15.2014.136
Ricorso del miglior offerente contro l’aggiudicazione di un fondo agricolo a favore dell’affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione agricolo; annullamento dell’aggiudicazione
6 marzo 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.136
Lugano
6
marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 28 novembre 2014 di
RI
1
(patrocinato
dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Leventina, o meglio contro l’aggiudicazione del fondo n. __________
RFD di __________ avvenuta il 21 novembre 2014 a favore di
PI 1
nelle esecuzioni n. __________ e __________ dell’Ufficio di esecuzione __________
(Betreibungsamt __________) promosse nei confronti di
PI 2, (GR)
ritenuto
in fatto: A. Su
incarico in via rogatoria del Betreibungsamt __________ (GR), il 21
novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di
Leventina ha realizzato ai pubblici incanti il fondo agricolo n. __________ RFD
di __________ di proprietà di PI 2.
B. In
seguito alle rituali tre chiamate, RI 1 è risultato il miglior offerente per fr. 40'500.–.
L’immobile è stato tuttavia aggiudicato a PI 1, avendo quest’ultima, quale
affittuaria del fondo, dichiarato di esercitare il diritto di prelazione
fondato sull’art. 47 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario
rurale (LDFR; RS 211.412.11), dopo che l’UEF le aveva offerto tale facoltà.
C. Con
ricorso del 28 novembre 2014, RI 1 si aggrava contro l’aggiudicazione,
chiedendone l’annullamento e postulando che il fondo sia attribuito a lui,
quale miglior offerente, per fr. 40'500.–, con conseguente restituzione a PI
1 dell’anticipo già corrisposto in sede d’asta. In via preliminare, egli sollecita
pure il conferimento dell’effetto sospensivo, poi concesso dal presidente di
questa Camera con decreto del 4 dicembre 2014.
D. Con
osservazioni del 22 dicembre 2014 l’UEF si rimette al giudizio della Camera,
pur ritenendo di aver agito correttamente. PI 1 è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dall’aggiudicazione
del noto fondo avvenuta il 21 novembre 2014, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente contesta in sostanza all’UEF di aver offerto a PI 1 la facoltà di
esercitare il diritto di prelazione legale giusta l’art. 47 LDFR, nonostante –
a sua detta – l’immobile in questione non soggiaccia alla LDFR, poiché è di
esigua estensione – ovvero di meno di 25 are (2500 mq) – e non fa parte di un’azienda
agricola nel senso dell’art. 2 cpv. 3 LDFR.
2.1 La
questione dell’esistenza del diritto di prelazione su fondi agricoli va
esaminata, in principio, dal giudice civile. Tuttavia, le contestazioni
relative a un’aggiudicazione, quando oppongono parti alla procedura di
realizzazione, sono di esclusiva competenza dell’autorità di vigilanza (art.
132a cpv. 1 e 143a LEF), anche per quanto concerne le questioni
pregiudiziali di diritto civile materiale (sentenza della CEF 15.2011.84 del 13
gennaio 2012, consid. 1.1 e riferimenti citati). Questa Camera è quindi
competente per statuire sul ricorso.
2.2 L’art.
47 cpv. 2 LDFR istituisce a determinate condizioni un diritto di prelazione
legale a favore dell’affittuario in caso di alienazione di un fondo agricolo.
Tale diritto sussiste però soltanto nella misura in cui il fondo agricolo
sottostà alle disposizioni della LDFR (Lorenz Strebel, Das
gesetzliche Vorkaufsrecht des Pächters gemäss dem Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht, in Zürcher Studien zum Privatrecht, vol.
218, 2009, n. 745),
ciò che non è il caso per i fondi di meno di 15 are se si tratta di vigne e di
meno di 25 are se si tratta di altri terreni, non facenti parte di un’azienda
agricola (art. 2 cpv. 3 LDFR). In tali evenienze, il diritto
di prelazione di cui all’art. 47 cpv. 2 LDFR viene dunque meno (Strebel, op. cit., n. 799 e 802).
Secondo la giurisprudenza, il testo dell’art. 2 cpv. 3 LDFR è chiaro: se i
fondi agricoli non fanno parte di un’azienda agricola, determinante per il campo
di applicazione generale della LDFR è unicamente la superficie del singolo
fondo agricolo (DTF 123 III 233).
2.3 Nel
caso in rassegna, è pacifico che il fondo n. __________ RFD di __________ ha
una superficie totale di 1902 mq, ovvero inferiore a 25 are (2500 mq), e che non
si tratta di una vigna (v. doc. C e perizia del 12 ottobre 2012 sulla
stima del fondo presente agli atti). Dagli atti non risulta, inoltre, che
faccia parte di un’azienda agricola o che si situi nel perimetro di una
ricomposizione particellare nel senso dell’art. 2 cpv. 4 LDFR, circostanze che,
ad ogni modo, né PI 1 né l’UEF allegano. Ne consegue che, conformemente all’art.
2 cpv. 3 LDFR, l’immobile in oggetto non sottostà alla LDFR, soluzione cui, del
resto, era pure giunto l’organo esecutivo, avendo indicato espressamente in
calce alle condizioni d’asta che “il fondo è agricolo ma siccome non supera
Fatti
i 2500 m2 non sottostà alla LDFR”. Non applicandosi la LDFR, non
sussiste neppure il diritto di prelazione dell’affittuario giusta l’art. 47
cpv. 2 LDFR (v. sopra, consid. 2.2). E un simile diritto nemmeno è previsto da
altre leggi applicabili al caso, come la legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto
agricolo (LAAgr; RS 221.213.2) o la legge cantonale sul diritto fondiario
rurale e sull’affitto agricolo (RL 8.1.3.1). Il modo di agire dell’UEF si
rivela dunque errato laddove ha comunque offerto a PI 1 la facoltà di
esercitare tale diritto.
Considerandi
3.
Da quanto precede discende che il ricorso merita accoglimento. Di
conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD di __________
avvenuta il 21 novembre 2014 a favore di PI 1 va annullata e il fondo
aggiudicato al miglior offerente RI 1 al prezzo di fr. 40'500.–. Va così
ordinato all’ufficio d’esecuzione di restituire a PI 1 l’acconto versato in
contanti e di chiedere l’iscrizione nel registro fondiario del trapasso della
proprietà a favore di RI 1, previo pagamento da parte di quest’ultimo delle
spese di realizzazione e del prezzo di aggiudicazione.
4.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 Di
conseguenza, l’aggiudicazione del fondo n. __________ RFD
di __________ avvenuta il 21 novembre 2014 a favore di PI 1 è annullata e il fondo è aggiudicato a RI 1 al prezzo di fr. 40'500.–.
1.2 È
fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Faido di restituire a PI 1 l’acconto
versato in contanti e di chiedere l’iscrizione nel
registro fondiario del trapasso della proprietà a favore di RI 1, previo pagamento
da parte di quest’ultimo, nel termine che gli impartirà l’Ufficio, delle spese
di realizzazione e del prezzo di aggiudicazione.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.