15.2014.130
Fallimento. Revocazione di donazioni immobiliari. Obbligo del donatario di restituire le pigioni percepite prima dell’instaurazione dell’amministrazione coatta dei fondi ritornati nella massa fallimen
5 marzo 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.129
15.2014.130
Lugano
5
marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 13 novembre
2014 (n. 15.2014.129) di
RI 2, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
e sul ricorso 14 novembre 2014 (n. 15.2014.130) di
RI 1
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro il provvedimento 3 novembre 2014 riferito al versamento di
proventi dell’amministrazione di fondi emesso nell’ambito della liquidazione in
via fallimentare dell’
PI 1(† 1999)
procedura che concerne
anche i seguenti creditori:
PI 4
__________, __________a
(rappr. dall’PI 5 )
PI 6
PI 7
PI 8
(tutti patrocinati dall’__________, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il
1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità
giacente fu PI 1, affidata all’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano. Il 24
marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________ ha accolto le azioni
presentate il 28 giugno 2001 da cinque cessionari dei diritti della massa (__________,
__________, __________, __________ e __________) tendenti alla revoca di due
donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della figlia RI 1, e ha
di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla massa
fallimentare delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ e n. __________
RFD __________. Il 18 agosto 2006, la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
ha respinto gli appelli presentati da RI 1 contro dette sentenze (inc.
12.2005.90/91), mentre i ricorsi per riforma formulati dalla stessa sono stati
respinti dal Tribunale federale il 16 maggio 2007 (inc.5C.231/2006 e 5C.323/2006). Le decisioni sono pertanto da tempo definitive.
B. L’8
novembre 2007, il rappresentante dei cessionari del diritto di revocazione ha
chiesto all’UF di procedere al recupero dei ricavi netti prodotti dai tre
immobili dalla data d’iscrizione a registro fondiario delle donazioni poi
revocate, così come all’amministrazione degli immobili sino alla loro
realizzazione. Il 14 novembre 2007, l’UF ha invitato la fiduciaria RI 2, società
che gestiva i fondi di __________ per conto di RI 1, a provvedere da quel momento all’amministrazione degli immobili in questione a favore della massa
fallimentare e a procedere alla modifica delle firme sul conto bancario aperto
a suo nome per le necessità di tale gestione, nel senso di vincolarne l’accesso
alla firma collettiva a due dell’Ufficio e della fiduciaria.
C. Sia
la RI 2 che RI 1 hanno impugnato tale provvedimento a questa Camera. La fiduciaria
ha però ritirato il suo ricorso, per cui esso è stato stralciato, poiché divenuto
privo di oggetto (art. 24c LPR). Il ricorso di RI 1 è invece stato
respinto con pronunciato del 13 febbraio 2008 (inc. n. 15.2008.11).
D. La
realizzazione all’asta dei fondi è avvenuta il 6 dicembre 2013.
E. Il
30 settembre 2014 l’UF ha chiesto alla RI 2 di trasmettergli il conteggio
definitivo dei proventi conseguiti fino alla vendita degli immobili e di
procedere al versamento dell’importo disponibile sul proprio conto corrente
postale. Il 16 ottobre 2014 l’ufficio ha poi precisato al patrocinatore di RI 1
che i conteggi richiesti sono quelli dal 1° luglio 1999 (data del decreto di
liquidazione), ribadendo la richiesta di versamento del saldo dell’amministrazione.
F. Così
richiesto dal patrocinatore di RI 1, il 3 novembre 2014 l’UF ha
spiegato che la richiesta tesa a ricevere i proventi dell’amministrazione degli
immobili in discussione è motivata dal fatto che si tratta di frutti legati ai
fondi stessi e quindi di spettanza della massa fallimentare. Lo stesso giorno l’ufficio
ha fissato alla RI 2 un termine di dieci giorni per dar seguito a quanto richiestole
il 30 settembre 2014.
G. Con
ricorsi 13 e 14 novembre 2014, rispettivamente RI 1 e la RI 2 hanno chiesto
alla Camera di annullare il provvedimento 3 novembre 2014.
H. Con
osservazioni del 9 dicembre 2014, la __________, __________, la __________, __________ e la __________ si sono opposti a entrambi i ricorsi, mentre l’UF ha
rinunciato a formulare osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato emesso il 3 novembre 2014 dall’UF di Lugano, i ricorsi sono
in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
2. I
ricorsi di RI 1 e della RI 2 sono diretti contro lo stesso provvedimento e
possono pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51
LPamm, le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
3. La ricorrente RI 1 evidenzia di
essere stata proprietaria dei mappali n. __________ e __________ RFD di __________
dal 14 gennaio 1998 (data in cui li ha ricevuti in donazione dal padre) sino
all’11 febbraio 2014 (data in cui sono stati realizzati all’asta) e che durante
tutto quel periodo della loro amministrazione si è occupata la RI 2. Dato che
il diritto patrimoniale trasferito in modo revocabile rimane nel patrimonio del
beneficiario fino all’aggiudicazione, la ricorrente sostiene di essere pure rimasta
proprietaria dei frutti generati dagli immobili fino a quel momento. Ricorda
come con l’azione revocatoria delle donazioni sia stata chiesta unicamente la
retrocessione delle particelle ricevute dal padre, nessuna richiesta essendo
stata formulata riguardo agli introiti generati da questi immobili sino alla
realizzazione.
4. La
ricorrente RI 2, da parte sua, dopo aver rilevato di detenere sul proprio conto
clienti a libera disposizione dell’avente diritto i proventi della locazione di
fr. 647'294.55 e di non avere alcun interesse personale all’esito della
vertenza, precisa di presentare il ricorso a titolo cautelativo perché vi è a
suo dire incertezza sulla fondatezza della richiesta dell’UF a fronte della
contemporanea rivendicazione della medesima somma da parte di RI 1. Per la RI 2
un versamento all’Ufficio in assenza di una decisione di merito regolarmente
passata in giudicato circa la spettanza dei proventi della locazione degli
immobili potrebbe portarle grave pregiudizio nel caso la richiesta dell’ufficio
dovesse rivelarsi indebita, donde la necessità di annullare il provvedimento
impugnato.
5. Nelle
loro osservazioni i cinque creditori vittoriosi nell’azione revocatoria
sottolineano che l’effetto della revocazione consiste nella riconduzione degli
elementi patrimoniali indebitamente ceduti nella sfera esecutiva del debitore e
quindi concretamente la massa fallimentare dev’essere posta nella situazione in
cui si sarebbe trovata se l’atto revocato non fosse stato attuato. Ne deducono
che l’obbligo di restituzione si estende anche ai frutti, ai prodotti e agli
interessi dei beni sottomessi a revocatoria sino a concorrenza dei passivi del
fallimento e senza alcuna necessità di una decisione giudiziaria in tal senso.
6. In
linea di massima, l’obbligo di restituzione che spetta al beneficiario di un
atto revocabile (nel senso degli art. 285 segg. LEF) si estende anche ai
frutti, ai prodotti e agli interessi dei beni sottoposti a revocazione (DTF 98
III 44 segg.; 132 III 496 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_313/2012
del 5 febbraio 2013, consid. 7.1.2; Bauer
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 291 LEF; Peter, Commentaire romand de la LP, 2005,
n. 8 ad art. 291 LEF, con rif.). Tuttavia, la restituzione dei frutti incassati
prima dell’instaurazione dell’amministrazione coatta nel quadro di un
fallimento può essere imposta contro la volontà del beneficiario soltanto con
una decisione giudiziaria ai sensi degli art. 289 segg. LEF. Né l’amministrazione
del fallimento né l’autorità di vigilanza sono competenti per statuire sulla
questione della restituzione o della disposizione di beni formalmente intestati
a terzi, come lo è nel caso concreto il conto bancario sul quale sono stati versati
Fatti
i proventi della gestione dei noti immobili prima che, il 14 novembre 2007, ne
fosse ordinata l’amministrazione coatta. Quando la pretesa revocatoria non è
liquida, l’amministrazione e la realizzazione di beni di terzi, come
pure il loro semplice blocco provvisionale (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 42 ad art. 242 LEF),
presuppongono un’esecuzione e/o una decisione giudiziaria (Schüpbach, Droit et
actions révocatoires, 1997, n. 162 segg., 219 e 225 ad art. 291 LEF), che ordina precisamente quali beni
devono essere pignorati o reintegrati nella massa fallimentare, oppure quale
somma dev’essere versata all’organo esecutivo (v. DTF 135 III 530 consid. 8.1).
6.1 Orbene,
nella fattispecie nelle sentenze del 24 marzo 2005 la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano si è limitata a ordinare la retrocessione dei fondi donati
alla figlia all’eredità giacente del padre, tralasciando ogni indicazione sulla
destinazione del saldo del conto bancario sul quale erano depositati i proventi
dell’amministrazione degli immobili (v. ad es. doc. L annesso al ricorso di RI
1, pag. 11), probabilmente perché i cessionari dei diritti della massa non
hanno formulato conclusioni in merito (v. doc. I accluso al ricorso di RI 1,
pag. 12). Come detto, non spetta all’organo esecutivo o di vigilanza di
stabilire se erano date le condizioni per la restituzione anche del ricavo
della gestione conseguito dopo la donazione e in quale misura. Una nuova azione
revocatoria al riguardo è d’altronde prescritta (art. 292 n. 2 LEF). Su questo
punto i ricorsi sono quindi fondati. La RI 2 non può essere tenuta a versare
all’CO 1 i proventi della gestione degli immobili prima del 14 novembre 2007,
giorno in cui l’ufficio ne ha ordinato l’amministrazione coatta.
6.2 Per
contro, dal momento in cui i fondi sono stati “retrocessi” alla massa
fallimentare, l’UF ne ha assunto la gestione (art. 240 LEF), compreso l’incasso
delle pigioni, che ha validamente delegato alla RI 2 (art. 16 cpv. 3 del Regolamento
del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS
281.42] per analogia; Schober in:
VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 9 ad art. 122 RFF). In accoglimento parziale dei
ricorsi, il provvedimento impugnato va così limitato al conteggio e all’utile
netto conseguito durante l’amministrazione coatta dei fondi, ovvero a partire
dal 14 novembre 2007.
7. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Le
procedure dipendenti dai ricorsi della __________ (inc. n. 15.2014.129) e di RI
1 (inc. n. 15.2014.130) sono congiunte.
Considerandi
2.
Il
ricorso della __________ è parzialmente accolto nel senso del sottostante
Dispositivo
dispositivo n. 4.
3. Il
ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso del sottostante dispositivo n.
4.
4. Di
conseguenza il provvedimento impugnato è riformato nel senso che alla __________
è fatto ordine di trasmettere all’CO 1 il conteggio definitivo relativo alla gestione
coatta dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ a decorrere dal
14 novembre 2007 e di versare sul conto dell’Ufficio l’utile netto conseguito
durante quel periodo, ad esclusione dei proventi realizzati prima di tale data.
5. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
6. Notificazione a:
– ;
– __________. __________, __________;
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.