15.2014.139
Istanza di proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento
17 dicembre 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.139
Lugano
17 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
sull’istanza 12 dicembre 2014 dell’amministratore speciale
IS
1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI
1
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la
procedura fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;
che in
occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la
maggioranza ha designato __________ quale amministratore speciale e una
delegazione dei creditori composta dei delegati __________, __________ e __________;
Considerandi
che in
seguito alle dimissioni del precedente amministratore, alla nuova assemblea del
30.
settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore
speciale;
che
con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 15.2012.1), questa Camera ha prorogato,
per la seconda volta, il termine per chiudere il fallimento (art. 270 cpv. 1
LEF) fino al 31 dicembre 2012;
che invitato
dall’ispettore di questa Camera a fornire indicazioni sullo stato della
procedura, con scritto 12 dicembre 2014 l’amministratore speciale ha
dichiarato che imbastirà in queste settimane il dettaglio dei suoi onorari e
di quelli della delegazione dei creditori, in modo da poter allestire lo stato
di riparto definitivo, che sottoporrà alla delegazione dei creditori nel corso
del mese di gennaio;
che
nel medesimo scritto l’amministratore speciale ha pure specificato che conta di
chiudere la procedura di fallimento nei prossimi 30-60 giorni, ragione per cui
chiede di poter beneficiare di questo lasso di tempo per terminare la liquidazione;
che la
precedente richiesta va intesa come istanza di proroga del termine per ultimare
la procedura di fallimento ai sensi dell’art. 270 LEF;
che giusta
l’art. 270 LEF, la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno
dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in
caso di bisogno, prorogare tale termine;
che
nel caso concreto all’amministratore speciale non resta che compiere gli atti
conclusivi della procedura di fallimento, ovvero sottoporre a questa Camera la
sua nota d’onorario per la relativa tassazione, previa approvazione da parte
della delegazione dei creditori, e allestire lo stato di riparto definitivo e
la relazione finale da presentare al giudice del fallimento;
che si
giustifica pertanto di concedere un’ulteriore proroga del termine per ultimare
la liquidazione fino al 31 marzo 2015, lasso di tempo più che adeguato per
compiere i predetti atti;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta e di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1
LEF è prorogato fino al 31 marzo 2015.
2. Notificazione
a.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere