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Decisione

15.2014.136

Ricorso del miglior offerente contro l’aggiudicazione di un fondo agricolo a favore dell’affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione agricolo; annullamento dell’aggiudicazione

6 marzo 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i 2500 m2 non sottostà alla LDFR”. Non applicandosi la LDFR, non

sussiste neppure il diritto di prelazione dell’affittuario giusta l’art. 47

cpv. 2 LDFR (v. sopra, consid. 2.2). E un simile diritto nemmeno è previsto da

altre leggi applicabili al caso, come la legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto

agricolo (LAAgr; RS 221.213.2) o la legge cantonale sul diritto fondiario

rurale e sull’affitto agricolo (RL 8.1.3.1). Il modo di agire dell’UEF si

rivela dunque errato laddove ha comunque offerto a PI 1 la facoltà di

esercitare tale diritto.

Considerandi

3.

Da quanto precede discende che il ricorso merita accoglimento. Di

conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________

avvenuta il 21 novembre 2014 a favore di PI 1 va annullata e il fondo

aggiudicato al miglior offerente RI 1 al prezzo di fr. 40'500.–. Va così

ordinato all’ufficio d’e­se­cu­­zione di restituire a PI 1 l’acconto versato in

contanti e di chiedere l’iscrizione nel registro fondiario del trapasso della

proprietà a favore di RI 1, previo pagamento da parte di quest’ultimo delle

spese di realizzazione e del prezzo di aggiudicazione.

4.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1 Di

conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD

di __________ avvenuta il 21 novembre 2014 a favore di PI 1 è annullata e il fondo è aggiudicato a RI 1 al prezzo di fr. 40'500.–.

1.2 È

fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Faido di restituire a PI 1 l’acconto

versato in contanti e di chiedere l’iscri­­zione nel

registro fondiario del trapasso della proprietà a favore di RI 1, previo pagamento

da parte di quest’ultimo, nel termine che gli impartirà l’Ufficio, delle spese

di realizzazione e del prezzo di aggiudicazione.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.