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Decisione

15.2014.21

Convalida del sequestro. Decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione. Estinzione dell'esecuzione a convalida di un sequestro decaduto, promossa al foro

27 marzo 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 28 giugno 2012 PI 1 ha convalidato il sequestro appena menzionato

facendo notificare a RI 1__________ per fr. 30’778.85, al quale egli ha

interposto opposizione (doc. D). Statuendo il 14 novembre 2013, il Pretore del

Distretto di Riviera ha accolto l’istanza dell’escutente, respingendo l’opposizione

in via definitiva (doc. E). La sentenza è pervenuta al patrocinatore

dell’escutente il 15 novembre 2013 (secondo l’estratto track & trace n.

98.46.101801.10465699).

C. PI 1 ha

chiesto la continuazione dell’esecuzione il 7 febbraio 2014, allegando la

sentenza di rigetto dell’opposizione, munita del timbro della Pretura del

Distretto di Riviera con la data del 14 gennaio 2014 (cfr. esemplare accluso

alla domanda di proseguimento nell’incarto dell’Ufficio, pag. 5). Il 10

febbraio 2014, l’CO 1 ha depositato lo stato di ripartizione, che prevede il

versamento di fr. 35’955.68 a saldo del credito posto in esecuzione, di fr.

233.70 per le spese esecutive e di fr. 182.73 a favore dell’escusso quale eccedenza (doc. A).

D. Con ricorso 21

febbraio 2014, l’escusso chiede di annullare lo stato di ripartizione, di

revocare il sequestro e di restituirgli integralmente la somma di fr. 35’955.68

depositata presso l’Ufficio. Nelle loro osservazioni 10 e 13 marzo 2014, sia

l’escutente che l’Ufficio postulano la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Ove l’opposizione al precetto esecutivo

emesso a convalida di un sequestro sia stata rimossa, il creditore deve

chiedere la continuazione dell’esecuzione entro 10 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza di rigetto (art. 279 cpv. 3, 2° periodo LEF), pena la

revoca del sequestro (art. 280 n. 1 LEF). Nella

fattispecie, la sentenza di rigetto dell’opposizione è passata in giudicato 10

giorni dopo la sua notifica all’escutente (cfr. combinati art. 251 lett. a 309

lett. b n. 3 e 321 cpv. 2 CPC), avvenuta il successivo 15 novembre (sopra ad

B), ovvero il 25 novembre 2013. La domanda di continuazione dell’ese­cuzione presentata

dall’escutente solo il 7 febbraio 2014 è quindi manifestamente tardiva nel senso

Considerandi

dell’art. 279 cpv. 3 LEF. La data del timbro di passaggio in giudicato apposto

sulla sentenza acclusa alla domanda di proseguimento (sopra ad C) non è di

rilievo: intanto perché si riferisce secondo ogni verosimiglianza alla data di

apposizione del timbro, tributaria dalla volontà del­l’escutente, ovvero dal

momento in cui ha richiesto l’attestazione; inoltre – e soprattutto – perché la

determinazione del termine stabilito dall’art. 279 cpv. 3 LEF non dipende dalla

data di attestazione del passaggio in giudicato bensì unicamente dall’effettivo

passaggio in giudicato (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_435/2007 del 15

novembre 2007, consid. 2). La richiesta ricorsuale di revoca del sequestro

merita dunque accoglimento.

2.

Con la revoca

del sequestro decade anche il foro esecutivo del luogo del sequestro (art. 52

LEF), in cui l’esecuzione a convalida dello stesso è stata promossa e portata

quasi a termine. Non essendo infatti l’art. 53 LEF

applicabile ai cambiamenti del foro del sequestro (DTF 136 III 375, consid.

2.

; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I [1999], n. 16 ad art. 52 e i riferimenti alle DTF 26 I 125-6 consid.

4.

e 37 I 473, consid. 1) e non sussistendo nel caso specifico altro foro

esecutivo in Svizzera (stante il domicilio dell’escusso all’estero), anche

l’esecuzione a convalida del sequestro risulta nulla (cfr. DTF 82 III 74

consid. 4; 115 III 36 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 7B. 259/2001

del 27 novembre 2001, consid. 5; Schmid,

in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 7 ad art.

52; Gillié­ron, Commentaire de la

LP, vol. IV [2003], n. 20 ad art. 280; Schüp­bach,

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite [2005], n. 17 e 23 ad art. 52;

apparentemente contrari: Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. [2013],

n. 91 ad § 51, ma con riferimento a una sentenza non pubblicata del Tribunale

federale [5P.265/2005 dell’8 dicembre 2005, consid. 4.1] relativa a un caso in

cui non è dato di sapere se l'escusso fosse – per avventura – domiciliato nel

circondario dell'ufficio d'esecuzione competente). La nullità dell'esecuzione

avente effetto dalla decadenza del sequestro, ossia dal 26 novembre 2013, lo

stato di riparto è pertanto pure esso nullo e l’importo depositato presso l’Uf­ficio

andrà restituito all’escusso trascorsi 10 giorni dalla notifica della presente

sentenza all’escutente, fatta salva la concessione dell’ef­fetto sospensivo a

un eventuale ricorso al Tribunale federale.

3.

Il ricorso va

pertanto accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza è

revocato il sequestro n. __________ dell’CO 1

ed è dichiarato nullo lo stato di riparto depositato

il 10 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ dello stesso Ufficio. Trascorsi

10 giorni dalla notifica della presente decisione a PI 1, l’Ufficio restituirà

a RI 1 l’importo depositato presso di esso a favore del­l’esecuzione e del

sequestro summenzionati.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria