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Decisione

15.2014.11

Ricorso contro l'annullamento d'ufficio di un'esecuzione a seguito della cancellazione dal registro di commercio della società escussa

14 marzo 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

12 ottobre 2012 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il fallimento dell’escutente E__________ Sagl e il 18 febbraio 2013 l’ha sospeso per

mancanza di attivo (art. 230 LEF) (doc. K). Su richiesta 5 marzo 2013

dell’escussa PI 1, il 7 marzo l’Ufficio ha erroneamente cancellato l’esecuzione

n. __________ (doc. E), per poi ripristinarla a domanda dell’escutente il

9 aprile 2013. Un ricorso interposto il 22 aprile 2013 da PI 1 contro quest’ultima

decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 maggio 2013

(inc. 15.2013.39).

C. Il

15 luglio 2013 E__________ Sagl è stata cancellata dal registro di commercio

(doc. M). Così come richiesto dall’escussa il 23 luglio 2013 (doc. 9 accluso

alle osservazioni di PI 1), l’indomani l’Ufficio ha nuovamente proceduto alla

cancellazione dell’esecuzio­ne in questione. Allegando di avere ottenuto il 30

settembre 2012 la cessione del credito posto in esecuzione, il 9 gennaio 2014 RI

1 ha preteso dall’Ufficio che ripristinasse ancora una volta l’esecuzione.

L’indomani esso ha respinto la richiesta riferendosi alla decisione 26 maggio

2013 di questa Camera.

D. Con

il ricorso in esame RI 1 si oppone all’“illegittima cancellazione” e chiede il

ripristino dell’esecuzione. Nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2014, PI 1

propone, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile e in via

subordinata di respingerlo, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Pure

l’Ufficio, nelle proprie osservazioni, chiede la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Nelle

sue osservazioni al ricorso, l’escussa contesta sia la legittimazione

attiva del ricorrente – la parte escutente è a suo dire la E__________ Sagl,

ora priva di personalità giuridica – sia la tempestività del ricorso. In merito

al secondo presupposto processuale potrebbe invero nascere qualche

interrogativo, dal momento che il ricorrente non ha indicato il momento in cui

è venuto a conoscenza della cancellazione dell’esecuzione. La questione,

tuttavia, non richiede ulteriori approfondimenti poiché l’errata

cancellazione di un’esecuzione è suscettiva di ledere “l’interesse di persone

che non sono parte nel procedimento”, ovvero dei terzi che chiedono informazioni

sulla situazione esecutiva dell’escusso, ciò che giustifica un esame d’ufficio

da parte dell’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF; CEF inc. 15.2013.39

del 26 maggio 2013, doc. 7 accluso alle osservazioni al ricorso, pag. 3).

Sempre

nelle sue osservazioni al ricorso, l’escussa chiede

inoltre la sospensione della procedura di ricorso sino al versamento da parte

del ricorrente, in virtù dell’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, di una cauzione pari

a “piene ripetibili di appello” (quantificate in fr. 3’218.40, doc. 4). Essa

misconosce tuttavia che la procedura di ricorso dell’art. 17 LEF non è disciplinata

dal Codice di procedura civile bensì dalla legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), per quanto non

regolato direttamente dalla LEF (art. 20a cpv. 3 LEF). Ora, né la LEF né

la LPR contengono una norma simile all’art. 99 CPC, anche perché la procedura

di ricorso dell’art. 17 LEF è di regola gratuita (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 16-17 LPR e 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). In

definitiva, nulla osta all’esame del merito del ricorso.

Considerandi

2.

L’CO

1.

motiva la cancellazione dell’esecuzi­one n. __________ riferendosi alla

pregressa sentenza emanata il 26 maggio 2013 nella procedura in oggetto (inc.

15.2013

, doc. 7 accluso alle osservazioni al ricorso), in cui la Camera ha

precisato che l’esecuzione si sarebbe estinta al momento della cancellazione

della società escussa dal registro di commercio (pag. 3 in fondo). Orbene, ciò non significava ancora che l’esecuzione estinta fosse da cancellare. Risulta,

anzi, dalla giurisprudenza della Camera (CEF inc. 15.2004.186 del 12 gennaio

2005, consid. 3.2) e dal promemoria n. 12 dell’ispet­tore della Camera

(cifra n. 5b) che come in altri casi di estinzione dell’esecuzione senza

che sia stata constatata o pronunciata la sua nullità “in seguito a impugnazione

o a decisione giudiziale” (cfr. art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) – ad esempio

in seguito al pagamento del credito o alla perenzione dell’esecuzione – essa

non può essere “cancellata” (ossia esclusa dai registri a cui gli interessati

possono accedere), ma rimane sottoposta al diritto di consultazione dei terzi

interessati ancora per 5 anni dall’estinzione (art. 8a cpv. 4 LEF; CEF

15.2004.186

precitata, consid. 3.3). In questo senso il ricorso va accolto e la

decisione dell’Ufficio di cancellare l’esecuzi­one annullata. Dal profilo

tecnico, l’Ufficio registrerà nel suo sistema informatico l’evento 4 (che dà inizio

al termine quinquennale di perenzione del diritto d’informazione) anziché l’evento

1.

(cfr. Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005, ad n. 2.3 e 2.7),

assegnando allo stesso la data di cancellazione dell’escussa dal registro di

commercio, ovvero il 15 luglio 2013.

Ciò

posto, rimane impregiudicata la facoltà per l’escussa di ottenere che

l’esecuzione in questione non sia più comunicata a terzi già prima della

scadenza del suddetto termine quinquennale, dimostrando –

secondo la procedura prevista alla cifra n. 2.2 della Circolare CEF n. 32/2005

– che la perenzione dell’esecuzione giusta l’art. 88 cpv.

2.

LEF si è verificata già prima della cancellazione della società escussa (così

da anticipare il decorso del termine quinquennale) oppure rivolgendosi al

giudice per far accertare l’inesistenza, l’estinzione o l’inesigi­bilità del

credito posto in esecuzione (art. 8a LEF) e ordinare all’Ufficio di non

più comunicare, con effetto immediato, informazioni in merito (art. 8a

cpv. 3 lett. a LEF).

3.

Il

ricorso va pertanto accolto nel senso dei considerandi. Non si prelevano tasse

di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, è annullata la decisione 24 luglio 2013 dell’CO 1 con cui ha

cancellato l’esecu­zi­one n. __________. È ordinato all’Ufficio di

sostituire nella registrazione dell’esecuzione nel suo sistema informatico

l’evento 1 con l’even­to 4, assegnando alla stesso la data del 15 luglio 2013.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.