15.2014.137
Modo di prosecuzione dell’esecuzione. Esclusione della via del fallimento per le associazioni non iscritte a registro di commercio
17 dicembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.137
Lugano
17 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 20 novembre 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 ottobre 2014 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 marzo 2014 dall’Ufficio
esecuzione (UE) di Lugano, la società RI 1 procede contro l’associazione PI 1
per l’incasso di fr. 25'170.15 più interessi del 5% dal 3 ottobre 2013 (da
cui dedurre un acconto di fr. 60.–), oltre a un’indennità di fr. 500.–
per risarcimento danno (art. 41 CO).
Fatti
B. Non
avendo l’escussa interposto opposizione, il 4 agosto 2014, l’UE ha emesso l’avviso
di pignoramento e il successivo 20 ottobre ha allestito il verbale di
pignoramento relativo a 1'200 m3 di sabbia speciale per fondi di
gara (stimato in fr. 120'000.–) e al conto corrente postale dell’escussa,
con un saldo di fr. 8'754.50.
C. Con
ricorso del 20 novembre 2014, l’escutente chiede che il verbale di pignoramento
sia annullato e l’esecuzione proseguita in via di fallimento, sostenendo che l’associazione
escussa, visto il tipo della sua attività e il fatto che sottostà al controllo
di un revisore, dovrebbe essere iscritta a registro di commercio.
D. Con
osservazioni 9 dicembre 2014, l’UE postula la reiezione del ricorso, ritenendo
il proprio operato corretto alla luce dell’art. 42 LEF. Debitamente invitata ad
esprimersi sul ricorso, l’escussa è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica
dell’atto impugnato spedito alle parti il 10 novembre 2014, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. In
virtù dell’art. 39 cpv. 1 LEF, in linea di massima l’esecuzione si prosegue in
via di fallimento quando l’escusso sia iscritto nel registro di commercio
segnatamente come associazione (art. 60 CC). L’iscrizione in tale registro produce
effetto dal profilo esecutivo soltanto dal giorno susseguente a quello della
pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzera di commercio (art. 39 cpv. 3 LEF).
Se l’escusso non è sottoposto alla via del fallimento né a quella di
realizzazione del pegno (art. 41 LEF), l’esecuzione continua in via di pignoramento
(art. 42 cpv. 1 LEF). E se un debitore viene iscritto nel registro di
commercio, le domande di continuazione dell’esecuzione pendenti contro di lui
Considerandi
sono ciononostante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato
dichiarato il suo fallimento (art. 42 cpv. 2 LEF).
3.
Risulta
quindi con ogni evidenza dagli art. 39 cpv. 3 e 42 cpv. 2 LEF che l’esecuzione
non può proseguire in via di fallimento fintanto che l’escusso non è stato effettivamente
iscritto nel registro di commercio. È controversa la questione di sapere se l’ufficio
d’esecuzione è tenuto a segnalare all’ufficio dei registri i casi in cui una
persona non iscritta pare sottoposta all’obbligo d’iscrizione (pro: DTF
55.
III 151; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 39 LEF; contra: DTF 61 III 40; Acocella
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
15.
ad art. 39) – la questione è stata lasciata aperta nella DTF 79 III 17 consid. 3 –, ma ad ogni modo l’ufficio d’esecuzione non è
competente per deciderne a titolo pregiudiziale (DTF 55 III 151; 79 III 17
consid. 3; Acocella, op. cit., n. 9 ad art. 39; Gilliéron,
op. cit., n. 22 ad art. 39). Il ricorso si rivela dunque
infondato e come tale va respinto.
4.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.