15.2014.141
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23 marzo 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.141
Lugano
23 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2014 di
RI
1
(patrocinato
dall’ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Locarno nell’ambito
della liquidazione in via di fallimento della
PI 1, già in
procedura
che coinvolge anche
PI 2,
ritenuto
in fatto: A. Il
15 gennaio 2002 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha ordinato all’Ufficio
di esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Locarno di procedere alla
liquidazione in via di fallimento dell’PI 1. La procedura è stata in seguito
sospesa per mancanza di attivi con decreto del 4 dicembre 2002.
B. Non
avendo alcun creditore anticipato le spese per continuare la procedura in via
sommaria, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale avvenuta l’11
luglio 2003, l’UEF ha assegnato agli eredi un termine fino al 31 luglio 2003
per chiedere la cessione degli attivi appartenenti alla successione giusta l’art. 230a
cpv. 1 LEF, avvertendoli che ove non si fossero avvalsi di tale facoltà il
diritto di chiedere la cessione sarebbe potuto essere esercitato dai creditori
o da terzi interessati. Nessuno si è annunciato entro quel termine.
C. Con
decreto del 30 marzo 2005 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha messo M__________
in stato di accusa e proposto la sua condanna a una pena detentiva per aver in
particolare sottratto un quadro che apparteneva alla defunta P__________, intitolato
“I Girasoli” e attribuito all’artista Egon Schiele, dipinto che l’autore del
furto aveva consegnato a RI 1, a garanzia di un mutuo di fr. 100'000.–, e
che il Ministero pubblico aveva poi posto sotto sequestro (inc. __________).
Mediante il medesimo decreto è stato pure disposto il dissequestro del quadro a
favore di RI 1, quale creditore pignoratizio, e le parti civili sono state
rinviate al competente foro civile per la liquidazione di eventuali pretese di
risarcimento.
D. Il
6 ottobre 2014, qualificandosi come conoscente e persona di fiducia della
defunta, PI 2 ha chiesto all’UEF la cessione di tutti i beni dell’PI 1 contro
pagamento di fr. 7'000.–. Con scritto del 17 ottobre 2014 anche RI 1 ha
chiesto la cessione dei medesimi attivi, sostenendo di essere sia creditore
dell’eredità ripudiata sia terzo interessato nel senso dell’art. 230a
LEF, poiché detentore di un bene ereditario, ovvero del dipinto attribuito a
Egon Schiele.
E. Il
31 ottobre 2014 l’UEF ha risposto ad PI 2, con riferimento alla giurisprudenza
topica, di non ritenere sufficientemente comprovato il suo interesse alla
cessione degli attivi. Nel medesimo scritto l’UEF ha invitato RI 1 a far valere
il suo diritto alla realizzazione del dipinto entro 30 giorni.
F. In
risposta alla predetta comunicazione, il 3 dicembre 2014 RI 1 ha chiesto
nuovamente all’UEF la cessione degli attivi dell’eredità, facendo valere in
sostanza le stesse argomentazioni esposte nella sua missiva del 17 ottobre 2014. In via subordinata, egli ha pure postulato la realizzazione del pegno.
G. Con
scritto del 17 dicembre 2014 l’UEF ha respinto la richiesta di RI 1, rilevando
che costui non è creditore della successione né può essere considerato quale
terzo interessato, poiché già beneficia di una garanzia reale limitata sul
quadro in questione, che gli impone di chiederne la realizzazione. L’organo dei
fallimenti ha però accolto la domanda di realizzare il dipinto, rilevando che
vi procederà secondo le modalità che avrebbe indicato mediante separata
comunicazione, non appena passata in giudicato la sua decisione.
H. Con
ricorso del 24 dicembre 2014 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento,
chiedendone l’annullamento e postulando altresì che questa Camera ordini all’UEF
di stipulare tramite ordinanza un contratto di cessione degli attivi
appartenenti all’PI 1 in suo favore. In via preliminare, egli sollecita d’altronde
il conferimento dell’effetto sospensivo, poi concesso dal presidente di questa
Camera con decreto del 7 gennaio 2015.
Fatti
I. Con
osservazioni in lingua tedesca del 17 gennaio 2015, poi ripresentate nuovamente
in italiano il 29 gennaio 2015, PI 2 chiede la reiezione del gravame nonché l’accoglimento
della sua istanza del 6 ottobre 2014 di cedere a lui gli attivi della successione.
Nelle osservazioni del 9 febbraio 2015 l’UEF propone, anch’esso, la reiezione
del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla
notifica dell’atto impugnato emesso il 17 dicembre 2014 dall’UEF, il ricorso è
in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Altrettanto non può dirsi
invece per la domanda di PI 2 contenuta nelle osservazioni al ricorso del 17
gennaio 2015 e volta all’accoglimento della sua istanza del 6 ottobre 2014.
Detta richiesta si rivela ormai tardiva, non avendo PI 2 impugnato tempestivamente
lo scritto del 31 ottobre 2014 con cui l’organo dei fallimenti aveva ritenuto
che costui non avesse sufficientemente comprovato un interesse alla cessione
degli attivi della successione. E neppure le sue osservazioni al gravame
possono essere considerate ai fini di giudizio, ritenuto ch’egli non è parte al
procedimento fallimentare né è legittimato a resistere in giudizio, non essendo
colpito dalla decisione impugnata, ovvero non potendo più ottenere che i beni
della successione siano ceduti a lui anziché all’insorgente.
2. Il
ricorrente contesta all’UEF di aver violato l’art. 230a LEF laddove ha
stabilito che non può essere considerato creditore dell’PI 1 né terzo
interessato. Egli è del parere che chi è garantito da un pegno su un bene della
successione goda di due diritti alternativi: il primo è quello di farsi cedere
gli attivi della successione relitta e il secondo di domandare la realizzazione
del pegno. A sostegno di tale tesi, RI 1 rileva, da una parte, che il Tribunale
cantonale del Canton Vaud (recte il Tribunale federale) ha affermato
nella sentenza 7B.51/2000 del 22 marzo 2000 che il creditore pignoratizio ha
principalmente il diritto di chiedere la cessione dei beni in suo favore e,
dall’altra, che la dottrina (l’insorgente cita in particolare Vouilloz in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 230a LEF) riconosce la qualità di terzo interessato al legatario, il quale – a
sua detta – beneficia di una posizione giuridica inferiore rispetto al
creditore pignoratizio.
Da
parte sua, l’UEF ritiene anzitutto che il ricorrente non sia creditore della
successione, ma unicamente detentore di un pegno. Osserva in proposito che RI 1
non ha mai concesso prestiti alla defunta P__________ né poteva pretendere da
quest’ultima la consegna del quadro in questione, ritenuto che si trovava già
nelle sue mani. Rileva in particolare che il possesso del dipinto da parte dell’insorgente
deriva da un rapporto giuridico distinto e contrario alla volontà della defunta,
la quale si è vista sottrarre da M__________ un quadro di sua proprietà, per
scoprire anni dopo che era detenuto da un terzo a lei sconosciuto. L’UEF sostiene
altresì che a RI 1 neppure può essere attribuita la qualifica di terzo
interessato nel senso dell’art. 230a cpv. 1 LEF, poiché la legge prevede
quale unica sua tutela il diritto di chiedere la realizzazione del pegno.
2.1 Giusta
l’art. 230a cpv. 1 LEF, se la liquidazione in via di fallimento di un’eredità
alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di
attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all’eredità siano
ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino
personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e
delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne
avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro
inattività, da terzi interessati. I destinatari di tale norma sono, in ordine,
gli eredi, i creditori del de cujus e infine i terzi interessati. Le
nozioni di “eredi” e “creditori” appaiono chiare; altrettanto non vale invece
per il concetto di “terzi interessati”, che non è definito dalla legge né dalla
prassi (Vouilloz, op. cit., n. 11
ad art. 230a LEF; Gasser,
Die Liquidation nach Artikel 230a SchKG, in: Festschrift 75 Jahre
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pag. 56). Il
previgente art. 133 del Regolamento del 23 aprile 1920 del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), sostituito il
1° gennaio 1997 dall’art. 230a cpv. 1 LEF (Messaggio dell’8 maggio 1991
concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
FF 1991 III 102), non conteneva l’espressione di “terzi interessati”, ma soltanto
di eventuali terzi (“allfällige Dritte”, Gasser,
op. cit., pag. 56, n. 17). I lavori preparatori non forniscono, tuttavia,
alcuna spiegazione in merito a tale cambiamento (v. FF 1991 III 102).
Secondo
Gasser (op. cit., ibidem),
qualora si manifesti un solo terzo, il suo interesse deve essere presunto,
ritenuto che, non fosse interessato, non si sarebbe annunciato. Invece per Vouilloz (op. cit., ibidem), ove
un solo terzo si annunci, il suo interesse dev’essere dimostrato. Quest’ultima
opinione appare più convincente, ritenuto che l’art. 230a cpv. 1
Considerandi
LEF, rispetto al previgente art. 133 vRFF, non si limita a indicare che
qualsiasi terzo può esigere la cessione dei beni appartenenti alla successione,
ma specifica che legittimati a procedervi sono soltanto i terzi interessati
(nel testo tedesco: “Dritte, die ein Interesse geltend machen”; nel
testo francese: “les tiers qui font valoir un intérêt”). Ne consegue che
per “terzi interessati” si devono intendere i terzi che dimostrano un interesse
legittimo specifico alla cessione degli attivi successori diverso dal semplice
interesse di un terzo qualunque che intende acquisire i beni all’asta o a
trattative private. La legge, infatti, prevede che prima di una realizzazione
degli attivi aperta a tutti (art. 230a cpv. 4 LEF) l’ufficio dei fallimenti
debba offrirne allo Stato la devoluzione (art. 230a cpv. 3 LEF).
2.2
Nel
caso in rassegna, si evince dagli atti che RI 1 è giunto in possesso del noto
dipinto grazie a M__________, il quale lo aveva sottratto alla defunta P__________
e poi dato in pegno al ricorrente, a garanzia di un prestito di fr. 100'000.–
che costui gli aveva concesso (cfr. doc. 2). Ne discende che RI 1 è creditore
di M__________, ma non della defunta, contro la quale poteva tutt’al più far
valere il diritto di pegno sul quadro. Quale mero titolare di un simile
diritto, RI 1 non può essere considerato creditore ed esigere dunque, in tale
veste, la cessione di tutti i beni appartenenti alla successione in questione.
E neppure può ritenersi un terzo interessato, non avendo dimostrato alcun
interesse legittimo. Egli si è invero avvalso unicamente del diritto di pegno,
diritto che la legge tuttavia già tutela, prevedendo che i richiedenti (in ordine
gli eredi, i creditori o i terzi interessati) della cessione dei beni
appartenenti all’eredità si dichiarino personalmente responsabili per il
pagamento dei crediti garantiti da pegno (art. 230a cpv. 1 LEF) e che,
in mancanza di una cessione, lo Stato debba riprendere i beni con gli oneri che
li gravano, ove accetti la devoluzione a suo favore (art. 230a cpv.
3.
LEF). In altri termini, non avendo dimostrato un interesse specifico sull’eventuale
eccedenza del provento della realizzazione del pegno dopo il soddisfacimento
del proprio credito né sui beni non gravati dal pegno, l’insorgente non può
pretendere anche la cessione degli attivi appartenenti all’PI 1.
Nemmeno
la sentenza del Tribunale federale citata dal ricorrente (7B.51/2000 del 22
marzo 2000) può portare a diversa conclusione, dal momento che in quella
fattispecie la parte interessata alla cessione degli attivi della successione
era la banca che aveva finanziato l’acquisto degli immobili compresi nella
successione mediante concessione di un mutuo ipotecario al defunto, ovvero la creditrice pignoratizia di quest’ultimo.
Vantando unicamente un diritto di pegno, senza essere in pari tempo creditore
del de cujus, RI 1 non si trova nella stessa situazione evocata in
quella sentenza. Neppure può essere d’ausilio il
riferimento dottrinale all’esempio del legatario, giacché l’autore citato dal
ricorrente (Vouilloz, op. cit., n.
11.
ad art. 230a LEF) non fornisce alcuna spiegazione al riguardo, mentre
Kostkiewicz (Schuldbetreibungs-
& Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 1360) neppure ne parla. Ma anche
a voler seguire tale opinione, la posizione del legatario non appare “inferiore”
a quella del mero titolare di un diritto di pegno su un bene della successione.
Il legatario è infatti stato scelto (designato) dal defunto, mentre il titolare
di un diritto di pegno che garantisce il credito contro un terzo non ha alcuna
relazione personale con il defunto. Le censure del ricorrente sono dunque infondate.
2.3
Per
abbondanza giova inoltre rilevare come la richiesta del ricorrente sia comunque
tardiva, perché nella pubblicazione sul foglio ufficiale dell’11 luglio 2003 si
menzionava già la facoltà di creditori e terzi interessati di esercitare il
diritto alla cessione qualora nessun erede se ne fosse avvalso. Anche se – in
futuro – il termine impartito agli eredi andrebbe altresì assegnato esplicitamente,
nella stessa pubblicazione, ai creditori e ai terzi interessati, riportando il testo
dell’art. 230a cpv. 1 LEF così da segnalare l’ordine di preferenza tra
eredi, creditori e terzi interessati in caso di richieste multiple (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad art. 230a LEF), nella
fattispecie era comunque chiaro ai creditori e terzi interessati che avrebbero
potuto chiedere la cessione degli attivi successori ove gli eredi non avessero
esercitato tale facoltà nel termine impartito. Nessuno di loro essendosi
manifestato all’Ufficio entro un termine ragionevole, si può ritenere che vi
abbiano rinunciato, e ciò vale anche per il ricorrente. E in assenza di domande
di cessione tempestive, l’ufficio dei
fallimenti è tenuto per legge a proporre all’autorità cantonale competente la
devoluzione dei beni appartenenti all’eredità giacente con gli oneri che li
gravano, ma senza le obbligazioni personali (art. 231 cpv. 3 LEF). Anche per
questo motivo il reclamo dev’essere respinto.
2.4
Per
quanto attiene a quest’ultima incombenza, a scanso di equivoci va precisato che,
diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie, l’organo dei fallimenti non
doveva impartire alcun termine al ricorrente per domandare la realizzazione del
proprio pegno, tale condizione essendo invero prevista soltanto in caso di
fallimento di una persona giuridica la cui massa fallimentare comprenda valori
gravati da diritti di pegno (art. 230a cpv. 2 LEF), non invece per le
eredità giacenti. L’art. 230a cpv. 3 LEF prevede invero la devoluzione
degli attivi a favore dello Stato in due casi nettamente distinti: da una
parte, se la procedura di cessione a cascata a favore degli eredi, dei
creditori o dei terzi interessati non ha luogo (ipotesi prevista al cpv. 1);
dall’altra, se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro
il termine stabilito dall’ufficio (ipotesi prevista al cpv. 2). Entrambe le
ipotesi sono riunite nel terzo capoverso perché conducono alla medesima
conseguenza: la cessione degli attivi allo Stato. Nonostante l’utilizzo della
congiunzione “e”, le due condizioni previste dall’art. 230a cpv. 3 LEF
sono dunque alternative e non cumulative (cfr. sentenza del Tribunale
federale 7B.51/2000 del 22 marzo 2000, consid. 1 e riferimenti citati). Nulla
osta, pertanto, alla devoluzione dei beni dell’eredità giacente allo Stato,
sempreché non la rifiuti (art. 230a cpv. 3 LEF).
3.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
– .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.