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Decisione

15.2014.139

Istanza di proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento

17 dicembre 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.139

Lugano

17 dicembre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo

sull’istanza 12 dicembre 2014 dell’amministratore speciale

IS

1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI

1

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la

procedura fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;

che in

occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la

maggioranza ha designato __________ quale ammi­nistratore speciale e una

delegazione dei creditori composta dei delegati __________, __________ e __________;

Considerandi

che in

seguito alle dimissioni del precedente amministratore, alla nuova assemblea del

30.

settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore

speciale;

che

con sentenza del 30 gennaio 2012 (inc. 15.2012.1), questa Camera ha prorogato,

per la seconda volta, il termine per chiu­dere il fallimento (art. 270 cpv. 1

LEF) fino al 31 dicembre 2012;

che invitato

dall’ispettore di questa Camera a fornire indicazioni sullo stato della

procedura, con scritto 12 dicembre 2014 l’ammi­nistratore speciale ha

dichiarato che imbastirà in queste setti­mane il dettaglio dei suoi onorari e

di quelli della delegazione dei creditori, in modo da poter allestire lo stato

di riparto defi­nitivo, che sottoporrà alla delegazione dei creditori nel corso

del mese di gennaio;

che

nel medesimo scritto l’amministratore speciale ha pure specificato che conta di

chiudere la procedura di fallimento nei prossimi 30-60 giorni, ragione per cui

chiede di poter beneficiare di questo lasso di tempo per terminare la liquidazione;

che la

precedente richiesta va intesa come istanza di proroga del termine per ultimare

la procedura di fallimento ai sensi del­l’art. 270 LEF;

che giusta

l’art. 270 LEF, la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno

dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­ri­tà di vigilanza cantonale potendo, in

caso di bisogno, prorogare tale termine;

che

nel caso concreto all’amministratore speciale non resta che compiere gli atti

conclusivi della procedura di fallimento, ovvero sottoporre a questa Camera la

sua nota d’onorario per la relativa tassazione, previa approvazione da parte

della delegazione dei creditori, e allestire lo stato di riparto definitivo e

la relazione finale da presentare al giudice del fallimento;

che si

giustifica pertanto di concedere un’ulteriore proroga del termine per ultimare

la liquidazione fino al 31 marzo 2015, lasso di tempo più che adeguato per

compiere i predetti atti;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta e di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1

LEF è prorogato fino al 31 marzo 2015.

2. Notificazione

a.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere