Lexipedia

Decisione

15.2014.103

Ricorso contro un precetto esecutivo ritenuto manifestamente abusivo. Preteso credito di risarcimento del danno causato da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni. Esecuzione diretta contro il

12 febbraio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF

125 III 149 ss.), l’abuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è

praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore

persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito, ad

esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per

importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento

giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso

per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio

d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del

vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012;

SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che contraddice

le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul comportamento

adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium,

DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto

ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso dei mezzi offerti dal

diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173,

consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2013.63

del 25 giugno 2013, consid. 1).

6.1 Da

quanto precede si deduce che l’ufficio d’esecuzione non è certo

competente per statuire sulla validità materiale dei precetti esecutivi ma,

contrariamente a quanto sostiene l’avv PI 1, lo è invece per accertare la loro

nullità ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Anche l’autorità

di vigilanza gode di tale competenza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui

il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso

(DTF 140 III 484 consid. 2.4). Dato che l’UE si è in concreto riferito alle

argomentazioni del ricorso dell’escusso per motivare la decisione di riconsiderazione,

rimane da esaminare se le stesse giustificavano l’annullamento del precetto

esecutivo.

6.2 Nel caso specifico, il ricorrente invoca diverse

circostanze da cui deduce il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione

contestata, segnatamente l’enormità

dell’importo posto in esecuzione (fr. 10 mio.), il carattere per certi

versi “delirante” del titolo di credito e una coincidenza temporale sospetta,

che potrebbe far pensare a un atto di vendetta dell’escutente nei confronti del

magistrato, circostanze che non sono prive di certe analogie con un caso in cui

il Tribunale federale ha confermato il carattere manifestamente abusivo dell’esecuzione

(sentenza 5A_588/2011 del 18

novembre 2011, consid. 4.2 e 4.3). Non è però necessario approfondire la

questione, poiché nel ricorso è anche invocato un altro motivo di

contestazione, che già di per sé giustificava la riconsiderazione del

provvedimento impugnato.

6.3 Giusta

l’art. 4 cpv. 1 della legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti

pubblici e degli agenti pubblici (LResp, RL 2.6.1.1), l’ente pubblico risponde

del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio

delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell’agente. Il danneggiato non

ha azione contro l’agente pubblico (cpv. 3). Il Cantone risponde quindi in modo

diretto ed esclusivo dell’operato professionale dei magistrati (v. art. 1 lett.

a LResp) ove si sia verificata una grave violazione di un dovere primordiale

della funzione, purché il danneggiato abbia fatto uso dei rimedi di diritto a

sua disposizione (art. 5 LResp). Anche il diritto federale prescrive la

responsabilità patrimoniale oggettiva e primaria dello Stato per i danni

causati dai propri magistrati e funzionari (art. 3 della legge federale sulla responsabilità

della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari

federali, RS 170.32) come pure dagli organi di esecuzione e fallimenti (art. 5

cpv. 1 e 2 LEF e 8 LALEF) nell’esercizio delle proprie funzioni.

a) In

una precedente fattispecie analoga a quella in esame, la Camera ha ritenuto che

la questione della legittimazione passiva in un’esecuzione volta al

risarcimento di un danno attribuito a un funzionario statale sia di merito ed

esuli dalla competenza degli organi dell’esecuzione (sentenza della CEF

15.2009.111 del 4 novembre 2009, consid. 5). In una sentenza successiva del 24

novembre 2011 (BlSchK 2012, 176), la Commission de surveillance del Canton

Ginevra ha invece giudicato abusiva – e quindi nulla – l’esecuzione diretta

contro un giudice istruttore da un imputato, poi prosciolto, per il danno

consecutivo alla sua incarcerazione preventiva, spiegando che secondo l’art. 1

della legge ginevrina sulla responsabilità dello Stato e dei comuni (analogo

all’art. 4 LResp) l’escutente non disponeva di alcuna azione diretta contro l’escussa

nella sua qualità di magistrato. Alla luce di questo precedente, occorre

sottoporre la giurisprudenza della Camera a un nuovo esame.

Considerandi

b) Ora,

se è vero che non incombe alle autorità esecutive di verificare l’identità tra

escusso e debitore (v. sentenza della CEF 15.2008.37 del 24 giugno 2008,

consid. 3, in merito a un’esecu­­zione promossa contro l’amministratrice di

società con sede all’estero per l’incasso di fatture intestate alle stesse; sentenza

15.2013.63

del 25 giugno 2013 circa un’esecuzione diretta contro un avvocato

per il danno che l’escutente pretendeva causato da un precetto esecutivo notificatole

dall’escusso per conto di un cliente), è altrettanto vero che le domande di

esecuzione manifestamente abusive devono essere respinte d’ufficio. A differenza dei casi testé menzionati, quello

della domanda d’esecuzione diretta personalmente contro un magistrato o un

funzionario in vista del risarcimento di danni che l’escutente pretende causati

nell’e­­serci­­zio della loro funzione presenta la particolarità che la pretesa

è chiaramente esclusa dalla legge, che mette a disposizione dell’escutente un’a­­zione

contro lo Stato più vantaggiosa, nella misura in cui la solvibilità

della controparte – appunto lo Stato – è garantita e la sua responsabilità in

linea di massima oggettiva. In queste condizioni, il sedicente danneggiato che

scientemente sceglie di escutere personalmente il magistrato o il funzionario

ritenuto responsabile anziché lo Stato manifesta d’intendere colpire non tanto

il patrimonio di lui – quello dello Stato offre garanzie migliori – quanto la

sua persona. Esulando tale scopo da quello per cui il legislatore ha concepito

la procedura esecutiva, fatte salve le peculiarità del caso di specie, una

simile domanda di esecuzione è in linea di principio da considerare d’ufficio

abusiva e pertanto nulla (art. 22 cpv. 1 LEF e sopra consid. 6).

c) Nel

caso specifico, ci si può indubbiamente aspettare da un avvocato iscritto all’albo

che conosca il principio della responsabilità primaria dello Stato per i danni

causati dai propri magistrati e funzionari. Ad ogni modo tale principio è richiamato

chiaramente nel ricorso dell’escusso. Perché, allora, l’avv. PI 1 abbia scelto

di escutere il magistrato personalmente – e di contestare la decisione di

riconsiderazione dell’UEF – anziché promuovere azione contro lo Stato, costei

non spiega, pur non contestando che il danno di cui si pretende vittima è stato

a suo dire causato dall’e­­scusso nell’e­­sercizio della sua funzione

inquirente, tanto che nella causale del precetto esecutivo i pretesi danni sono

attribuiti al “PP” RI 1 In queste circostanze, è evidente che con

l’esecu­­zione in questione l’avv. PI 1 non mirava a colpire il patrimonio dell’escus­so

bensì la sua persona. Del resto, essa non è nuova a questo genere di abuso,

avendo già promossa contro l’escusso, per conto di una cliente, una precedente

esecuzione (n. __________) per i danni ch’essa affermava dovuti all’“omissione

di indagini sull’o­­mici­dio e sull’espianto illecito di organi __________”,

che non risulta poi avere proseguita, nonché ulteriori esecuzioni nei confronti

di altri magistrati (ad esempio la n. __________ dell’Uf­­ficio di esecuzione

di Lugano, oggetto di un altro ricorso pendente davanti alla Camera, inc.

15.2014

).

L’av­vio dell’esecuzione qui in esame si

avvera dunque manifestamente abusivo, ciò che giustifica la reiezione del

ricorso dell’avv. PI 1 e contestualmente lo stralcio di quello di RI 1, che

diventa definitivamente senza oggetto. Ciò ad eccezione delle due conclusioni

che non sono oggetto della decisione di riconsiderazione, le quali meritano

invece di essere accolte, la nullità dell’esecuzione dovendo di tutta evidenza

essere iscritta nel registro delle esecuzioni affinché i terzi non possano più

venirne a conoscenza (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) e, per il medesimo

motivo, occorre ordinare all’avv. PI 1 di ritornare il proprio esemplare del

precetto esecutivo all’UE perché proceda alla sua distruzione.

7.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso inoltrato da PI 1 (inc. 15.2014.124) è respinto.

2.

Nella misura in cui non è diventato senza

oggetto, il ricorso inoltrato da RI 1 (inc. 15. 2014.103) è accolto e di conseguenza:

2.1

È

fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona di procedere alla

registrazione della nullità dell’esecuzione n. __________ nel suo registro.

2.2

All’avv.

PI 1 è impartito un termine di 10 giorni dal ricevimento del giudizio odierno per

consegnare all’Ufficio di esecuzione di Bellinzona l’e­semplare originale per

il creditore del precetto esecutivo n. __________ affinché venga distrutto, rendendola

attenta al fatto che se non dovesse dare tempestivamente seguito all’in­­giunzione

essa potrà essere sanzionata per disobbedienza

a ordine del­l’autorità giusta l’art. 292 CP, secondo cui “chiunque non

ottempera ad una decisione a lui intimata da un’au­torità competente o da un

funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente

articolo, è punito con la multa”.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.