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Decisione

15.2014.127

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Opposizione interposta dalla madre dell’escusso non riportata sul precetto esecutivo notificato dalla posta

19 gennaio 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. A

richiesta della procedente, il 9 ottobre 2014 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento

per il 21 novembre.

C. Con

ricorso consegnato all’Ufficio il 4 novembre 2014, RI 1 contesta tale avviso,

allegando di aver interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto

2014.

D. Con

osservazioni del 10 novembre 2014, PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si

è rimesso al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. La tempestività del ricorso potrebbe dare adito a perplessità, se

non che non è possibile dimostrarne la tardività, l’avviso di pignoramento non

risultando essere stato inviato per raccomandata e ad ogni modo la

continuazione di un’esecuzione nella quale l’op­­posizione non sia stata

validamente rigettata o ritirata è nulla, a prescindere dalla presentazione di

una valida impugnazione (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 130 III 399, consid.

1.2.2, con rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.29/2002, consid. 2c;

sentenza della CEF 15.2009.94 del 24 settembre 2009).

2. Il

ricorrente pretende di aver interposto opposizione con lettera del 16 agosto 2014.

In realtà, risulta dall’istruttoria effettuata dall’UE che la madre, __________,

a cui il precetto esecutivo è stato notificato, ha interposto immediatamente “opposizione

totale” (v. “accertamento del recapito IPLAR” del 6 novembre 2014 relativo all’invio

raccomandato n. 98.05.013306.52179091). Per una svista della posta, l’opposizione

non è stata trascritta sull’e­semplare del precetto esecutivo per la

creditrice. Ma contrariamente a quanto allega quest’ultima nelle sue

osservazioni, il membro dell’economia domestica dell’escusso a cui viene validamente

notificato il precetto esecutivo in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (2° periodo)

Considerandi

è abilitato a interporvi opposizione, sotto riserva di un successivo rifiuto di

ratifica da parte dell’escusso (Besse­nich

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5-6

ad art. 74 LEF ed i rinvii; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso

specifico, non sussistono dubbi sulla validità della notifica del precetto

esecutivo – peraltro non contestata dall’escuten­te –, siccome madre e figlio

vivono allo stesso indirizzo. E con il ricorso in esame RI 1 ha manifestato di

condividere l’opposizione interposta dalla madre. Il ricorso merita quindi

accoglimento e l’avviso di pignoramento va annullato, mentre l’op­posizione

interposta il 13 agosto 2014 dev’essere iscritta nel registro delle esecuzioni

dell’Ufficio.

3.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento

emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione

n. __________ dell’CO 1 è annullato. È fatto ordine a quest’ultimo d’iscrivere

nei suoi registri l’opposizione interposta alla predetta esecuzione con la data

del 13 agosto 2014.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.