Lexipedia

Decisione

15.2014.128

Ricorso contro avviso di pignoramento. Legittimazione al ricorso. Nessuna sospensione dell’esecuzione a convalida del sequestro pendente l’opposizione allo stesso sequestro

26 febbraio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Nel

frattempo, sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2

gennaio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano a convalida del

sequestro, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­­casso di fr. 145'016'000.–,

più interessi del 5% dal 20 dicembre 2011, e di fr. 5'000.–. L’escusso

ha interposto tempestiva opposizione.

C. Con

decisione del 23 settembre 2014 (inc. SO.2013.255) ora passata in giudicato, il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato parzialmente senza oggetto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente

in seguito all’av­­venuto ritiro dell’opposizione limitatamente a fr. 144'840'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2011, mentre per l’im­­porto

residuo ha respinto l’istanza. Il 13 ottobre 2014 la creditrice ha presentato

la domanda di proseguimento dell’esecuzione e il 7 novembre 2014 l’Ufficio di

esecuzione di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Con

ricorso del 18 novembre 2014, RI 1 e RI 2 hanno chiesto l’annullamento dell’avviso

di pignoramento e la sospensione della procedura esecutiva fino al passaggio in

giudicato della decisione del Pretore sull’opposizione al sequestro.

E. Con

osservazioni 4 dicembre 2014 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è

rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. I ricorsi di RI 1 e di RI 2, ancorché presentati

come atto unico, sono da considerare distinti stante la diversa posizione processuale

dei ricorrenti nell’esecuzione, ma le cause possono essere congiunte per

ragioni di economia processuale (in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51

LPamm) ed evase con una sola sentenza, pur conservando comunque la loro

individualità, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante la sentenza della CEF

15.98.225/231 del 16 febbraio 1999, consid. 1a).

2. Interposti all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica

dell’atto impugnato, avvenuta l’11 novembre 2014 (doc. B), i ricorsi in esame sono

in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

3. Sul

piano formale, i ricorrenti argomentano che RI 1 è legittimato al ricorso quale

debitore, mentre RI 2 lo è perché il pignoramento del conto bancario intestato

alla S__________ mette a repentaglio i suoi diritti sul patrimonio della fondazione,

di cui lei è prima beneficiaria. Nel merito, a mente dei ricorrenti l’ufficio

avrebbe dovuto attendere l’esi­­to della procedura di opposizione al sequestro

prima di emettere l’avviso di pignoramento, di cui chiedono pertanto l’annullamen­­to.

Nell’ipotesi, però, in cui l’atto esecutivo non fosse annullato, i ricorrenti postulano

la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione definitiva sull’opposizione

al sequestro.

4. Nelle

sue osservazioni la PI 1 contesta la legittimazione dei ricorrenti, facendo

valere che i beni riconducibili a RI 1 in Svizzera sono già oggetto di

sequestro civile e penale, sicché il loro pignoramento non farebbe sorgere

alcun pregiudizio attuale e concreto in capo al debitore, anche perché egli ha

sempre sostenuto che quanto depositato sul conto intestato alla fondazione sia

riconducibile alla moglie. D’altronde, dai procedimenti penali svizzeri e

italiani si evince, a mente dell’escutente, che i beni sequestrati siano

riconducibili a RI 1, per cui RI 2 non avrebbe alcun interesse legittimo a ricorrere

contro l’avviso di pignoramento.

5. Legittimato

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è colui che giustifica un interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento

del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente

negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (tra altri: Gillié­ron, Commentaire de la LEF, vol.

I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF). Vi è carenza di legittimazione

processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea

all’ese­­cuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno

vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 consid. 1b) come pure

quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 consid. 4; Co­met­ta,

Commentario alla LPR, 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 LPR).

5.1 Nella

fattispecie, sebbene RI 2 non sia parte nella procedura esecutiva promossa

contro RI 1, in concreto lei fa valere interessi autonomi che a priori

Considerandi

sono meritevoli di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimenti. La ricorrente afferma infatti di essere la prima beneficiaria

della fondazione il cui conto, in quanto già sequestrato, verrebbe ora pignorato

nella procedura esecutiva a convalida del sequestro. La sua affermazione trova

peraltro riscontro nel regolamento della S__________ (doc. F accluso al

ricorso). Che nel merito la sua pretesa sia – come sostiene l’escutente –

infondata non è di rilievo per la questione della legittimazione processuale,

che non si confonde con la questione – di merito – della legittimazione attiva

o passiva. Per essere legittimato al ricorso è sufficiente che il ricorrente

pretenda di esercitare un diritto proprio che pare leso dal provvedimento

impugnato (cfr. DTF 139 III 507 consid. 1.2). Come visto, è proprio il

caso di RI 2, la cui legittimazione processuale è pertanto data.

5.2

Pure legittimato al ricorso è lo stesso RI 1,

anche se sostiene che i beni da pignorare siano della moglie. Infatti egli risulta

essere beneficiario del patrimonio della fondazione in caso di premorienza di RI

2, motivo per il quale è evidente il suo interesse a non vedere i beni

intestati alla fondazione sottoposti a pignoramento, a prescindere dal­­l’esi­sten­za

del sequestro penale, siccome non ancora definitivo.

6.

Giusta

l’art. 278 cpv. 5 LEF, durante la procedura di opposizione e in caso di

impugnazione della decisione sull’opposizione i termini di convalida previsti

dall’art. 279 LEF rimangono sospesi. A contrario si può dedurre dalla norma che

nulla impedisce al creditore di escutere anticipatamente il debitore a

convalida del sequestro durante la sospensione dei termini stabiliti da questa

norma, fermo restando che se egli fonda la sua pretesa su una decisione estera

il rigetto dell’opposizione e il pignoramento non potranno avvenire prima che l’exequatur

della decisione in Svizzera sia definitiva (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2 e

pag. 1482 ad 4.1; sentenza della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013, consid. 6.3 e 5.3; Reiser

in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n.

2a ad art. 279; D. Staehelin in: Dasser/Oberhammer (cu­ratori),

Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 95 ad art. 47 CLug; Kren

Kostkiewicz/Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und

internationalen Kontext, in: BlSchK 2012, pag. 228; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen,

2011, n. 129 ad art. 43 e n. 206 ad art. 47 CLug). L’eventuale annullamento del sequestro nell’ambito

della procedura di opposizione (art. 278 LEF) provoca semmai la nullità (giusta

l’art. 22 LEF) dell’esecuzione a convalida promossa al foro del sequestro

(sentenza della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2, con numerosi rinvii). L’ufficio esecuzione non può dunque sospendere l’esecuzione

prima di ricevere la decisione che annulla il sequestro. Esso deve pertanto,

come ha correttamente fatto in concreto, se richiesto dal creditore in possesso

di una decisione di rigetto definitivo dell’opposizione passata in giudicato

emettere l’avviso di pignoramento e poi procedere all’esecuzione dello stesso.

Il

pignoramento di beni già sequestrati, del resto, non peggiora la situazione

dell’escusso. Senza contare che a lui come al terzo che ha sollevato

opposizione spetta il diritto di chiederne al giudice del sequestro l’evasione

sollecita (ricordato l’obbligo di pronuncia “senza indugio” di cui all’art. 278

cpv. 2 LEF). E degli interessi dell’eventuale terzo proprietario dei beni

pignorati si tiene comunque conto tramite l’istituto della procedura di

rivendicazione (art. 106 segg. LEF). Per i principi sopra esposti, d’altronde,

neppure si giustifica una sospensione dell’ese­­cuzione da parte dell’autorità

di vigilanza fino a quando il Pretore avrà deciso sull’opposizione al

sequestro. Questo anche perché il rimedio del ricorso permette all’autorità di

vigilanza unicamente di concedere l’effetto sospensivo allo stesso ricorso e di

accogliere la domanda riformando o annullando in tutto o in parte il provvedimento

impugnato, una sospensione dell’esecuzione potendo a questo punto entrare in

considerazione soltanto di fronte a uno dei motivi indicati dagli art. 57-62 o

123.

LEF, il che non è il caso nella fattispecie.

7.

Da quanto precede discende che i ricorsi devono essere respinti. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

2.

Il

ricorso di RI 2 è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.