15.2014.133
Proseguimento dell’esecuzione. Conteggio del saldo dell’esecuzione. Ricorso tardivo. Interessi su interessi di mora. Divieto dell’anatocismo
2 dicembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.133
Lugano
2 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 26 novembre 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Bellinzona, o meglio contro i conteggi emessi il 4 novembre 2014
relativi al saldo delle esecuzioni n. 6__________ e 7__________ promosse nei
confronti della ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. 6__________ emesso il 5 marzo
2009 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, PI 1 procede
contro RI 1 per l’incasso di fr. 60'000.–, composto di cinque rate di fr. 12'000.–
oltre a interessi del 10% dal 1° luglio 2004, rispettivamente dal 1° luglio 2005,
2006, 2007 e 2008, invocando quale titolo di credito gli interessi pattuiti in
un contratto di mutuo del 26 giugno 2003. Con sentenza dell’8 luglio 2009 (inc.
EF.2009.296), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa –
decisione poi confermata da questa Camera (sentenza 14.2009.69 del 7 settembre
2009) – e il 22 settembre 2009, avendo l’escussa nel frattempo promosso azione
di disconoscimento di debito, l’UEF ha proceduto al pignoramento provvisorio
della quota di comproprietà di un terzo dell’escussa sulla particella n. __________
RF di __________ (BE). Il 21 gennaio 2010, l’UEF ha eseguito il pignoramento
complementare, sempre provvisorio, di una cartella ipotecaria al portatore di RI
1 gravante il medesimo fondo. Statuendo con sentenza del 25 settembre 2012
(inc. OA.2009.169), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha integralmente
respinto l’azione di disconoscimento di debito e l’appello proposto dall’escussa
ha avuto la stessa fine (sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
12.2012.187 del 17 febbraio 2014). Contro questa sentenza l’escussa ha
presentato ricorso di diritto civile al Tribunale federale e il 2 giugno 2014
la presidente della prima Corte di diritto civile ha respinto la domanda di
conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso (inc.4A_189/2014).
L’11 settembre 2014 l’escutente ha presentato la domanda di realizzazione.
Fatti
B. Il 31 ottobre 2012, PI 1 ha fatto emettere dall’UEF un altro precetto
esecutivo (n. 7__________) nei
confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 12'000.– più interessi del 10% dal
1° luglio 2009, e di fr. 126'000.– più interessi del 10% dal 1° luglio
2010, corrispondente agli interessi dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 e al
rimborso del mutuo del 26 giugno 2003. Con sentenza del 16 settembre 2013 (inc.
SO.2013.72) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa –
decisione poi confermata da questa Camera (sentenza 14.2013.164 del 22 agosto
2014). Il 22 settembre 2014, RI 1 ha inoltrato azione di disconoscimento del
debito posto in esecuzione. Il 15 ottobre 2014, l’escutente ha presentato la
domanda di proseguire l’esecuzione e il 16 ottobre 2014 l’UEF ha emesso l’avviso
di pignoramento provvisorio.
C. In
precedenza, il 29 settembre 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF di concederle una
dilazione del pagamento del credito fatto valere con l’esecuzione n. 6__________
nel senso dell’art. 123 LEF e a tale scopo di rilasciare un conteggio
dettagliato del capitale e degli interessi del credito nonché dell’importo
delle rate mensili. Il 4 novembre 2014, l’UEF ha comunicato all’escussa che l’importo
totale del credito ammontava a tale data a fr. 112'496.45 (capitale fr. 60'000.–;
interessi fr. 50'049.45; spese del precetto esecutivo e di rigetto fr. 1'500.–;
spese del verbale di pignoramento fr. 447.–; spese d’incasso fr. 500.–).
A fronte di un successivo scritto dell’escussa del 17 novembre 2014, con cui
essa ha contestato il computo d’interessi sugli interessi invocando il divieto
dell’anatocismo, l’UEF ha confermato il suo precedente calcolo con scritto dell’indomani.
D. Sempre
il 17 novembre 2014, RI 1 ha pure contestato il conteggio dell’importo totale
(di fr. 210'664.55) del credito indicato sull’avviso di pignoramento
provvisorio emesso il 16 ottobre 2014 nell’esecuzione n. 7__________, una volta
ancora richiamandosi al divieto dell’anatocismo. L’indomani l’UEF ha confermato
integralmente il conteggio contestato.
E. Con
ricorso del 26 novembre 2014, RI 1 contesta i due conteggi, postulandone –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – la rettifica a fr. 62'447.–
(anziché fr. 112'496.45) per quanto riguarda l’esecuzione n. 6__________ e
a fr. 186'000.– (anziché fr. 210'664.55) per quanto attiene all’esecuzione
n. 7__________. Visto l’esito dell’odierno giudizio si è rinunciato a far
notificare il ricorso alla controparte per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro
un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci
giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Nel caso in rassegna, si evince
dallo scritto 17 novembre 2014 (plico A accluso al ricorso) del padre dell’escussa,
Considerandi
__________, che il conteggio del 4 novembre 2014 relativo al saldo dell’esecuzione
n. 6__________ le è giunto il successivo 13 novembre. Interposto solo il 26
novembre, il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile. Lo scritto 18 novembre
2014.
dell’Ufficio, che conferma il conteggio del 4 novembre, non è infatti un
provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando lo
stesso una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2013.7
del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi).
2.
Il
ricorso è pure tardivo e irricevibile per quanto riguarda l’avviso di
pignoramento provvisorio emesso il 16 ottobre 2014 nell’esecuzione n. 7__________,
che l’escussa ha ricevuto al più tardi il 12 novembre 2014, data in cui ha
firmato la procedura a favore del padre citata (ma non allegata) nello scritto
17.
novembre 2014 prodotto con il ricorso (plico B).
3.
Per
abbondanza giova comunque rilevare come nel merito i provvedimenti impugnati
andrebbero confermati. I conteggi criticati si attengono infatti fedelmente ai
dati contenuti nei rispettivi precetti esecutivi (v. sopra ad A e B), che sono
stati confermati dalle sentenze di rigetto dell’opposizione, ormai esecutive
(sopra ad A e B). Le censure che fa ora valere la ricorrente avrebbero dovuto
essere sollevate in sede di rigetto dell’opposizione o di disconoscimento di
debito. L’UEF non ha alcuna competenza per discostarsi dalla somma indicata nel
precetto esecutivo o nella sentenza divenuti definitivi. E l’eventuale
violazione del divieto (detto dell’anatocismo) di prelevare interessi per
ritardo nel pagamento degli interessi “moratori” (art. 105 cpv. 3 CO) o convenzionali
pattuiti in un contratto di mutuo (art. 314 cpv. 3 CO) non rientra tra i motivi
che secondo la giurisprudenza potrebbero giustificare di ritenere nulle le
sentenze di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 137 I 275 consid.
3.
; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 giugno 2014, consid. 6.2).
4.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Con
l’emanazione della sentenza di merito, la domanda di conferimento dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
–
.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.