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Decisione

15.2014.112

Ricorso contro l’opposizione interposta al precetto esecutivo da un impiegato della società escussa senza diritto di firma. Ricorso tardivo. Ratifica dell’opposizione

17 novembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

precetto esecutivo è stato notificato in via postale il 5 settembre 2014 all’indirizzo

dell’escussa nelle mani di __________, designata sull’atto quale sua

dipendente, mentre l’opposizione è stata sottoscritta da A__________, la cui

funzione nell’e­­scussa – capo del dipartimento delle finanze (doc. 3 annesso

alle osservazioni al ricorso) – non è leggibile sulla fotocopia, troncata, prodotta

dalla ricorrente (doc. E). Il 30 settembre 2014, l’e­­scu­tente ha chiesto all’UE

di constatare sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore la nullità

dell’opposizione interposta da A__________, facendo valere che questi non risulta

essere un valido rappresentante dell’escussa e che una ratifica dell’opposizione

da parte degli organi della società non era più possibile, la stessa essendone

priva dal 21 agosto 2014 (doc. I). Con provvedimento del 1° ottobre 2014, l’UE

ha confermato la validità dell’opposizione interposta il 5 settembre (doc. A).

C. Con

ricorso del 7 ottobre 2014, RI 1 chiede alla Camera di dichiarare l’opposizione

in questione nulla e di accertarne la nullità sull’esemplare del precetto

esecutivo per il creditore.

D. Con

osservazioni del 17 ottobre 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso e l’UE giunge

alla stessa conclusione nelle proprie osservazioni del 22 ottobre 2014.

Considerato

in diritto: 1. Contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione è dato ricorso

all’autorità di vigilanza entra 10 giorni da quello in cui l’insor­­­gente ne

ha avuto conoscenza (art. 17 cpv. 2 LEF). La conferma di un precedente

provvedimento non è un provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1),

non configurando la stessa una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (CEF inc.

15.2013.7 del 18 febbraio 2013, con rimandi). Ora, nel caso specifico la decisione

di riconoscere l’op­posizione valida l’UE l’ha presa già l’8 settembre 2014

allorquando ha apposto sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore

il timbro “opposizione” in rosso e il proprio timbro (“Ufficio esecuzione

Lugano”) in blu con la data dell’8 settembre (doc. F originale accluso al ricorso).

La società escutente ne è venuta a conoscenza l’11 settembre, come risulta dal

Considerandi

suo timbro “EINGEGANGEN” in blu apposto sul medesimo esemplare seguito dalla

dicitura impressa in rosso “11.Sep. 2014”. Inoltrato più di 10 giorni dopo il 7 ottobre 2014, il ricorso è tardivo e dunque irricevibile, lo scritto del 1°

ottobre dell’UE (doc. A) essendo solo una conferma del provvedimento dell’8

settembre 2014.

2.

Ad

ogni modo, il ricorso sarebbe anche infondato nel merito. Come ammette la

stessa ricorrente, l’opposizione fatta

da un impiegato di una persona giuridica che, secondo l’iscrizione contenuta

nel registro di commercio, non possiede alcun potere di rappresentanza, non è a

priori nulla. Su richiesta del creditore procedente, l’ufficio di esecuzione, rispettivamente

l’autorità di vigilanza, deve esaminare se l’impiegato ha agito con l’autoriz­­­zazione

degli organi o se questi ultimi hanno almeno approvato successivamente l’opposizione

(DTF 97 III 114-5). Nel caso concreto, ciò si sarebbe rivelato comunque inutile

perché con le sue osservazioni l’escus­sa ha già prodotto una dichiarazione 16

ottobre 2014 dell’attuale direttore generale e membro del consiglio di

amministrazione di PI 1 __________, che come risulta dal registro di commercio

è titolare di un diritto di firma individuale, il quale ratifica l’opposizione

interposta da A__________ (doc. 4).

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.