15.2014.132
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito
26 novembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.132
Lugano
26 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 13 novembre 2014 di
RI
1
(titolare
della ditta individuale RI 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 7 novembre 2014
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 7 ottobre 2014 da PI 1 contro RI 1, titolare della
ditta individuale RI 1, per l’incasso di fr. 26'575.05 oltre interessi
del 5% dal 28 maggio 2014 e accessori, il 7 novembre 2014 l’Ufficio esecuzione
(UE) di Lugano, appurato che l’escusso non aveva interposto opposizione, gli ha
notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso 13 novembre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Con
osservazioni del 17 novembre 2014 PI 1 ha comunicato di non essere disposta ad
accettare le condizioni proposte dalla ricorrente, mentre l’UE ha postulato la
reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una
norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma
unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, RI 1 contesta l’importo posto in esecuzione, invocando una
fattura “da scorporare inerente [a] un intervento e messa in servizio mai
effettuato per fr. 2'700.–, e propone di versare fr. 18'000.– a saldo
Considerandi
della pretesa avversaria, considerati “gli innumerevoli problemi creati dal
loro comportamento, dimostrabili tramite testimonianze di altre società coinvolte
e documentazioni supplementari”.
Ora,
come detto la via del ricorso all’autorità di vigilanza contro la comminatoria
di fallimento non consente alle parti, e in particolare all’escusso, di
(ri)contestare l’esistenza, l’importo o l’esigibilità del credito posto in
esecuzione. Tale facoltà gli è infatti offerta a uno stadio precedente della
procedura, potendo egli formulare opposizione al precetto esecutivo – ciò che
nel caso specifico la società escussa ha omesso di fare – e occorrendo difendersi
poi in un’eventuale azione intesa al rigetto della sua opposizione. In
concreto, poiché non indica alcun motivo formale d’impugnazione, il ricorso è
infondato a va di conseguenza respinto.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.