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Decisione

15.2014.28

Realizzazione di una quota in una comunione indivisa

14 aprile 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, il 17 giugno

2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza ai sensi del­l’art.

9 cpv. 1 RDC, in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere

raggiunta a causa dell’assenza di tutti i creditori. Il 17 ottobre 2013, l’Uffi­cio

ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare

eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria del­l’escusso

(art. 10 cpv. 1 RDC), precisando che l’intera sostanza ereditaria è composta

delle particelle n. __________ RFD di __________ del valore di stima ufficiale

di fr. 578’758.30 e che la particella n. __________ è gravata da una cartella

ipotecaria di fr. 60’000.- in 1° grado e da una cartella ipotecaria di fr. 200’000.-

in 2° grado mentre la particella n. __________ è gravata da una cartella

ipotecaria di fr. 100’000.- in 1° grado e da una di fr. 200’000.- in 2°

grado. Nel termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.

C. Il

17 marzo 2014 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, precisando che il

defunto CC 1 era proprietario esclusivo delle part. n. __________ e __________

RFD di __________ di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–,

gravate sì da cartelle ipotecarie, ma alle quali non corrisponde alcun debito

effettivo nei confronti di terzi. Egli partecipava per contro in ragione di un

sesto ad ulteriori comunioni ereditarie proprietarie delle particelle n. __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, non

gravate da oneri ipotecari e di un valore di stima peritale di complessivi fr.

1’747’000.–.

L’Ufficio

ha così stabilito che, sciolto preliminarmente il regime matrimoniale del

defunto, all’escussa spetterebbe “1/12 sul__________ e n. __________ mentre

che per le restanti particelle la quota di ciascun figlio si riduce in

proporzione di 1/6”. L’interessenza di PI 1 ammonta perciò a circa fr. 60’000.–/70’000.–.

Dall’inventario successorio risulta però un debito di PI 1 di fr. 50’000.– nei

confronti della comunione ereditaria. L’Ufficio precisa infine che l’importo

complessivo dei debiti oggetto delle domande di realizzazione ammonta a fr. 118’030.–

oltre accessori, che i crediti a beneficio di un pignoramento raggiungono fr.

53’358.–, che è in corso un pignoramento di salario per fr. 975.– mensili e che

finora contro l’escussa sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi

fr. 324’231.75.

Considerandi

Considerato

in diritto: 1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS

281.

), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 RDC). L’auto­rità di vigilanza deve determinare il modo di

realizzazione dei diritti ereditari del­l’escus­so (art. 132 cpv. 1 LEF)

scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta

dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della

quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel

caso di specie, in occasione della presentazione dell’istanza l’Uf­ficio ha stabilito,

come detto, che il valore della quota ereditaria della debitrice è di circa fr.

60’000.– a fr. 70’000.–. Per le part. n. __________ e __________

RFD di __________, di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–,

l’Ufficio ha giustamente considerato che essendone il defunto l’unico

proprietario, la quota dei sei figli fosse di un quarto (alla moglie spettando

una metà nella liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla metà dell’altra

metà in materia successoria), sicché la quota dell’escussa è di 1/24,

pari a fr. 34’416.–. Gli altri fondi, stimati in fr. 1’747’000.–, appartengono

per contro a comunioni ereditarie, a cui il defunto partecipava per un sesto. Per

questi fondi, beni propri del marito e per i quali quindi non si procede alla

liquidazione del regime matrimoniale, la quota del­l’escusso è pertanto di solo

1/72, pari fr. 24’264.–. Dalla dichiarazione fiscale 2013

relativa alla comunione ereditaria fu CC 1 si evince inoltre una sostanza mobiliare di fr. 314’705.–, composta in

particolare di due crediti contro un erede di complessivi fr. 135’469.– e

uno di fr. 54’000.– contro l’escussa. La quota spettante a quest’ultima

ammonta a fr. 13’113.– (1/24 di fr. 314’705.–).

Complessivamente la pretesa dell’escussa può dunque essere valutata in

fr. 71’793.–, importo da cui va però dedotto il debito di fr. 54’000.–.

Ora, il valore residuo è sufficientemente determinato nel senso dell’art. 10

cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione della quota dell’escussa a

mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento

della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr.

art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore

contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura.

3.

L’istanza

va quindi accolta.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza

di 1/12 spettante a PI 1 nella divisione della comunione

ereditaria fu CC 1 composta di PI 1, PI 1, PI 2, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.