15.2014.28
Realizzazione di una quota in una comunione indivisa
14 aprile 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.28
Lugano
14 aprile 2014
EC/cj/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella procedura dipendente dall’istanza 17 marzo 2014 dell’IS 1, con cui chiede
di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza
spettante all’escussa
PI 1
nell’eredità indivisa ed in comunione fu CC 1 composta
oltre che dall’escussa di
PI 1
PI 2
PI 3
PI 4
PI 5
PI 6
PI 7
nelle
varie esecuzioni promosse contro l’escussa da
__________,
__________
__________,
__________
rappr.
dall’__________, __________, e dalla __________, __________
__________,
__________
rappr.
dall’__________, __________, e dall’__________, __________
__________,
__________
__________,
__________
rappr.
da __________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
rappr. da __________, __________
ritenuto
in fatto: A. Nelle
varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 31 ottobre 2012, il 26 febbraio 2013,
l’11 settembre 2013 e il 20 novembre 2013, l’IS 1 ha pignorato i “diritti ereditari
spettanti all’escussa nella comunione ereditaria fu __________”. In sede di
pignoramento l’Ufficio ha indicato che il valore di stima dell’interessenza spettante
all’escussa nella comunione sarebbe stato stabilito in sede di realizzazione.
Fatti
B. Avendo i creditori presentato le domande di vendita, il 17 giugno
2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza ai sensi dell’art.
9 cpv. 1 RDC, in occasione della quale nessuna conciliazione è potuta essere
raggiunta a causa dell’assenza di tutti i creditori. Il 17 ottobre 2013, l’Ufficio
ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare
eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso
(art. 10 cpv. 1 RDC), precisando che l’intera sostanza ereditaria è composta
delle particelle n. __________ RFD di __________ del valore di stima ufficiale
di fr. 578’758.30 e che la particella n. __________ è gravata da una cartella
ipotecaria di fr. 60’000.- in 1° grado e da una cartella ipotecaria di fr. 200’000.-
in 2° grado mentre la particella n. __________ è gravata da una cartella
ipotecaria di fr. 100’000.- in 1° grado e da una di fr. 200’000.- in 2°
grado. Nel termine impartito non sono pervenute proposte all’Ufficio.
C. Il
17 marzo 2014 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, precisando che il
defunto CC 1 era proprietario esclusivo delle part. n. __________ e __________
RFD di __________ di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–,
gravate sì da cartelle ipotecarie, ma alle quali non corrisponde alcun debito
effettivo nei confronti di terzi. Egli partecipava per contro in ragione di un
sesto ad ulteriori comunioni ereditarie proprietarie delle particelle n. __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, non
gravate da oneri ipotecari e di un valore di stima peritale di complessivi fr.
1’747’000.–.
L’Ufficio
ha così stabilito che, sciolto preliminarmente il regime matrimoniale del
defunto, all’escussa spetterebbe “1/12 sul__________ e n. __________ mentre
che per le restanti particelle la quota di ciascun figlio si riduce in
proporzione di 1/6”. L’interessenza di PI 1 ammonta perciò a circa fr. 60’000.–/70’000.–.
Dall’inventario successorio risulta però un debito di PI 1 di fr. 50’000.– nei
confronti della comunione ereditaria. L’Ufficio precisa infine che l’importo
complessivo dei debiti oggetto delle domande di realizzazione ammonta a fr. 118’030.–
oltre accessori, che i crediti a beneficio di un pignoramento raggiungono fr.
53’358.–, che è in corso un pignoramento di salario per fr. 975.– mensili e che
finora contro l’escussa sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi
fr. 324’231.75.
Considerandi
Considerato
in diritto: 1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS
281.
), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di
realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF)
scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta
dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della
quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.
Nel
caso di specie, in occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio ha stabilito,
come detto, che il valore della quota ereditaria della debitrice è di circa fr.
60’000.– a fr. 70’000.–. Per le part. n. __________ e __________
RFD di __________, di un valore di stima peritale complessivo di fr. 820’000.–,
l’Ufficio ha giustamente considerato che essendone il defunto l’unico
proprietario, la quota dei sei figli fosse di un quarto (alla moglie spettando
una metà nella liquidazione del regime matrimoniale, oltre alla metà dell’altra
metà in materia successoria), sicché la quota dell’escussa è di 1/24,
pari a fr. 34’416.–. Gli altri fondi, stimati in fr. 1’747’000.–, appartengono
per contro a comunioni ereditarie, a cui il defunto partecipava per un sesto. Per
questi fondi, beni propri del marito e per i quali quindi non si procede alla
liquidazione del regime matrimoniale, la quota dell’escusso è pertanto di solo
1/72, pari fr. 24’264.–. Dalla dichiarazione fiscale 2013
relativa alla comunione ereditaria fu CC 1 si evince inoltre una sostanza mobiliare di fr. 314’705.–, composta in
particolare di due crediti contro un erede di complessivi fr. 135’469.– e
uno di fr. 54’000.– contro l’escussa. La quota spettante a quest’ultima
ammonta a fr. 13’113.– (1/24 di fr. 314’705.–).
Complessivamente la pretesa dell’escussa può dunque essere valutata in
fr. 71’793.–, importo da cui va però dedotto il debito di fr. 54’000.–.
Ora, il valore residuo è sufficientemente determinato nel senso dell’art. 10
cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione della quota dell’escussa a
mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento
della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr.
art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore
contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura.
3.
L’istanza
va quindi accolta.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza
di 1/12 spettante a PI 1 nella divisione della comunione
ereditaria fu CC 1 composta di PI 1, PI 1, PI 2, PI 4, PI 5, PI 6 e PI 7.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.