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Decisione

15.2014.12

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28 febbraio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.12

15.2014.13

Lugano

28 febbraio 2014

CC/cj/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

giudice delegato

vicecancelliere:

Cortese

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 29 gennaio

2014 (inc. 15.2014.12) di

RI

1

patrocinata

dall’ PA 1

contro

l’operato

dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio

2014 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI

1 (Italia)

patrocinata

dall’ PA 2

e

sul ricorso 7 febbraio 2014 della società escutente (inc. 15.2014.13) contro la

decisione 5 febbraio 2014 con cui l’Ufficio, in riconsiderazione del

provvedimento impugnato dall’escus­sa, ha annullato la comminatoria di fallimento;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

vertendo sullo stesso atto esecutivo – la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione

Considerandi

n. ___– le due procedure ricorsuali in oggetto possono essere congiunte (art. 5

cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che

preso atto del ricorso 29 gennaio 2014 (inc. 15.2014.12) interposto

dall’escussa contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2014,

con cui essa evidenziava di avere promosso azione di disconoscimento del debito

posto in esecuzione, il 5 febbraio 2014 l’CO 1 ha annullato la comminatoria di

fallimento, avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17

cpv. 4 LEF;

che con ricorso del 7 febbraio

2014.

(inc. 15.2014.13) l’escutente ha impugnato la decisione di

riconsiderazione, facendo notare che l’azione di disconoscimento di debito non

verte sull’intero importo di fr. 52’693.25 per cui l’opposizione

dell’escussa è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, con decisione 20 agosto 2013 (confermata dalla Camera nella

sentenza del 18 novembre 2013, inc. 14.2013.152), bensì solo su

€ 16’289.03 (pari a fr. 19’546.83);

che – sottolinea l’escutente – la

prosecuzione dell’esecuzi­one è stata chiesta per la differenza non dedotta

nell’azione di disconoscimento di debito, ossia per fr. 33’146.42;

che la

società escussa non ha presentato osservazioni al secondo ricorso, mentre

l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera;

che,

come si evince dagli atti, l’opposizione all’esecuzione in esame è stata

rigettata in via provvisoria per fr. 52’693.25 mentre l’azione di

disconoscimento verte solo su € 16’289.03, pari secondo la ricorrente –

che non è stata contraddetta dall’escussa – a fr. 19’546.83 (al tasso di

1.20

applicato implicitamente in sede di rigetto dell’opposi­zi­one, cfr. sentenza

pretorile del 20 agosto 2013, pag. 1);

che

fino alla decisione sull’azione di disconoscimento di debito, l’esecuzione può

quindi continuare limitatamente a fr. 33’146.42 (fr. 52’693.25 ./.

fr. 19’546.83) (art. 83 cpv. 1 e 88 cpv. 1 LEF);

che –

ora – è proprio tale importo a figurare sulla domanda di proseguire

l’esecuzione e sulla comminatoria di fallimento poi annullata;

che l’emissione

della comminatoria era quindi corretta, sicché il (primo) ricorso dell’escussa

(inc. 15.2014.12) va respinto e correlativamente il (secondo) ricorso

dell’escutente (inc. 15.2014.13) va accolto, con consecutivo annullamento della

decisione di riconsiderazione del 5 febbraio 2014;

che

come previsto dalla legge (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF) non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Le procedure riferite ai ricorsi di RI 1 (inc.

15.2014.12) e di PI 1 (inc. 15.2014.13) sono congiunte.

2. Il

ricorso di RI 1 è respinto.

3. Il

ricorso di PI 1 è accolto.

Di

conseguenza è annullata la decisione di riconsiderazione del 5 febbraio 2014

con cui l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento n. __________.

4. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.