15.2014.2
Pignoramento di mobili. Ritardo nel procedervi. Dovere d'investigazione dell'ufficio relativamente ai beni dell'escusso. Assenza di menzione nel verbale dell’indirizzo dei terzi rivendicanti. Stima de
8 maggio 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.2
Lugano
8 maggio 2014
EC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente,
vicecancelliere:
Cassina
statuendo
quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 dicembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’emissione dell’attestato
di carenza beni del 22 novembre 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa dal
ricorrente nei confronti di
PI
1
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ del 5 febbraio 2013 dell’CO 1 RI 1 procede
contro PI 1 per l’incasso di fr. 2'000.–. Avendo l’escussa interposta opposizione,
il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo
di __________. All’udienza di contraddittorio del 22 maggio 2013, l’escussa ha
ritirato l’opposizione al precetto esecutivo.
Fatti
B. Il
10 agosto 2013 RI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 22
novembre 2013 l’UEF ha proceduto al pignoramento, elencando nel verbale interno
per le operazioni di pignoramento, alla rubrica “Pignoramento di beni mobili
e crediti”, 10 beni mobili, stimandoli tutti in fr. 1.– cadauno, ad
eccezione dell’attrezzo ginnico indicato al n. 8 del verbale di pignoramento,
stimato in fr. 200.–. L’ufficio ha pure indicato che i beni dal n. 1 al n.
3 e il bene al n. 8 sono rivendicati dalla __________, __________, mentre i
rimanenti beni sono tutti rivendicati da __________, figlio dell’escussa e suo coinquilino.
Lo stesso giorno l’UEF ha emesso l’attestato di carenza beni, indicando che
quanto presente nell’abitazione, oltre ad essere rivendicato da terzi, è impignorabile
nel senso dell’art. 92 cpv. 1 e 2 LEF.
C. Con
scritto 5 dicembre 2013, in cui chiede all’UEF di considerarlo quale ricorso in
caso di reiezione delle sue richieste, RI 1 si è opposto all’emissione dell’attestato
di carenza beni, postulando “il rilascio del verbale di pignoramento” e un nuovo
sopralluogo al domicilio dell’escussa e del figlio, “ma senza avvisare gli stessi”.
D. Con
osservazioni 18 dicembre 2013 PI 1 si opposta al gravame, mentre l’UEF si è
rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo che il pignoramento sia stato
eseguito conformemente all’art. 90 LEF.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 22 novembre 2013 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole che gli oggetti pignorati non sono stati stimati
correttamente, gli stessi, contrariamente a quanto ritenuto dall’UEF, avendo a
parer suo un valore di realizzazione. Inoltre, egli si lamenta che nel verbale
di pignoramento le rivendicazioni di proprietà sono state annotate senza indicazione
dell’indirizzo completo dei rivendicanti. Il ricorrente contesta altresì le
modalità di esecuzione del pignoramento, in quanto lo stesso è stato fissato con
largo anticipo, e sostiene che oltre ai beni indicati nel verbale di
pignoramento, la debitrice possiede gioielli e pellicce di un certo valore. Chiede
quindi di effettuare un nuovo pignoramento al domicilio senza darne
comunicazione all’escussa.
3. Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso
deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non
ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale
errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva
azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).
3.1 Ora,
l’art. 89 cpv. 1 LEF, secondo cui se il debitore è soggetto alla procedura di
pignoramento, l’ufficio di esecuzione, una volta ricevuta la domanda di
continuazione, procede senza indugio al pignoramento, è una norma d’ordine, sicché
se il pignoramento non viene immediatamente eseguito, il ritardo non ne comporta
né la nullità né l’annullabilità, ma apre al creditore la possibilità di
interporre un ricorso per ritardata giustizia all’autorità di vigilanza (Lebrecht, in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 89 LEF; Foëx, in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 89
LEF).
3.2 L’escutente,
nella fattispecie, ha rinunciato a presentare subito ricorso per ritardata
giustizia, proponendosi invece – come visto – di censurare la tempestività dell’operato
dell’UEF solo con il ricorso in esame, diretto contro il pignoramento avvenuto
il 22 novembre 2013. Il ricorso non serve quindi al conseguimento di alcun fine
pratico di procedura esecutiva ed è pertanto inammissibile laddove, senza formulare
peraltro precise richieste, egli lamenta il fatto che il pignoramento è stato
fissato parecchio tempo dopo la presentazione della domanda di proseguimento. Ad
ogni buon conto, pur considerandola come ricorso per ritardata giustizia, l’impugnativa
in esame sarebbe comunque da ritenere senza oggetto, l’atto omesso essendo
stato compiuto. Nondimeno si richiama l’Ufficio ad eseguire in futuro i pignoramenti
con maggiore celerità.
4. Nell’ambito
del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la
sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a
coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91
cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.;
Considerandi
Lebrecht, op. cit., n. 9 ad art.
91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che
le deve sottoscrivere.
4.1
Nell’allestire
il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori
ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art.
91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione
(art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2
CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue
dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione
del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni
assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla
loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza
della CEF 15.2013.92 del 30 ottobre 2013, consid. 5 e i rimandi).
4.2
In
concreto, l’escutente pretende che la debitrice possiede gioielli e pellicce di
un certo valore “visti in diversi incontri”. Non fornisce però alcun indizio in
merito a tali attivi né sulle circostanze in cui egli ne è venuto a conoscenza.
E da parte sua l’escussa, resa attenta delle conseguenze penali di una falsa
dichiarazione, in sede di pignoramento ha dichiarato di non possedere beni pignorabili.
A fronte di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti che facciano
ritenere che essa possieda oggetti di valore che potrebbero essere sottoposti a
pignoramento, l’ufficio, come visto, non è tenuto ad effettuare ulteriori
ricerche e deve attenersi alle indicazioni fornitegli dalla debitrice. La
censura del ricorrente deve essere pertanto disattesa.
5.
Per
gli stessi motivi deve pure essere respinta la richiesta del ricorrente di
effettuare un nuovo pignoramento al domicilio dell’escussa senza preventiva
comunicazione. A parte il fatto che il pignoramento non preceduto da un avviso
di pignoramento pervenuto all’escusso almeno il giorno prima (art. 90 LEF) è
annullabile (DTF 115 III 43, con rif.; sentenza della CEF 15.2003.123 del 22
agosto 2003), ad ogni modo in assenza d’indizi sull’esistenza di beni
pignorabili non rinvenuti in occasione del pignoramento, tutto lascia pensare
che un nuovo pignoramento non giungerebbe ad un altro esito di quello ottenuto
con quello già effettuato.
6.
In
merito alla questione delle pretese dei terzi (art. 112 cpv. 1 LEF), l’UEF ha espressamente
indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, trasmesso al
ricorrente unitamente al verbale di pignoramento, che i beni pignorati sono
stati rivendicati in parte da “__________, __________” e in parte da “__________,
__________ (figlio coinquilino)”. L’assenza di menzione nel verbale dell’indirizzo
dei terzi rivendicanti, comunque non prescritta né dall’art. 106 cpv. 1 né dall’art.
112.
cpv. 1 LEF, non pregiudica gli interessi del ricorrente, che è senz’altro
stato in grado di identificare i rivendicanti senza possibilità di confusione
alcuna. Qualora dovesse essere impartito a lui il termine per promuovere azione
di contestazione delle rivendicazioni, l’indirizzo completo dei terzi gli verrà
comunicato con l’assegnazione del termine (art. 108 cpv. 2 LEF). Il ricorso
deve quindi essere respinto anche su questo punto.
7.
Il
ricorrente assevera infine che gli oggetti pignorati non sono stati stimati
correttamente.
7.1
Per
l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi
assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito rientra nel potere di
apprezzamento dell’organo esecutivo (Foëx,
op. cit., n. 10 ad art. 97) ed è in particolare indicato quando la stima di un
oggetto richiede conoscenze speciali che l’Ufficio non possiede (DTF 93 III 20;
Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 97).
7.2
In
concreto l’UEF ha accertato nel verbale di pignoramento eseguito presso l’abitazione
che l’escussa occupa con il figlio a __________ l’esistenza di diversi beni
mobili, stimandoli in complessivi fr. 210.–. Eseguendo tramite un suo
funzionario la stima dei beni pignorati, l’Ufficio ha operato correttamente,
ritenuto che tale stima non necessitava di conoscenze professionali specifiche
e pertanto non si sarebbe giustificato il ricorso ad un perito. Secondo il
ricorrente, nondimeno, i beni non stati stimati “come di dovere” siccome “da
informazioni assunte da competenti hanno un valore anche di realizzo a pubblica
asta”. La censura, insufficientemente
motivata, risulta inammissibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR]).
Non è infatti dato di sapere perché la stima sarebbe errata, né qual è il
valore di realizzazione reputato corretto e neppure quale persona “competente” lo
avrebbe determinato.
7.3
L’allegazione,
però, può invero essere interpretata quale richiesta di nuova valutazione ai
sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF. Ora, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), che la dottrina
ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili, ogni parte interessata
può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento, e previo deposito
delle spese occorrenti, chiedere una nuova stima a mezzo di periti (Foëx, op. cit., n. 16-19 ad art. 97). Di
conseguenza l’Ufficio dev’essere invitato a incaricare un perito di procedere
a una nuova stima dei beni, previo versamento delle spese occorrenti da parte
di RI 1.
8.
Da
quanto precede discende che il ricorso, in quanto ricevibile, dev’essere parzialmente
accolto nel senso del considerando 7.3.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In
quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.
2. È
fatto ordine all’CO 1 di procedere come al considerando 7.3.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.