15.2014.135
Comminatoria di fallimento. Contestazione della specie d’esecuzione. Credito fondato sul diritto pubblico (tasse abbonamento e consumo energia)
3 dicembre 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.135
Lugano
3 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 1° dicembre 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall’ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o
meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 novembre 2014 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’ PA 2, __________)
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (in seguito UE), la
società PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 208'085.30
oltre interessi e spese per tasse abbonamento e consumo gas;
che
confermata da questa Camera la decisione di rigetto dell’opposizione interposta
dall’escussa (sentenza 14.2014.202 del 4 novembre 2014), il 21 novembre 2014 l’UE
le ha notificato la comminatoria di fallimento;
che
contro tale atto la RI 1 è tempestivamente insorta con il ricorso in esame a
questa Camera quale unica autorità di vigilanza cantonale per ottenerne l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo;
che
la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 43 n. 1 LEF, nella misura in cui
l’UE, malgrado il credito posto in esecuzione sia fondato sul diritto pubblico,
avrebbe dovuto proseguire l’esecuzione in via di pignoramento e non di
fallimento;
che l’eccezione dell’art. 43 n. 1 LEF è però subordinata
all’esistenza di due requisiti cumulativi: non solo il credito in
esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico ma il creditore deve anche essere,
a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129
III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115
III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2001.313 del 18 gennaio 2002, consid.
2d e 15.2004.22 del 23 giugno 2004 consid. 4e);
che
nel caso specifico, tuttavia, la procedente PI 1 non è un soggetto di diritto
pubblico bensì una società anonima fondata secondo le regole del diritto
privato, ciò che la ricorrente non mette in dubbio e comunque risulta evidente
dalla consultazione del registro di commercio (che a differenza di quanto
avviene ad esempio per le Ferrovie federali svizzere non indica una natura
giuridica – di diritto pubblico, cfr. DTF 132 III 473 consid. 3.3 –
particolare);
che
l’esecuzione, come correttamente deciso dall’UE, deve di conseguenza essere
proseguita in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF);
che
il ricorso va pertanto respinto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo
diventando così senza oggetto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.