Lexipedia

Decisione

15.2014.25

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Mantenimento di un figlio maggiorenne apprendista. Deduzione del suo salario. Costo dell’alloggio. Trasferte

22 giugno 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Accertata

l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 28 gennaio

2014 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato

di carenza beni.

C. Con

ricorso 10 febbraio 2014 l’escutente si aggrava contro tale provvedimento,

chiedendone l’annullamento e postulando inoltre, in via principale, il rinvio

dell’incarto all’Ufficio affinché provveda a ricalcolare il minimo d’esistenza

tenendo conto delle reali spese e condizioni dell’escusso e di sua moglie e, in

via subordinata, la riforma del calcolo dell’eccedenza pignorabile nel senso di

tener conto del reddito di fr. 1'000.– percepito da uno dei figli del

debitore, di ridurre l’affitto e di non considerare i costi di trasferta e di vestiario

professionale.

D. Con

osservazioni 18 febbraio 2014 l’escusso contesta le argomentazioni della

ricorrente, mentre l’Ufficio postula la reiezione del gravame con osservazioni 20

febbraio 2014.

Considerandi

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia

al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 21;

108.

III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13).

3.

Nel

ricorso, l’insorgente sostiene anzitutto che nelle entrate dell’escusso bisogna

computare anche lo stipendio di fr. 1'000.– mensili percepito dal figlio D__________,

nato l’11 maggio 1994, per la sua attività di apprendista aiuto medico,

ritenuto ch’egli fa ancora parte dell’economia domestica del debitore. Da parte

sua, il resistente si oppone a tale tesi, rilevando che sua figlia D__________

– e non D__________ – utilizza il proprio stipendio per pagarsi le divise di

lavoro, le proprie fatture, i costi dei mezzi pubblici e i pasti fuori casa.

3.1

Secondo

il punto II/6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n.

35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto

2009.

(detta in seguito “Tabella”), per i figli maggiorenni “agli studi” sono riconosciute

le spese (di mantenimento e d’istruzione) fino alla conclusione della prima

formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità

(liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale principio trae

origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la maggiore età, il

figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si

possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,

devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una

simile formazione possa normalmente concludersi. La giurisprudenza ha avuto

modo di precisare al riguardo che l’obbligo di mantenere il

figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra

quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l’insieme delle

circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso

ch’egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con

altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2a).

a) Dal

profilo del diritto esecutivo, ciò significa che si può imporre al figlio

maggiorenne in formazione, ove viva nell’economia domestica del debitore e

percepisca un reddito da lavoro, di contribuire con tale reddito a ridurre le

spese del proprio mantenimento a carico del genitore escusso. Tale principio,

del resto, vale già per i figli minorenni (cfr. Tabella, punto IV/2). Tuttavia,

se per i figli minorenni il contributo alle proprie spese di mantenimento a carico

del debitore equivale di regola a un terzo del loro reddito netto, ritenuto

dalla giurisprudenza un “adeguato” contributo nel senso dell’art. 323 cpv. 2 CC

(cfr. DTF 106 III 11; 104 III 77; Tabella, punto IV/2),

altrettanto non vale per i figli maggiorenni, ai quali la predetta disposizione

non è invero applicabile (cfr. Büh­ler,

Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, SJZ 2004 pag. 29).

In

linea di principio, la responsabilità personale del figlio, a fortiori

se maggiorenne, prevale sul dovere di mantenimento dei genitori (art. 276 cpv.

3.

CC). Nella misura in cui ciò sia compatibile con la sua formazione, il figlio

deve dunque dedicare tutte le sue risorse e possibilità al proprio mantenimento

(sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1). Anche la dottrina non limita (a un terzo o a

un’altra frazione) i redditi del figlio computabili in deduzione del proprio

fabbisogno (v. Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad

art. 277; Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3ª ed.

2006, n. 15-16 ad art. 277).

b) Alla

luce di quanto precede, si può concludere che il figlio maggiorenne, ove viva

nell’economia domestica del debitore, stia svolgendo una prima formazione

scolastica o professionale (p. es. apprendistato) e percepisca un reddito da lavoro,

resta a carico del debitore, ma il reddito da lui percepito deve servire integralmente

a ridurre le spese indispensabili del suo mantenimento a carico dell’escusso,

ovvero l’importo di fr. 600.– relativo al supplemento per figli oltre 10

anni (cfr. Tabella, punto I/4), i premi dell’assicurazione malattia, le

spese per l’istruzione e per le trasferte, ecc. Soltanto nella misura in cui il

reddito del figlio maggiorenne non sia sufficiente a coprire tali spese, la

differenza andrà computata nel minimo esistenziale del debitore. Se al

contrario i redditi del figlio superano il suo fabbisogno, l’eccedenza rimane

sua e non può essere aggiunta ai redditi del genitore escusso (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1

LP), in SJ 2012 II 133, ad 3).

3.2

Nel

caso in rassegna, è incontestato che la figlia maggiorenne Daniela, apprendista

aiuto medico, stia ancora svolgendo una prima formazione professionale e che

quindi il debitore abbia un obbligo di mantenimento nei suoi confronti, giusta

l’art. 277 cpv. 2 LEF. Il ricorrente stesso, del resto, non obietta nulla al

riguardo. È pure pacifico che la figlia Daniela percepisca mensilmente un

reddito da lavoro di fr. 1'000.–. Come si evince dal verbale interno delle

operazioni di pignoramento, l’Ufficio ha tenuto conto di tali circostanze, nel

senso che non ha aggiunto alle entrate dell’escusso il reddito della figlia

maggiorenne, ma neppure ha computato nel minimo esistenziale del padre le spese

di mantenimento della figlia Daniela già coperte dallo stipendio di lei. In

effetti, l’organo esecutivo non ha considerato nel minimo vitale del debitore

il supplemento di fr. 600.– per figli oltre i 10 anni (ne ha tenuto conto

solo per gli altri due figli minorenni), né tutte le altre spese indispensabili

della figlia, accertate dall’Ufficio e rimaste incontestate dalla ricorrente (fr. 211.–

per i pasti fuori casa, fr. 100.– per le trasferte, fr. 50.– per la

scuola, fr. 45.– per spese varie, cfr. verbale interno delle

operazioni di pignoramento, pag. 1). L’Ufficio ha invece considerato nel minimo

esistenziale dell’escusso l’importo di fr. 54.– mensili relativo al premio

di cassa malati della figlia, ritenuto che detto premio, una volta pagate le

altre spese, non è invero coperto dal reddito della stessa. Alla luce di quanto

stabilito nel considerando precedente, tale modo di procedere risulta conforme

alla legge. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.

4.

La

ricorrente contesta altresì l’importo riconosciuto all’escusso per l’affitto, a

parer suo palesemente sproporzionato per un appartamento delle dimensioni di

quello attualmente abitato da lui e dalla sua famiglia. Stante l’attuale

mercato locatizio e tenuto conto in particolare degli attuali canoni locativi

di appartamenti di 4½ locali siti nella zona di B__________, secondo il

ricorrente è ragionevole una pigione massima di fr. 1'400.– al mese comprensiva

di spese accessorie. Dal canto suo, il resistente rileva che sarebbe lieto di

poter spendere di meno, ma dopo essere stato sfrattato dall’amministratore

della ricorrente dal precedente alloggio di C__________, egli ha dovuto trovare

velocemente una nuova sistemazione, il cui canone locatizio ammonta a fr. 1'700.–

mensili, oltre a fr. 100.– di spese accessorie.

4.1

Secondo

la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone

locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere

che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il

reddito dell’escusso (DTF 114 III

12.

consid. 2a; 104 III 38 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia il canone deve essere

ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo

per sua eccessiva comodità (DTF

114.

III 12 consid. 2a e 4; sentenza della CEF

15.2013.58

del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). La

decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel

rispetto dei termini contrattuali (DTF

128.

III 337 consid. 3b; 119 III 70 consid. 3c; cfr. punto II/1.1

della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 consid. 3).

4.2

Nel

caso specifico, risulta dagli atti che l’escusso e la sua famiglia, in totale 5

persone, vivono in un appartamento di 4 locali a B__________, pagando un canone

locatizio di fr. 1'700.– mensili oltre a spese accessorie per fr. 100.–

mensili. Tenuto conto del reddito del debitore, del numero dei membri della sua

economia domestica e dei locali dell’appartamento da essi occupato nonché della

zona in cui esso è ubicato, gli importi corrisposti dall’escusso non appaiono

affatto eccessivi. Ad ogni modo, l’insorgente si limita semplicemente ad affermare

che l’escusso avrebbe potuto prendere in locazione un appartamento per fr. 1'400.–

mensili, senza tuttavia indicare concretamente delle offerte di locazione con

un costo simile a quello indicato. Ne consegue che, anche su tale questione, il

ricorso risulta infondato.

5.

La

ricorrente si oppone al riconoscimento anche delle spese di trasferta,

sostenendo che l’escusso non necessita di un’autovettura per recarsi al lavoro

e svolgere l’attività di meccanico di precisione. A sua detta, il debitore

potrebbe agevolmente usufruire dei mezzi pubblici per percorrere il tragitto da

casa al lavoro (B__________ – M__________). L’insorgente osserva inoltre che è

altamente probabile che il datore di lavoro dell’escusso rifonda mensilmente a

quest’ultimo le spese di trasferta. Nelle proprie osservazioni, il resistente

specifica di utilizzare la propria autovettura per recarsi al lavoro,

percorrendo ogni giorno 30 km, per portare sua moglie e i suoi figli dal medico,

quando necessario, per fare la spesa e in caso di urgenza.

5.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio

della sua professione (cfr. DTF 119 III 11 consid. 2a; 117 III 20 consid.

2).

5.2

Nella

fattispecie, al debitore è stato riconosciuto l’importo di fr. 180.–

mensili per le spese connesse all’uso dell’autoveicolo per raggiungere il posto

di lavoro. Dalla documentazione agli atti non risulta tuttavia che il veicolo

privato sia indispensabile all’escusso per l’esercizio della sua professione,

né egli, del resto, lo pretende. Di conseguenza, al debitore possono essere riconosciute

soltanto le spese effettive per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (cfr. Tabella,

punto II/4d), ovvero nel caso specifico fr. 106.– mensili, pari al costo

mensile di un abbonamento Arcobaleno di tre zone (necessario per effettuare il

tragitto da B__________ a M__________ e ritorno) per adulti in 2a

classe (v. www.arcobaleno.ch/it/34/arcobaleno-mensile.aspx). Non risultando,

peraltro, dal conteggio di stipendio presente agli atti che il datore di lavoro

rimborsi all’escusso le spese di trasferta, si giustifica in conclusione di

ridurre tale posta del minimo esistenziale dell’escusso a fr. 106.–

mensili.

6.

Per

quanto attiene alle altre contestazioni mosse dalla ricorrente in merito alle

spese per pasti fuori domicilio e vestiario professionale, non è necessario

chinarsi sulle stesse, dal momento che anche in caso di loro accoglimento, la

deduzione dei relativi importi non renderebbe comunque fruttuoso il

pignoramento del reddito dell’escusso. Nella migliore delle ipotesi per l’insorgente,

risulterebbe in effetti il seguente conteggio:

Minimo d’esistenza

Minimo

base fr. 1'700.00

Spese

suppl. figli fr. 1'200.00

Affitto fr. 1'700.00

Spese

accessorie fr. 100.00

Premi

cassa malattia fr. 210.00

Costi

di trasferta fr. 106.00

Pasti

fuori domicilio fr. 0.00

Vestiario

professionale fr. 0.00

Totale fr 5'016.00

7.

Infine,

neppure può essere dato seguito alla richiesta di approfondire l’attuale

situazione economica della moglie dell’escusso, la ricorrente limitandosi al

riguardo a una semplice affermazione (“la Sig.ra __________ parrebbe essere

al beneficio di una rendita, di natura non meglio precisata”, ricorso, pag.

5, punto 5), senza corroborarla con indizi concreti e senza nemmeno citare la

fonte delle sue informazioni. In tali circostanze l’Ufficio non è infatti

tenuto a effettuare ulteriori verifiche o ricerche (v. Le­brecht in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF), potendosi affidare a quanto

dichiarato in sede d’interrogatorio (art. 91 cpv. 1 LEF), nella fattispecie,

dalla moglie in rappresentanza dell’escusso,

secondo cui essa “è casalinga, non lavora [e non percepisce] nessuna rendita o

indennità” (verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2). Tale dichiarazione

è poi stata confermata dall’escusso nelle osservazioni al ricorso. Non v’è

quindi motivo di dubitarne, essendo d’altronde state debitamente richiamate

loro le conseguenze penali in caso di dissimulazione di beni o d’indicazioni incomplete (verbale

interno, pag. 1).

8.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Non si prelevano tasse

di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di

ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).