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Decisione

15.2014.126

Calcolo del minimo esistenziale. Premi della cassa malati

17 dicembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti dei premi allegati dal ricorrente (“polizze di vers. arancione”,

doc. E accluso al ricorso) sono stati eseguiti l’11 novembre 2014, dopo il

pignoramento e concernono soltanto due premi mensili della cassa malati senza

indicazione del periodo di riferimento;

che

così il ricorrente non ha dimostrato il regolare pagamento dei premi –

condizione indispensabile per il loro computo nel minimo esistenziale (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n.

106 ad art. 93 LEF);

che

del resto il 5 e il 17 novembre 2014 l’UE ha emesso tre comminatorie di

fallimento (n. __________, __________ e __________) per oltre fr. 4'000.–

per premi arretrati della ____________ SA;

che

il ricorso va quindi respinto, ferma restando la facoltà eventuale per il

ricorrente di convenire con l’Ufficio le modalità atte a garantire il pagamento

effettivo dei premi (v. RtiD 2010 II 718 n. 61c) nel quadro di una procedura di

revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF;

che

Considerandi

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.