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Decisione

15.2014.134

Comminatoria di fallimento. Contestazione della specie d’esecuzione. Credito fondato sul diritto pubblico (tasse abbonamento e consumo energia)

3 dicembre 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.134

Lugano

3 dicembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 1° dicembre 2014 di

RI

1

(patrocinata

dall’__________. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o

meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 novembre 2014 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

(patrocinata dall’__________. PA 2, __________)

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (in seguito UE), la

società PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 5'086.25

oltre interessi del 5% dal 24 aprile 2012 per tasse abbonamento e

consumo energia;

che

confermata da questa Camera la decisione di rigetto dell’op­posizione

interposta dall’escussa (sentenza 14.2014.201 del 4 novembre 2014), il 21

novembre 2014 l’UE le ha notificato la comminatoria di fallimento;

che

contro tale atto la RI 1 è tempestivamente insorta con il ricorso in esame a

questa Camera quale unica autorità di vigilanza cantonale per ottenerne l’annullamento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo;

che

la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 43 n. 1 LEF, nella misura in cui

l’UE, malgrado il credito posto in esecuzione sia fondato sul diritto pubblico,

avrebbe dovuto proseguire l’esecu­zione in via di pignoramento e non di

fallimento;

che l’eccezione dell’art. 43 n. 1 LEF è però subordinata

all’esi­stenza di due requisiti cumulativi: non solo il credito in

esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico ma il creditore deve anche essere,

a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129

III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115

III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2001.313 del 18 gennaio 2002, consid.

2d e 15.2004.22 del 23 giugno 2004 consid. 4e);

che

nel caso specifico, tuttavia, la procedente PI 1 non è un soggetto di diritto

pubblico bensì una società anonima fondata secondo le regole del diritto privato,

ciò che la ricorrente non mette in dubbio e comunque risulta evidente dalla

consultazione del registro di commercio (che a differenza di quanto avviene ad

esempio per le Ferrovie federali svizzere non indica una natura giuridica – di

diritto pubblico, cfr. DTF 132 III 473 consid. 3.3 – particolare);

che

l’esecuzione, come correttamente deciso dall’UE, deve di conseguenza essere

proseguita in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF);

che

il ricorso va pertanto respinto, la domanda di conferimento dell’effetto

sospensivo diventando così senza oggetto;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.