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Decisione

15.2014.119

Comminatoria di fallimento. Proposta di "concordato"

3 novembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 28 ottobre 2014, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento,

chiedendo di confermare il “concordato” che dice di voler proporre, ovvero il

pagamento del saldo mediante rate di fr. 80.– mensili.

C. Nelle

sue osservazioni del 3 novembre 2014 l'UE di Lugano postula la reiezione del

ricorso, il quale non è stato notificato alla parte escutente, stante l'esito

del giudizio odierno.

Considerato

in diritto: 1. Giusta

l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il

ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un

ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o

un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento

può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160

LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione

Considerandi

esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di

rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel

caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, affermando di

voler proporre un “concordato”, termine con cui intende un accordo di pagamento

rateale del saldo del credito posto in esecuzione. Egli sostiene di non essere

in grado di pagare rate superiori a fr. 80.– mensili. Sennonché né l'Ufficio

né la Camera sono competenti per avviare una procedura di concordato, la relativa

istanza dovendo essere presentata alla Pretura del Distretto in cui il debitore

ha il domicilio (art. 293 LEF e 14 cpv. 2 LALEF). Ad ogni modo l'esecuzione

continua il suo corso fintanto che il giudice del concordato non decreta la

moratoria concordataria (cfr. art. 293c cpv. 2 lett. b e 297 cpv. 1

LEF) o che il giudice del fallimento non differisce d'ufficio la decisione sul

fallimento, ove ritenga possibile la conclusione di un concordato (art. 173a

cpv. 2 LEF). L'argomentazione del ricorrente non giustifica quindi l'annullamento

della comminatoria di fallimento.

3.

Il

ricorso va di conseguenza respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non

si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.