15.2014.21
Convalida del sequestro. Decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione. Estinzione dell'esecuzione a convalida di un sequestro decaduto, promossa al foro
27 marzo 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.21
Lugano
27 marzo 2014
CJ/cc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21
febbraio 2014 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro lo stato di riparto depositato il
10 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
ritenuto
in fatto: A. Accogliendo l’istanza presentata il 25 giugno 2012 da PI 1, con sentenza
dell’indomani il Pretore del distretto di Bellinzona ha riconosciuto e
dichiarato esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo n. 368/2011 emanato il
28 novembre 2011 dal Tribunale di Sondrio, sezione distaccata di Morbengo, con
cui ha condannato RI 1 a pagare all’istante € 25’649.05 oltre interessi e
accessori. Lo stesso giorno il Pretore ha inoltre decretato il sequestro dello
stipendio del convenuto a garanzia del medesimo credito (doc. B e C acclusi al
ricorso).
Fatti
B. Il 28 giugno 2012 PI 1 ha convalidato il sequestro appena menzionato
facendo notificare a RI 1__________ per fr. 30’778.85, al quale egli ha
interposto opposizione (doc. D). Statuendo il 14 novembre 2013, il Pretore del
Distretto di Riviera ha accolto l’istanza dell’escutente, respingendo l’opposizione
in via definitiva (doc. E). La sentenza è pervenuta al patrocinatore
dell’escutente il 15 novembre 2013 (secondo l’estratto track & trace n.
98.46.101801.10465699).
C. PI 1 ha
chiesto la continuazione dell’esecuzione il 7 febbraio 2014, allegando la
sentenza di rigetto dell’opposizione, munita del timbro della Pretura del
Distretto di Riviera con la data del 14 gennaio 2014 (cfr. esemplare accluso
alla domanda di proseguimento nell’incarto dell’Ufficio, pag. 5). Il 10
febbraio 2014, l’CO 1 ha depositato lo stato di ripartizione, che prevede il
versamento di fr. 35’955.68 a saldo del credito posto in esecuzione, di fr.
233.70 per le spese esecutive e di fr. 182.73 a favore dell’escusso quale eccedenza (doc. A).
D. Con ricorso 21
febbraio 2014, l’escusso chiede di annullare lo stato di ripartizione, di
revocare il sequestro e di restituirgli integralmente la somma di fr. 35’955.68
depositata presso l’Ufficio. Nelle loro osservazioni 10 e 13 marzo 2014, sia
l’escutente che l’Ufficio postulano la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Ove l’opposizione al precetto esecutivo
emesso a convalida di un sequestro sia stata rimossa, il creditore deve
chiedere la continuazione dell’esecuzione entro 10 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza di rigetto (art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF), pena la
revoca del sequestro (art. 280 n. 1 LEF). Nella
fattispecie, la sentenza di rigetto dell’opposizione è passata in giudicato 10
giorni dopo la sua notifica all’escutente (cfr. combinati art. 251 lett. a 309
lett. b n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta il successivo 15 novembre (sopra ad
B), ovvero il 25 novembre 2013. La domanda di continuazione dell’esecuzione presentata
dall’escutente solo il 7 febbraio 2014 è quindi manifestamente tardiva nel senso
Considerandi
dell’art. 279 cpv. 3 LEF. La data del timbro di passaggio in giudicato apposto
sulla sentenza acclusa alla domanda di proseguimento (sopra ad C) non è di
rilievo: intanto perché si riferisce secondo ogni verosimiglianza alla data di
apposizione del timbro, tributaria dalla volontà dell’escutente, ovvero dal
momento in cui ha richiesto l’attestazione; inoltre – e soprattutto – perché la
determinazione del termine stabilito dall’art. 279 cpv. 3 LEF non dipende dalla
data di attestazione del passaggio in giudicato bensì unicamente dall’effettivo
passaggio in giudicato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_435/2007 del 15
novembre 2007, consid. 2). La richiesta ricorsuale di revoca del sequestro
merita dunque accoglimento.
2.
Con la revoca
del sequestro decade anche il foro esecutivo del luogo del sequestro (art. 52
LEF), in cui l’esecuzione a convalida dello stesso è stata promossa e portata
quasi a termine. Non essendo infatti l’art. 53 LEF
applicabile ai cambiamenti del foro del sequestro (DTF 136 III 375, consid.
2.
; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I [1999], n. 16 ad art. 52 e i riferimenti alle DTF 26 I 125-6 consid.
4.
e 37 I 473, consid. 1) e non sussistendo nel caso specifico altro foro
esecutivo in Svizzera (stante il domicilio dell’escusso all’estero), anche
l’esecuzione a convalida del sequestro risulta nulla (cfr. DTF 82 III 74
consid. 4; 115 III 36 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 7B. 259/2001
del 27 novembre 2001, consid. 5; Schmid,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 7 ad art.
52; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. IV [2003], n. 20 ad art. 280; Schüpbach,
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite [2005], n. 17 e 23 ad art. 52;
apparentemente contrari: Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. [2013],
n. 91 ad § 51, ma con riferimento a una sentenza non pubblicata del Tribunale
federale [5P.265/2005 dell’8 dicembre 2005, consid. 4.1] relativa a un caso in
cui non è dato di sapere se l'escusso fosse – per avventura – domiciliato nel
circondario dell'ufficio d'esecuzione competente). La nullità dell'esecuzione
avente effetto dalla decadenza del sequestro, ossia dal 26 novembre 2013, lo
stato di riparto è pertanto pure esso nullo e l’importo depositato presso l’Ufficio
andrà restituito all’escusso trascorsi 10 giorni dalla notifica della presente
sentenza all’escutente, fatta salva la concessione dell’effetto sospensivo a
un eventuale ricorso al Tribunale federale.
3.
Il ricorso va
pertanto accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è
revocato il sequestro n. __________ dell’CO 1
ed è dichiarato nullo lo stato di riparto depositato
il 10 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ dello stesso Ufficio. Trascorsi
10 giorni dalla notifica della presente decisione a PI 1, l’Ufficio restituirà
a RI 1 l’importo depositato presso di esso a favore dell’esecuzione e del
sequestro summenzionati.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria