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Decisione

15.2014.132

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito

26 novembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 13 novembre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di

fallimento.

C. Con

osservazioni del 17 novembre 2014 PI 1 ha comunicato di non essere disposta ad

accettare le condizioni proposte dalla ricorrente, mentre l’UE ha postulato la

reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una

norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso, ma

unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, RI 1 contesta l’importo posto in esecuzione, invocando una

fattura “da scorporare inerente [a] un intervento e messa in servizio mai

effettuato per fr. 2'700.–, e propone di versare fr. 18'000.– a saldo

Considerandi

della pretesa avversaria, considerati “gli innumerevoli problemi creati dal

loro comportamento, dimostrabili tramite testimonianze di altre società coinvolte

e documentazioni supplementari”.

Ora,

come detto la via del ricorso all’autorità di vigilanza contro la comminatoria

di fallimento non consente alle parti, e in particolare all’escusso, di

(ri)contestare l’esistenza, l’importo o l’esigibili­tà del credito posto in

esecuzione. Tale facoltà gli è infatti offerta a uno stadio precedente della

procedura, potendo egli formulare opposizione al precetto esecutivo – ciò che

nel caso specifico la società escussa ha omesso di fare – e occorrendo difendersi

poi in un’eventuale azione intesa al rigetto della sua opposizione. In

concreto, poiché non indica alcun motivo formale d’impugnazi­one, il ricorso è

infondato a va di conseguenza respinto.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.