15.2014.131
Notifica del precetto esecutivo in mano alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico del’escussa ha il domicilio privato. Opposizione dichiarata tardiva. Riconsiderazione. Domand
9 febbraio 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.131
Lugano
9 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 13 novembre 2014 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il
20 giugno 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della
ricorrente da
PI 1
preso atto che con decisione 9 dicembre 2014 l’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha annullato il provvedimento
impugnato, registrando l’opposizione interposta dall’escussa con la data del 3
novembre 2014, dopo aver accertato che il precetto esecutivo è stato consegnato
in realtà alla donna di servizio dell’immobile in cui l’amministratore unico
dell’escussa ha il domicilio privato, la quale l’ha depositato nella buca delle
lettere di lui, sicché egli ne è venuto a conoscenza solo uno o due giorni prima
d’interporre opposizione all’Ufficio;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato
impugnato;
atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può
riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta,
dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio
alle parti e all’autorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie
integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il
ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; 24b cpv. 1 LPR);
appurato, tuttavia, che oltre a contestare –
implicitamente – la decisione 6 novembre 2014 dell’Ufficio, con cui ha
dichiarato tardiva l’opposizione interposta dall’escussa il 3 novembre, nella
fattispecie la ricorrente ha pure concluso per l’annullamento del precetto esecutivo;
accertato, al riguardo, che l’amministratore della
ricorrente ammette di avere trovato il precetto esecutivo nella sua buca delle
lettere durante il finesettimana dell’1-2 novembre 2014, di modo che la domanda
di annullamento va respinta (DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3b,
110 III 11 consid. 2), mentre la contestazione (implicita) della decisione 6
novembre 2014 si rivela senza oggetto in seguito al suo annullamento disposto
dall’Ufficio con il provvedimento di riconsiderazione;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è diventato senza oggetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.