15.2014.114
Ricorso contro un’asta e contro il successivo stato di riparto del ricavato. Ricorso tardivo sul primo punto e infondato sul secondo
30 ottobre 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.114
Lugano
30 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 23 ottobre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Bellinzona, o meglio contro l’asta 23 settembre 2014 del fondo n. __________
RFD di __________ e il relativo stato di riparto del 13 ottobre 2014 eseguiti
nella procedura di realizzazione di pegno immobiliare n. __________
promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
Considerandi
che il
7.
dicembre 2012 PI 1 ha promosso nei confronti di RI 1 un’esecuzione in via di
realizzazione del pegno che grava il fondo n. __________ RFD di __________,
appartenente allora all’escussa e al (ormai ex) marito in comproprietà;
che il
23.
settembre 2014 l’UEF ha realizzato il fondo a pubblico incanto e il 6
ottobre ha diffidato l’escussa a liberare i locali;
che il
13.
ottobre 2014 l’UEF ha allestito lo stato di riparto relativo al ricavo di fr. 825'000.–
ottenuto con la predetta asta;
che
con scritto del 23 ottobre 2014 intitolato “contestazione riparto incanto
4/2014” RI 1 ha chiesto alla Camera l’annullamento dell’asta e l’immediato
“blocco” del riparto;
che il
ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17
cpv. 2 LEF);
che in
quanto diretto contro l’asta, il ricorso è manifestamente tardivo e quindi
irricevibile, avendo la ricorrente avuto notizia dell’asta al più tardi il 9
ottobre 2014 (data del ritiro della raccomandata contenente la diffida del 6
ottobre);
che di
conseguenza la contestazione dello stato di riparto risulta infondata, siccome l’unica
motivazione addotta dalla ricorrente è la pretesa irregolarità dell’asta, che
però non verrà annullata dal momento che, come visto, la censura è stata fatta
valere tardivamente;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.