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Decisione

15.2014.141

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni in lingua tedesca del 17 gennaio 2015, poi ripresentate nuovamente

in italiano il 29 gennaio 2015, PI 2 chiede la reiezione del gravame nonché l’accogli­­mento

della sua istanza del 6 ottobre 2014 di cedere a lui gli attivi della successione.

Nelle osservazioni del 9 febbraio 2015 l’UEF propone, anch’esso, la reiezione

del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla

notifica dell’atto impugnato emesso il 17 dicembre 2014 dall’UEF, il ricorso è

in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Altrettanto non può dirsi

invece per la domanda di PI 2 contenuta nelle osservazioni al ricorso del 17

gennaio 2015 e volta all’accoglimento della sua istanza del 6 ottobre 2014.

Detta richiesta si rivela ormai tardiva, non avendo PI 2 impugnato tempestivamente

lo scritto del 31 ottobre 2014 con cui l’organo dei fallimenti aveva ritenuto

che costui non avesse sufficientemente comprovato un interesse alla cessione

degli attivi della successione. E neppure le sue osservazioni al gravame

possono essere considerate ai fini di giudizio, ritenuto ch’egli non è parte al

procedimento fallimentare né è legittimato a resistere in giudizio, non essendo

colpito dalla decisione impugnata, ovvero non potendo più ottenere che i beni

della successione siano ceduti a lui anziché all’insorgente.

2. Il

ricorrente contesta all’UEF di aver violato l’art. 230a LEF laddove ha

stabilito che non può essere considerato creditore dell’PI 1 né terzo

interessato. Egli è del parere che chi è garantito da un pegno su un bene della

successione goda di due diritti alternativi: il primo è quello di farsi cedere

gli attivi della successione relitta e il secondo di domandare la realizzazione

del pegno. A sostegno di tale tesi, RI 1 rileva, da una parte, che il Tribunale

cantonale del Canton Vaud (recte il Tribunale federale) ha affermato

nella sentenza 7B.51/2000 del 22 marzo 2000 che il creditore pignoratizio ha

principalmente il diritto di chiedere la cessione dei beni in suo favore e,

dall’altra, che la dottrina (l’insorgente cita in particolare Vouilloz in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 230a LEF) riconosce la qualità di terzo interessato al legatario, il quale – a

sua detta – beneficia di una posizione giuridica inferiore rispetto al

creditore pignoratizio.

Da

parte sua, l’UEF ritiene anzitutto che il ricorrente non sia creditore della

successione, ma unicamente detentore di un pegno. Osserva in proposito che RI 1

non ha mai concesso prestiti alla defunta P__________ né poteva pretendere da

quest’ul­­tima la consegna del quadro in questione, ritenuto che si trovava già

nelle sue mani. Rileva in particolare che il possesso del dipinto da parte dell’insorgente

deriva da un rapporto giuridico distinto e contrario alla volontà della defunta,

la quale si è vista sottrarre da M__________ un quadro di sua proprietà, per

scoprire anni dopo che era detenuto da un terzo a lei sconosciuto. L’UEF sostiene

altresì che a RI 1 neppure può essere attribuita la qualifica di terzo

interessato nel senso dell’art. 230a cpv. 1 LEF, poiché la legge prevede

quale unica sua tutela il diritto di chiedere la realizzazione del pegno.

2.1 Giusta

l’art. 230a cpv. 1 LEF, se la liquidazione in via di fallimento di un’eredità

alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di

attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all’eredità siano

ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino

personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e

delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne

avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro

inattività, da terzi interessati. I destinatari di tale norma sono, in ordine,

gli eredi, i creditori del de cujus e infine i terzi interessati. Le

nozioni di “eredi” e “creditori” appaiono chiare; altrettanto non vale invece

per il concetto di “terzi interessati”, che non è definito dalla legge né dalla

prassi (Vouilloz, op. cit., n. 11

ad art. 230a LEF; Gasser,

Die Liquidation nach Artikel 230a SchKG, in: Festschrift 75 Jahre

Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pag. 56). Il

previgente art. 133 del Regolamento del 23 aprile 1920 del Tribunale federale

concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), sostituito il

1° gennaio 1997 dall’art. 230a cpv. 1 LEF (Messaggio dell’8 maggio 1991

concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,

FF 1991 III 102), non conteneva l’espressione di “terzi interessati”, ma soltanto

di eventuali terzi (“allfällige Dritte”, Gasser,

op. cit., pag. 56, n. 17). I lavori preparatori non forniscono, tuttavia,

alcuna spiegazione in merito a tale cambiamento (v. FF 1991 III 102).

Secondo

Gasser (op. cit., ibidem),

qualora si manifesti un solo terzo, il suo interesse deve essere presunto,

ritenuto che, non fosse interessato, non si sarebbe annunciato. Invece per Vouil­loz (op. cit., ibidem), ove

un solo terzo si annunci, il suo interesse dev’essere dimostrato. Quest’ultima

opinione appare più convincente, ritenuto che l’art. 230a cpv. 1

Considerandi

LEF, rispetto al previgente art. 133 vRFF, non si limita a indicare che

qualsiasi terzo può esigere la cessione dei beni appartenenti alla successione,

ma specifica che legittimati a procedervi sono soltanto i terzi interessati

(nel testo tedesco: “Dritte, die ein Interesse geltend machen”; nel

testo francese: “les tiers qui font valoir un intérêt”). Ne consegue che

per “terzi interessati” si devono intendere i terzi che dimostrano un interesse

legittimo specifico alla cessione degli attivi successori diverso dal semplice

interesse di un terzo qualunque che intende acquisire i beni all’asta o a

trattative private. La legge, infatti, prevede che prima di una realizzazione

degli attivi aperta a tutti (art. 230a cpv. 4 LEF) l’ufficio dei fallimenti

debba offrirne allo Stato la devoluzione (art. 230a cpv. 3 LEF).

2.2

Nel

caso in rassegna, si evince dagli atti che RI 1 è giunto in possesso del noto

dipinto grazie a M__________, il quale lo aveva sottratto alla defunta P__________

e poi dato in pegno al ricorrente, a garanzia di un prestito di fr. 100'000.–

che costui gli aveva concesso (cfr. doc. 2). Ne discende che RI 1 è creditore

di M__________, ma non della defunta, contro la quale poteva tutt’al più far

valere il diritto di pegno sul quadro. Quale mero titolare di un simile

diritto, RI 1 non può essere considerato creditore ed esigere dunque, in tale

veste, la cessione di tutti i beni appartenenti alla successione in questione.

E neppure può ritenersi un terzo interessato, non avendo dimostrato alcun

interesse legittimo. Egli si è invero avvalso unicamente del diritto di pegno,

diritto che la legge tuttavia già tutela, prevedendo che i richiedenti (in ordine

gli eredi, i creditori o i terzi interessati) della cessione dei beni

appartenenti all’eredità si dichiarino personalmente responsabili per il

pagamento dei crediti garantiti da pegno (art. 230a cpv. 1 LEF) e che,

in mancanza di una cessione, lo Stato debba riprendere i beni con gli oneri che

li gravano, ove accetti la devoluzione a suo favore (art. 230a cpv.

3.

LEF). In altri termini, non avendo dimostrato un interesse specifico sull’eventuale

eccedenza del provento della realizzazione del pegno dopo il soddisfacimento

del proprio credito né sui beni non gravati dal pegno, l’insorgente non può

pretendere anche la cessione degli attivi appartenenti all’PI 1.

Nemmeno

la sentenza del Tribunale federale citata dal ricorrente (7B.51/2000 del 22

marzo 2000) può portare a diversa conclusione, dal momento che in quella

fattispecie la parte interessata alla cessione degli attivi della successione

era la banca che aveva finanziato l’acquisto degli immobili compresi nella

successione mediante concessione di un mutuo ipotecario al defunto, ovvero la creditrice pignoratizia di quest’ultimo.

Vantando unicamente un diritto di pegno, senza essere in pari tempo creditore

del de cujus, RI 1 non si trova nella stessa situazione evocata in

quella sentenza. Neppure può essere d’ausilio il

riferimento dottrinale all’esempio del legatario, giacché l’autore citato dal

ricorrente (Vouilloz, op. cit., n.

11.

ad art. 230a LEF) non fornisce alcuna spiegazione al riguardo, mentre

Kostkiewicz (Schuldbetrei­bungs-

& Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 1360) neppure ne parla. Ma anche

a voler seguire tale opinione, la posizione del legatario non appare “inferiore”

a quella del mero titolare di un diritto di pegno su un bene della successione.

Il legatario è infatti stato scelto (designato) dal defunto, mentre il titolare

di un diritto di pegno che garantisce il credito contro un terzo non ha alcuna

relazione personale con il defunto. Le censure del ricorrente sono dunque infondate.

2.3

Per

abbondanza giova inoltre rilevare come la richiesta del ricorrente sia comunque

tardiva, perché nella pubblicazione sul foglio ufficiale dell’11 luglio 2003 si

menzionava già la facoltà di creditori e terzi interessati di esercitare il

diritto alla cessione qualora nessun erede se ne fosse avvalso. Anche se – in

futuro – il termine impartito agli eredi andrebbe altresì assegnato esplicitamente,

nella stessa pubblicazione, ai creditori e ai terzi interessati, riportando il testo

dell’art. 230a cpv. 1 LEF così da segnalare l’ordine di preferenza tra

eredi, creditori e terzi interessati in caso di richieste multiple (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad art. 230a LEF), nella

fattispecie era comunque chiaro ai creditori e terzi interessati che avrebbero

potuto chiedere la cessione degli attivi successori ove gli eredi non avessero

esercitato tale facoltà nel termine impartito. Nessuno di loro essendosi

manifestato all’Ufficio entro un termine ragionevole, si può ritenere che vi

abbiano rinunciato, e ciò vale anche per il ricorrente. E in assenza di domande

di cessione tempestive, l’ufficio dei

fallimenti è tenuto per legge a proporre all’autorità cantonale competente la

devoluzione dei beni appartenenti all’eredità giacente con gli oneri che li

gravano, ma senza le obbligazioni personali (art. 231 cpv. 3 LEF). Anche per

questo motivo il reclamo dev’essere respinto.

2.4

Per

quanto attiene a quest’ultima incombenza, a scanso di equivoci va precisato che,

diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie, l’organo dei fallimenti non

doveva impartire alcun termine al ricorrente per domandare la realizzazione del

proprio pegno, tale condizione essendo invero prevista soltanto in caso di

fallimento di una persona giuridica la cui massa fallimentare comprenda valori

gravati da diritti di pegno (art. 230a cpv. 2 LEF), non invece per le

eredità giacenti. L’art. 230a cpv. 3 LEF prevede invero la devoluzione

degli attivi a favore dello Stato in due casi nettamente distinti: da una

parte, se la procedura di cessione a cascata a favore degli eredi, dei

creditori o dei terzi interessati non ha luogo (ipotesi prevista al cpv. 1);

dall’altra, se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro

il termine stabilito dall’ufficio (ipotesi prevista al cpv. 2). Entrambe le

ipotesi sono riunite nel terzo capoverso perché conducono alla medesima

conseguenza: la cessione degli attivi allo Stato. Nonostante l’utilizzo della

congiunzione “e”, le due condizioni previste dall’art. 230a cpv. 3 LEF

sono dunque alternative e non cumulative (cfr. sentenza del Tribunale

federale 7B.51/2000 del 22 marzo 2000, consid. 1 e riferimenti citati). Nulla

osta, pertanto, alla devoluzione dei beni dell’eredità giacente allo Stato,

sempreché non la rifiuti (art. 230a cpv. 3 LEF).

3.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

– .

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.