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Decisione

15.2014.107

Ricorso contro l’avviso di pignoramento e la notifica del precetto esecutivo al coinquilino dell’escusso

26 giugno 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

chiesto la banca escutente il proseguimento dell’esecu­­zione, il 23 settembre

2014 l’ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento, spedito all’escusso per

posta semplice.

C. Con

ricorso del 4 ottobre 2014, RI 1 chiede che venga annullato l’avviso di

pignoramento e disposta una nuova notifica del precetto esecutivo.

D. PI

1 e l’UE di Lugano si sono opposti al ricorso con osservazioni rispettivamente

del 10 e del 16 ottobre 2014.

E. Dopo

una prima citazione infruttuosa, il 27 maggio 2015 il presidente della Camera

ha sentito il teste PI 2 alla presenza dei rappresentanti della banca escutente

e in assenza del ricorrente, che risulta essersene andato dalla Svizzera (verosimilmente

alla volta dell’Albania) senza lasciare indirizzo e non ha dato seguito alla

citazione comunicatagli in via edittale. Al termine dell’udienza, l’escutente

ha confermato le sue conclusioni, mentre il ricorrente, a cui è stata concessa,

(nuovamente in via edittale) la facoltà di esprimersi, è rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. L’avviso di pignoramento impugnato emesso il 23 settembre 2014 dall’UE

di Lugano è stato trasmesso al ricorrente per posta semplice. RI 1 sostiene di

averlo rinvenuto il 1° ottobre 2014 nella propria bucalettere. Non trovandosi

nel fascicolo processuale elementi dai quali emerga che l’escusso abbia ricevuto

l’avviso di pignoramento prima di quando da lui ammesso, si deve ritenere che

gli è stato notificato il 1° ottobre 2014, come da lui asserito. Interposto all’autorità

di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è

in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Il

ricorrente si duole che il precetto esecutivo non gli è giunto prima che

lo ricevesse, il 2 ottobre 2014, in copia dall’ufficio di esecuzione. Il

precetto esecutivo sarebbe stato notificato al suo coinquilino, che però mai ne

avrebbe comunicato la ricezione all’escusso, che all’epoca si trovava all’estero

per lavoro. A mente di RI 1 il suo coinquilino non era legittimato a ritirare

il precetto esecutivo e neppure a interporvi valida opposizione, non essendo né

suo parente né suo dipendente.

3.

Con

osservazioni 16 ottobre 2014 la PI 1 si è opposta al gravame rilevando che RI 1

è stato presidente della R__________ SA, dichiarata fallita il 9 settembre

2014, di cui __________ è stato anche dipendente dal 1° aprile 2011 fino almeno

al mese di luglio del 2013, oltre ad essere l’attuale coinquilino e convivente

dell’escusso. Benché quest’ultimo sia stato informato dalla PI 1 della sua

intenzione di avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti, egli ha

preferito risiedere all’e­­stero durante i mesi di agosto e settembre del 2014

senza occuparsi dei suoi affari né informarsi presso il suo coinquilino sulla

corrispondenza da lui ritirata. A mente della banca, tale atteggiamento non può

essere imputato né all’Ufficio né alla procedente, sicché la notifica dev’essere

ritenuta valida.

4.

Giusta

l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua

abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non

vi si trovi, la notificazione può essere fatta a "persona adulta della sua

famiglia", espressione con cui si intende ogni persona, il cui sviluppo

fisico e psichico dà l’impres­­sione della maturità, ove viva nella stessa

economia domestica dell’escusso, seppur senza esercitare l’autorità domestica

(fra tante: sentenza della CEF 15.2014.81 del 6

ottobre 2014, consid. 3). Non è necessario che la persona alla quale è

consegnato l’atto esecutivo faccia parte della famiglia del destinatario secondo

lo stato civile, basta ch’essi condividano la stessa economia domestica (DTF 50

III 80; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 64 LEF). Ne va così in particolare dei collaboratori

di un’istituzione in cui vive l’escusso o dell’affittacamere da cui egli sta a pensione (DTF 117 III 7 consid. 1; Jeanneret/Lem­­bo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 64 LEF). Non è per contro il caso del locatario

o del sublocatario che non ha alcuna relazione domestica con il destinatario,

in particolare se non è il suo ospite o convittore (DTF 35 I 772 consid. 1), né

della comunità abitativa composta di persone indipendenti l’una dall’altra, ad

esempio di studenti (decisione del­l’au­torità di vigilanza bernese del 12

maggio 2006, BlSchK 2007, pag. 189, consid. 6).

4.1

Nel

caso di specie, il precetto esecutivo in questione è stato notificato il 3

settembre 2014 a PI 2, coinquilino dell’e­­scusso, presso il domicilio di quest’ultimo.

La validità della notifica, quindi, dipende dal fatto che RI 1 e PI 2

formassero a quel momento una comunione domestica nel senso dell’art. 64 cpv. 1

LEF. Al riguardo, in occasione del suo interrogatorio del 27 maggio 2015 PI 2

ha dichiarato di avere alloggiato presso l’appartamento del ricorrente per

circa un anno, fino all’ottobre del 2014. Lo conosceva già da tanti anni per

motivi professionali e dall’aprile del 2011 fino all’a­prile del 2014 è stato

dipendente della R__________ SA, di cui il ricorrente era presidente del

consiglio d’amministrazione. Era RI 1 ad avergli proposto di ve­nire a vivere

nel suo appartamento. Il teste non pagava alcun subaffitto ma si occupava della

gestione dell’appartamento e pagava ad esempio le bollette della luce, il cibo,

la connessione wi-fi, per un totale di circa fr. 700.– mensili. Possedeva

le chiavi dell’appartamento e della buca delle lettere e ritirava la posta e le

raccomandate anche di RI 1 e di un altro dirigente della R__________ SA (tale __________,

che occupava pure una camera nell’apparta­men­­to), con il loro consenso, e le

depositava su un comodino a loro disposizione.

4.2

Da

questa testimonianza si evince che il ricorrente e il teste intrattenevano

rapporti professionali da anni, che hanno convissuto nello stesso appartamento

per circa un anno e che PI 2 non era un semplice coinquilino, bensì una persona

di fiducia, dal momento che gestiva l’apparta­mento, pagava alcune fatture

connesse allo stesso e ritirava la posta e le raccomandate del suo capo. Il

loro rapporto non era quindi un semplice rapporto di locazione, ma era di

natura a creare una certa comunione domestica nel senso dell’art. 64 cpv. 1 LEF

(assimilabile al caso trattato dal Tribunale federale nella DTF 117 III 7

consid. 1), anche se il ricorrente era poco presente (circa un giorno alla settimana).

La notifica del precetto esecutivo si rivela così regolare. Già questo motivo

giustifica la reiezione del ricorso.

4.3

Va

d’altronde sottolineato che il ricorrente sapeva che il suo (ex)dipendente

ritirava anche la sua posta in sua assenza e ha così accettato che potesse

prendere in consegna atti esecutivi durante le sue permanenze all’estero per

motivi di lavoro. Ora, egli era anche a conoscenza della pretesa vantata dalla PI

1.

nei suoi confronti e dell’imminenza di una procedura esecutiva (v. scritti 5

maggio 2014 [doc. 5 accluso alle osservazioni al ricorso] e 6 agosto 2014 [doc.

11], che RI 1 cita nella sua lettera del 5 settembre 2014 [doc. 10]), avendo

egli firmato per avallo un vaglia cambiario di € 1'000'000.– emesso dalla R__________

SA a favore della banca (doc. 14), la quale aveva avviato, già il 2 maggio

2014, un’esecuzione contro la società (doc. 4), che sarebbe di lì a poco

fallita. In tali circostanze, il ricorso appare perfino abusivo perché l’escusso

ha adottato un comportamento contraddittorio, indegno di protezione, lasciando

che il suo coinquilino ritirasse il precetto esecutivo per poi, a sorpresa, contestare

la validità della notifica a ricezione dell’avviso di pignoramento. Anche per

questo motivo il ricorso si rivela destituito di fondamento.

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). L’esemplare della sentenza destinato al ricorrente

va notificato presso la cancelleria civile del Tribunale d’ap­pello (art. 140

CPC), conformemente all’avvertenza contenuta nella pubblicazione del verbale d’interrogatorio

del teste (v. FUSC n. __________ e FUC n. __________).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–, – .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.