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Decisione

15.2014.125

Modo di realizzazione di interessenza ereditaria pignorata. Scioglimento della comunione ereditaria. Liberazione dal pignoramento di quanto pignorato in eccesso

6 febbraio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo la creditrice presentato le domande di vendita, il 6 novembre

2013 l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai

sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC. A tale udienza nessuna conciliazione è stata

raggiunta a causa dell’assenza di tutti i membri delle comunioni ereditarie. L’11

febbraio 2014, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della

quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non

sono pervenute proposte all’Ufficio.

C. Il

6 novembre 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1. Nell’istanza l’Ufficio

ha precisato che la comunione ereditaria del padre è proprietaria di diversi

beni immobili siti nel territorio del Comune di __________ il cui valore

complessivo assomma a fr. 369'500.–. Poiché egli partecipa nella misura di

un quarto a tale comunione ereditaria, il valore della sua quota assomma dunque

a fr. 92'375.–. A sua volta la comunione ereditaria della madre è proprietaria

in comunione ereditaria con altre persone di diversi fondi siti nel territorio

del Comune di __________, il cui valore complessivo è di fr. 627'500.–. In

riferimento a questa comunione ereditaria non è però nota all’ufficio la quota

parte spettante alla madre dell’escusso né di conseguenza la quota parte

spettante allo stesso.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC; RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul

modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta

dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

2. Nel

caso di specie, come visto, l’Ufficio ha attribuito alla sostanza

immobiliare appartenente alla comunione ereditaria del padre dell’escusso un

valore di stima peritale di fr. 369'500.– e ha stabilito che quest’ultimo

partecipa alla massa ereditaria nella misura del 25%, motivo per il quale il

valore della quota pignorata risulta essere di fr. 92'375.– (fr. 369'500.–

diviso 4). L’Ufficio non è invece riuscito a determinare il valore dei beni

appartenenti alla comunione ereditaria della madre, non essendogli nota la quota

parte che le spetta (o meglio che spetta ai suoi eredi) nella comunione

ereditaria che essa forma con altre persone, proprietaria di diversi fondi del

valore complessivo di fr. 627'500.–. Non sono però necessari ulteriori

accertamenti. Il credito per il quale è stata chiesta la realizzazione della

quota, infatti, ammontava al 6 novembre 2014 (v. istanza pag. 2 cpv. 2) a fr. 28'985.65

oltre a interessi e spese. Questa somma rappresenta un terzo circa del valore

di stima della partecipazione dell’escusso alla sola eredità giacente del

padre. Bastando tale attivo a soddisfare la creditrice pignorante in capitale,

interessi e spese, si giustifica innanzitutto di liberare dal

pignoramento i diritti ereditari spettanti all’escusso nella comunione

ereditaria della madre (art. 97 cpv. 2 LEF).

3. Per

quanto attiene all’interessenza dell’escusso nella comunione

ereditaria del padre, visto il divario esistente tra il valore della stessa e l’importo

del credito posto in esecuzione, sussiste il rischio concreto che la

quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale,

non avendo la creditrice alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non

appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale del suo credito. Il

modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria garantisce

invece che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza

all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai

creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa

quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto

poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione

della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione

(art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico,

ordinare all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione

e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC; RtiD 2009

Considerandi

II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria

di evitare lo scioglimento pagando il credito per il quale la quota dell’escusso

è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a

trattative private che possa essere accettata dalla creditrice pignorante e dall’escusso

(art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132

LEF).

4.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il

proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1

chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i

coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso

nella procedura (v. CEF, sentenza inc. 15.01.287 dell’11 gennaio 2002). Come

detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate

dalla creditrice (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron

(Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4

e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente

raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore. L’Ufficio

procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a

realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere

disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito a beneficio del

quale la quota è stata pignorata.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta, nel senso che è ordinato all’IS 1 di sostituirsi a PI 1 nella

comunione ereditaria fu PI 2 ch’egli compone con PI 4, PI 5 e PI 6, di

chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito

all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 4, fatte

salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.

2. È

annullato il pignoramento dei diritti ereditari spettanti a PI 1 nella

comunione ereditaria fu PI 3.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

all’Ufficio di esecuzione di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.