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Decisione

15.2014.116

Istanza ex art. 132 LEF

19 gennaio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, con scritto 23

luglio 2014 l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udien­­za di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione

(RDC; RS 281.41). In tale occasione nessuna conciliazione è potuta

essere raggiunta a causa dell’as­­senza dei creditori e di tre membri della

comunione ereditaria. Il 10 settembre 2014 l’Ufficio ha quindi assegnato agli

interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete

per la realizzazione delle quote ereditarie degli escussi, conformemente all’art.

10 cpv. 1 RDC.

C. Non essendo pervenuta alcuna proposta nel termine impartito, con istanza del 24 ottobre 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di

determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1e

PI 2. Nell’istanza l’organo esecutivo ha precisato che il valore

dell’interessenza di ciascuno degli escussi è stato stabilito in

fr. 865'592.–, ovvero moltiplicando il valore di stima ufficiale per 3 e

dividendo il risultato per il numero dei membri (4) della comunione ereditaria.

L’UEF ha altresì specificato che il saldo delle esecuzioni per cui è stata

chiesta la vendita è di fr. 6'310.– a carico di PI 1 e di fr. 4'255.–

a carico di PI 2, aggiungendo che le particelle n. __________ e 5 RFD di __________

sono gravate da ipoteche legali di rispettivamente fr. 19'001.45 e

fr. 2'074.50, entrambe a favore del PI 5.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio

d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.

9 cpv. 1 RDC) e, in caso di mancata intesa, dà loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve, in seguito, determinare il modo di realizzazione dei diritti

ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta

oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione

del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che la vendita

all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base

alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione (art. 10 cpv. 3 RDC).

2. Nel

caso in rassegna, PI 1 e PI 2 formano insieme ai fratelli PI 6e PI 7la comunione

ereditaria fu __________, defunta madre degli stessi. Non avendo quest’ul­tima

lasciato disposizioni a causa di morte (v. certificato ereditario 5 febbraio

2010), si può ritenere che ciascun membro della comunione abbia diritto a ¼ del

valore dell’asse ereditario (art. 457 cpv. 2 CC). Ora, anche fondandosi

soltanto sul valore di stima ufficiale complessivo degli immobili che

costituiscono la sostanza ereditaria, pari a fr. 1'157'745.–, e tenuto

conto delle ipo__________ e __________ RFD di __________, il valore

di realizzazione delle interessenze spettanti agli escussi risulta notevolmente

superiore al saldo dei crediti posti in esecuzione, di fr. 6'310.– nei confronti di PI 1 e di fr. 4'255.– nei confronti di PI

2. Sussiste pertanto il rischio concreto che i diritti in comunione siano aggiudicati

a un prezzo ampiamente inferiore al loro valore reale, non avendo i creditori

alcun interesse, in sede d’asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore

abbia superato l’importo totale dei loro crediti.

3. Alla

Considerandi

luce di quanto precede, il modo di realizzazione dello scioglimento della

comunione ereditaria garantisce che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti

posti in esecuzione, possa riversare la probabile eccedenza agli escussi. La

soluzione alternativa del­l’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art.

131.

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è invece esclusa, in quanto trattasi

in casu di quote ereditarie (art. 13 cpv. 2 RDC). Le spese connesse

alla divisione della successione – da saldare con quanto otterranno gli escussi

nella divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte dal valore

approssimativo delle interessenze (cfr. RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). Ne

consegue che dev’essere ordinato all’Ufficio di richiedere lo scioglimento

della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv.

2.

RDC). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote degli escussi

sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle quote a

trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e

dagli escussi (art. 130 LEF; Bettschart

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad

art. 132 LEF).

4.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il

proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale di

Mendrisio di chiedere la divisione della successione alla competente autorità

qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare

l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio

2002). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate

dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron (Commentaire

de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1

RDC sono invece inapplicabili, giacché altrimenti i creditori potrebbero agevolmente

aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore.

L’Ufficio procederà quindi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei

creditori, a realizzare i beni attribuiti agli escussi nella divisione, alfine

di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i rispettivi crediti

a beneficio dei quali le quote sono state pignorate.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

di esecuzione di Mendrisio di sostituirsi a PI 1 e PI 2 nella comunione

ereditaria fu __________, che essi compongono con __________ e __________, di

chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito

agli escussi nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 4, fatte

salve le soluzioni alternative menzionate al considerando 3.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio e per il suo tramite a tutti gli

interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.