15.2014.112
Ricorso contro l’opposizione interposta al precetto esecutivo da un impiegato della società escussa senza diritto di firma. Ricorso tardivo. Ratifica dell’opposizione
17 novembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.112
Lugano
17 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 7 ottobre 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro l’ammissione dell’opposizione interposta il 1° ottobre 2014
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
(patrocinata dagli avv. PA 2 e PA 3, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il
28 agosto 2014 RI 1 ha ottenuto dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano l’emissione
del precetto esecutivo n. __________ contro PI 1 per l’incasso di fr. 700'000.–
oltre interessi del 5% dal 4 febbraio 2014.
Fatti
B. Il
precetto esecutivo è stato notificato in via postale il 5 settembre 2014 all’indirizzo
dell’escussa nelle mani di __________, designata sull’atto quale sua
dipendente, mentre l’opposizione è stata sottoscritta da A__________, la cui
funzione nell’escussa – capo del dipartimento delle finanze (doc. 3 annesso
alle osservazioni al ricorso) – non è leggibile sulla fotocopia, troncata, prodotta
dalla ricorrente (doc. E). Il 30 settembre 2014, l’escutente ha chiesto all’UE
di constatare sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore la nullità
dell’opposizione interposta da A__________, facendo valere che questi non risulta
essere un valido rappresentante dell’escussa e che una ratifica dell’opposizione
da parte degli organi della società non era più possibile, la stessa essendone
priva dal 21 agosto 2014 (doc. I). Con provvedimento del 1° ottobre 2014, l’UE
ha confermato la validità dell’opposizione interposta il 5 settembre (doc. A).
C. Con
ricorso del 7 ottobre 2014, RI 1 chiede alla Camera di dichiarare l’opposizione
in questione nulla e di accertarne la nullità sull’esemplare del precetto
esecutivo per il creditore.
D. Con
osservazioni del 17 ottobre 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso e l’UE giunge
alla stessa conclusione nelle proprie osservazioni del 22 ottobre 2014.
Considerato
in diritto: 1. Contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è dato ricorso
all’autorità di vigilanza entra 10 giorni da quello in cui l’insorgente ne
ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). La conferma di un precedente
provvedimento non è un provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1),
non configurando la stessa una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (CEF inc.
15.2013.7 del 18 febbraio 2013, con rimandi). Ora, nel caso specifico la decisione
di riconoscere l’opposizione valida l’UE l’ha presa già l’8 settembre 2014
allorquando ha apposto sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore
il timbro “opposizione” in rosso e il proprio timbro (“Ufficio esecuzione
Lugano”) in blu con la data dell’8 settembre (doc. F originale accluso al ricorso).
La società escutente ne è venuta a conoscenza l’11 settembre, come risulta dal
Considerandi
suo timbro “EINGEGANGEN” in blu apposto sul medesimo esemplare seguito dalla
dicitura impressa in rosso “11.Sep. 2014”. Inoltrato più di 10 giorni dopo il 7 ottobre 2014, il ricorso è tardivo e dunque irricevibile, lo scritto del 1°
ottobre dell’UE (doc. A) essendo solo una conferma del provvedimento dell’8
settembre 2014.
2.
Ad
ogni modo, il ricorso sarebbe anche infondato nel merito. Come ammette la
stessa ricorrente, l’opposizione fatta
da un impiegato di una persona giuridica che, secondo l’iscrizione contenuta
nel registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a
priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l’ufficio di esecuzione, rispettivamente
l’autorità di vigilanza, deve esaminare se l’impiegato ha agito con l’autorizzazione
degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l’opposizione
(DTF 97 III 114-5). Nel caso concreto, ciò si sarebbe rivelato comunque inutile
perché con le sue osservazioni l’escussa ha già prodotto una dichiarazione 16
ottobre 2014 dell’attuale direttore generale e membro del consiglio di
amministrazione di PI 1 __________, che come risulta dal registro di commercio
è titolare di un diritto di firma individuale, il quale ratifica l’opposizione
interposta da A__________ (doc. 4).
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.