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Decisione

15.2014.114

Ricorso contro un’asta e contro il successivo stato di riparto del ricavato. Ricorso tardivo sul primo punto e infondato sul secondo

30 ottobre 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.114

Lugano

30 ottobre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 23 ottobre 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

(UEF) di Bellinzona, o meglio contro l’asta 23 settembre 2014 del fondo n. __________

RFD di __________ e il relativo stato di riparto del 13 ottobre 2014 eseguiti

nella procedura di realizzazione di pegno immobiliare n. __________

promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

Considerandi

che il

7.

dicembre 2012 PI 1 ha promosso nei confronti di RI 1 un’esecuzione in via di

realizzazione del pegno che grava il fondo n. __________ RFD di __________,

appartenente allora all’escussa e al (ormai ex) marito in comproprietà;

che il

23.

settembre 2014 l’UEF ha realizzato il fondo a pubblico incanto e il 6

ottobre ha diffidato l’escussa a liberare i locali;

che il

13.

ottobre 2014 l’UEF ha allestito lo stato di riparto relativo al ricavo di fr. 825'000.–

ottenuto con la predetta asta;

che

con scritto del 23 ottobre 2014 intitolato “contestazione riparto incanto

4/2014” RI 1 ha chiesto alla Camera l’annullamento dell’asta e l’immediato

“blocco” del riparto;

che il

ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da

quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17

cpv. 2 LEF);

che in

quanto diretto contro l’asta, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi

irricevibile, avendo la ricorrente avuto notizia dell’asta al più tardi il 9

ottobre 2014 (data del ritiro della raccomandata contenente la diffida del 6

ottobre);

che di

conseguenza la contestazione dello stato di riparto risulta infondata, siccome l’unica

motivazione addotta dalla ricorrente è la pretesa irregolarità dell’asta, che

però non verrà annullata dal momento che, come visto, la censura è stata fatta

valere tardivamente;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.