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Decisione

15.2014.2

Pignoramento di mobili. Ritardo nel procedervi. Dovere d'investigazione dell'ufficio relativamente ai beni dell'escusso. Assenza di menzione nel verbale dell’indirizzo dei terzi rivendicanti. Stima de

8 maggio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

10 agosto 2013 RI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 22

novembre 2013 l’UEF ha proceduto al pignoramento, elencando nel verbale interno

per le operazioni di pignoramento, alla rubrica “Pignoramento di beni mobili

e crediti”, 10 beni mobili, stimandoli tutti in fr. 1.– cadauno, ad

eccezione dell’attrezzo ginnico indicato al n. 8 del verbale di pignoramento,

stimato in fr. 200.–. L’ufficio ha pure indicato che i beni dal n. 1 al n.

3 e il bene al n. 8 sono rivendicati dalla __________, __________, mentre i

rimanenti beni sono tutti rivendicati da __________, figlio dell’escussa e suo coinquilino.

Lo stesso giorno l’UEF ha emesso l’attestato di carenza beni, indicando che

quanto presente nell’abitazione, oltre ad essere rivendicato da terzi, è impignorabile

nel senso dell’art. 92 cpv. 1 e 2 LEF.

C. Con

scritto 5 dicembre 2013, in cui chiede all’UEF di considerarlo quale ricorso in

caso di reiezione delle sue richieste, RI 1 si è opposto all’emissione dell’attestato

di carenza beni, postulando “il rilascio del verbale di pignoramento” e un nuovo

sopralluogo al domicilio dell’escussa e del figlio, “ma senza avvisare gli stessi”.

D. Con

osservazioni 18 dicembre 2013 PI 1 si opposta al gravame, mentre l’UEF si è

rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo che il pignoramento sia stato

eseguito conformemente all’art. 90 LEF.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 22 novembre 2013 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole che gli oggetti pignorati non sono stati stimati

correttamente, gli stessi, contrariamente a quanto ritenuto dal­l’UEF, avendo a

parer suo un valore di realizzazione. Inoltre, egli si lamenta che nel verbale

di pignoramento le rivendicazioni di proprietà sono state annotate senza indicazione

dell’indirizzo completo dei rivendicanti. Il ricorrente contesta altresì le

modalità di esecuzione del pignoramento, in quanto lo stesso è stato fissato con

largo anticipo, e sostiene che oltre ai beni indicati nel verbale di

pignoramento, la debitrice possiede gioielli e pellicce di un certo valore. Chiede

quindi di effettuare un nuovo pignoramento al domicilio senza darne

comunicazione all’escussa.

3. Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso

deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non

ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale

errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva

azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.).

3.1 Ora,

l’art. 89 cpv. 1 LEF, secondo cui se il debitore è soggetto alla procedura di

pignoramento, l’ufficio di esecuzione, una volta ricevuta la domanda di

continuazione, procede senza indugio al pignoramento, è una norma d’ordine, sicché

se il pignoramento non viene immediatamente eseguito, il ritardo non ne comporta

né la nullità né l’annullabilità, ma apre al creditore la possibilità di

interporre un ricorso per ritardata giustizia all’autorità di vigilanza (Lebrecht, in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 35 ad art. 89 LEF; Foëx, in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 ad art. 89

LEF).

3.2 L’escutente,

nella fattispecie, ha rinunciato a presentare subito ricorso per ritardata

giustizia, proponendosi invece – come visto – di censurare la tempestività dell’operato

dell’UEF solo con il ricorso in esame, diretto contro il pignoramento avvenuto

il 22 novembre 2013. Il ricorso non serve quindi al conseguimento di alcun fine

pratico di procedura esecutiva ed è pertanto inammissibile laddove, senza formulare

peraltro precise richieste, egli lamenta il fatto che il pignoramento è stato

fissato parecchio tempo dopo la presentazione della domanda di proseguimento. Ad

ogni buon conto, pur considerandola come ricorso per ritardata giustizia, l’impugnativa

in esame sarebbe comunque da ritenere senza oggetto, l’atto omesso essendo

stato compiuto. Nondimeno si richiama l’Ufficio ad eseguire in futuro i pignoramenti

con maggiore celerità.

4. Nell’ambito

del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la

sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a

coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91

cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.;

Considerandi

Lebrecht, op. cit., n. 9 ad art.

91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che

le deve sottoscrivere.

4.1

Nell’allestire

il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori

ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art.

91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione

(art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’informazione (art. 323 n. 2

CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue

dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione

del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni

assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla

loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza

della CEF 15.2013.92 del 30 ottobre 2013, consid. 5 e i rimandi).

4.2

In

concreto, l’escutente pretende che la debitrice possiede gioielli e pellicce di

un certo valore “visti in diversi incontri”. Non fornisce però alcun indizio in

merito a tali attivi né sulle circostanze in cui egli ne è venuto a conoscenza.

E da parte sua l’escussa, resa attenta delle conseguenze penali di una falsa

dichiarazione, in sede di pignoramento ha dichiarato di non possedere beni pignorabili.

A fronte di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti che facciano

ritenere che essa possieda oggetti di valore che potrebbero essere sottoposti a

pignoramento, l’ufficio, come visto, non è tenuto ad effettuare ulteriori

ricerche e deve attenersi alle indicazioni fornitegli dalla debitrice. La

censura del ricorrente deve essere pertanto disattesa.

5.

Per

gli stessi motivi deve pure essere respinta la richiesta del ricorrente di

effettuare un nuovo pignoramento al domicilio del­l’escussa senza preventiva

comunicazione. A parte il fatto che il pignoramento non preceduto da un avviso

di pignoramento pervenuto all’escusso almeno il giorno prima (art. 90 LEF) è

annullabile (DTF 115 III 43, con rif.; sentenza della CEF 15.2003.123 del 22

agosto 2003), ad ogni modo in assenza d’indizi sul­l’esistenza di beni

pignorabili non rinvenuti in occasione del pignoramento, tutto lascia pensare

che un nuovo pignoramento non giungerebbe ad un altro esito di quello ottenuto

con quello già effettuato.

6.

In

merito alla questione delle pretese dei terzi (art. 112 cpv. 1 LEF), l’UEF ha espressamente

indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, trasmesso al

ricorrente unitamente al verbale di pignoramento, che i beni pignorati sono

stati rivendicati in parte da “__________, __________” e in parte da “__________,

__________ (figlio coinquilino)”. L’assenza di menzione nel verbale dell’indirizzo

dei terzi rivendicanti, comunque non prescritta né dall’art. 106 cpv. 1 né dall’art.

112.

cpv. 1 LEF, non pregiudica gli interessi del ricorrente, che è senz’altro

stato in grado di identificare i rivendicanti senza possibilità di confusione

alcuna. Qualora dovesse essere impartito a lui il termine per promuovere azione

di contestazione delle rivendicazioni, l’indirizzo completo dei terzi gli verrà

comunicato con l’assegnazione del termine (art. 108 cpv. 2 LEF). Il ricorso

deve quindi essere respinto anche su questo punto.

7.

Il

ricorrente assevera infine che gli oggetti pignorati non sono stati stimati

correttamente.

7.1

Per

l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi

assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito rientra nel potere di

apprezzamento dell’organo esecutivo (Foëx,

op. cit., n. 10 ad art. 97) ed è in particolare indicato quando la stima di un

oggetto richiede conoscenze speciali che l’Ufficio non possiede (DTF 93 III 20;

Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 97).

7.2

In

concreto l’UEF ha accertato nel verbale di pignoramento eseguito presso l’abitazione

che l’escussa occupa con il figlio a __________ l’esistenza di diversi beni

mobili, stimandoli in complessivi fr. 210.–. Eseguendo tramite un suo

funzionario la stima dei beni pignorati, l’Ufficio ha operato correttamente,

ritenuto che tale stima non necessitava di conoscenze professionali specifiche

e pertanto non si sarebbe giustificato il ricorso ad un perito. Secondo il

ricorrente, nondimeno, i beni non stati stimati “come di dovere” siccome “da

informazioni assunte da competenti hanno un valore anche di realizzo a pubblica

asta”. La censura, insufficientemente

motivata, risulta inammissibile (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR]).

Non è infatti dato di sapere perché la stima sarebbe errata, né qual è il

valore di realizzazione reputato corretto e neppure quale persona “competente” lo

avrebbe determinato.

7.3

L’allegazione,

però, può invero essere interpretata quale richiesta di nuova valutazione ai

sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF. Ora, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento

concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), che la dottrina

ritiene applicabile per analogia anche agli oggetti mobili, ogni parte interessata

può, entro il termine di ricorso contro il pignoramento, e previo deposito

delle spese occorrenti, chiedere una nuova stima a mezzo di periti (Foëx, op. cit., n. 16-19 ad art. 97). Di

conseguenza l’Uffi­cio dev’essere invitato a incaricare un perito di procedere

a una nuova stima dei beni, previo versamento delle spese occorrenti da parte

di RI 1.

8.

Da

quanto precede discende che il ricorso, in quanto ricevibile, dev’essere parzialmente

accolto nel senso del considerando 7.3.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In

quanto ammissibile il ricorso è parzialmente accolto.

2. È

fatto ordine all’CO 1 di procedere come al considerando 7.3.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.