15.2014.26
Istanza di proroga del termine per ultimare il fallimento
1 aprile 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.26
Lugano
1 aprile 2014
CC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 14 marzo
2014 di
IS
1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella
procedura fallimentare diretta contro
PI
1
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
1. Il fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima
assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del
fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato inoltre
nominato amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e
P__________.
2. Il termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato,
per la sesta volta, con decisione 2 aprile 2013 (inc. 15.2013.22) fino
al 31 gennaio 2014.
3. Con l’istanza
in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014, allegando
un rapporto intermedio al 14 marzo 2014, da cui risulta che dall’ultima
decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):
– ha
sollecitato e seguito gli sviluppi delle trattative tra C__________ e i
creditori cessionari dei diritti della massa nella causa promossa il 20 maggio
2009 dalla banca nei confronti della massa fallimentare dinanzi alla Pretura
del Distretto di Riviera (inc. OA.2009.21);
– con
provvedimento 26 settembre 2013 ha revocato le cessioni concernenti il diritto
della massa di procedere come accusatrice privata nella procedura penale
pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________) e “il diritto di
contestare la cessione globale dei crediti” a favore di C__________; alcuni
creditori cessionari hanno però impugnato tale provvedimento dinanzi a questa Camera
con ricorso 14 ottobre 2013 (inc. 15.2013.105).
4. In
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
4.1 In
concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’impossibilità
di procedere alla chiusura del fallimento non dipende dalla volontà
dell’amministrazione speciale. Gli ultimi sviluppi fanno però ora sperare
vicina la conclusione della procedura.
4.2 Intanto,
la Camera ha evaso con sentenza odierna il ricorso del 14 ottobre 2013 (inc.
15.2013.105-1). Esperiti gli atti indicati nella sentenza, e archiviate
definitivamente le ultime due cause giudiziarie in atto (sotto, consid. 4.3 e
4.4), l’amministrazione speciale potrà procedere al deposito dello stato di
ripartizione definitivo.
4.3 Nella causa
avviata da C__________ SA nei confronti della massa (inc. __________)
per il recupero di complessivi fr. 234'579.80 incassato dalla massa
durante la moratoria concordataria e durante il fallimento, la banca e la massa
fallimentare hanno firmato un accordo transattivo il 30 gennaio 2013 e
successivamente sono stati sottoscritti accordi anche con i cessionari delle
pretese della massa. Il 20 gennaio 2014 C__________ ha quindi chiesto lo
stralcio della causa. Il Pretore, tuttavia, non vi ha ancora proceduto, poiché deve
ancora statuire sulla controversia tra la massa fallimentare e l’ex commissario
della moratoria, avv. L__________ – intervenuto nella nota causa dopo denuncia
di lite della massa – in merito a pretese residue che la massa vanta sull’onorario
dell’ex commissario (cfr. doc. 4.3.2 - 4.3.6). L’amministrazione speciale
pretende infatti la restituzione alla massa di fr. 7'168.– quale saldo
contabile degli acconti ricevuti in eccesso dal litisdenunciato (cfr. doc.
4.3.5), ciò che egli contesta.
4.4 L’impossibilità
attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai
cessionari della pretesa della massa (unitamente ai cessionari dei diritti
delle masse di P__________ e T__________) nei confronti di C__________
SA (e di __________ nonché, inizialmente, di __________),
tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti
di garanzia della cessione globale dei crediti della fallita fatta a favore di quelle
banche e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a
questo titolo (inc. __________ pendente dinanzi alla Pretura del Distretto __________,
__________; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.12, consid. 4.2). Visti
gli accordi raggiunti dalle parti, anche tale causa dovrebbe tuttavia essere
giunta al termine, perlomeno per quanto riguarda la procedura fallimentare in
esame, visto che solo C__________ SA pare rivendicare le pretese di PI 1 cedute
ad alcuni creditori della stessa. Il noto accordo transattivo 31 gennaio 2013
prevede pure lo stralcio della causa avviata dalla fallita contro C__________
SA prima del fallimento (inc. __________ della Pretura di __________) e
successivamente ceduta ad alcuni creditori, con cui è chiesto un risarcimento
di fr. 816'380.–.
4.5 A questo punto della procedura,
occorre che l’amministratore speciale si faccia consegnare una copia di ogni
transazione pattuita dai singoli cessionari con Credit Suisse, che allegherà
agli atti relativi all’inventario. Menzionerà d’altronde sommariamente l’esito
della transazione nell’inventario (art. 34 cpv. 2 RUF) ed eventuali compensazioni
finanziarie ottenute dai cessionari (dedotte le spese: cfr. art. 260 cpv. 2
LEF) nella colonna delle osservazioni della graduatoria. Stralciata l’ultima
causa ancora pendente, egli procederà poi indilatamente all’allestimento e al
deposito dello stato di riparto definitivo e, dopo il passaggio in giudicato di
tale atto, alla ripartizione dei ricavi e all’emissione degli attestati di
carenza beni. Dovrà indi presentare al giudice la propria relazione finale
unitamente alla richiesta di chiudere il fallimento (art. 268 LEF e 92 RUF).
Gli spetterà infine far pubblicare la chiusura del fallimento (art. 268 cpv. 4
LEF) e consegnare all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Biasca gli atti e la documentazione
del fallimento perché la archivi (art. 98 cpv. 3 RUF).
5. Visto
quanto precede, l’istanza va accolta, con l’invito all’istante a procedere senza
indugio nel senso di quanto indicato al considerando precedente.
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta nel senso dei considerandi.
Fatti
Di conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre
2014. L’istante è invitato a procedere senza indugio nel senso di quanto
indicato al considerando 4.5.
2. Notificazione
Considerandi
a .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere