15.2014.11
Ricorso contro l'annullamento d'ufficio di un'esecuzione a seguito della cancellazione dal registro di commercio della società escussa
14 marzo 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.11
Lugano
14 marzo 2014
cc/cj/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
sul ricorso 18 gennaio 2014 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1, o meglio contro la decisione 7 marzo 2013 di annullamento
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla società E__________ Sagl (ora cancellata
dal registro di commercio) nei confronti di
PI
1
patrocinata
dall’ PA 1
viste
le osservazioni 3 febbraio di PI 1 e 4 febbraio 2014 dell’CO 1;
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. A
domanda di E__________ Sagl, il 7 dicembre 2011 l’CO 1 ha emesso nei confronti
di PI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di
fr. 145’956.35 oltre interessi e spese, a cui l’escussa ha interposto
opposizione al momento della notifica dell’atto il 9 dicembre 2011 (doc. B e H
acclusi al ricorso; il doc. C è solo una fotocopia sbiadita del doc. B).
Fatti
B. Il
12 ottobre 2012 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il fallimento dell’escutente E__________ Sagl e il 18 febbraio 2013 l’ha sospeso per
mancanza di attivo (art. 230 LEF) (doc. K). Su richiesta 5 marzo 2013
dell’escussa PI 1, il 7 marzo l’Ufficio ha erroneamente cancellato l’esecuzione
n. __________ (doc. E), per poi ripristinarla a domanda dell’escutente il
9 aprile 2013. Un ricorso interposto il 22 aprile 2013 da PI 1 contro quest’ultima
decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 26 maggio 2013
(inc. 15.2013.39).
C. Il
15 luglio 2013 E__________ Sagl è stata cancellata dal registro di commercio
(doc. M). Così come richiesto dall’escussa il 23 luglio 2013 (doc. 9 accluso
alle osservazioni di PI 1), l’indomani l’Ufficio ha nuovamente proceduto alla
cancellazione dell’esecuzione in questione. Allegando di avere ottenuto il 30
settembre 2012 la cessione del credito posto in esecuzione, il 9 gennaio 2014 RI
1 ha preteso dall’Ufficio che ripristinasse ancora una volta l’esecuzione.
L’indomani esso ha respinto la richiesta riferendosi alla decisione 26 maggio
2013 di questa Camera.
D. Con
il ricorso in esame RI 1 si oppone all’“illegittima cancellazione” e chiede il
ripristino dell’esecuzione. Nelle sue osservazioni del 3 febbraio 2014, PI 1
propone, in via principale, di dichiarare il ricorso irricevibile e in via
subordinata di respingerlo, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Pure
l’Ufficio, nelle proprie osservazioni, chiede la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Nelle
sue osservazioni al ricorso, l’escussa contesta sia la legittimazione
attiva del ricorrente – la parte escutente è a suo dire la E__________ Sagl,
ora priva di personalità giuridica – sia la tempestività del ricorso. In merito
al secondo presupposto processuale potrebbe invero nascere qualche
interrogativo, dal momento che il ricorrente non ha indicato il momento in cui
è venuto a conoscenza della cancellazione dell’esecuzione. La questione,
tuttavia, non richiede ulteriori approfondimenti poiché l’errata
cancellazione di un’esecuzione è suscettiva di ledere “l’interesse di persone
che non sono parte nel procedimento”, ovvero dei terzi che chiedono informazioni
sulla situazione esecutiva dell’escusso, ciò che giustifica un esame d’ufficio
da parte dell’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF; CEF inc. 15.2013.39
del 26 maggio 2013, doc. 7 accluso alle osservazioni al ricorso, pag. 3).
Sempre
nelle sue osservazioni al ricorso, l’escussa chiede
inoltre la sospensione della procedura di ricorso sino al versamento da parte
del ricorrente, in virtù dell’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, di una cauzione pari
a “piene ripetibili di appello” (quantificate in fr. 3’218.40, doc. 4). Essa
misconosce tuttavia che la procedura di ricorso dell’art. 17 LEF non è disciplinata
dal Codice di procedura civile bensì dalla legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), per quanto non
regolato direttamente dalla LEF (art. 20a cpv. 3 LEF). Ora, né la LEF né
la LPR contengono una norma simile all’art. 99 CPC, anche perché la procedura
di ricorso dell’art. 17 LEF è di regola gratuita (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 16-17 LPR e 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). In
definitiva, nulla osta all’esame del merito del ricorso.
Considerandi
2.
L’CO
1.
motiva la cancellazione dell’esecuzione n. __________ riferendosi alla
pregressa sentenza emanata il 26 maggio 2013 nella procedura in oggetto (inc.
15.2013
, doc. 7 accluso alle osservazioni al ricorso), in cui la Camera ha
precisato che l’esecuzione si sarebbe estinta al momento della cancellazione
della società escussa dal registro di commercio (pag. 3 in fondo). Orbene, ciò non significava ancora che l’esecuzione estinta fosse da cancellare. Risulta,
anzi, dalla giurisprudenza della Camera (CEF inc. 15.2004.186 del 12 gennaio
2005, consid. 3.2) e dal promemoria n. 12 dell’ispettore della Camera
(cifra n. 5b) che come in altri casi di estinzione dell’esecuzione senza
che sia stata constatata o pronunciata la sua nullità “in seguito a impugnazione
o a decisione giudiziale” (cfr. art. 8a cpv. 3 lett. a LEF) – ad esempio
in seguito al pagamento del credito o alla perenzione dell’esecuzione – essa
non può essere “cancellata” (ossia esclusa dai registri a cui gli interessati
possono accedere), ma rimane sottoposta al diritto di consultazione dei terzi
interessati ancora per 5 anni dall’estinzione (art. 8a cpv. 4 LEF; CEF
15.2004.186
precitata, consid. 3.3). In questo senso il ricorso va accolto e la
decisione dell’Ufficio di cancellare l’esecuzione annullata. Dal profilo
tecnico, l’Ufficio registrerà nel suo sistema informatico l’evento 4 (che dà inizio
al termine quinquennale di perenzione del diritto d’informazione) anziché l’evento
1.
(cfr. Circolare CEF n. 32/2005 del 6 dicembre 2005, ad n. 2.3 e 2.7),
assegnando allo stesso la data di cancellazione dell’escussa dal registro di
commercio, ovvero il 15 luglio 2013.
Ciò
posto, rimane impregiudicata la facoltà per l’escussa di ottenere che
l’esecuzione in questione non sia più comunicata a terzi già prima della
scadenza del suddetto termine quinquennale, dimostrando –
secondo la procedura prevista alla cifra n. 2.2 della Circolare CEF n. 32/2005
– che la perenzione dell’esecuzione giusta l’art. 88 cpv.
2.
LEF si è verificata già prima della cancellazione della società escussa (così
da anticipare il decorso del termine quinquennale) oppure rivolgendosi al
giudice per far accertare l’inesistenza, l’estinzione o l’inesigibilità del
credito posto in esecuzione (art. 8a LEF) e ordinare all’Ufficio di non
più comunicare, con effetto immediato, informazioni in merito (art. 8a
cpv. 3 lett. a LEF).
3.
Il
ricorso va pertanto accolto nel senso dei considerandi. Non si prelevano tasse
di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, è annullata la decisione 24 luglio 2013 dell’CO 1 con cui ha
cancellato l’esecuzione n. __________. È ordinato all’Ufficio di
sostituire nella registrazione dell’esecuzione nel suo sistema informatico
l’evento 1 con l’evento 4, assegnando alla stesso la data del 15 luglio 2013.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.