15.2014.25
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Mantenimento di un figlio maggiorenne apprendista. Deduzione del suo salario. Costo dell’alloggio. Trasferte
22 giugno 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.25
Lugano
22 giugno 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Bozzini
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2014 di
RE 1
(rappresentata dall’amministratore unico, RA 1)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro il verbale di
pignoramento emesso il 28 gennaio 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RE 1 nei confronti di PI 1, il 16
gennaio 2014 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso:
Entrate
Debitore fr. 4'750.00
Totale fr 4'750.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base fr. 1'700.00
Spese
suppl. figli fr. 1'200.00
Affitto fr. 1'700.00
Spese
accessorie fr. 100.00
Premi
cassa malattia fr. 210.00
Costi
di trasferta fr. 180.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Vestiario
professionale fr. 100.00
Totale fr 5'401.00
Fatti
B. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, il 28 gennaio
2014 l’Ufficio ha emesso il verbale di pignoramento e contestualmente l’attestato
di carenza beni.
C. Con
ricorso 10 febbraio 2014 l’escutente si aggrava contro tale provvedimento,
chiedendone l’annullamento e postulando inoltre, in via principale, il rinvio
dell’incarto all’Ufficio affinché provveda a ricalcolare il minimo d’esistenza
tenendo conto delle reali spese e condizioni dell’escusso e di sua moglie e, in
via subordinata, la riforma del calcolo dell’eccedenza pignorabile nel senso di
tener conto del reddito di fr. 1'000.– percepito da uno dei figli del
debitore, di ridurre l’affitto e di non considerare i costi di trasferta e di vestiario
professionale.
D. Con
osservazioni 18 febbraio 2014 l’escusso contesta le argomentazioni della
ricorrente, mentre l’Ufficio postula la reiezione del gravame con osservazioni 20
febbraio 2014.
Considerandi
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia
al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 21;
108.
III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13).
3.
Nel
ricorso, l’insorgente sostiene anzitutto che nelle entrate dell’escusso bisogna
computare anche lo stipendio di fr. 1'000.– mensili percepito dal figlio D__________,
nato l’11 maggio 1994, per la sua attività di apprendista aiuto medico,
ritenuto ch’egli fa ancora parte dell’economia domestica del debitore. Da parte
sua, il resistente si oppone a tale tesi, rilevando che sua figlia D__________
– e non D__________ – utilizza il proprio stipendio per pagarsi le divise di
lavoro, le proprie fatture, i costi dei mezzi pubblici e i pasti fuori casa.
3.1
Secondo
il punto II/6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n.
35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto
2009.
(detta in seguito “Tabella”), per i figli maggiorenni “agli studi” sono riconosciute
le spese (di mantenimento e d’istruzione) fino alla conclusione della prima
formazione scolastica o professionale, oppure fino al conseguimento della maturità
(liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale). Tale principio trae
origine dall’art. 277 cpv. 2 CC, secondo cui se, raggiunta la maggiore età, il
figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si
possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,
devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una
simile formazione possa normalmente concludersi. La giurisprudenza ha avuto
modo di precisare al riguardo che l’obbligo di mantenere il
figlio maggiorenne agli studi deve costituire una soluzione di equità tra
quanto si può ragionevolmente esigere dai genitori, dato l’insieme delle
circostanze, e quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio, nel senso
ch’egli provveda alle sue necessità con il ricavo del proprio lavoro o con
altri mezzi (DTF 111 II 410, consid. 2a).
a) Dal
profilo del diritto esecutivo, ciò significa che si può imporre al figlio
maggiorenne in formazione, ove viva nell’economia domestica del debitore e
percepisca un reddito da lavoro, di contribuire con tale reddito a ridurre le
spese del proprio mantenimento a carico del genitore escusso. Tale principio,
del resto, vale già per i figli minorenni (cfr. Tabella, punto IV/2). Tuttavia,
se per i figli minorenni il contributo alle proprie spese di mantenimento a carico
del debitore equivale di regola a un terzo del loro reddito netto, ritenuto
dalla giurisprudenza un “adeguato” contributo nel senso dell’art. 323 cpv. 2 CC
(cfr. DTF 106 III 11; 104 III 77; Tabella, punto IV/2),
altrettanto non vale per i figli maggiorenni, ai quali la predetta disposizione
non è invero applicabile (cfr. Bühler,
Aktuelle Probleme bei Existenzminimumberechnung, SJZ 2004 pag. 29).
In
linea di principio, la responsabilità personale del figlio, a fortiori
se maggiorenne, prevale sul dovere di mantenimento dei genitori (art. 276 cpv.
3.
CC). Nella misura in cui ciò sia compatibile con la sua formazione, il figlio
deve dunque dedicare tutte le sue risorse e possibilità al proprio mantenimento
(sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1). Anche la dottrina non limita (a un terzo o a
un’altra frazione) i redditi del figlio computabili in deduzione del proprio
fabbisogno (v. Piotet in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad
art. 277; Breitschmid in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3ª ed.
2006, n. 15-16 ad art. 277).
b) Alla
luce di quanto precede, si può concludere che il figlio maggiorenne, ove viva
nell’economia domestica del debitore, stia svolgendo una prima formazione
scolastica o professionale (p. es. apprendistato) e percepisca un reddito da lavoro,
resta a carico del debitore, ma il reddito da lui percepito deve servire integralmente
a ridurre le spese indispensabili del suo mantenimento a carico dell’escusso,
ovvero l’importo di fr. 600.– relativo al supplemento per figli oltre 10
anni (cfr. Tabella, punto I/4), i premi dell’assicurazione malattia, le
spese per l’istruzione e per le trasferte, ecc. Soltanto nella misura in cui il
reddito del figlio maggiorenne non sia sufficiente a coprire tali spese, la
differenza andrà computata nel minimo esistenziale del debitore. Se al
contrario i redditi del figlio superano il suo fabbisogno, l’eccedenza rimane
sua e non può essere aggiunta ai redditi del genitore escusso (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1
LP), in SJ 2012 II 133, ad 3).
3.2
Nel
caso in rassegna, è incontestato che la figlia maggiorenne Daniela, apprendista
aiuto medico, stia ancora svolgendo una prima formazione professionale e che
quindi il debitore abbia un obbligo di mantenimento nei suoi confronti, giusta
l’art. 277 cpv. 2 LEF. Il ricorrente stesso, del resto, non obietta nulla al
riguardo. È pure pacifico che la figlia Daniela percepisca mensilmente un
reddito da lavoro di fr. 1'000.–. Come si evince dal verbale interno delle
operazioni di pignoramento, l’Ufficio ha tenuto conto di tali circostanze, nel
senso che non ha aggiunto alle entrate dell’escusso il reddito della figlia
maggiorenne, ma neppure ha computato nel minimo esistenziale del padre le spese
di mantenimento della figlia Daniela già coperte dallo stipendio di lei. In
effetti, l’organo esecutivo non ha considerato nel minimo vitale del debitore
il supplemento di fr. 600.– per figli oltre i 10 anni (ne ha tenuto conto
solo per gli altri due figli minorenni), né tutte le altre spese indispensabili
della figlia, accertate dall’Ufficio e rimaste incontestate dalla ricorrente (fr. 211.–
per i pasti fuori casa, fr. 100.– per le trasferte, fr. 50.– per la
scuola, fr. 45.– per spese varie, cfr. verbale interno delle
operazioni di pignoramento, pag. 1). L’Ufficio ha invece considerato nel minimo
esistenziale dell’escusso l’importo di fr. 54.– mensili relativo al premio
di cassa malati della figlia, ritenuto che detto premio, una volta pagate le
altre spese, non è invero coperto dal reddito della stessa. Alla luce di quanto
stabilito nel considerando precedente, tale modo di procedere risulta conforme
alla legge. Sotto questo profilo, il ricorso si rivela pertanto infondato.
4.
La
ricorrente contesta altresì l’importo riconosciuto all’escusso per l’affitto, a
parer suo palesemente sproporzionato per un appartamento delle dimensioni di
quello attualmente abitato da lui e dalla sua famiglia. Stante l’attuale
mercato locatizio e tenuto conto in particolare degli attuali canoni locativi
di appartamenti di 4½ locali siti nella zona di B__________, secondo il
ricorrente è ragionevole una pigione massima di fr. 1'400.– al mese comprensiva
di spese accessorie. Dal canto suo, il resistente rileva che sarebbe lieto di
poter spendere di meno, ma dopo essere stato sfrattato dall’amministratore
della ricorrente dal precedente alloggio di C__________, egli ha dovuto trovare
velocemente una nuova sistemazione, il cui canone locatizio ammonta a fr. 1'700.–
mensili, oltre a fr. 100.– di spese accessorie.
4.1
Secondo
la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (DTF 114 III
12.
consid. 2a; 104 III 38 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia il canone deve essere
ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo
per sua eccessiva comodità (DTF
114.
III 12 consid. 2a e 4; sentenza della CEF
15.2013.58
del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). La
decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel
rispetto dei termini contrattuali (DTF
128.
III 337 consid. 3b; 119 III 70 consid. 3c; cfr. punto II/1.1
della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 consid. 3).
4.2
Nel
caso specifico, risulta dagli atti che l’escusso e la sua famiglia, in totale 5
persone, vivono in un appartamento di 4 locali a B__________, pagando un canone
locatizio di fr. 1'700.– mensili oltre a spese accessorie per fr. 100.–
mensili. Tenuto conto del reddito del debitore, del numero dei membri della sua
economia domestica e dei locali dell’appartamento da essi occupato nonché della
zona in cui esso è ubicato, gli importi corrisposti dall’escusso non appaiono
affatto eccessivi. Ad ogni modo, l’insorgente si limita semplicemente ad affermare
che l’escusso avrebbe potuto prendere in locazione un appartamento per fr. 1'400.–
mensili, senza tuttavia indicare concretamente delle offerte di locazione con
un costo simile a quello indicato. Ne consegue che, anche su tale questione, il
ricorso risulta infondato.
5.
La
ricorrente si oppone al riconoscimento anche delle spese di trasferta,
sostenendo che l’escusso non necessita di un’autovettura per recarsi al lavoro
e svolgere l’attività di meccanico di precisione. A sua detta, il debitore
potrebbe agevolmente usufruire dei mezzi pubblici per percorrere il tragitto da
casa al lavoro (B__________ – M__________). L’insorgente osserva inoltre che è
altamente probabile che il datore di lavoro dell’escusso rifonda mensilmente a
quest’ultimo le spese di trasferta. Nelle proprie osservazioni, il resistente
specifica di utilizzare la propria autovettura per recarsi al lavoro,
percorrendo ogni giorno 30 km, per portare sua moglie e i suoi figli dal medico,
quando necessario, per fare la spesa e in caso di urgenza.
5.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (cfr. DTF 119 III 11 consid. 2a; 117 III 20 consid.
2).
5.2
Nella
fattispecie, al debitore è stato riconosciuto l’importo di fr. 180.–
mensili per le spese connesse all’uso dell’autoveicolo per raggiungere il posto
di lavoro. Dalla documentazione agli atti non risulta tuttavia che il veicolo
privato sia indispensabile all’escusso per l’esercizio della sua professione,
né egli, del resto, lo pretende. Di conseguenza, al debitore possono essere riconosciute
soltanto le spese effettive per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (cfr. Tabella,
punto II/4d), ovvero nel caso specifico fr. 106.– mensili, pari al costo
mensile di un abbonamento Arcobaleno di tre zone (necessario per effettuare il
tragitto da B__________ a M__________ e ritorno) per adulti in 2a
classe (v. www.arcobaleno.ch/it/34/arcobaleno-mensile.aspx). Non risultando,
peraltro, dal conteggio di stipendio presente agli atti che il datore di lavoro
rimborsi all’escusso le spese di trasferta, si giustifica in conclusione di
ridurre tale posta del minimo esistenziale dell’escusso a fr. 106.–
mensili.
6.
Per
quanto attiene alle altre contestazioni mosse dalla ricorrente in merito alle
spese per pasti fuori domicilio e vestiario professionale, non è necessario
chinarsi sulle stesse, dal momento che anche in caso di loro accoglimento, la
deduzione dei relativi importi non renderebbe comunque fruttuoso il
pignoramento del reddito dell’escusso. Nella migliore delle ipotesi per l’insorgente,
risulterebbe in effetti il seguente conteggio:
Minimo d’esistenza
Minimo
base fr. 1'700.00
Spese
suppl. figli fr. 1'200.00
Affitto fr. 1'700.00
Spese
accessorie fr. 100.00
Premi
cassa malattia fr. 210.00
Costi
di trasferta fr. 106.00
Pasti
fuori domicilio fr. 0.00
Vestiario
professionale fr. 0.00
Totale fr 5'016.00
7.
Infine,
neppure può essere dato seguito alla richiesta di approfondire l’attuale
situazione economica della moglie dell’escusso, la ricorrente limitandosi al
riguardo a una semplice affermazione (“la Sig.ra __________ parrebbe essere
al beneficio di una rendita, di natura non meglio precisata”, ricorso, pag.
5, punto 5), senza corroborarla con indizi concreti e senza nemmeno citare la
fonte delle sue informazioni. In tali circostanze l’Ufficio non è infatti
tenuto a effettuare ulteriori verifiche o ricerche (v. Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF), potendosi affidare a quanto
dichiarato in sede d’interrogatorio (art. 91 cpv. 1 LEF), nella fattispecie,
dalla moglie in rappresentanza dell’escusso,
secondo cui essa “è casalinga, non lavora [e non percepisce] nessuna rendita o
indennità” (verbale interno delle operazioni di pignoramento, pag. 2). Tale dichiarazione
è poi stata confermata dall’escusso nelle osservazioni al ricorso. Non v’è
quindi motivo di dubitarne, essendo d’altronde state debitamente richiamate
loro le conseguenze penali in caso di dissimulazione di beni o d’indicazioni incomplete (verbale
interno, pag. 1).
8.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Non si prelevano tasse
di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
;
;
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di
ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).