15.2014.113
Ricorso contro la stima di certificati azionari di una società anonima gravati da un pegno manuale. Criteri applicabili all’uopo. Ricorso senza oggetto dove la stima sia destinata a revisione prima de
25 febbraio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.113
Lugano
25 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 20 ottobre 2014 di
RI
1
(patrocinato
dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
PI 1
(patrocinato dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio di esecuzione
(UE) del Distretto di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di realizzazione
di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della società I__________
SA, per l’incasso di fr. 1'863'315.– oltre ad accessori.
Fatti
B. Avendo
l’escutente chiesto la realizzazione del pegno, il 29 agosto 2014 l’UE ha
trasmesso alle parti il verbale di stima dei 100 certificati azionari,
valutandoli in complessivi fr. 500'000.–, pari al loro valore nominale. L’organo
esecutivo ha altresì fissato al 5 novembre 2014 l’incanto per la vendita del pegno.
C. Con
ricorso del 20 ottobre 2014 RI 1 si aggrava contro la stima del pegno, chiedendone
l’annullamento e proponendo di procedere a una nuova stima con l’ausilio di un
perito, previo versamento delle spese. In via preliminare, egli postula pure il
conferimento dell’effetto sospensivo e la restituzione del termine di ricorso
giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.
D. Preso
atto che il presidente di questa Camera aveva concesso il 27 ottobre 2014
effetto sospensivo al gravame, l’UE ha poi annullato l’incanto.
E. Nelle
osservazioni del 10 novembre 2014 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la
reiezione, mentre l’UE, pur ritenendo di aver agito correttamente, si rimette
al giudizio della Camera con osservazioni del 17 novembre 2014.
Considerato
in diritto: 1. In via preliminare, il ricorrente postula la restituzione del termine
di ricorso giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, sostenendo di essere venuto a
conoscenza del verbale di stima, intimatogli – a sua detta – il 12 settembre
2014, soltanto il 19 ottobre 2014, e ciò a seguito della grave malattia che lo
ha colpito fin dall’8 agosto 2014, come attestano il rapporto di uscita dell’Ospedale
universitario di Ginevra (doc. C) e il certificato medico del Dr. med. __________
(doc. D). Ora, a prescindere dal fatto che la decisione impugnata è stata
notificata all’insorgente a un momento in cui non era ospedalizzato (secondo il
doc. C lo è stato dal 21 settembre al 6 ottobre 2014), la questione della
tempestività del ricorso e della restituzione del termine possono rimanere
indecise, ritenuto che, come si vedrà, nella misura in cui non è diventato senza
oggetto il ricorso è infondato.
2. L’insorgente
si duole del fatto che la decisione impugnata non si esprime sui criteri
adottati per stimare il valore dei 100 certificati azionari della società I__________
SA, ciò che – a suo avviso – non gli consente di verificarne la correttezza.
Egli è inoltre del parere che l’UE sia incorso in un errore di apprezzamento
nella valutazione dei beni oggetto del pegno, giacché la stima è stata eseguita
senza l’ausilio degli elementi contabili della società che ha emesso le azioni.
L’insorgente chiede infine una nuova stima con l’ausilio di un perito, previo
versamento delle spese, dopo che l’organo esecutivo avrà acquisito la
documentazione contabile relativa alla società in questione.
3. Secondo
la giurisprudenza, nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, la stima
ha un’importanza solo secondaria. I suoi obiettivi usuali, che consistono nel
determinare se il valore del bene pignorato è sufficiente a soddisfare il
credito posto in esecuzione e informare il creditore sul prevedibile esito
della realizzazione, vengono in questo caso a mancare. Sebbene la stima sia
senz’altro utile a informare eventuali offerenti, tale interesse viene meno
tanto più il tempo e le spese di una perizia appaiono rilevanti. Per tale
ragione, qualora una perizia necessiti di un lasso di tempo sproporzionato e
irragionevole per il creditore procedente, occorre limitarsi a una stima
sommaria (DTF 101 III 33, consid. 1; sentenza del Tribunale federale
7B.218/2005 del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti citati). Il ricorso a un
perito, ad ogni modo, non si giustifica che in presenza di criteri di stima riconosciuti,
Considerandi
ciò che non è il caso delle azioni di una società anonima non quotate in borsa
(DTF 101 III 35, consid. 2b). Alla stima del pegno mobiliare
è di conseguenza esclusa l’applicazione per analogia degli art. 9 cpv. 2 e 99
cpv. 2 RFF, che prevedono la possibilità per ogni parte
interessata di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di
periti, entro il termine di ricorso ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LEF e previo
deposito delle spese occorrenti, a meno che esistano criteri di stima
riconosciuti e la perizia possa essere messa in atto senza spese eccessive e in
tempi compatibili con il termine legale di realizzazione previsto dall’art. 122
cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF (sentenza del
Tribunale federale 7B.218/2005 del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti
citati).
3.1
Nel
caso in rassegna, il ricorrente non pretende che le azioni della I__________ SA
siano quotate in borsa. Vista d’altronde la situazione finanziaria alquanto
precaria della società – contro cui sono stati spiccati 16 attestati di carenza
di beni dal 19 ottobre 2010 all’11 dicembre 2014 per complessivi fr. 140'144.45
e che non risulta più proprietaria dei fondi indicati a registro fondiario come
computati per fr. 445'000.– sul capitale sociale – i costi di una perizia
apparirebbero d’acchito eccessivi. Secondo la giurisprudenza testé ricordata, l’UE
poteva così limitarsi a una stima sommaria, senza possibilità per il ricorrente
di chiedere una nuova stima a mezzo di periti. Il ricorso si rivela pertanto
infondato su questo punto.
3.2
Quanto
alla domanda di annullamento della stima, essa risulta ormai senza oggetto. Prima
di fissare la nuova asta, l’UE dovrà infatti verificare se vi sono elementi per
ritenere che la stima del valore dei certificati azionari non sia più idonea e
debba essere aggiornata (cfr. per analogia sentenza della CEF 15.2009.61
del 18 giugno 2009, pag. 2). Ora, che sia così nella fattispecie è indubbio,
visto il continuo peggioramento della situazione finanziaria della I__________
SA, contro la quale sono stati emessi tre ulteriori attestati di carenza di
beni e tre precetti esecutivi dopo la comunicazione del verbale di stima. Non
spetta però alla Camera di anticipare la revisione della stima ed è anche
inutile che si pronunci sulla decisione impugnata, ormai destinata a revisione.
A titolo meramente indicativo, ci si può limitare a constatare come il valore
di realizzazione delle azioni appaia nettamente inferiore al valore nominale,
senza che si possa ritenerlo insufficiente nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF,
anche il “mantello” azionario di una società insolvibile potendo avere il suo
prezzo (cfr. sentenza della CEF 15.2013.61 del 29 luglio 2013, consid. D e
5.
). Sia come sia, l’UE concederà la possibilità al ricorrente di esprimersi
sulla stima, producendo ove occorra la documentazione contabile della società
di cui è amministratore unico, e indicherà nel bando d’asta il valore di stima
revisionata e la facoltà per gli interessati di consultare all’UE l’estratto
esecutivo della società e gli eventuali atti contabili prodotti dal ricorrente.
4.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto nel senso del
considerando 3.2, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.