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Decisione

15.2014.137

Modo di prosecuzione dell’esecuzione. Esclusione della via del fallimento per le associazioni non iscritte a registro di commercio

17 dicembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Non

avendo l’escussa interposto opposizione, il 4 agosto 2014, l’UE ha emesso l’avviso

di pignoramento e il successivo 20 ottobre ha allestito il verbale di

pignoramento relativo a 1'200 m3 di sabbia speciale per fondi di

gara (stimato in fr. 120'000.–) e al conto corrente postale dell’escussa,

con un saldo di fr. 8'754.50.

C. Con

ricorso del 20 novembre 2014, l’escutente chiede che il verbale di pignoramento

sia annullato e l’esecuzione proseguita in via di fallimento, sostenendo che l’associazione

escussa, visto il tipo della sua attività e il fatto che sottostà al controllo

di un revisore, dovrebbe essere iscritta a registro di commercio.

D. Con

osservazioni 9 dicembre 2014, l’UE postula la reiezione del ricorso, ritenendo

il proprio operato corretto alla luce dell’art. 42 LEF. Debitamente invitata ad

esprimersi sul ricorso, l’escussa è invece rimasta silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica

dell’atto impugnato spedito alle parti il 10 novembre 2014, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. In

virtù dell’art. 39 cpv. 1 LEF, in linea di massima l’esecuzione si prosegue in

via di fallimento quando l’escusso sia iscritto nel registro di commercio

segnatamente come associazione (art. 60 CC). L’iscrizione in tale registro produce

effetto dal profilo esecutivo soltanto dal giorno susseguente a quello della

pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzera di commercio (art. 39 cpv. 3 LEF).

Se l’escusso non è sottoposto alla via del fallimento né a quella di

realizzazione del pegno (art. 41 LEF), l’esecuzione continua in via di pignoramento

(art. 42 cpv. 1 LEF). E se un debitore viene iscritto nel registro di

commercio, le domande di continuazione dell’esecuzione pendenti contro di lui

Considerandi

sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato

dichiarato il suo fallimento (art. 42 cpv. 2 LEF).

3.

Risulta

quindi con ogni evidenza dagli art. 39 cpv. 3 e 42 cpv. 2 LEF che l’esecuzione

non può proseguire in via di fallimento fintanto che l’escusso non è stato effettivamente

iscritto nel registro di commercio. È controversa la questione di sapere se l’ufficio

d’esecuzione è tenuto a segnalare all’ufficio dei registri i casi in cui una

persona non iscritta pare sottoposta all’obbligo d’iscrizio­ne (pro: DTF

55.

III 151; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 39 LEF; contra: DTF 61 III 40; Aco­cella

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

15.

ad art. 39) – la questione è stata lasciata aperta nella DTF 79 III 17 consid. 3 –, ma ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione non è

competente per deciderne a titolo pregiudiziale (DTF 55 III 151; 79 III 17

consid. 3; Acocella, op. cit., n. 9 ad art. 39; Gilliéron,

op. cit., n. 22 ad art. 39). Il ricorso si rivela dunque

infondato e come tale va respinto.

4.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.