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Decisione

15.2014.19

Ricorso irricevibile per mancanza d’interesse

5 marzo 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di __________” (come sulla domanda di esecuzione, cfr. doc. 2 accluso al

secondo scritto erroneamente datato del 18 gennaio 2014);

che la

ricorrente non formula però alcuna domanda in merito (se non quella – come

visto irricevibile – di ottenere spiegazioni), e in particolare non indica se

il precetto esecutivo dev’essere modificato o annullato;

che in

assenza di domande nel senso dell’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, Raccolta

delle leggi cantonali 3.5.1.2) l’atto di ricorso si rivela ulteriormente

irricevibile;

che ad

ogni modo, a prescindere dall’imprecisa designazione del­l’escussa – il cui

cognome ufficiale non è né quello indicato sulla domanda d’esecuzione né quello

indicato sul precetto esecutivo bensì PI 2 – la ricorrente non pretende che il

precetto esecutivo non sia stato notificato alla persona a cui era destinato –

è stato consegnato al domicilio privato dell’escussa alla figlia __________

(cfr. doc. 1 accluso allo scritto 18 gennaio 2014) – né che l’opposizione non sia

Considerandi

stata formulata dalla stessa persona con scritto 9 gennaio 2014 (cfr. doc. 6/2

accluso allo scritto 13 febbraio 2014);

che l’CO

1, del resto, ha poi rettificato nel suo sistema informatico la registrazione

relativa all’escussa, indicando quale cognome quello ufficiale risultante dallo

stato civile (ovvero PI 2);

che le

indicazioni risultanti dal registro di commercio, comunque anch’es­se nel

frattempo rettificate (cfr. doc. 6/1 accluso allo scritto 13 febbraio 2014),

non sono vincolanti per l’CO 1, quanto meno trattandosi di un’esecu­zione

diretta, come quella in esame, contro una persona fisica;

che

oltretutto la ricorrente ha ritirato l’esecuzione n. __________5 (così

come l’esecuzione n. __________0) il 20 febbraio 2014;

che

per tutti questi motivi la ricorrente non avrebbe, sia come sia, alcun

interesse attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del precetto esecutivo n. __________5;

che il ricorso è pertanto

irricevibile;

che non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–,

,.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.