Lexipedia

Decisione

15.2014.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 10 ottobre 2014, RI 1 chiede l'annul­­lamento della comminatoria di

fallimento. Con decreto del 16 ottobre 2014 il presidente della Camera ha

concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, limitatamente all'importo che

eccede fr. 12'311.85 oltre interessi del 5% dal 13 ottobre 2008. Nelle sue

osservazioni del 3 novembre 2014 l'UE di Lugano postula la reiezione del ricorso,

mentre l'e­­scussa è rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Giusta

l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il

ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un

ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o

un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento

può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160

LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di

rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, RI 1 si duole che l'escutente, dopo aver avviato, nel 2010, l'esecuzione (n. __________36) in cui è stata emanata la comminatoria di fallimento impugnata,

il 1° luglio 2014 ne abbia promossa un'altra (n. __________68) per il medesimo

credito. Sostiene che così facendo la procedente ha chiaramente manifestato la

propria intenzione d'iniziare daccapo la nuova esecuzione in sostituzione di

quelle precedentemente promosse. D'al­­­tronde lamenta – “per inciso” – un

abuso di diritto da parte di PI 1, concludendo per l'an­nullamento della comminatoria

Considerandi

di fallimento emessa nella prima esecuzione.

3.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l'avvio di una seconda esecuzione per

il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro della prima

procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell'esecuzione o ha

il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; 128 III 384

consid. 1 e 2, con rinvii). Il debitore che intende impedire che costui

aggredisca il suo patrimonio più volte per lo stesso credito può interporre

opposizione o, se l'identità dei crediti è manifesta, chiedere con un ricorso

all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) l'annullamento della o delle esecuzioni

superflue.

Nel

caso specifico, PI 1 ha ottenuto il diritto di chiedere il proseguimento dell'esecuzione

n. __________36 solo il 27 febbraio 2014, data alla quale la decisione di

rigetto dell'opposizione è passata in giudicato (cfr. doc. D accluso al

ricorso). Tuttavia, l'esecuzione n. __________68, che pare riferirsi allo

stesso credito di quello fatto valere con l'esecuzione n. __________36 – riportano

un importo principale analogo (la seconda riferendosi al dispositivo n. 1

anziché 2 della sentenza 24 maggio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1 [doc. C]) e la stessa causale (cfr. doc. B e E) – è stata promossa

successivamente, ovvero il 1° luglio 2014. Dalla giurisprudenza federale si

deduce però che è inammissibile l'esecuzione più recente e non quella giunta allo

stadio della continuazione. Nel caso concreto, quindi, la ricorrente poteva

opporsi all'esecuzione n. __________68 con opposizione al precetto esecutivo –

ciò che ha fatto – o con ricorso. Non può invece chiedere per questo motivo l'annullamento

dell'esecuzione n. __________36 o della relativa comminatoria di fallimento,

che secondo la predetta giurisprudenza sono valide e per nulla abusive. Un

intervento d'ufficio della Camera in merito all'esecuzione n. __________68 è d'altronde

escluso, la stessa non essendo nulla ma tutt'al più annullabile.

4.

Come

visto (sopra consid. A), l'UE di Lugano non ha però tenuto conto nella

comminatoria di fallimento impugnata del fatto che l'opposizione è stata

rigettata limitatamente a fr. 12'618.35 oltre interessi del 5% dal 13

ottobre 2008. Occorre quindi annullarla e ordinare all'Ufficio di emetterne una

nuova correttamente compilata, procedendo poi senza indugio alla sua notifica.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è parzialmente accolto, nel senso che la comminatoria di fallimento n. __________36

è annullata ed è fatto ordine all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano

di allestirne una nuova nel senso del considerando 4 e di procedere alla sua immediata

notifica.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.