15.2014.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 febbraio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.12
15.2014.13
Lugano
28 febbraio 2014
CC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
giudice delegato
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 29 gennaio
2014 (inc. 15.2014.12) di
RI
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
l’operato
dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio
2014 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI
1 (Italia)
patrocinata
dall’ PA 2
e
sul ricorso 7 febbraio 2014 della società escutente (inc. 15.2014.13) contro la
decisione 5 febbraio 2014 con cui l’Ufficio, in riconsiderazione del
provvedimento impugnato dall’escussa, ha annullato la comminatoria di fallimento;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
vertendo sullo stesso atto esecutivo – la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione
Considerandi
n. ___– le due procedure ricorsuali in oggetto possono essere congiunte (art. 5
cpv. 1 LPR e 51 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che
preso atto del ricorso 29 gennaio 2014 (inc. 15.2014.12) interposto
dall’escussa contro la comminatoria di fallimento emessa il 21 gennaio 2014,
con cui essa evidenziava di avere promosso azione di disconoscimento del debito
posto in esecuzione, il 5 febbraio 2014 l’CO 1 ha annullato la comminatoria di
fallimento, avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17
cpv. 4 LEF;
che con ricorso del 7 febbraio
2014.
(inc. 15.2014.13) l’escutente ha impugnato la decisione di
riconsiderazione, facendo notare che l’azione di disconoscimento di debito non
verte sull’intero importo di fr. 52’693.25 per cui l’opposizione
dell’escussa è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con decisione 20 agosto 2013 (confermata dalla Camera nella
sentenza del 18 novembre 2013, inc. 14.2013.152), bensì solo su
€ 16’289.03 (pari a fr. 19’546.83);
che – sottolinea l’escutente – la
prosecuzione dell’esecuzione è stata chiesta per la differenza non dedotta
nell’azione di disconoscimento di debito, ossia per fr. 33’146.42;
che la
società escussa non ha presentato osservazioni al secondo ricorso, mentre
l’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera;
che,
come si evince dagli atti, l’opposizione all’esecuzione in esame è stata
rigettata in via provvisoria per fr. 52’693.25 mentre l’azione di
disconoscimento verte solo su € 16’289.03, pari secondo la ricorrente –
che non è stata contraddetta dall’escussa – a fr. 19’546.83 (al tasso di
1.20
applicato implicitamente in sede di rigetto dell’opposizione, cfr. sentenza
pretorile del 20 agosto 2013, pag. 1);
che
fino alla decisione sull’azione di disconoscimento di debito, l’esecuzione può
quindi continuare limitatamente a fr. 33’146.42 (fr. 52’693.25 ./.
fr. 19’546.83) (art. 83 cpv. 1 e 88 cpv. 1 LEF);
che –
ora – è proprio tale importo a figurare sulla domanda di proseguire
l’esecuzione e sulla comminatoria di fallimento poi annullata;
che l’emissione
della comminatoria era quindi corretta, sicché il (primo) ricorso dell’escussa
(inc. 15.2014.12) va respinto e correlativamente il (secondo) ricorso
dell’escutente (inc. 15.2014.13) va accolto, con consecutivo annullamento della
decisione di riconsiderazione del 5 febbraio 2014;
che
come previsto dalla legge (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF) non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Le procedure riferite ai ricorsi di RI 1 (inc.
15.2014.12) e di PI 1 (inc. 15.2014.13) sono congiunte.
2. Il
ricorso di RI 1 è respinto.
3. Il
ricorso di PI 1 è accolto.
Di
conseguenza è annullata la decisione di riconsiderazione del 5 febbraio 2014
con cui l’CO 1 ha annullato la comminatoria di fallimento n. __________.
4. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice delegato Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.