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Decisione

15.2014.133

Proseguimento dell’esecuzione. Conteggio del saldo dell’esecuzione. Ricorso tardivo. Interessi su interessi di mora. Divieto dell’anatocismo

2 dicembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 31 ottobre 2012, PI 1 ha fatto emettere dall’UEF un altro precetto

esecutivo (n. 7__________) nei

confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 12'000.– più interessi del 10% dal

1° luglio 2009, e di fr. 126'000.– più interessi del 10% dal 1° luglio

2010, corrispondente agli interessi dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 e al

rimborso del mutuo del 26 giugno 2003. Con sentenza del 16 settembre 2013 (inc.

SO.2013.72) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa –

decisione poi confermata da questa Camera (sentenza 14.2013.164 del 22 agosto

2014). Il 22 settembre 2014, RI 1 ha inoltrato azione di disconoscimento del

debito posto in esecuzione. Il 15 ottobre 2014, l’escu­­tente ha presentato la

domanda di proseguire l’esecuzione e il 16 ottobre 2014 l’UEF ha emesso l’avviso

di pignoramento provvisorio.

C. In

precedenza, il 29 settembre 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF di concederle una

dilazione del pagamento del credito fatto valere con l’esecuzione n. 6__________

nel senso dell’art. 123 LEF e a tale scopo di rilasciare un conteggio

dettagliato del capitale e degli interessi del credito nonché dell’importo

delle rate mensili. Il 4 novembre 2014, l’UEF ha comunicato all’escussa che l’importo

totale del credito ammontava a tale data a fr. 112'496.45 (capitale fr. 60'000.–;

interessi fr. 50'049.45; spese del precetto esecutivo e di rigetto fr. 1'500.–;

spese del verbale di pignoramento fr. 447.–; spese d’incasso fr. 500.–).

A fronte di un successivo scritto dell’escussa del 17 novembre 2014, con cui

essa ha contestato il computo d’interessi sugli interessi invocando il divieto

dell’anatocismo, l’UEF ha confermato il suo precedente calcolo con scritto dell’indomani.

D. Sempre

il 17 novembre 2014, RI 1 ha pure contestato il conteggio dell’importo totale

(di fr. 210'664.55) del credito indicato sull’avviso di pignoramento

provvisorio emesso il 16 ottobre 2014 nell’esecuzione n. 7__________, una volta

ancora richiamandosi al divieto dell’anatocismo. L’indomani l’UEF ha confermato

integralmente il conteggio contestato.

E. Con

ricorso del 26 novembre 2014, RI 1 contesta i due conteggi, postulandone –

previo conferimento dell’effetto sospensivo – la rettifica a fr. 62'447.–

(anziché fr. 112'496.45) per quanto riguarda l’esecuzione n. 6__________ e

a fr. 186'000.– (anziché fr. 210'664.55) per quanto attiene all’esecuzione

n. 7__________. Visto l’esito dell’odierno giudizio si è rinunciato a far

notificare il ricorso alla controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro

un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Nel caso in rassegna, si evince

dallo scritto 17 novembre 2014 (plico A accluso al ricorso) del padre dell’escussa,

Considerandi

__________, che il conteggio del 4 novembre 2014 relativo al saldo dell’esecuzione

n. 6__________ le è giunto il successivo 13 novembre. Interposto solo il 26

novembre, il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile. Lo scritto 18 novembre

2014.

dell’Ufficio, che conferma il conteggio del 4 novembre, non è infatti un

provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando lo

stesso una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2013.7

del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi).

2.

Il

ricorso è pure tardivo e irricevibile per quanto riguarda l’avviso di

pignoramento provvisorio emesso il 16 ottobre 2014 nell’ese­­cuzione n. 7__________,

che l’escussa ha ricevuto al più tardi il 12 novembre 2014, data in cui ha

firmato la procedura a favore del padre citata (ma non allegata) nello scritto

17.

novembre 2014 prodotto con il ricorso (plico B).

3.

Per

abbondanza giova comunque rilevare come nel merito i provvedimenti impugnati

andrebbero confermati. I conteggi criticati si attengono infatti fedelmente ai

dati contenuti nei rispettivi precetti esecutivi (v. sopra ad A e B), che sono

stati confermati dalle sentenze di rigetto dell’opposizione, ormai esecutive

(sopra ad A e B). Le censure che fa ora valere la ricorrente avrebbero dovuto

essere sollevate in sede di rigetto dell’opposizione o di disconoscimento di

debito. L’UEF non ha alcuna competenza per discostarsi dalla somma indicata nel

precetto esecutivo o nella sentenza divenuti definitivi. E l’eventuale

violazione del divieto (detto dell’anatocismo) di prelevare interessi per

ritardo nel pagamento degli interessi “moratori” (art. 105 cpv. 3 CO) o convenzionali

pattuiti in un contratto di mutuo (art. 314 cpv. 3 CO) non rientra tra i motivi

che secondo la giurisprudenza potrebbero giustificare di ritenere nulle le

sentenze di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 137 I 275 consid.

3.

; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 giugno 2014, consid. 6.2).

4.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Con

l’emanazione della sentenza di merito, la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.