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Decisione

15.2014.110

Calcolo del minimo esistenziale. Minimo di base di un escusso che convive con un’altra persona. Premi della cassa malati. Spese per la ricerca di un lavoro. Accertamento del reddito dell’escusso

10 dicembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i premi oppure ottenesse i sussidi che ha chiesto. Per quanto riguarda il

ricorso in rassegna, ad ogni modo, non si giustifica neppure su questo punto

alcuna modifica del provvedimento impugnato.

5. Quanto

alle sue spese per la ricerca di un lavoro, RI 1 non ha accluso al ricorso

alcun giustificativo (attestazioni delle ricerche di lavoro, dichiarazioni

della cassa disoccupazione, ricevute di pagamento del carburante, ecc.) e in

occasione dell’interrogatorio del 23 settembre 2014 egli si è limitato a produrre

una ricevuta di pagamento del Restaurant __________ del 19 aprile 2014 per

fr. 160.– (doc. D accluso alle osservazioni dell’UEF), inidonea a

dimostrare quanto afferma. Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto.

6. Da

ultimo, il ricorrente si duole di un accertamento errato del suo reddito,

alludendo a una penalità di 21 giorni inflittagli dalla cassa disoccupazione

per il mese di agosto 2014 (doc. D accluso alle osservazioni dell’UEF). A

prescindere dal fatto che tale circostanza è irrilevante per il pignoramento in

questione, la cui notifica alla cassa disoccupazione è avvenuta successivamente

nel settembre del 2014, siffatta censura non necessita di ulteriori approfondimenti,

dal momento che l’UEF ha pignorato unicamente l’eccedenza del reddito conseguito

dall’escusso. Ciò significa che, indipendentemente dall’esatto importo

percepito dal debitore, verrà pignorato soltanto l’ammontare che eccede il minimo

esistenziale accertato in fr. 2'459.–. L’escusso non è dunque pregiudicato

Considerandi

in alcun modo dall’eventuale accertamento erroneo del proprio reddito.

7.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Non si prelevano tasse

di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.