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Decisione

15.2014.120

Ricorso contro la fissazione di un’asta di beni mobili gravati da un pegno manuale presentato da terzi estranei al procedimento esecutivo. Carenza di legittimazione a ricorrere

25 febbraio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.120

Lugano

25

febbraio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 3 novembre 2014 di

RI 1

RI 2, Italia

(rappresentata da RI 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio di

esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa

da

PI 1

(patrocinato

dall’ PA 1,)

nei confronti di

PI 2,

(patrocinato dall’ PR 1,)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio

di esecuzione (UE) del Distretto di Lugano, PI 1 procede contro PI 2 in via di

realizzazione di un pegno manuale gravante 100 certificati azionari della

società I__________ SA, per l’incasso di fr. 1'863'315.– oltre ad accessori;

che

avendo l’escutente chiesto la realizzazione del pegno, il 29 agosto 2014 l’UE

ha trasmesso alle parti il verbale di stima dei 100 certificati azionari,

valutandoli in complessivi fr. 500'000.–, pari al loro valore nominale;

che

l’organo esecutivo ha altresì fissato al 5 novembre 2014 l’in­­canto per la

vendita del pegno;

che con

ricorso del 2 novembre 2011 RI 1 e RI 2 si aggravano contro la fissazione della

predetta asta, chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

di annullarla e di stabilire il modo di realizzazione dei certificati azionari

giusta l’art. 132 LEF, assegnando precise indicazioni all’UE sui tempi e modi

degli accertamenti necessari in ordine alla determinazione dei beni detenuti e

al valore commerciale della società I__________ SA;

che

preso atto dell’effetto sospensivo concesso al ricorso presentato il 20 ottobre

2014 da PI 2 contro il verbale di stima dei certificati azionari (inc.

15.2014.113), l’UE ha annullato l’asta;

che

la domanda degli insorgenti volta ad annullare l’incanto si rivela pertanto

senza oggetto;

che

su questo punto il ricorso va così stralciato dai ruoli (art. 24b della Legge

Considerandi

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 3.5.1.2]);

che,

ad ogni modo, il gravame (in particolare per quanto riguarda la domanda di

determinazione del modo di realizzazione dei certificati azionari) risulta pure

irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17

LEF, presupposto di ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio

(Co­met­ta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 17

LEF; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);

che

legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto

attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio, ovvero colui

che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione

di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o

di un fallimento e che in tal senso è colpito dal provvedimento in

misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (sentenza della CEF

15.2013.114

del 27 febbraio 2014, pag. 3 e riferimenti citati);

che,

nel caso in rassegna, i ricorrenti motivano la propria legittimazione a

ricorrere, sostenendo di essere interessati all’acquisto dei 100 certificati

azionari della società I__________ SA;

che

quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa, non protetta dalla

legge, che verosimilmente nutrivano anche gli altri potenziali interessati ai

beni compresi nell’incanto;

che

di conseguenza i ricorrenti, che non sono parti al procedimento esecutivo, non

possono considerarsi colpiti in misura maggiore di chiunque altra persona

interessata all’acquisto dei beni in questione;

che

essi non denotano così alcun interesse degno di protezione a ottenere quanto

richiesto;

che,

per abbondanza, la domanda degli insorgenti tesa a far determinare a questa

Camera il modo di realizzazione dei certificati azionari giusta l’art. 132 LEF

neppure risulta fondata, la norma in questione non essendo applicabile alle

azioni o altri titoli analoghi di una società di capitali, ma soltanto ai

diritti in comunione, ovvero in particolare alle quote di una società semplice,

in nome collettivo o in accomandita (art. 1 Regolamento del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC, RS

281.

]);

che

nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, il ricorso è dunque

irricevibile oltre che infondato;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

– ,.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.