15.2014.127
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Opposizione interposta dalla madre dell’escusso non riportata sul precetto esecutivo notificato dalla posta
19 gennaio 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.127
Lugano
19 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 4 novembre 2014 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° agosto 2014 dall’Ufficio
esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'894.10
più interessi e spese.
Fatti
B. A
richiesta della procedente, il 9 ottobre 2014 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento
per il 21 novembre.
C. Con
ricorso consegnato all’Ufficio il 4 novembre 2014, RI 1 contesta tale avviso,
allegando di aver interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto
2014.
D. Con
osservazioni del 10 novembre 2014, PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si
è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. La tempestività del ricorso potrebbe dare adito a perplessità, se
non che non è possibile dimostrarne la tardività, l’avviso di pignoramento non
risultando essere stato inviato per raccomandata e ad ogni modo la
continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata
validamente rigettata o ritirata è nulla, a prescindere dalla presentazione di
una valida impugnazione (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 130 III 399, consid.
1.2.2, con rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.29/2002, consid. 2c;
sentenza della CEF 15.2009.94 del 24 settembre 2009).
2. Il
ricorrente pretende di aver interposto opposizione con lettera del 16 agosto 2014.
In realtà, risulta dall’istruttoria effettuata dall’UE che la madre, __________,
a cui il precetto esecutivo è stato notificato, ha interposto immediatamente “opposizione
totale” (v. “accertamento del recapito IPLAR” del 6 novembre 2014 relativo all’invio
raccomandato n. 98.05.013306.52179091). Per una svista della posta, l’opposizione
non è stata trascritta sull’esemplare del precetto esecutivo per la
creditrice. Ma contrariamente a quanto allega quest’ultima nelle sue
osservazioni, il membro dell’economia domestica dell’escusso a cui viene validamente
notificato il precetto esecutivo in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (2° periodo)
Considerandi
è abilitato a interporvi opposizione, sotto riserva di un successivo rifiuto di
ratifica da parte dell’escusso (Bessenich
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5-6
ad art. 74 LEF ed i rinvii; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso
specifico, non sussistono dubbi sulla validità della notifica del precetto
esecutivo – peraltro non contestata dall’escutente –, siccome madre e figlio
vivono allo stesso indirizzo. E con il ricorso in esame RI 1 ha manifestato di
condividere l’opposizione interposta dalla madre. Il ricorso merita quindi
accoglimento e l’avviso di pignoramento va annullato, mentre l’opposizione
interposta il 13 agosto 2014 dev’essere iscritta nel registro delle esecuzioni
dell’Ufficio.
3.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento
emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione
n. __________ dell’CO 1 è annullato. È fatto ordine a quest’ultimo d’iscrivere
nei suoi registri l’opposizione interposta alla predetta esecuzione con la data
del 13 agosto 2014.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.