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Decisione

15.2014.138

Realizzazione di bene immobiliare oggetto di sequestro penale. Rispettive competenze delle autorità esecutive e penali

23 marzo 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

il ricorso in esame (del 17 novembre 2014), la RI 1 chiede di riattivare la procedura di realizzazione e di ripubblicare l’avviso d’incanto del bene oggetto

del diritto di pegno.

L. PI

2 si è opposta al ricorso con osservazioni del 4 dicembre 2014, chiedendo in

via subordinata una nuova notifica del ricorso con gli allegati e la fissazione

di un nuovo termine per presentare osservazioni. Visto l’esito della decisione odierna,

la conclusione subordinata risulta senza oggetto. Da parte loro sia PI 1 che il

PI 3 si sono rimessi al giudizio della Camera, a cui si è sottoposto anche l’CO

1E, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 2 LPR) entro 10 giorni dalla

notifica dell’atto impugnato emesso il 6 ottobre 2014 dall’CO 1, il ricorso è

in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente eccepisce che “l’ordine di annullamento” dell’asta predisposto dal PI

3 il 21 ottobre 2014 è sprovvisto di base legale e in particolare ritiene l’art.

44 LEF inapplicabile nel caso concreto, in assenza di nesso fra il procedimento

penale in corso nei confronti di PI 1 e la procedura di realizzazione forzata,

la quale rientra nella competenza dell’ufficio di esecuzione. Rileva la ricorrente

che il PI 3 aveva autorizzato la realizzazione forzata il 10 giugno 2013, non

ritenendo il fondo dell’imputato un mezzo di prova o il provento diretto di un

reato, suscettibile di essere restituito alla parte lesa, bensì un attivo

destinato a garantire la “condanna al risarcimento di un credito”. Sarebbe

quindi pacifico che il sequestro penale è avvenuto a titolo conservativo,

sicché a mente della ricorrente il PI 3 non può invocare alcun primato dell’art.

44 LEF per sospendere la realizzazione forzata. La banca, inoltre, si duole che

né l’UE né il Ministero pubblico hanno motivato la sospensione della

realizzazione, ciò che a suo dire giustificherebbe già di per sé l’annullamento

del provvedimento impugnato. In merito al rinvio fatto dal PI 3 a una non

meglio precisata “incertezza giuridica” risultante da una sentenza della Corte

dei reclami penali del Tribunale di appello del 30 settembre 2014, la

ricorrente sottolinea di non conoscerne l’esatto contenuto, siccome essa non è parte

del procedimento penale, ma in ogni caso contesta qualsiasi influsso sulla

procedura esecutiva. Essa ricorda, infatti, che la realizzazione del fondo può

essere differita unicamente in ipotesi specifiche (art. 123 e 143a LEF),

che nella fattispecie non ricorrono. In particolare – precisa la banca – l’interesse

di PI 2 al dissequestro penale della propria quota di comproprietà non

giustifica la sospensione dell’esecuzione, come già sentenziato dalla Camera

con decisione del 9 maggio 2014, esecuzione che oltretutto verte sull’in­­tero

fondo. Secondo la ricorrente, la sua posizione quale creditrice ipotecaria non

può essere ulteriormente pregiudicata – non recepisce più né interessi né

ammortamenti dal 2007 – da un procedimento penale che le è totalmente estraneo.

3. Nelle

sue osservazioni al ricorso PI 2 ritiene che l’art. 44 LEF costituisce una base

legale sufficiente perché il PI 3 possa sottrarre all’ufficio di esecuzione la

competenza di realizzare il fondo. A suo dire, la giurisprudenza ha infatti esteso il

termine “confiscati” a tutti gli oggetti messi sotto mano dalla

giustizia penale o fiscale e perciò le autorità esecutive non sono legittimate

a opporsi a un sequestro penale.

4. Si

conviene che né la decisione 21 ottobre 2014 del Ministero pubblico né il

provvedimento impugnato dell’UE siano motivati in modo ineccepibile. Si capisce

però che la prima decisione revoca (implicitamente) la precedente

autorizzazione alla tenuta dell’asta rilasciata il 10 giugno 2013 (cfr. doc.

3 accluso al ricorso, 1° paragrafo), mentre con la seconda l’UE annulla l’incanto

e sospende la realizzazione fino a nuove istruzioni del Ministero pubblico

(doc. 1). La base legale di queste decisioni è l’art. 44 LEF (doc. 3 verso il

basso), ciò che del resto non è sfuggito alla ricorrente. Ancorché sommaria, la

motivazione del provvedimento impugnato, letta in correlazione con la decisione

del Procuratore pubblico, è sufficiente. Nulla osta quindi a passare senza indugio

all’esame del merito del ricorso, ovvero se la realizzazione poteva essere

sospesa in base all’art. 44 LEF.

5. Giusta

l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine

penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione

degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle

relative leggi federali o cantonali. Ciò è il caso in particolare per la

confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali nel senso

degli art. 70 o 72 CP (sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5 maggio

2011, consid. 2.2, con rinvio alla DTF 126 I 110, consid. 3d/dd in merito

al previgente art. 59 vCP; Acocella

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

3 ad art. 44 LEF). Giurisprudenza e dottrina ammettono

inoltre che la riserva dell’art. 44 LEF vale pure per i sequestri penali

eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art.

263 cpv. 1 lett. c-d del Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0]) (sentenza

del Tribunale federale 5A_602/2013 del 12 marzo 2014 consid. 4; DTF 131 III 656

consid. 3.1; Sylvain Marchand,

Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag.

90; Niklaus Oberholzer, Grundzüge

des Strafprozessrechts, 3a ed. 2012, n. 1150; Stefan Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme,

2011, pag. 357-358 ad B; François Vouilloz,

Le séquestre pénal (art. 263 à 268 CPP), AJP/PJA 2008, 1376). Si tratta infatti

di misure provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile)

espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del

danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario

o titolare attuale (solitamente l’impu­­tato o il condannato) specularmente lo

porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto

penale, in virtù della riserva dell’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al

danneggiato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) a scapito degli

altri creditori (sentenza 5A_893/2010 già citata), in deroga al principio

esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; contra,

apparentemente de lege lata: Bommer/Gold­schmid

in: Basler Kommentar, StPO II, 2a ed. 2014, n.

56-60 ad art. 263 CPP).

Non

entra invece nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro

conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto

dall’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le

Considerandi

prescrizioni della LEF, visto

il chiaro tenore della norma in questione, secondo cui “il sequestro non

fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’e­­secuzione

forzata” (sentenza del Tribunale federale 1B_458/2013 del 6 marzo 2014, consid. 2.2 e riferimenti citati; sentenza della

CEF 15.2014.95 del 23 febbraio 2015, consid. 4.1 e i rinvii [contro di essa è

pendente un ricorso al Tribunale federale, inc.5A_204/2015]; v. pure il

Messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione

del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme

sulla confisca, punibilità dell’organizzazione criminale, diritto di

comunicazione del finanziere] del 30 giugno 1993, FF 1993

III 224).

5.1

In

linea di massima, la confisca, la restituzione all’avente diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o il dissequestro sono stabiliti nella decisione che pone

fine al procedimento (art. 267 cpv. 3 CPP), qualunque essa sia (abbandono,

decreto d’accusa o sentenza di merito, Meli

in: Commentario CCP, 2010, n. 9 ad art. 267 CPP). Il dissequestro e la

restituzione possono però intervenire prima, se il motivo del sequestro viene

meno (art. 267 cpv. 1 CPP) o se è incontestato che il bene sequestrato,

mediante il reato, è stato direttamente sottratto all’avente diritto (art. 267

cpv. 2 CPP). Solitamente, quindi, non è possibile sapere prima della fine della

procedura penale se l’attivo sequestrato verrà espropriato o no. Nel frattempo

un’eventuale realizzazione forzata nel senso della LEF di beni sequestrati

penalmente è esclusa, fatta salva un’autorizzazione dell’autorità penale

competente. La loro “realizzazione” (o meglio sorte) è infatti disciplinata dal

diritto penale (art. 44 LEF). Sulle condizioni e sugli effetti della misura penale

(confisca, restituzione, sequestro, ecc.) decidono esclusivamente le autorità

penali. Gli organi di esecuzione e fallimenti sono vincolati da tali decisioni,

a meno che siano manifestamente nulle. Rimane tuttavia salva la facoltà per l’amministrazione

del fallimento o per i singoli creditori d’impugnare la decisione penale (DTF

131.

III 656 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5

maggio 2011, consid. 2.1; Madeleine Hirsig-Vouilloz,

Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance

compensatrice (art. 69 à 73 CP), AJP/PJA 2007, 1392), e segnatamente d’interporre

reclamo (art. 393 segg. CPP) contro il sequestro penale decretato o mantenuto

malgrado l’insussistenza dei presupposti di legge, vuoi perché mancano

sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) o un nesso tra il

reato e l’oggetto del sequestro (se non è un sequestro conservativo giusta l’art.

71.

cpv. 3 CP) vuoi perché la misura lede il principio di proporzionalità (art.

197.

cpv. 1 lett. c-d e cpv. 2 CPP), purché essi vantino un interesse

giuridicamente protetto sull’oggetto (v. Bommer/Goldschmid,

op. cit., n. 71-73 ad art. 263).

5.2

Nel

caso in rassegna con l’ordine di perquisizione e di sequestro del 21 giugno

2007.

il Procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’intera particella n.

__________ RFD di __________, motivando la misura con la necessità di bloccare

un fondo che era probabilmente stato finanziato con provento di reato e di assicurare

il risarcimento delle parti lese. Considerato che la confisca di valori

patrimoniali nel senso dell’art. 70 CP può portare sia sui valori originari sia

sui surrogati (Bommer/Goldschmid,

op. cit., n. 44 ad art. 263; Acocella, op. cit., n. 3 ad art. 44), è lecito pensare che l’ordine di blocco

del registro fondiario dato dal Procuratore pubblico mirava (anche) a garantire

la possibile confisca della nota particella. Nell’autorizzare, il 10 giugno 2013, la tenuta dell’asta, il magistrato penale ha precisato che il blocco sarebbe stato levato

solo dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e il versamento del

prezzo di vendita, fermo restando che il sequestro sarebbe stato mantenuto sul

saldo del provento della realizzazione dopo soddisfacimento del creditore ipotecario

(doc. 5 accluso al ricorso). Certo, da questa decisione si potrebbe dedurre che

l’autorità penale aveva rinunciato alla confisca dell’immobile, pur mantenendo

il sequestro. Sta però di fatto che il Procuratore

pubblico ha poi revocato l’autorizzazione il 21 ottobre

2014.

(doc. 3). I motivi della revoca non sono chiari – il magistrato indica “l’incertezza

giuridica” derivante da una sentenza della Camera dei reclami penali che non è

agli atti – ma tant’è: come visto (consid. 5.1), la Camera, come l’UE, sono di norma vincolati dalle decisioni dell’autorità penale e non possono

opporvi propri provvedimenti di senso contrario.

a) Di

conseguenza, a differenza della situazione esistente allorquando la Camera ha

emanato la decisione del 9 maggio 2014 (inc. 15.2013.125, doc. 9), oggi il

sequestro penale impedisce (di nuovo) la realizzazione secondo le regole della

LEF (art. 44). E a differenza del recente caso, menzionato sopra, in cui la

Camera ha stabilito che la procedura esecutiva poteva proseguire nonostante l’esistenza

di un sequestro penale (inc. 15.2014.95), nella presente fattispecie l’autorità

penale non ha ancora emanato alcuna decisione definitiva sul fondo sequestrato.

Una sua confisca non può ancora essere esclusa, sicché la procedura esecutiva

va sospesa. D’altronde, la ricorrente misconosce che la realizzazione di un

fondo può essere differita non solo nelle ipotesi previste dagli art. 123 e 143a

LEF ma anche in tutte le situazioni in cui un’altra procedura ne paralizza la

messa all’asta (sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1), in particolare in caso di

sequestro ordinato dal giudice penale in vista di confisca (DTF 135 III 30,

consid. 3.2, già citata nella sentenza CEF 15.2013.125 del

9.

maggio 2014, consid. 3).

b) Ciò posto, non si disconosce che la posizione della ricorrente quale

creditrice ipotecaria sta peggiorando con il passare del tempo e che la

copertura del suo credito potrebbe a lungo andare essere compromessa. Come

visto (sopra consid. 5.1), però, anche i terzi i cui legittimi interessi sono

toccati da un sequestro hanno mezzi di difesa nel procedimento penale. Pare

essere in particolare il caso dei creditori garantiti da un diritto di pegno su

un immobile sequestrato penalmente, ad ogni buon conto quando l’autorità penale

ne ipotizza la confisca (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010

del 5 maggio 2011 citata sopra, consid. 3.3). E il sequestro può essere

mantenuto solo se gli indizi di connessione dell’attivo colpito con il reato

perseguito si rafforzano gradualmente con l’avanzamento del procedimento penale

(sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; Bernasconi in: Commentario CCP, 2010, n.

16.

ad art. 197 CPP). Penale, la questione esula ad ogni modo dalla procedura in

esame.

5.3

Per

completezza, infine, giova precisare che nel caso specifico ambedue le autorità

hanno deciso nei limiti della propria competenza, il Ministero pubblico revocando

l’autorizzazione alla tenuta dell’asta e l’UE annullando l’asta e sospendendo

la realizzazione (v. sopra consid. 4).

6.

Da

quanto precede discende che il ricorso è infondato. Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.