si
avvera dunque manifestamente abusivo, ciò che giustifica la reiezione del
ricorso dell’avv. PI 1 e contestualmente lo stralcio di quello di RI 1, che
diventa definitivamente senza oggetto. Ciò ad eccezione delle due conclusioni
che non sono oggetto della decisione di riconsiderazione, le quali meritano
invece di essere accolte, la nullità dell’esecuzione dovendo di tutta evidenza
essere iscritta nel registro delle esecuzioni affinché i terzi non possano più
venirne a conoscenza (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) e, per il medesimo
motivo, occorre ordinare all’avv. PI 1 di ritornare il proprio esemplare del
precetto esecutivo all’UE perché proceda alla sua distruzione.
7.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso inoltrato da PI 1 (inc. 15.2014.124) è respinto.
2.
Nella misura in cui non è diventato senza
oggetto, il ricorso inoltrato da RI 1 (inc. 15. 2014.103) è accolto e di conseguenza:
2.1
È
fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona di procedere alla
registrazione della nullità dell’esecuzione n. __________ nel suo registro.
2.2
All’avv.
PI 1 è impartito un termine di 10 giorni dal ricevimento del giudizio odierno per
consegnare all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona l’esemplare originale per
il creditore del precetto esecutivo n. __________ affinché venga distrutto, rendendola
attenta al fatto che se non dovesse dare tempestivamente seguito all’ingiunzione
essa potrà essere sanzionata per disobbedienza
a ordine dell’autorità giusta l’art. 292 CP, secondo cui “chiunque non
ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un
funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente
articolo, è punito con la multa”.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.