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Decisione

15.2014.130

Fallimento. Revocazione di donazioni immobiliari. Obbligo del donatario di restituire le pigioni percepite prima dell’instaurazione dell’amministrazione coatta dei fondi ritornati nella massa fallimen

5 marzo 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i proventi della gestione dei noti immobili prima che, il 14 novembre 2007, ne

fosse ordinata l’am­­ministrazione coatta. Quando la pretesa revocatoria non è

liquida, l’amministrazione e la realizzazione di beni di terzi, come

pure il loro semplice blocco provvisionale (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 42 ad art. 242 LEF),

presuppongono un’esecuzione e/o una decisione giudiziaria (Schüpbach, Droit et

actions révocatoires, 1997, n. 162 segg., 219 e 225 ad art. 291 LEF), che ordina precisamente quali beni

devono essere pignorati o reintegrati nella massa fallimentare, oppure quale

somma dev’essere versata all’organo esecutivo (v. DTF 135 III 530 consid. 8.1).

6.1 Orbene,

nella fattispecie nelle sentenze del 24 marzo 2005 la Segretaria assessore della

Pretura di Lugano si è limitata a ordinare la retrocessione dei fondi donati

alla figlia all’eredità giacente del padre, tralasciando ogni indicazione sulla

destinazione del saldo del conto bancario sul quale erano depositati i proventi

dell’amministrazione degli immobili (v. ad es. doc. L annesso al ricorso di RI

1, pag. 11), probabilmente perché i cessionari dei diritti della massa non

hanno formulato conclusioni in merito (v. doc. I accluso al ricorso di RI 1,

pag. 12). Come detto, non spetta all’organo esecutivo o di vigilanza di

stabilire se erano date le condizioni per la restituzione anche del ricavo

della gestione conseguito dopo la donazione e in quale misura. Una nuova azione

revocatoria al riguardo è d’altronde prescritta (art. 292 n. 2 LEF). Su questo

punto i ricorsi sono quindi fondati. La RI 2 non può essere tenuta a versare

all’CO 1 i proventi della gestione degli immobili prima del 14 novembre 2007,

giorno in cui l’ufficio ne ha ordinato l’amministrazione coatta.

6.2 Per

contro, dal momento in cui i fondi sono stati “retrocessi” alla massa

fallimentare, l’UF ne ha assunto la gestione (art. 240 LEF), compreso l’incasso

delle pigioni, che ha validamente delegato alla RI 2 (art. 16 cpv. 3 del Regolamento

del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS

281.42] per analogia; Schober in:

VZG-Kurz­kommentar, 2011, n. 9 ad art. 122 RFF). In accoglimento parziale dei

ricorsi, il provvedimento impugnato va così limitato al conteggio e all’utile

netto conseguito durante l’amministrazione coatta dei fondi, ovvero a partire

dal 14 novembre 2007.

7. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Le

procedure dipendenti dai ricorsi della __________ (inc. n. 15.2014.129) e di RI

1 (inc. n. 15.2014.130) sono congiunte.

Considerandi

2.

Il

ricorso della __________ è parzialmente accolto nel senso del sottostante

Dispositivo

dispositivo n. 4.

3. Il

ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso del sottostante dispositivo n.

4.

4. Di

conseguenza il provvedimento impugnato è riformato nel senso che alla __________

è fatto ordine di trasmettere all’CO 1 il conteggio definitivo relativo alla gestione

coatta dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ a decorrere dal

14 novembre 2007 e di versare sul conto dell’Uffi­cio l’utile netto conseguito

durante quel periodo, ad esclusione dei proventi realizzati prima di tale data.

5. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

6. Notificazione a:

– ;

– __________. __________, __________;

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.