15.2014.120
Ricorso contro la fissazione di un’asta di beni mobili gravati da un pegno manuale presentato da terzi estranei al procedimento esecutivo. Carenza di legittimazione a ricorrere
25 febbraio 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.120
Lugano
25
febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 3 novembre 2014 di
RI 1
RI 2, Italia
(rappresentata da RI 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di
esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa
da
PI 1
(patrocinato
dall’ PA 1,)
nei confronti di
PI 2,
(patrocinato dall’ PR 1,)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio
di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di
realizzazione di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della
società I__________ SA, per l’incasso di fr. 1'863'315.– oltre ad accessori;
che
avendo l’escutente chiesto la realizzazione del pegno, il 29 agosto 2014 l’UE
ha trasmesso alle parti il verbale di stima dei 100 certificati azionari,
valutandoli in complessivi fr. 500'000.–, pari al loro valore nominale;
che
l’organo esecutivo ha altresì fissato al 5 novembre 2014 l’incanto per la
vendita del pegno;
che con
ricorso del 2 novembre 2011 RI 1 e RI 2 si aggravano contro la fissazione della
predetta asta, chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
di annullarla e di stabilire il modo di realizzazione dei certificati azionari
giusta l’art. 132 LEF, assegnando precise indicazioni all’UE sui tempi e modi
degli accertamenti necessari in ordine alla determinazione dei beni detenuti e
al valore commerciale della società I__________ SA;
che
preso atto dell’effetto sospensivo concesso al ricorso presentato il 20 ottobre
2014 da PI 2 contro il verbale di stima dei certificati azionari (inc.
15.2014.113), l’UE ha annullato l’asta;
che
la domanda degli insorgenti volta ad annullare l’incanto si rivela pertanto
senza oggetto;
che
su questo punto il ricorso va così stralciato dai ruoli (art. 24b della Legge
Considerandi
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 3.5.1.2]);
che,
ad ogni modo, il gravame (in particolare per quanto riguarda la domanda di
determinazione del modo di realizzazione dei certificati azionari) risulta pure
irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17
LEF, presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio
(Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 17
LEF; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);
che
legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto
attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui
che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione
di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o
di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in
misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF
15.2013.114
del 27 febbraio 2014, pag. 3 e riferimenti citati);
che,
nel caso in rassegna, i ricorrenti motivano la propria legittimazione a
ricorrere, sostenendo di essere interessati all’acquisto dei 100 certificati
azionari della società I__________ SA;
che
quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa, non protetta dalla
legge, che verosimilmente nutrivano anche gli altri potenziali interessati ai
beni compresi nell’incanto;
che
di conseguenza i ricorrenti, che non sono parti al procedimento esecutivo, non
possono considerarsi colpiti in misura maggiore di chiunque altra persona
interessata all’acquisto dei beni in questione;
che
essi non denotano così alcun interesse degno di protezione a ottenere quanto
richiesto;
che,
per abbondanza, la domanda degli insorgenti tesa a far determinare a questa
Camera il modo di realizzazione dei certificati azionari giusta l’art. 132 LEF
neppure risulta fondata, la norma in questione non essendo applicabile alle
azioni o altri titoli analoghi di una società di capitali, ma soltanto ai
diritti in comunione, ovvero in particolare alle quote di una società semplice,
in nome collettivo o in accomandita (art. 1 Regolamento del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC, RS
281.
]);
che
nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è dunque
irricevibile oltre che infondato;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
;
– ,.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.