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Decisione

15.2014.121

Stato di riparto. Azione di un imprenditore/artigiano contro uno solo dei creditori ipotecari di rango prevalente. Ricorso di quest’ultimo contro il versamento del dividendo all’altro creditore ipotec

6 marzo 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

fondo (casa coniugale) è stato aggiudicato all’asta a favore della banca il 18

marzo 2014 per fr. 2'600'000.–. Il successivo 24 settembre, l’UE ha

depositato lo stato di riparto, da cui si evince che il ricavato, dopo

prelevamento delle spese e pagamento delle ipoteche legali, va ripartito tra la

banca escutente, a concorrenza di fr. 2'192'499.90 (da porre in

compensazione con il prezzo d’aggiudicazione), e il creditore ipotecario di IV

grado PI 4, per il saldo di fr. 389'288.40. La PI 3, registrata per un’ipoteca

legale degli artigiani e imprenditori iscritta a registro fondiario il 22

aprile 2010 dopo i pegni convenzionali dei quattro primi gradi, risulta

interamente scoperta per l’importo provvisorio di fr. 461'108.15, dipendente

dall’esito dell’azione di contestazione pendente presso la Pretura di Lugano,

sezione 2. Anche i riparti a favore della banca e di PI 4 sono indicati come

provvisori, in quanto dipendono “dall’esito

di eventuali azioni giudiziarie che potranno essere inoltrate dalla società PI

3, __________, nei confronti della RI 1, __________, e del signor PI 4, __________,

in conformità degli art. 117 RFF e 841 CC”.

C. Il

20 ottobre 2014, l’UE ha comunicato agli interessati che la PI 3 aveva

inoltrato azione alla Pretura di Lugano, sezione 2, soltanto contro la banca e

non nei confronti di PI 4. Ritenendo che ciò ostacolasse la compensazione del

credito della banca con il prezzo d’aggiudicazione, l’UE ha quindi richiesto da

quest’ultima il versamento sul suo conto di fr. 389'228.40 entro 10 giorni

a garanzia dell’eventuale pretesa della PI 3, preavvisando che a ricezione del

bonifico avrebbe versato fr. 389'228.40 a favore di PI 4. Il 30 ottobre 2014, l’UE ha corretto la somma richiesta alla banca in fr. 294'687.95.

D. Con

ricorso del 30 ottobre 2014, la RI 1 è insorta a questa Camera contro i

provvedimenti 20 e 30 ottobre 2014 dell’UE, chiedendo di vietargli di mettere a

disposizione di PI 4 la somma di fr. 389'228.40 stabilita nello stato di

riparto.

E. Il

20 novembre 2014, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo provvisorio e dopo aver dato alle parti l’occasione di determinarsi

in merito ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 26

gennaio 2015. L’8 febbraio 2015, la ricorrente ha girato sul conto dell’UE l’importo

richiesto di fr. 294'687.95 a garanzia della pretesa della PI 3 e il

giorno successivo l’organo esecutivo ha versato a PI 4 il riparto di fr. 389'228.40

di sua spettanza.

F. Nelle

sue osservazioni del 5 febbraio 2015 PI 4 ha concluso per l’irricevibilità del

ricorso, e in subordine per la sua reiezione, mentre l’UE si è rimesso al

giudizio della Camera, pur condividendo la tesi del resistente (osservazioni 25

febbraio 2015).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica

degli atti impugnati emessi il 20 e il 30 ottobre 2014 dall’UE di Lugano, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente allega di volere, con la sua risposta di causa, denunciare al

creditore ipotecario di quarto rango PI 4 la lite avviata dalla PI 3, sicché a

parer suo il riparto di lui di fr. 389'228.40 non dev’essergli versato

prima della conclusione definitiva di quella lite. Nelle sue osservazioni presentate

il 26 novembre 2014 al primo decreto di effetto sospensivo, la ricorrente

precisa che tra essa e PI 4 “dovrebbe” sussistere un consorzio passivo necessario

e che quando la banca eccepirà la propria carenza di legittimazione passiva la PI

3 sarà costretta a riattivare una nuova causa contro entrambi i creditori. La

banca, infine, ritiene che l’importo da lei versato in garanzia della PI 3 non

può comunque essere liberato a favore di nessuno finché la causa d’iscrizione

dell’ipoteca legale non sarà terminata.

3. Giusta

l’art. 117 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi (RFF, RS 281.42), se gli artigiani o imprenditori che hanno

Considerandi

subito una perdita nella realizzazione del fondo su cui grava la loro ipoteca

legale promuovono nel termine impartito dall’ufficio d’esecuzione l’azione

tendente al riconoscimento del diritto di essere pagati sull’importo del ricavo

assegnato ai creditori pignoratizi anteriori (art. 841 cpv. 1 CC), il riparto

delle somme in litigio sarà sospeso fino a definizione amichevole o giudiziale

della causa, fermo restando che se l’azione è ammessa, la somma attribuita agli

attori sarà prelevata sull’im­­porto spettante al creditore pignoratizio soccombente.

In virtù dello stesso testo di questa norma, che ha carattere eccezionale (DTF

110.

III 78 consid. 1/b), il riparto è sospeso limitatamente alle “somme in

litigio” (“en ce qui concerne la part de

collocation litigieuse”, “hinsichtlich des streitigen Anteils”, art.

117.

cpv. 2 RFF). Nel caso specifico, non è contestato che l’azione dell’im­­pren­di­tri­ce

PI 3 è diretta unicamente contro la banca ricorrente e non contro il creditore

pignoratizio di 4° rango PI 4. L’UE deve quindi versargli la quota che gli

spetta senza riguardo alla pretesa della PI 3 (art. 117 cpv. 4 RFF).

A

scanso di equivoci, va ricordato che secondo la dottrina “autorevole” citata

dalla stessa banca (osservazioni, ad 2), la PI 3 era legittimata ad agire anche

contro uno solo dei creditori di grado prevalente (Hofstetter/Turnherr in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch

II, 4ª ed. 2011, n. 5 ad art. 841 CC; Margot Van’t

dack, Das Vorrecht der Handwerker und Unternehmer im Lichte der Gerichtspraxis,

BJM 2007, 79 e Dieter Zobl, Das

Bauhand­werkpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, RDS 1982 II 174 ad e,

secondo i quali i convenuti rispondono dello scoperto addirittura in via solidale;

per Denis Piotet [L’hypothèque

légale des artisans et entrepreneurs: les principes, JdT 2010 II 32], invece, è

legittimato passivamente solo il creditore pignoratizio di rango prevalente il

cui credito è stato effettivamente coperto dal plusvalore creato dall’imprenditore;

da parte sua Steinauer [Les droits

réels, vol. III, 4a ed. 2012, n. 2908] non esclude che l’aven­­te

diritto possa convenire in giudizio un solo creditore pignoratizio, ma se

sceglie di agire contro più creditori deve convenirli simultaneamente). Ma

anche se i creditori pignoratizi di grado prevalente dovessero formare un litisconsorzio

necessario (così la DTF 62 II 94 per motivi pratici), e la PI 3 promuovere una

nuova azione contro entrambi i creditori ipotecari (a supporre che ciò fosse

ammissibile), il versamento a favore di PI 4 non potrebbe comunque essere

sospeso, perché l’avvio della nuova azione sarebbe necessariamente posteriore

alla scadenza del termine di 10 giorni impartito dall’UE il 24 settembre 2014.

4.

Un’eventuale

denuncia di lite a PI 4 o una sua chiamata in causa da parte della banca nulla

muterebbe alla questione in esame, giacché la sospensione del riparto è

prevista dall’art. 117 cpv. 2 RFF a favore degli artigiani e imprenditori a garanzia

del diritto riconosciuto loro dall’art. 841 CC e non dei creditori ipotecari di

rango prevalente a garanzia di eventuali diritti di regresso (salvo, forse, in

caso di surrogazione del creditore ipotecario nei diritti dell’im­prenditore o

dell’artigiano consecutiva al pagamento del credito di quest’ultimo, ipotesi

però che non ricorre nella fattispecie).

5.

Quanto

alla causa d’iscrizione definitiva dell’ipoteca pendente presso la Pretura di

Lugano, essa non ha alcun effetto sul versamento del riparto destinato a PI 4,

dal momento che la PI 3 non ha agito tempestivamente contro di lui (art. 117

cpv. 4 RFF).

6.

Da

quanto precede discende che il ricorso dev’essere respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.