15.2014.27
Istanza di proroga per ultimare la procedura di fallimento
1 aprile 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.27
Lugano
1 aprile 2014
CC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sull’istanza 14 marzo
2014 di
IS
1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella
procedura fallimentare diretta contro
PI
1
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
1. Il
fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea
dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché
una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato inoltre nominato
amministratore speciale delle altre due società sorelle P__________ e C__________.
2. Il
termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la sesta
volta, con decisione 2 aprile 2013 (inc. 15.2013.21), fino al 31 gennaio
2014.
3. Con
l’istanza in esame IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014
[recte: 2015], allegando un rapporto intermedio al 14 marzo 2014, da cui
risultano segnatamente i seguenti sviluppi dall’ultima decisione di proroga (cfr.
pto 2 del rapporto):
– a
seguito dell’acquiescenza della massa fallimentare nella causa promossa da U__________
dinanzi alla Pretura del Distretto di __________ (inc. __________), il Pretore
ne ha decretato lo stralcio il 6 giugno 2013;
– con
provvedimento 14 agosto 2013 sono apparentemente state cancellate le cessioni
concernenti il diritto della massa di procedere come accusatrice privata nella
procedura penale pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________).
4. In
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
4.1. In
concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che
l’impossibilità di procedere alla chiusura del fallimento non dipende dalla
volontà dell’amministrazione speciale. È infatti tuttora pendente la causa
promossa dai cessionari delle pretese della massa nei confronti di due
(inizialmente tre) banche, tendente a far accertare l’inefficacia,
rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti
della fallita fatta in loro favore e a condannarle a restituire eventuali
importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009.403 della Pretura di Lugano,
Sezione 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc. 15.2010.14, cons. 4.2). Sono
d’altronde sospese le azioni promosse dai
cessionari contro otto ex-clienti della fallita in attesa della definizione
della causa promossa contro le banche. Dall’esito di tali procedimenti potrebbe
risultare un’eccedenza a favore della massa (a fronte di un valore litigioso di
circa fr. 716'000.–, l’importo complessivo dei crediti insinuati dai
cessionari ammonta infatti a fr. 66'719.05), ragione per cui
è esclusa al momento la chiusura anzitempo del fallimento nel senso dell’art.
95 RUF.
4.2. Dalla
tabella acclusa al doc. 4.2.3 prodotto con l’istanza, le cessioni del diritto
della massa di procedere come accusatrice privata nella procedura penale
pendente presso il Ministero pubblico (inc. 2006.11200/TT)
risultano essere state cancellate il 14 agosto 2013, ovvero l’ultimo giorno del
termine impartito ai cessionari il 29 luglio 2013 per documentare l’esito
dell’esercizio di tale diritto. La decisione formale di cancellazione, però,
non figura tra gli atti trasmessi alla Camera e non risulta comunque nota ai
cessionari (cfr. scritto 23 agosto 2013, doc. 4.2.4). L’amministratore speciale
è pertanto invitato a chiarire la questione, ricordato che finché una cessione
non è stata formalmente revocata il cessionario, anche dopo la scadenza
impartitagli allo scopo, conserva il diritto di dimostrare di avere tempestivamente
esercitato il diritto cedutogli (CEF inc. 15.2009.80 del 26 agosto 2009).
5. Visto quanto precede, l’istanza va accolta, con l’invito all’istante
a procedere nel senso di quanto indicato al considerando precedente.
per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta nel senso dei considerandi.
Fatti
Di
conseguenza il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato
fino al 31 gennaio 2015. L’istante è invitato a procedere nel senso di
quanto indicato al considerando 4.2.
Considerandi
2.
Notificazione
a .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere