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Decisione

15.2014.20

Determinazione del modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

18 aprile 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, il 5 aprile 2013

l’UEF ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 RDC. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta

a causa dell’assenza di tutti i membri della comunione ereditaria e di parte

dei creditori. Il 26 aprile 2013, l’Uffi­cio ha quindi assegnato agli

interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete

per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC),

precisando che l’intera sostanza ereditaria è composta delle particelle n. __________

RFD di __________ del valore di stima ufficiale di fr. 111'486.– e che la

particella n. 636 è gravata da una cartella ipotecaria di fr. 30'000.–. Nel

termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.

C. Il

21 febbraio 2014 l’UEF ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1. Nell’istanza l’Ufficio

ha precisato che la comunione ereditaria è proprietaria di un mezzo della part.

n. __________ RFD di __________, ha attribuito all’intera sostanza ereditaria

un valore di stima peritale di fr. 270'000.– e ha stabilito che il debitore

partecipa alla massa ereditaria nella misura del 20%.

D. Nel

termine impartito agli interessati dal presidente della Camera con ordinanza 26

marzo 2014 per presentare osservazioni sul modo di realizzazione alla luce del

valore attribuito dall’UEF alla quota da realizzare, si sono espressi solo il

Municipio del PI 6, che ha aderito alla “proposta dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di sciogliere la Comunione ereditaria __________”, e PI 5, che si è invece

opposto allo scioglimento, facendo valere da una parte che i valori attribuiti

alla sostanza ereditaria erano a suo avviso di gran lunga superiore al valore

reale, e dall’altra che la propria quota ereditaria è di 2/6

e quindi quella di suo fratello PI 1 di 1/6 e non

di 1/5.

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC; RS 281.41), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul

modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare

il modo di realizzazione dei diritti ereditari del­l’escus­so (art. 132 cpv. 1

LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita

all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base

alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

2. Nel

caso di specie, come visto, l’Ufficio ha attribuito all’intera sostanza

Considerandi

ereditaria un valore di stima peritale di fr. 270'000.– e stabilito che il

debitore partecipa alla massa ereditaria nella misura del 20%. In realtà, la

comunione ereditaria, che era composta di 7 membri, il 29 febbraio 2012 è stata

ridotta a 5 membri, in seguito alla cessione all’asta della quota di __________

(1961) al fratello PI 5 avvenuta il 4 settembre 2009 per fr. 500.– e all’estromissione

della moglie del defunto, __________ (1929), deceduta il 2 giugno 2013. Come

sostiene PI 5, la quota dell’escusso è pertanto oggi di 1/6.

Non consta invece alcuna valida ragione per scostarsi dalla stima dei fondi

della comunione esperita dall’ing. __________ nel febbraio di quest’anno, PI 5

non motivando in alcun modo la contestazione espressa nelle sue osservazioni

del 4 aprile 2014. In tali circostanze, il valore della quota pignorata risulta

essere di fr. 45’000.– (fr. 270'000.– diviso 6). Ora, i crediti per

cui era stata chiesta la realizzazione della quota ammontavano al 21 febbraio 2014 a complessivi fr. 8’135.– mentre quelli dei creditori giunti solo allo stadio del pignoramento ascendevano

a fr. 5’979.– in tutto. La somma dei due importi rappresenta meno di un

terzo del valore di stima. Ciò considerato, sussiste il rischio concreto

che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore

reale, non avendo i creditori alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non

appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti.

Il

modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria garantisce

invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’ec­cedenza

all’escusso. La soluzione alternativa dell’as­segna­zi­one della quota ai

creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa

quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto

poi, a fronte del valore dell’interes­senza le spese connesse alla divisione

della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione

(art. 13 cpv. 2 RDC) – appaiono coperte. Giova quindi, nel caso specifico,

ordinare all’UEF di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC; RtiD 2009 II 762 seg.

n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di

evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è

stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a

trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e

dal­l’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart,

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite [2005], n. 15 ad

art. 132).

3.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire

nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state

pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il

proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1

chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i

coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso

nella procedura (v. CEF, sentenza inc. 15.01.287 dell’11 gennaio 2002). Come

detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate

dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia alla realizzazione e la

decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto

sostenuto da Gilliéron (op. cit.,

n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili,

altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la tutela prevista

dall’art. 10 cpv. 3 RDC a favore del debitore. L’Ufficio procederà poi, nella misura

necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti

all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria

liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata

pignorata.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta, nel senso che è ordinato all’IS 1 di sostituirsi a PI 1 nella comunione

ereditaria fu __________ che egli compone con PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5, di

chiederne lo scioglimento e di procedere poi alla realizzazione di quanto attribuito

all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte

salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.