15.2014.125
Modo di realizzazione di interessenza ereditaria pignorata. Scioglimento della comunione ereditaria. Liberazione dal pignoramento di quanto pignorato in eccesso
6 febbraio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.125
Lugano
6
febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella procedura avviata su istanza 6 novembre 2014 dell’IS
1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art.
132 LEF dell’interessenza spettante a
PI
1, __________
PI
2 e PI 3, composte oltre all’escusso PI 1 di
1. PI 4
2. PI 5
3. PI 6
nell’esecuzione n. __________
promossa contro l’escusso da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________
promossa dall’__________ contro PI 1, il 1° marzo 2013 l’IS
1 ha pignorato “la parte spettante al debitore nel prodotto della
liquidazione della successione” fu PI 2 e fu PI 3, rispettivamente suo
padre e sua madre. In sede di pignoramento l’Ufficio ha indicato che il valore
di stima dell’interessenza spettante all’escusso nelle due comunioni è di fr. 60'000.–.
Fatti
B. Avendo la creditrice presentato le domande di vendita, il 6 novembre
2013 l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai
sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC. A tale udienza nessuna conciliazione è stata
raggiunta a causa dell’assenza di tutti i membri delle comunioni ereditarie. L’11
febbraio 2014, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della
quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non
sono pervenute proposte all’Ufficio.
C. Il
6 novembre 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1. Nell’istanza l’Ufficio
ha precisato che la comunione ereditaria del padre è proprietaria di diversi
beni immobili siti nel territorio del Comune di __________ il cui valore
complessivo assomma a fr. 369'500.–. Poiché egli partecipa nella misura di
un quarto a tale comunione ereditaria, il valore della sua quota assomma dunque
a fr. 92'375.–. A sua volta la comunione ereditaria della madre è proprietaria
in comunione ereditaria con altre persone di diversi fondi siti nel territorio
del Comune di __________, il cui valore complessivo è di fr. 627'500.–. In
riferimento a questa comunione ereditaria non è però nota all’ufficio la quota
parte spettante alla madre dell’escusso né di conseguenza la quota parte
spettante allo stesso.
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 del Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC; RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul
modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta
dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
2. Nel
caso di specie, come visto, l’Ufficio ha attribuito alla sostanza
immobiliare appartenente alla comunione ereditaria del padre dell’escusso un
valore di stima peritale di fr. 369'500.– e ha stabilito che quest’ultimo
partecipa alla massa ereditaria nella misura del 25%, motivo per il quale il
valore della quota pignorata risulta essere di fr. 92'375.– (fr. 369'500.–
diviso 4). L’Ufficio non è invece riuscito a determinare il valore dei beni
appartenenti alla comunione ereditaria della madre, non essendogli nota la quota
parte che le spetta (o meglio che spetta ai suoi eredi) nella comunione
ereditaria che essa forma con altre persone, proprietaria di diversi fondi del
valore complessivo di fr. 627'500.–. Non sono però necessari ulteriori
accertamenti. Il credito per il quale è stata chiesta la realizzazione della
quota, infatti, ammontava al 6 novembre 2014 (v. istanza pag. 2 cpv. 2) a fr. 28'985.65
oltre a interessi e spese. Questa somma rappresenta un terzo circa del valore
di stima della partecipazione dell’escusso alla sola eredità giacente del
padre. Bastando tale attivo a soddisfare la creditrice pignorante in capitale,
interessi e spese, si giustifica innanzitutto di liberare dal
pignoramento i diritti ereditari spettanti all’escusso nella comunione
ereditaria della madre (art. 97 cpv. 2 LEF).
3. Per
quanto attiene all’interessenza dell’escusso nella comunione
ereditaria del padre, visto il divario esistente tra il valore della stessa e l’importo
del credito posto in esecuzione, sussiste il rischio concreto che la
quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale,
non avendo la creditrice alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non
appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale del suo credito. Il
modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria garantisce
invece che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza
all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai
creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa
quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto
poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione
della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione
(art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico,
ordinare all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione
e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC; RtiD 2009
Considerandi
II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria
di evitare lo scioglimento pagando il credito per il quale la quota dell’escusso
è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a
trattative private che possa essere accettata dalla creditrice pignorante e dall’escusso
(art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132
LEF).
4.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire
nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state
pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il
proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1
chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i
coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso
nella procedura (v. CEF, sentenza inc. 15.01.287 dell’11 gennaio 2002). Come
detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate
dalla creditrice (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la
decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto
sostenuto da Gilliéron
(Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4
e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente
raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore. L’Ufficio
procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a
realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere
disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito a beneficio del
quale la quota è stata pignorata.
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta, nel senso che è ordinato all’IS 1 di sostituirsi a PI 1 nella
comunione ereditaria fu PI 2 ch’egli compone con PI 4, PI 5 e PI 6, di
chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito
all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 4, fatte
salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 3.
2. È
annullato il pignoramento dei diritti ereditari spettanti a PI 1 nella
comunione ereditaria fu PI 3.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
all’Ufficio di esecuzione di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.