15.2014.119
Comminatoria di fallimento. Proposta di "concordato"
3 novembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.119
Lugano
3 novembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 28 ottobre 2014 di
RI
1
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 24 ottobre 2014 nell'esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI
1
PI
2
(c/o RA
1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell'esecuzione
n. __________ promossa il 24 ottobre 2013 da PI 1 e PI 2 contro RI 1 per l'incasso
di fr. 7'869.55 oltre accessori, il 24 ottobre 2014 l'Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l'opposizione interposta dall'escusso era
stata rigettata in via definitiva con sentenza del 25 giugno 2014 dal
Richteramt Solothurn-Gösgen, gli ha notificato la comminatoria di fallimento,
detraendo dall'importo posto in esecuzione un acconto di fr. 5'000.– del
24 ottobre 2013 (cauzione) e aggiungendovi le spese giudiziarie di rigetto,
pari a fr. 2'105.65.
Fatti
B. Con
ricorso 28 ottobre 2014, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento,
chiedendo di confermare il “concordato” che dice di voler proporre, ovvero il
pagamento del saldo mediante rate di fr. 80.– mensili.
C. Nelle
sue osservazioni del 3 novembre 2014 l'UE di Lugano postula la reiezione del
ricorso, il quale non è stato notificato alla parte escutente, stante l'esito
del giudizio odierno.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l'art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il
ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un
ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o
un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento
può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160
LEF), quali ad esempio l'incompetenza territoriale dell'ufficio d'esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell'escusso all'esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l'assenza di una decisione
Considerandi
esecutiva che rigetti l'opposizione o l'inoltro di un'azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell'ambito della procedura di
rigetto dell'opposizione (art. 80 segg. LEF).
2.
Nel
caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, affermando di
voler proporre un “concordato”, termine con cui intende un accordo di pagamento
rateale del saldo del credito posto in esecuzione. Egli sostiene di non essere
in grado di pagare rate superiori a fr. 80.– mensili. Sennonché né l'Ufficio
né la Camera sono competenti per avviare una procedura di concordato, la relativa
istanza dovendo essere presentata alla Pretura del Distretto in cui il debitore
ha il domicilio (art. 293 LEF e 14 cpv. 2 LALEF). Ad ogni modo l'esecuzione
continua il suo corso fintanto che il giudice del concordato non decreta la
moratoria concordataria (cfr. art. 293c cpv. 2 lett. b e 297 cpv. 1
LEF) o che il giudice del fallimento non differisce d'ufficio la decisione sul
fallimento, ove ritenga possibile la conclusione di un concordato (art. 173a
cpv. 2 LEF). L'argomentazione del ricorrente non giustifica quindi l'annullamento
della comminatoria di fallimento.
3.
Il
ricorso va di conseguenza respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non
si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.