15.2014.116
Istanza ex art. 132 LEF
19 gennaio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.116
Lugano
19 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
procedura dipendente dall’istanza 24 ottobre 2014 dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di
realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante agli
escussi
PI
1,
PI
2,
nell’eredità indivisa e in comunione relitta fu __________
__________ († 2009) composta, oltre agli escussi, degli eredi
PI 6,
PI 7,
nelle varie esecuzioni
promosse contro i debitori da
PI 4,
PI 8,
(rappresentati dall’RA 2, )
PI 5,
PI 9,
ritenuto
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse dallo PI 4, dalla PI 8, dal PI 5 e dalla PI 9 nei
confronti di PI 1 e PI 2, il 25 luglio 2012 e il 18 febbraio 2014 l’Ufficio di
esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio ha pignorato i diritti spettanti agli
escussi nella comunione ereditaria fu __________, composta dei medesimi, di PI
6 e PI 7. Da quanto si evince dagli atti, l’asse ereditario è costituito delle
particelle n. __________ RFD __________, dell’unità di proprietà
per piani n. __________ della particella n. __________ RFD __________ e
delle quote di comproprietà di 12/36 della
particella n. __________ e di 12/84 della
particella n.__________ immatricolate nel medesimo registro. Il valore di stima
ufficiale complessivo di tali immobili è di fr. 1'157'745.–.
Fatti
B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, con scritto 23
luglio 2014 l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
(RDC; RS 281.41). In tale occasione nessuna conciliazione è potuta
essere raggiunta a causa dell’assenza dei creditori e di tre membri della
comunione ereditaria. Il 10 settembre 2014 l’Ufficio ha quindi assegnato agli
interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete
per la realizzazione delle quote ereditarie degli escussi, conformemente all’art.
10 cpv. 1 RDC.
C. Non essendo pervenuta alcuna proposta nel termine impartito, con istanza del 24 ottobre 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di
determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1e
PI 2. Nell’istanza l’organo esecutivo ha precisato che il valore
dell’interessenza di ciascuno degli escussi è stato stabilito in
fr. 865'592.–, ovvero moltiplicando il valore di stima ufficiale per 3 e
dividendo il risultato per il numero dei membri (4) della comunione ereditaria.
L’UEF ha altresì specificato che il saldo delle esecuzioni per cui è stata
chiesta la vendita è di fr. 6'310.– a carico di PI 1 e di fr. 4'255.–
a carico di PI 2, aggiungendo che le particelle n. __________ e 5 RFD di __________
sono gravate da ipoteche legali di rispettivamente fr. 19'001.45 e
fr. 2'074.50, entrambe a favore del PI 5.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio
d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art.
9 cpv. 1 RDC) e, in caso di mancata intesa, dà loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve, in seguito, determinare il modo di realizzazione dei diritti
ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta
oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione
del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che la vendita
all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base
alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione (art. 10 cpv. 3 RDC).
2. Nel
caso in rassegna, PI 1 e PI 2 formano insieme ai fratelli PI 6e PI 7la comunione
ereditaria fu __________, defunta madre degli stessi. Non avendo quest’ultima
lasciato disposizioni a causa di morte (v. certificato ereditario 5 febbraio
2010), si può ritenere che ciascun membro della comunione abbia diritto a ¼ del
valore dell’asse ereditario (art. 457 cpv. 2 CC). Ora, anche fondandosi
soltanto sul valore di stima ufficiale complessivo degli immobili che
costituiscono la sostanza ereditaria, pari a fr. 1'157'745.–, e tenuto
conto delle ipo__________ e __________ RFD di __________, il valore
di realizzazione delle interessenze spettanti agli escussi risulta notevolmente
superiore al saldo dei crediti posti in esecuzione, di fr. 6'310.– nei confronti di PI 1 e di fr. 4'255.– nei confronti di PI
2. Sussiste pertanto il rischio concreto che i diritti in comunione siano aggiudicati
a un prezzo ampiamente inferiore al loro valore reale, non avendo i creditori
alcun interesse, in sede d’asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore
abbia superato l’importo totale dei loro crediti.
3. Alla
Considerandi
luce di quanto precede, il modo di realizzazione dello scioglimento della
comunione ereditaria garantisce che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti
posti in esecuzione, possa riversare la probabile eccedenza agli escussi. La
soluzione alternativa dell’assegnazione delle quote ai creditori giusta l’art.
131.
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è invece esclusa, in quanto trattasi
in casu di quote ereditarie (art. 13 cpv. 2 RDC). Le spese connesse
alla divisione della successione – da saldare con quanto otterranno gli escussi
nella divisione (art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte dal valore
approssimativo delle interessenze (cfr. RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). Ne
consegue che dev’essere ordinato all’Ufficio di richiedere lo scioglimento
della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv.
2.
RDC). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di
evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali le quote degli escussi
sono state pignorate oppure formulando un’offerta di vendita delle quote a
trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e
dagli escussi (art. 130 LEF; Bettschart
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad
art. 132 LEF).
4.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il
proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale di
Mendrisio di chiedere la divisione della successione alla competente autorità
qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare
l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio
2002). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate
dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la
decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto
sostenuto da Gilliéron (Commentaire
de la LP, vol. II, 2000, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1
RDC sono invece inapplicabili, giacché altrimenti i creditori potrebbero agevolmente
aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore.
L’Ufficio procederà quindi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei
creditori, a realizzare i beni attribuiti agli escussi nella divisione, alfine
di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i rispettivi crediti
a beneficio dei quali le quote sono state pignorate.
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio di sostituirsi a PI 1 e PI 2 nella comunione
ereditaria fu __________, che essi compongono con __________ e __________, di
chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito
agli escussi nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 4, fatte
salve le soluzioni alternative menzionate al considerando 3.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
all’Ufficio di esecuzione di Mendrisio e per il suo tramite a tutti gli
interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.