15.2014.126
Calcolo del minimo esistenziale. Premi della cassa malati
17 dicembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.126
Lugano
17 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 11 novembre 2014 di
RI
1
(patrocinato
dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del ricorrente effettuato il
20 ottobre 2014 nelle esecuzioni del gruppo n. __________ promosse nei
confronti di lui da
PI 1
PI 2
PI 3
(rappresentanti dall’RA 1, )
PI 4
(rappresentato dal RA 2
, )
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito della procedura appena citata, il 20 ottobre 2014 l’UE
ha proceduto ad interrogare l’escusso per stabilirne il minimo esistenziale;
che
in tale contesto, RI 1 ha dichiarato che i premi della sua cassa malati erano
in arretrato (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento);
che
lo stesso giorno l’UE ha calcolato il minimo di esistenza dell’escusso in fr. 5'650.–
(importo di base fr. 1'200.–, alimenti per la moglie separata e i due
figli fr. 3'500.–, canone di locazione fr. 850.–, spese per ricerca
lavoro fr. 100.–, doc. C accluso al ricorso), e ha notificato lo stesso
giorno alla cassa disoccupazione UNIA il pignoramento della parte delle
indennità dovute all’escusso eccedente il suo minimo vitale;
che
con ricorso dell’11 novembre 2014, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto
sospensivo e del beneficio del gratuito patrocinio, di annullare il
pignoramento, rimproverando all’UE di non avere computato il premio di cassa
malati di fr. 230.25 ch’egli asserisce di pagare mensilmente;
che
con ordinanza 17 novembre 2014 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di conferimento sia dell’effetto sospensivo sia del beneficio del
gratuito patrocinio;
che
nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2014 l’UE ha postulato la reiezione del ricorso.
che
Fatti
i versamenti dei premi allegati dal ricorrente (“polizze di vers. arancione”,
doc. E accluso al ricorso) sono stati eseguiti l’11 novembre 2014, dopo il
pignoramento e concernono soltanto due premi mensili della cassa malati senza
indicazione del periodo di riferimento;
che
così il ricorrente non ha dimostrato il regolare pagamento dei premi –
condizione indispensabile per il loro computo nel minimo esistenziale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.
106 ad art. 93 LEF);
che
del resto il 5 e il 17 novembre 2014 l’UE ha emesso tre comminatorie di
fallimento (n. __________, __________ e __________) per oltre fr. 4'000.–
per premi arretrati della ____________ SA;
che
il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà eventuale per il
ricorrente di convenire con l’Ufficio le modalità atte a garantire il pagamento
effettivo dei premi (v. RtiD 2010 II 718 n. 61c) nel quadro di una procedura di
revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF;
che
Considerandi
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.