15.2014.19
Ricorso irricevibile per mancanza d’interesse
5 marzo 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.19
Lugano
5 marzo 2014
CJ/ww/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
sul ricorso 14 febbraio 2014 di
RI
1
rappr.
dal socio e gerente RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________5 promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI
2,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il
28 dicembre 2013 RI 1 ha presentato all’CO 1 una domanda di esecuzione contro “PI
2 m. di __________”;
che il
2 gennaio 2014 l’CO 1 ha emesso nei confronti di “PI 2” il precetto esecutivo
n. __________5 per fr. 10’000.– oltre accessori, al quale l’escussa
ha interposto opposizione il 9 gennaio 2014;
che il
18 gennaio 2014, agendo a nome di RI 1 il suo socio e gerente RA 1 ha chiesto
alla Camera alcuni "chiarimenti secondo art. 17 LEF" in merito al
precetto esecutivo, lamentando il fatto che il nome dell’escussa non
corrispondesse a quello di “PI 2” indicato nella domanda d’esecuzione e nel
registro di commercio in merito alla società PI 1, di cui l’interessata è membro
del consiglio d’amministrazione con firma individuale;
che RA
1 denunciava uno sfacciato “favore” tra funzionari dell’Amministrazione
cantonale, considerato che in un’altra esecuzione n. __________0 promossa
dall’RI 1 nei confronti di PI 1, la stessa persona aveva interposto opposizione
a nome di “PI 2” e qualificandosi quale “impiegata” dell’escussa;
che con
scritto 22 gennaio 2014 il giudice delegato della Camera informava RA 1 che
l’art. 17 LEF non conferiva il diritto a chiarimenti o informazioni da parte
dell’autorità di vigilanza ma solo la facoltà di presentare un ricorso contro
gli atti di esecuzione e fallimenti e segnalava l’assenza nello scritto del 18
gennaio di precise richieste di modifica o di annullamento di atti esecutivi;
che con
un secondo scritto intitolato "precetto esecutivo __________5 - Richiesta
di chiarimenti Art. 17 LEF. RICORSO", RA 1, sempre a nome di RI 1,
contestava la “decisione dell’CO 1 relativa alla modifica del Cognome di PI 2
in __________”, riproducendo per il resto il contenuto del suo precedente scritto
e concludendo “come sia possibile cambiare generalità, e davanti ad un
funzionario dell’UE (Istituzione della quale tutti dobbiamo avere fiducia), ce
lo vorrà dire codesta Lod. CEF di cui attendiamo il parere”;
che
con scritto 29 gennaio 2014 il giudice delegato della Camera ha informato RA 1
che nel frattempo l’CO 1 aveva rettificato nel suo sistema informatico la
registrazione relativa all’escussa, indicando quale cognome quello ufficiale risultante
dallo stato civile, ovvero PI 2, precisando che tale modifica avrebbe avuto
effetto su eventuali futuri atti esecutivi diretti contro la persona in questione,
mentre per quelli già emessi non appariva ch’egli ne chiedesse la modifica e
del resto non si evinceva che la precedente registrazione avesse creato alcun
rischio di confusione;
che con
un terzo scritto del 3 febbraio 2014, RA 1 si è lamentato che la sua precedente
comunicazione non fosse stata trattata quale ricorso e ha nuovamente preteso
spiegazioni sul cambiamento di cognome dell’escussa;
che
l’11 febbraio 2014, il giudice delegato della Camera ha precisato che l'interessata
non aveva cambiato il proprio cognome retroattivamente ma la sua registrazione nel
sistema informatico dell’CO 1 era stata conformata ai dati ufficiali dello
stato civile e ha impartito un termine a RA 1 per confermare se volesse che il
suo precedente scritto fosse trattato quale ricorso nel senso dell’art. 17 LEF;
che il
13 febbraio 2014 egli ha chiesto di ottenere “una decisione formale giusta
l’art. 17 LEF oltre una logica spiegazione circa i seguenti fatti e documenti”,
ribadendo in sostanza quanto esposto nei precedenti scritti;
che –
orbene – il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il
cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Cometta/Möckli,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 1 segg. ad
art. 17; Cometta, Commentario alla
LPR, Lugano 1998, n. 3.c ad parte generale, pag. 14 seg.);
che legittimata a ricorrere giusta
l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale,
pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento
del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente
negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 pag. 122; Cometta/Möckli, op. cit., n. 14 ad art. 18,
n. 40 ad art. 17);
che,
in particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(cfr. Cometta, op. cit., pag. 15
ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65
ad art. 17, con rif.);
che
nel caso specifico nella misura in cui tende a chiarimenti o spiegazioni il
ricorso è irricevibile perché il suo scopo esula da quelli ammissibili secondo
l’art. 17 LEF;
che l’unico
atto dell’CO 1 a cui si riferisce esplicitamente la ricorrente (nel suo secondo
scritto) è la “decisione dell’CO 1 relativa alla modifica del cognome di PI 2
in __________”, con cui essa sembra intendere la decisione d’indicare sul
precetto esecutivo n. __________5 quale debitrice “PI 2” anziché “PI 2 m.
Fatti
di __________” (come sulla domanda di esecuzione, cfr. doc. 2 accluso al
secondo scritto erroneamente datato del 18 gennaio 2014);
che la
ricorrente non formula però alcuna domanda in merito (se non quella – come
visto irricevibile – di ottenere spiegazioni), e in particolare non indica se
il precetto esecutivo dev’essere modificato o annullato;
che in
assenza di domande nel senso dell’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, Raccolta
delle leggi cantonali 3.5.1.2) l’atto di ricorso si rivela ulteriormente
irricevibile;
che ad
ogni modo, a prescindere dall’imprecisa designazione dell’escussa – il cui
cognome ufficiale non è né quello indicato sulla domanda d’esecuzione né quello
indicato sul precetto esecutivo bensì PI 2 – la ricorrente non pretende che il
precetto esecutivo non sia stato notificato alla persona a cui era destinato –
è stato consegnato al domicilio privato dell’escussa alla figlia __________
(cfr. doc. 1 accluso allo scritto 18 gennaio 2014) – né che l’opposizione non sia
Considerandi
stata formulata dalla stessa persona con scritto 9 gennaio 2014 (cfr. doc. 6/2
accluso allo scritto 13 febbraio 2014);
che l’CO
1, del resto, ha poi rettificato nel suo sistema informatico la registrazione
relativa all’escussa, indicando quale cognome quello ufficiale risultante dallo
stato civile (ovvero PI 2);
che le
indicazioni risultanti dal registro di commercio, comunque anch’esse nel
frattempo rettificate (cfr. doc. 6/1 accluso allo scritto 13 febbraio 2014),
non sono vincolanti per l’CO 1, quanto meno trattandosi di un’esecuzione
diretta, come quella in esame, contro una persona fisica;
che
oltretutto la ricorrente ha ritirato l’esecuzione n. __________5 (così
come l’esecuzione n. __________0) il 20 febbraio 2014;
che
per tutti questi motivi la ricorrente non avrebbe, sia come sia, alcun
interesse attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del precetto esecutivo n. __________5;
che il ricorso è pertanto
irricevibile;
che non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–,
,.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.