15.2014.110
Calcolo del minimo esistenziale. Minimo di base di un escusso che convive con un’altra persona. Premi della cassa malati. Spese per la ricerca di un lavoro. Accertamento del reddito dell’escusso
10 dicembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.110
Lugano
10 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 11 settembre 2014 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Locarno, o meglio contro la decisione di calcolo del minimo
esistenziale emessa il 9 settembre 2014 nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
(patrocinata dal PA 1, __________)
PI 2
(rappr. dal RA 1
PI 3,
(rappr. dalla RA 2, __________)
ritenuto
in
fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ promosse
dalla moglie separata PI 1, dalla PI 2 e dal PI 3 contro RI 1, il 9 settembre
2014 l’UEF di Locarno ha proceduto a pignorare la parte del reddito
dell’escusso che eccede il suo minimo esistenziale, determinato in
fr. 2'459.– mensili secondo il seguente calcolo:
Guadagno
Debitore/debitrice fr. 4'700.00
Coniuge fr.
0.00
Totale fr. 4'700.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base fr. 1'200.00
Figli
minorenni fr. 0.00
Affitto/interessi
ipotecari fr. 520.00
Spese
accessorie fr. 300.00
Cassa
malattia fr. 339.00
Spesa
ricerca lavoro fr. 100.00
Totale fr 2'459.00
B. Con
ricorso dell’11 settembre 2014 l’escusso si aggrava contro tale provvedimento,
sostenendo che non rispecchia la sua reale situazione, nella misura in cui non
tiene conto del fatto che la sua convivente è al suo completo carico né delle
spese effettive della cassa malati e delle trasferte per la ricerca di un
lavoro. Contesta anche il reddito attribuitogli, facendo osservare di aver
inoltrato una domanda di assistenza sociale in seguito alla penalità di 21
giorni inflittagli dalla cassa disoccupazione per il mese di agosto.
C. Con
osservazioni del 20 ottobre 2014 l’Ufficio ha postulato la reiezione del gravame.
Il ricorso non risulta essere stato notificato ai procedenti.
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13).
3. Nel
ricorso, l’insorgente afferma che con lui vive anche la sua “compagna”, la
quale non avendo attualmente entrate è al suo completo carico.
3.1 Ora,
secondo la giurisprudenza l’importo base del minimo vitale di un debitore che
vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune,
corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765
consid. 2; sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2),
ovvero fr. 850.– (cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata
alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.
68/2009 del 28 agosto 2009). Ciò vale tuttavia soltanto nella misura in cui il
convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra metà delle
spese comuni. In caso contrario, il contributo da porre a carico dell’escusso
deve essere aumentato nella debita proporzione, fermo restando che il minimo di
base del debitore non potrà superare in ogni caso l’importo riconosciuto per
una persona sola, vale a dire fr. 1'200.– o fr. 1'350.– qualora abbia
un figlio a carico, nato fuori dall’unione con il convivente (sentenza della
CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.4). Lo stesso principio vale per
analogia per le spese abitative (sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto
2007, consid. 1.2).
3.2 Nella
fattispecie, la decisione dell’UEF di computare nel minimo esistenziale
dell’escusso l’importo base previsto per una persona sola (fr. 1'200.–
mensili) e spese di locazione per fr. 820.– sfugge a critica, perché come
visto era il massimo che gli si poteva riconoscere, ammettendo che la convivente
non abbia risorse proprie. A differenza da quanto sostiene, RI 1 non ha infatti
alcun dovere legale di mantenimento nei confronti della sua “compagna” attuale.
4. Il
ricorrente contesta inoltre il premio di cassa malati computato dall’UEF (pari
a fr. 339.– mensili) producendo un conteggio del 15 agosto 2014, da cui si
evince che tale premio ammonta a fr. 406.45. Sennonché, nuovamente
interrogato dall’UEF il 23 settembre 2014, egli ha ammesso di non pagare i
premi in questione (cfr. doc. E accluso alle osservazioni dell’UEF), ciò
che conferma del resto l’estratto conto allestito dalla cassa malati il 22
settembre 2014 (doc. F), da cui risulta uno scoperto di fr. 3'291.85.
Orbene, oltre all’esistenza e al carattere indispensabile delle spese da
prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio
d’esecuzione deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.
106 ad art. 93 LEF). Nel caso di specie, l’importo di fr. 339.– computato
dall’UEF a titolo di premi della cassa malati andrebbe quindi stralciato dal
minimo esistenziale dell’escusso, ma vi osta il divieto di modificare il
provvedimento impugnato in un senso diverso da quanto richiesto dal ricorrente
e a lui sfavorevole (detto divieto della reformatio in peius, art. 22
della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]). Che l’UEF possa, come suggerisce nelle sue
osservazioni, procedere a tale decurtazione nella procedura in esame per via di
una revisione del pignoramento è dubbio, perché ciò presupporrebbe l’esistenza
di una circostanza nuova (art. 93 cpv. 3 LEF). Una revisione potrebbe invece
entrare in linea di considerazione ove l’escusso ricominciasse a pagare integralmente
Fatti
i premi oppure ottenesse i sussidi che ha chiesto. Per quanto riguarda il
ricorso in rassegna, ad ogni modo, non si giustifica neppure su questo punto
alcuna modifica del provvedimento impugnato.
5. Quanto
alle sue spese per la ricerca di un lavoro, RI 1 non ha accluso al ricorso
alcun giustificativo (attestazioni delle ricerche di lavoro, dichiarazioni
della cassa disoccupazione, ricevute di pagamento del carburante, ecc.) e in
occasione dell’interrogatorio del 23 settembre 2014 egli si è limitato a produrre
una ricevuta di pagamento del Restaurant __________ del 19 aprile 2014 per
fr. 160.– (doc. D accluso alle osservazioni dell’UEF), inidonea a
dimostrare quanto afferma. Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto.
6. Da
ultimo, il ricorrente si duole di un accertamento errato del suo reddito,
alludendo a una penalità di 21 giorni inflittagli dalla cassa disoccupazione
per il mese di agosto 2014 (doc. D accluso alle osservazioni dell’UEF). A
prescindere dal fatto che tale circostanza è irrilevante per il pignoramento in
questione, la cui notifica alla cassa disoccupazione è avvenuta successivamente
nel settembre del 2014, siffatta censura non necessita di ulteriori approfondimenti,
dal momento che l’UEF ha pignorato unicamente l’eccedenza del reddito conseguito
dall’escusso. Ciò significa che, indipendentemente dall’esatto importo
percepito dal debitore, verrà pignorato soltanto l’ammontare che eccede il minimo
esistenziale accertato in fr. 2'459.–. L’escusso non è dunque pregiudicato
Considerandi
in alcun modo dall’eventuale accertamento erroneo del proprio reddito.
7.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Non si prelevano tasse
di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.