15.2014.138
Realizzazione di bene immobiliare oggetto di sequestro penale. Rispettive competenze delle autorità esecutive e penali
23 marzo 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.138
Lugano
23 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di
vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 17 novembre 2014 di
RI 1
(rappr. da RA 1__________)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la sospensione
dell’asta decisa il 6 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente nei confronti di
PI 1 (I)
(patrocinato
dall’avv. PA 1__________)
procedura che riguarda anche quale moglie dell’escusso e terza
proprietaria del pegno
PI 2
(patrocinata
dall’avv. dott. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare
n. __________ emesso il 19 maggio 2008 dall’CO 1, la banca RI 1 procede contro PI
1 e, quale coniuge e terza proprietaria della metà del pegno, contro PI 2 per l’incasso
di fr. 810'828.40 oltre interessi del 3.87% dal 1° ottobre 2007, di fr. 20'406.05
oltre interessi del 3.25% dal 1° ottobre 2007 e di fr. 22'801.25. Oggetto
del diritto di pegno è la particella n. __________ RFD di __________ di
proprietà in ragione di un mezzo ciascuno di PI 1e di PI 2.
B. Ottenuto
il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte dagli escussi al precetto
esecutivo limitatamente a fr. 831'234.45 (sentenze 9 dicembre 2008 del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5), l’8 marzo 2010 la creditrice ha
chiesto la realizzazione del pegno.
C. Poiché
il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a
Registro fondiario dal PI 3 del Cantone Ticino a seguito del sequestro penale
ordinato il 21 giugno 2007 nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di
PI 1 (inc. __________), con scritto 1° aprile 2011 l’UE ha chiesto al Ministero
pubblico una modifica del provvedimento in modo tale da poter procedere alla
realizzazione della particella, trattenendo in deposito l’eventuale somma eccedente
le pretese dei creditori ipotecari. Non avendo ricevuto risposta, il 27 agosto
2012, il 30 novembre 2012, il 25 febbraio 2013 e il 7 giugno 2013 l’Ufficio ha reiteratamente
sollecitato una presa di posizione. Il 10 giugno 2013, finalmente, il PI 3 ha
autorizzato la vendita della particella, “fermo restando il sequestro del
prodotto della realizzazione restante dopo il soddisfacimento del creditore
ipotecario”.
D. Dando
seguito alla richiesta 8 novembre 2013 della terza proprietaria del pegno, con
decisione 12 novembre 2013 l’UE ha sospeso l’esecuzione sino ad evasione dell’istanza
presentata da lei lo stesso giorno al PI 3 per ottenere il dissequestro della
propria quota di comproprietà.
E. Con
ricorso 21 novembre 2013 RI 1 si è aggravata contro il predetto provvedimento,
chiedendo che la realizzazione forzata non venisse sospesa e che all’Ufficio
fosse ordinato di procedere al conferimento del mandato di allestimento di una
perizia estimativa del fondo in questione. Appurato che la decisione di sospendere
l’esecuzione era sprovvista di base legale e che il PI 3, come visto, aveva
autorizzato la vendita il 10 giugno 2013, con decisione 9 maggio 2014 (inc.
15.2013.125) questa Camera ha accolto il ricorso, invitando l’UE a riattivare
la procedura di realizzazione.
F. Il
3 ottobre 2014 l’Ufficio ha quindi fissato la vendita per il 15 gennaio 2015.
G. A
seguito della decisione 30 settembre 2014 della Corte dei reclami penali del
Tribunale di appello, il 21 ottobre 2014 il PI 3 ha comunicato all’UE di “dover
ridare primato all’art. 44 LEF, ciò che, in concreto, comporta in primo luogo
la necessità di annullare la prevista messa all’asta”.
H. Con
provvedimento 6 novembre 2014 l’UE ha deciso di sospendere la realizzazione
immobiliare fino a nuove istruzioni da parte del PI 3.
Fatti
I. Con
il ricorso in esame (del 17 novembre 2014), la RI 1 chiede di riattivare la procedura di realizzazione e di ripubblicare l’avviso d’incanto del bene oggetto
del diritto di pegno.
L. PI
2 si è opposta al ricorso con osservazioni del 4 dicembre 2014, chiedendo in
via subordinata una nuova notifica del ricorso con gli allegati e la fissazione
di un nuovo termine per presentare osservazioni. Visto l’esito della decisione odierna,
la conclusione subordinata risulta senza oggetto. Da parte loro sia PI 1 che il
PI 3 si sono rimessi al giudizio della Camera, a cui si è sottoposto anche l’CO
1E, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 2 LPR) entro 10 giorni dalla
notifica dell’atto impugnato emesso il 6 ottobre 2014 dall’CO 1, il ricorso è
in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente eccepisce che “l’ordine di annullamento” dell’asta predisposto dal PI
3 il 21 ottobre 2014 è sprovvisto di base legale e in particolare ritiene l’art.
44 LEF inapplicabile nel caso concreto, in assenza di nesso fra il procedimento
penale in corso nei confronti di PI 1 e la procedura di realizzazione forzata,
la quale rientra nella competenza dell’ufficio di esecuzione. Rileva la ricorrente
che il PI 3 aveva autorizzato la realizzazione forzata il 10 giugno 2013, non
ritenendo il fondo dell’imputato un mezzo di prova o il provento diretto di un
reato, suscettibile di essere restituito alla parte lesa, bensì un attivo
destinato a garantire la “condanna al risarcimento di un credito”. Sarebbe
quindi pacifico che il sequestro penale è avvenuto a titolo conservativo,
sicché a mente della ricorrente il PI 3 non può invocare alcun primato dell’art.
44 LEF per sospendere la realizzazione forzata. La banca, inoltre, si duole che
né l’UE né il Ministero pubblico hanno motivato la sospensione della
realizzazione, ciò che a suo dire giustificherebbe già di per sé l’annullamento
del provvedimento impugnato. In merito al rinvio fatto dal PI 3 a una non
meglio precisata “incertezza giuridica” risultante da una sentenza della Corte
dei reclami penali del Tribunale di appello del 30 settembre 2014, la
ricorrente sottolinea di non conoscerne l’esatto contenuto, siccome essa non è parte
del procedimento penale, ma in ogni caso contesta qualsiasi influsso sulla
procedura esecutiva. Essa ricorda, infatti, che la realizzazione del fondo può
essere differita unicamente in ipotesi specifiche (art. 123 e 143a LEF),
che nella fattispecie non ricorrono. In particolare – precisa la banca – l’interesse
di PI 2 al dissequestro penale della propria quota di comproprietà non
giustifica la sospensione dell’esecuzione, come già sentenziato dalla Camera
con decisione del 9 maggio 2014, esecuzione che oltretutto verte sull’intero
fondo. Secondo la ricorrente, la sua posizione quale creditrice ipotecaria non
può essere ulteriormente pregiudicata – non recepisce più né interessi né
ammortamenti dal 2007 – da un procedimento penale che le è totalmente estraneo.
3. Nelle
sue osservazioni al ricorso PI 2 ritiene che l’art. 44 LEF costituisce una base
legale sufficiente perché il PI 3 possa sottrarre all’ufficio di esecuzione la
competenza di realizzare il fondo. A suo dire, la giurisprudenza ha infatti esteso il
termine “confiscati” a tutti gli oggetti messi sotto mano dalla
giustizia penale o fiscale e perciò le autorità esecutive non sono legittimate
a opporsi a un sequestro penale.
4. Si
conviene che né la decisione 21 ottobre 2014 del Ministero pubblico né il
provvedimento impugnato dell’UE siano motivati in modo ineccepibile. Si capisce
però che la prima decisione revoca (implicitamente) la precedente
autorizzazione alla tenuta dell’asta rilasciata il 10 giugno 2013 (cfr. doc.
3 accluso al ricorso, 1° paragrafo), mentre con la seconda l’UE annulla l’incanto
e sospende la realizzazione fino a nuove istruzioni del Ministero pubblico
(doc. 1). La base legale di queste decisioni è l’art. 44 LEF (doc. 3 verso il
basso), ciò che del resto non è sfuggito alla ricorrente. Ancorché sommaria, la
motivazione del provvedimento impugnato, letta in correlazione con la decisione
del Procuratore pubblico, è sufficiente. Nulla osta quindi a passare senza indugio
all’esame del merito del ricorso, ovvero se la realizzazione poteva essere
sospesa in base all’art. 44 LEF.
5. Giusta
l’art. 44 LEF, la realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine
penale o fiscale oppure in virtù della legge del 1° ottobre 2010 sulla restituzione
degli averi di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle
relative leggi federali o cantonali. Ciò è il caso in particolare per la
confisca di oggetti pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali nel senso
degli art. 70 o 72 CP (sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5 maggio
2011, consid. 2.2, con rinvio alla DTF 126 I 110, consid. 3d/dd in merito
al previgente art. 59 vCP; Acocella
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
3 ad art. 44 LEF). Giurisprudenza e dottrina ammettono
inoltre che la riserva dell’art. 44 LEF vale pure per i sequestri penali
eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai danneggiati (art.
263 cpv. 1 lett. c-d del Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0]) (sentenza
del Tribunale federale 5A_602/2013 del 12 marzo 2014 consid. 4; DTF 131 III 656
consid. 3.1; Sylvain Marchand,
Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag.
90; Niklaus Oberholzer, Grundzüge
des Strafprozessrechts, 3a ed. 2012, n. 1150; Stefan Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme,
2011, pag. 357-358 ad B; François Vouilloz,
Le séquestre pénal (art. 263 à 268 CPP), AJP/PJA 2008, 1376). Si tratta infatti
di misure provvisionali destinate a garantire una prospettata (o prospettabile)
espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore dello Stato o del
danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio del suo proprietario
o titolare attuale (solitamente l’imputato o il condannato) specularmente lo
porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo senso il diritto
penale, in virtù della riserva dell’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al
danneggiato un diritto di distrazione (Aussonderungsrecht) a scapito degli
altri creditori (sentenza 5A_893/2010 già citata), in deroga al principio
esecutivo del pari trattamento dei creditori (art. 219 cpv. 4 LEF; contra,
apparentemente de lege lata: Bommer/Goldschmid
in: Basler Kommentar, StPO II, 2a ed. 2014, n.
56-60 ad art. 263 CPP).
Non
entra invece nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro
conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente previsto
dall’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le
Considerandi
prescrizioni della LEF, visto
il chiaro tenore della norma in questione, secondo cui “il sequestro non
fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione
forzata” (sentenza del Tribunale federale 1B_458/2013 del 6 marzo 2014, consid. 2.2 e riferimenti citati; sentenza della
CEF 15.2014.95 del 23 febbraio 2015, consid. 4.1 e i rinvii [contro di essa è
pendente un ricorso al Tribunale federale, inc.5A_204/2015]; v. pure il
Messaggio del Consiglio federale concernente la modificazione
del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme
sulla confisca, punibilità dell’organizzazione criminale, diritto di
comunicazione del finanziere] del 30 giugno 1993, FF 1993
III 224).
5.1
In
linea di massima, la confisca, la restituzione all’avente diritto, l’utilizzo a
copertura delle spese o il dissequestro sono stabiliti nella decisione che pone
fine al procedimento (art. 267 cpv. 3 CPP), qualunque essa sia (abbandono,
decreto d’accusa o sentenza di merito, Meli
in: Commentario CCP, 2010, n. 9 ad art. 267 CPP). Il dissequestro e la
restituzione possono però intervenire prima, se il motivo del sequestro viene
meno (art. 267 cpv. 1 CPP) o se è incontestato che il bene sequestrato,
mediante il reato, è stato direttamente sottratto all’avente diritto (art. 267
cpv. 2 CPP). Solitamente, quindi, non è possibile sapere prima della fine della
procedura penale se l’attivo sequestrato verrà espropriato o no. Nel frattempo
un’eventuale realizzazione forzata nel senso della LEF di beni sequestrati
penalmente è esclusa, fatta salva un’autorizzazione dell’autorità penale
competente. La loro “realizzazione” (o meglio sorte) è infatti disciplinata dal
diritto penale (art. 44 LEF). Sulle condizioni e sugli effetti della misura penale
(confisca, restituzione, sequestro, ecc.) decidono esclusivamente le autorità
penali. Gli organi di esecuzione e fallimenti sono vincolati da tali decisioni,
a meno che siano manifestamente nulle. Rimane tuttavia salva la facoltà per l’amministrazione
del fallimento o per i singoli creditori d’impugnare la decisione penale (DTF
131.
III 656 consid. 3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010 del 5
maggio 2011, consid. 2.1; Madeleine Hirsig-Vouilloz,
Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance
compensatrice (art. 69 à 73 CP), AJP/PJA 2007, 1392), e segnatamente d’interporre
reclamo (art. 393 segg. CPP) contro il sequestro penale decretato o mantenuto
malgrado l’insussistenza dei presupposti di legge, vuoi perché mancano
sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) o un nesso tra il
reato e l’oggetto del sequestro (se non è un sequestro conservativo giusta l’art.
71.
cpv. 3 CP) vuoi perché la misura lede il principio di proporzionalità (art.
197.
cpv. 1 lett. c-d e cpv. 2 CPP), purché essi vantino un interesse
giuridicamente protetto sull’oggetto (v. Bommer/Goldschmid,
op. cit., n. 71-73 ad art. 263).
5.2
Nel
caso in rassegna con l’ordine di perquisizione e di sequestro del 21 giugno
2007.
il Procuratore pubblico ha ordinato il sequestro dell’intera particella n.
__________ RFD di __________, motivando la misura con la necessità di bloccare
un fondo che era probabilmente stato finanziato con provento di reato e di assicurare
il risarcimento delle parti lese. Considerato che la confisca di valori
patrimoniali nel senso dell’art. 70 CP può portare sia sui valori originari sia
sui surrogati (Bommer/Goldschmid,
op. cit., n. 44 ad art. 263; Acocella, op. cit., n. 3 ad art. 44), è lecito pensare che l’ordine di blocco
del registro fondiario dato dal Procuratore pubblico mirava (anche) a garantire
la possibile confisca della nota particella. Nell’autorizzare, il 10 giugno 2013, la tenuta dell’asta, il magistrato penale ha precisato che il blocco sarebbe stato levato
solo dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e il versamento del
prezzo di vendita, fermo restando che il sequestro sarebbe stato mantenuto sul
saldo del provento della realizzazione dopo soddisfacimento del creditore ipotecario
(doc. 5 accluso al ricorso). Certo, da questa decisione si potrebbe dedurre che
l’autorità penale aveva rinunciato alla confisca dell’immobile, pur mantenendo
il sequestro. Sta però di fatto che il Procuratore
pubblico ha poi revocato l’autorizzazione il 21 ottobre
2014.
(doc. 3). I motivi della revoca non sono chiari – il magistrato indica “l’incertezza
giuridica” derivante da una sentenza della Camera dei reclami penali che non è
agli atti – ma tant’è: come visto (consid. 5.1), la Camera, come l’UE, sono di norma vincolati dalle decisioni dell’autorità penale e non possono
opporvi propri provvedimenti di senso contrario.
a) Di
conseguenza, a differenza della situazione esistente allorquando la Camera ha
emanato la decisione del 9 maggio 2014 (inc. 15.2013.125, doc. 9), oggi il
sequestro penale impedisce (di nuovo) la realizzazione secondo le regole della
LEF (art. 44). E a differenza del recente caso, menzionato sopra, in cui la
Camera ha stabilito che la procedura esecutiva poteva proseguire nonostante l’esistenza
di un sequestro penale (inc. 15.2014.95), nella presente fattispecie l’autorità
penale non ha ancora emanato alcuna decisione definitiva sul fondo sequestrato.
Una sua confisca non può ancora essere esclusa, sicché la procedura esecutiva
va sospesa. D’altronde, la ricorrente misconosce che la realizzazione di un
fondo può essere differita non solo nelle ipotesi previste dagli art. 123 e 143a
LEF ma anche in tutte le situazioni in cui un’altra procedura ne paralizza la
messa all’asta (sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1), in particolare in caso di
sequestro ordinato dal giudice penale in vista di confisca (DTF 135 III 30,
consid. 3.2, già citata nella sentenza CEF 15.2013.125 del
9.
maggio 2014, consid. 3).
b) Ciò posto, non si disconosce che la posizione della ricorrente quale
creditrice ipotecaria sta peggiorando con il passare del tempo e che la
copertura del suo credito potrebbe a lungo andare essere compromessa. Come
visto (sopra consid. 5.1), però, anche i terzi i cui legittimi interessi sono
toccati da un sequestro hanno mezzi di difesa nel procedimento penale. Pare
essere in particolare il caso dei creditori garantiti da un diritto di pegno su
un immobile sequestrato penalmente, ad ogni buon conto quando l’autorità penale
ne ipotizza la confisca (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_893/2010
del 5 maggio 2011 citata sopra, consid. 3.3). E il sequestro può essere
mantenuto solo se gli indizi di connessione dell’attivo colpito con il reato
perseguito si rafforzano gradualmente con l’avanzamento del procedimento penale
(sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; Bernasconi in: Commentario CCP, 2010, n.
16.
ad art. 197 CPP). Penale, la questione esula ad ogni modo dalla procedura in
esame.
5.3
Per
completezza, infine, giova precisare che nel caso specifico ambedue le autorità
hanno deciso nei limiti della propria competenza, il Ministero pubblico revocando
l’autorizzazione alla tenuta dell’asta e l’UE annullando l’asta e sospendendo
la realizzazione (v. sopra consid. 4).
6.
Da
quanto precede discende che il ricorso è infondato. Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.