15.2014.115
Ricorso contro l’inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione. Impignorabilità dei beni necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. Inapplicabilità a
27 ottobre 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.115
Lugano
27 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 24 ottobre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, __________, o meglio contro il
verbale per la formazione di un inventario degli oggetti vincolati da un
diritto di ritenzione emesso il 17 ottobre 2014 nella procedura n. __________
promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
(c/o RA 1 __________)
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
Considerandi
sulla scorta della domanda inoltrata il 30 settembre 2014 da PI 1 nei confronti
di RI 1, il 17 ottobre l’CO 1 ha allestito il verbale per la formazione di un
inventario degli oggetti vincolati da un diritto di ritenzione a garanzia delle
pigioni scadute dal 1° dicembre 2013 al 1° settembre 2014 (che ammontano
complessivamente a fr. 99'000.–) e della pigione in corso (pari a fr. 10'000.–),
relative alla locazione degli stabili situati sui fondi n. __________ e __________
RFD di __________;
che
con il ricorso in esame, RI 1 contesta tale provvedimento, invocando il
carattere a suo dire impignorabile dei beni inventariati nel senso dell’art. 92
cpv. 1 n. 3 LEF;
che in
virtù di tale norma sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli
strumenti e i libri necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio
della professione;
che la
norma non è però applicabile alle persone giuridiche, le quali per natura non
esercitano una “professione” (DTF 63 III 17; DTF 80 III 16; sentenza del
Tribunale federale 9C_48/2010 del 9 giugno 2010, consid. 3.2.1; Kren
Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar,
2a ed. 2014, n. 17 ad art. 92 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 24
ad §23; Vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 92 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 87 ad art. 92 LEF; apparentemente di opinione diversa, ma senza
motivazione: Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 57 e 23 ad art. 92 LEF);
che
visto il suo carattere manifestamente infondato il ricorso non è stato intimato
né all’UEF né alla procedente;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.