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Decisione

15.2014.113

Ricorso contro la stima di certificati azionari di una società anonima gravati da un pegno manuale. Criteri applicabili all’uopo. Ricorso senza oggetto dove la stima sia destinata a revisione prima de

25 febbraio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’escutente chiesto la realizzazione del pegno, il 29 agosto 2014 l’UE ha

trasmesso alle parti il verbale di stima dei 100 certificati azionari,

valutandoli in complessivi fr. 500'000.–, pari al loro valore nominale. L’organo

esecutivo ha altresì fissato al 5 novembre 2014 l’incanto per la vendita del pegno.

C. Con

ricorso del 20 ottobre 2014 RI 1 si aggrava contro la stima del pegno, chiedendone

l’annullamento e proponendo di procedere a una nuova stima con l’ausilio di un

perito, previo versamento delle spese. In via preliminare, egli postula pure il

conferimento dell’effetto sospensivo e la restituzione del termine di ricorso

giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

D. Preso

atto che il presidente di questa Camera aveva concesso il 27 ottobre 2014

effetto sospensivo al gravame, l’UE ha poi annullato l’incanto.

E. Nelle

osservazioni del 10 novembre 2014 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la

reiezione, mentre l’UE, pur ritenendo di aver agito correttamente, si rimette

al giudizio della Camera con osservazioni del 17 novembre 2014.

Considerato

in diritto: 1. In via preliminare, il ricorrente postula la restituzione del termine

di ricorso giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF, sostenendo di essere venuto a

conoscenza del verbale di stima, intimatogli – a sua detta – il 12 settembre

2014, soltanto il 19 ottobre 2014, e ciò a seguito della grave malattia che lo

ha colpito fin dall’8 agosto 2014, come attestano il rapporto di uscita dell’Ospedale

universitario di Ginevra (doc. C) e il certificato medico del Dr. med. __________

(doc. D). Ora, a prescindere dal fatto che la decisione impugnata è stata

notificata all’insorgente a un momento in cui non era ospedalizzato (secondo il

doc. C lo è stato dal 21 settembre al 6 ottobre 2014), la questione della

tempestività del ricorso e della restituzione del termine possono rimanere

indecise, ritenuto che, come si vedrà, nella misura in cui non è diventato senza

oggetto il ricorso è infondato.

2. L’insorgente

si duole del fatto che la decisione impugnata non si esprime sui criteri

adottati per stimare il valore dei 100 certificati azionari della società I__________

SA, ciò che – a suo avviso – non gli consente di verificarne la correttezza.

Egli è inoltre del parere che l’UE sia incorso in un errore di apprezzamento

nella valutazione dei beni oggetto del pegno, giacché la stima è stata eseguita

senza l’ausilio degli elementi contabili della società che ha emesso le azioni.

L’insorgente chiede infine una nuova stima con l’ausilio di un perito, previo

versamento delle spese, dopo che l’organo esecutivo avrà acquisito la

documentazione contabile relativa alla società in questione.

3. Secondo

la giurisprudenza, nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, la stima

ha un’importanza solo secondaria. I suoi obiettivi usuali, che consistono nel

determinare se il valore del bene pignorato è sufficiente a soddisfare il

credito posto in esecuzione e informare il creditore sul prevedibile esito

della realizzazione, vengono in questo caso a mancare. Sebbene la stima sia

senz’altro utile a informare eventuali offerenti, tale interesse viene meno

tanto più il tempo e le spese di una perizia appaiono rilevanti. Per tale

ragione, qualora una perizia necessiti di un lasso di tempo sproporzionato e

irragionevole per il creditore procedente, occorre limitarsi a una stima

sommaria (DTF 101 III 33, consid. 1; sentenza del Tribunale federale

7B.218/2005 del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti citati). Il ricorso a un

perito, ad ogni modo, non si giustifica che in presenza di criteri di stima riconosciuti,

Considerandi

ciò che non è il caso delle azioni di una società anonima non quotate in borsa

(DTF 101 III 35, consid. 2b). Alla stima del pegno mobiliare

è di conseguenza esclusa l’applicazione per analogia degli art. 9 cpv. 2 e 99

cpv. 2 RFF, che prevedono la possibilità per ogni parte

interessata di chiedere all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di

periti, entro il termine di ricorso ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LEF e previo

deposito delle spese occorrenti, a meno che esistano criteri di stima

riconosciuti e la perizia possa essere messa in atto senza spese eccessive e in

tempi compatibili con il termine legale di realizzazione previsto dall’art. 122

cpv. 1 LEF, cui rinvia l’art. 156 cpv. 1 LEF (sentenza del

Tribunale federale 7B.218/2005 del 1° marzo 2006 consid. 1 e riferimenti

citati).

3.1

Nel

caso in rassegna, il ricorrente non pretende che le azioni della I__________ SA

siano quotate in borsa. Vista d’altronde la situazione finanziaria alquanto

precaria della società – contro cui sono stati spiccati 16 attestati di carenza

di beni dal 19 ottobre 2010 all’11 dicembre 2014 per complessivi fr. 140'144.45

e che non risulta più proprietaria dei fondi indicati a registro fondiario come

computati per fr. 445'000.– sul capitale sociale – i costi di una perizia

apparirebbero d’acchito eccessivi. Secondo la giurisprudenza testé ricordata, l’UE

poteva così limitarsi a una stima sommaria, senza possibilità per il ricorrente

di chiedere una nuova stima a mezzo di periti. Il ricorso si rivela pertanto

infondato su questo punto.

3.2

Quanto

alla domanda di annullamento della stima, essa risulta ormai senza oggetto. Prima

di fissare la nuova asta, l’UE dovrà infatti verificare se vi sono elementi per

ritenere che la stima del valore dei certificati azionari non sia più idonea e

debba essere aggiornata (cfr. per analogia sentenza della CEF 15.2009.61

del 18 giugno 2009, pag. 2). Ora, che sia così nella fattispecie è indubbio,

visto il continuo peggioramento della situazione finanziaria della I__________

SA, contro la quale sono stati emessi tre ulteriori attestati di carenza di

beni e tre precetti esecutivi dopo la comunicazione del verbale di stima. Non

spetta però alla Camera di anticipare la revisione della stima ed è anche

inutile che si pronunci sulla decisione impugnata, ormai destinata a revisione.

A titolo meramente indicativo, ci si può limitare a constatare come il valore

di realizzazione delle azioni appaia nettamente inferiore al valore nominale,

senza che si possa ritenerlo insufficiente nel senso dell’art. 92 cpv. 2 LEF,

anche il “mantello” azionario di una società insolvibile potendo avere il suo

prezzo (cfr. sentenza della CEF 15.2013.61 del 29 luglio 2013, consid. D e

5.

). Sia come sia, l’UE concederà la possibilità al ricorrente di esprimersi

sulla stima, producendo ove occorra la documentazione contabile della società

di cui è amministratore unico, e indicherà nel bando d’a­sta il valore di stima

revisionata e la facoltà per gli interessati di consultare all’UE l’estratto

esecutivo della società e gli eventuali atti contabili prodotti dal ricorrente.

4.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto nel senso del

considerando 3.2, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.