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Decisione

15.2014.131

Notifica del precetto esecutivo in mano alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico del’escussa ha il domicilio privato. Opposizione dichiarata tardiva. Riconsiderazione. Domand

9 febbraio 2015Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.131

Lugano

9 febbraio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul ricorso 13 novembre 2014 di

RI

1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti

di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il

20 giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della

ricorrente da

PI 1

preso atto che con decisione 9 dicembre 2014 l’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha annullato il provvedimento

impugnato, registrando l’opposizione interposta dall’escussa con la data del 3

novembre 2014, dopo aver accertato che il precetto esecutivo è stato consegnato

in realtà alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico

dell’escussa ha il domicilio privato, la quale l’ha depositato nella buca delle

lettere di lui, sicché egli ne è venuto a conoscenza solo uno o due giorni prima

d’interporre opposizione all’Ufficio;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato

impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può

riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,

dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio

alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie

integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il

ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);

appurato, tuttavia, che oltre a contestare –

implicitamente – la decisione 6 novembre 2014 dell’Ufficio, con cui ha

dichiarato tardiva l’opposizione interposta dall’escussa il 3 novembre, nella

fattispecie la ricorrente ha pure concluso per l’annullamento del precetto esecutivo;

accertato, al riguardo, che l’amministratore della

ricorrente ammette di avere trovato il precetto esecutivo nella sua buca delle

lettere durante il finesettimana dell’1-2 novembre 2014, di modo che la domanda

di annullamento va respinta (DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3b,

110 III 11 consid. 2), mentre la contestazione (implicita) della decisione 6

novembre 2014 si rivela senza oggetto in seguito al suo annullamento disposto

dall’Ufficio con il provvedimento di riconsiderazione;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.