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Decisione

15.2014.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Preso

atto che nel frattempo, il 5 maggio 2014, l’escusso aveva ritirato l’opposizione,

il 19 settembre 2014 l’UE ha emesso l’avvi­­so di pignoramento per il 14

ottobre.

C. Con

ricorso del 23 settembre 2014, la madre di RI 1, RA 1, chiede di

annullare l’avviso di pignoramento, facendo valere che il figlio

è interdetto già dal 4 ottobre 1994 e che in assenza di ratifica da parte del

tutore o da lei quale detentrice dell’autorità parentale sia il contratto

concluso con la procedente sia il ritiro dell’opposizione non sono validi.

D. Nelle

sue osservazioni del 13 ottobre 2014, l’UE si è rimesso al giudizio della

Camera mentre la PI 1 è rimasta silente.

E. Interpellata

il 5 novembre 2014, l’Autorità regionale di protezione 8 (sede di Lugano Est)

ha trasmesso alla Camera la risoluzione n. __________ del 26 gennaio 2006, con

cui ha revocato la tutela istituita in virtù dell’art. 369 vCC a favore di RI 1

e ripristinato l’autorità parentale nel senso dell’art. 385 cpv. 3 vCC,

affidando alla madre RA 1 il compito di amministrare i beni e i redditi

del figlio e di salvaguardarne convenientemente gli interessi morali e

materiali. Anche a questo riguardo l’escutente non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2013, è entrata in vigore la legge federale del 19

dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione), che in particolare modifica la terza parte (art. 360 segg.) del

libro primo del Codice civile (diritto delle persone), cambiandone anche l’intitolato

(“della protezione degli adulti” anziché “della tutela”). In tale occasione, l’isti­­tuto

dell’au­to­ri­tà parentale “prolungata” sui figli maggiorenni interdetti (art.

385 cpv. 3 vCC) è stata abbandonata. Nel nuovo diritto, i genitori non possono

più essere che curatori di portata generale del figlio. Dal 1° gennaio 2013 i

genitori che detenevano l’autorità parentale prolungata sotto il vecchio

diritto sono diventati per legge curatori di portata generale con i relativi alleggerimenti

previsti dall’art. 420 nCC (art. 14 cpv. 2, 3° periodo Tit. fin. CC; Philippe Meier/Suza­na

Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection des adultes, 2011, n. 37 e 177). Nel caso specifico,

RA 1 è quindi da considerarsi curatrice di portata generale del figlio RI 1 (v.

sopra ad E), il quale risulta privato per legge dell’esercizio dei diritti

civili (art. 398 cpv. 3 CC).

2. Dal profilo esecutivo, se l’amministrazione

dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore – come nel caso di

specie –, e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’ese­­cuzione,

gli atti esecutivi sono notificati al curatore (art. 68d cpv. 1 nLEF).

Lo sono anche all’escusso se la sua capacità d’agire non è limitata (art. 68d

cpv. 2 nLEF), ciò che per contro, come visto, non è il caso nella fattispecie.

È nulla la notifica al solo escusso se l’esistenza della misura di protezione è

stata comunicata all’ufficio d’esecuzione, mentre è unicamente annullabile se

tale comunicazione non è avvenuta (Kofmel

Ehrenzeller in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 41 ad art. 68d LEF; Gehri in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 3 ad art. 68d LEF).

3. Nel

caso in esame, non risulta dagli atti che la risoluzione n. __________ emanata

il 26 gennaio 2006 dall’allora Commissione tutoria regionale 8 (sede di Lugano

Est) sia stata comunicata all’UE, non sussistendo peraltro a quell’epoca un

siffatto obbligo. Gli atti esecutivi impugnati sono quindi annullabili entro 10

giorni da quello in cui il ricorrente ne ebbe notizia (art. 17 cpv. 2 LEF).

Siccome l’escusso è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili,

il momento determinante nella fattispecie è quello in cui la sua rappresentante

legale – la madre – ne è venuta a conoscenza. Il ricorso in esame, inoltrato il

23 settembre 2014, è quindi tempestivo non solo contro l’avviso di pignoramento

del 19 settembre, ma pure contro il ritiro dell’opposizione sottoscritto da RI

1 il 5 maggio 2014, non evincendosi dall’in­carto che la madre ne abbia avuto

conoscenza prima che il figlio le comunicasse l’avviso di pignoramento. Oltre

che ricevibile, il ricorso è anche fondato, l’escusso non essendo abilitato a

ritirare l’opposi­­zione. Occorre pertanto ordinare all’Ufficio di cancellare

dal registro delle esecuzioni sia l’avviso di pignoramento che il ritiro dell’opposizione

e di registrare RA 1 quale curatrice generale di RI 1.

4. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che è annullato l’avviso di pignoramento

emesso il 19 settembre 2014 nell’esecuzione n. __________ ed è ordinato all’Ufficio

di esecuzione del Distretto di Lugano d’i­­scrivere nel registro delle

esecuzioni l’annullamento dell’avviso di pignoramento emesso il 19 settembre 2014 in quell’esecuzione e del ritiro dell’opposizione, e di registrare RA 1 quale

curatrice generale di RI 1.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.