15.2014.29
Notificazione del precetto esecutivo in Italia per posta. Diritto applicabile. Formalità e validità della notifica
24 giugno 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.29
Lugano
24 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 5 marzo 2013 [recte: 2014] di
RI 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente
da
PI 1
(patrocinata dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Il
9 dicembre 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Locarno una domanda di esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 61'246.40
oltre interessi del 5% dall’8 novembre 2013, a convalida del sequestro che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha ordinato il 6 dicembre 2013 contro
RI 1, A__________ e __________.
Fatti
B. Dando
seguito alla predetta domanda, l’8 gennaio 2014 l’UEF ha emesso il precetto
esecutivo n __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escussa in Italia
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata è stata ritirata
il 29 gennaio 2014 presso lo sportello dell’Ufficio postale di __________, Italia
(cfr. doc. I allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF).
Contro il precetto non è stata interposta alcuna opposizione.
C. Con
ricorso del 5 marzo 2014 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto
esecutivo, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità dell’esecuzione
e di procedere a una nuova notifica e, in subordine, di restituirle il termine
per formulare opposizione o di considerare l’opposizione come tempestivamente
avvenuta il giorno in cui l’atto di ricorso è pervenuto all’UEF.
D. Con
scritto 7 marzo 2014 l’UEF ha invitato l’Ufficio postale di __________ a
indicargli le modalità di notifica e il nome del destinatario che ha firmato l’avviso
di ricevimento della raccomandata contenente il precetto esecutivo n. __________.
In risposta, l’Ufficio postale ha comunicato che la raccomandata “è stata
consegnata dall’operatore di sportello il giorno 29/01/2014 a persona delegata
dalla sig.a RI 1, di cui abbiamo agli atti regolare delega sottoscritta dalla
sig.ra RI 1” (cfr. doc. J allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF).
E. A
complemento del ricorso, con scritto 14 marzo 2014 RI 1 ha prodotto all’UEF un nuovo documento (doc. K) e chiesto la concessione dell’effetto sospensivo,
istanza accolta dal presidente di questa Camera con ordinanza del 21 marzo
2014.
F. Con
osservazioni 8 aprile 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso, così come l’UEF
nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2014.
G. Constatato
che l’UEF aveva trasmesso alle parti copia delle proprie osservazioni per posta
semplice anziché per raccomandata, con ordinanza 2 giugno 2014 il presidente di
questa Camera ha assegnato alle stesse un termine di 10 giorni per comunicare l’eventuale
ricezione da parte loro delle osservazioni. Con scritto 4 giugno 2014 PI 1 ha confermato di aver ricevuto le osservazioni, così come RI 1 con scritto 16 giugno 2014, con cui
ha pure formulato alcune considerazioni riguardo alle stesse.
Considerato
in diritto: 1. Preliminarmente
occorre rilevare che le allegazioni della ricorrente contenute nel proprio
scritto 16 giugno 2014 e inerenti alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF –
che essa ha confermato di aver ricevuto – non possono essere prese in
considerazione ai fini di giudizio, poiché sono manifestamente tardive. L’insorgente
avrebbe dovuto esercitare il diritto di replica immediatamente dopo aver
ricevuto le osservazioni dell’organo esecutivo, in termini di tempo non
superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12). E con l’ordinanza
del 2 giugno 2014 il presidente di questa Camera non ha ordinato un ulteriore
scambio di allegati scritti, giusta l’art. 12 della legge cantonale sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2),
ma ha soltanto assegnato alle parti un termine per comunicare se avessero
ricevuto le osservazioni dell’UEF. L’allegato del 16 giugno 2014 è quindi
irricevibile.
2. Nel
ricorso, l’insorgente sostiene che il precetto esecutivo emesso nei suoi
confronti è stato notificato a una terza persona anziché a lei. Essa rileva in
particolare che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il
precetto porta una firma illeggibile che non è da ascriversi a lei, bensì a un
terzo che non è stato possibile identificare. Osserva inoltre che il giorno
dell’asserita notifica, ovvero il 29 gennaio 2014, essa neppure si trovava al
proprio domicilio, ma risiedeva nella sua casa di vacanza nelle Marche, sicché
– a sua detta – l’UEF ha indicato in modo errato sull’esemplare del precetto
esecutivo per il creditore che l’atto è stato notificato di persona all’escussa.
Afferma la ricorrente di essersi aspettata che il patrocinatore della
controparte avrebbe informato l’UEF circa il fatto – a lui noto già dal 7 gennaio
2014 – che essa fosse patrocinata dall’avv. PA 1. La ricorrente ritiene in
conclusione che siano state palesemente disattese le formalità per la notifica
degli atti esecutivi previste dagli art. 64 e 72 LEF. Da parte sua, la
resistente è del parere che il precetto esecutivo è stato validamente
notificato, poiché dallo scritto 21 marzo 2014 delle Poste Italiane emerge che
la raccomandata che lo conteneva è stata ritirata il 29 gennaio 2014 dalla
figlia dell’escussa sulla scorta di una “regolare delega” per il ritiro degli
invii postali. Nelle sue osservazioni l’UEF giunge alla stessa conclusione.
2.1 La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un
locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa
per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un
trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale
deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand,
Considerandi
Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66). Salvo se
eseguita per il tramite di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in
loco con l’accordo o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione all’estero
è disciplinata dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 13 ad art. 72 LEF). Nei rapporti tra la Svizzera e l’Italia vige la
Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131), che si applica anche agli atti
esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi nella misura in cui non vertono
su debiti di diritto pubblico (Jeanneret/Lembo,
ibidem). Avendo l’Italia rinunciato a prevalersi del principio di
reciprocità, è consentita anche la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art.
10.
lett. a CLA65; sentenza del Tribunale federale 5A_128/2010
del 2 settembre 2010, consid. 7.1; sentenza della CEF
15.2009.144
del 1° febbraio 2010, consid. 4, RtiD 2011 I 741 n. 48c). Come la
notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire internationale en
matière civile, 2014, n. 430) quella in via postale è disciplinata dal diritto
dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conférence de la
Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention
Notification de La Haye, 3a ed. 2006, n. 202). La prova della
notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni
modo, all’organo esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117
III 13 consid. 5c).
2.2
Nel
caso in rassegna, dagli atti emerge che la raccomandata n. __________,
mediante la quale l’UEF ha inviato il precetto esecutivo in questione al
domicilio dell’escussa in Italia, è stata consegnata il 29 gennaio 2014 dall’operatore
di sportello dell’Ufficio postale di __________ ad A__________, figlia della
debitrice, alla quale essa aveva conferito “regolare delega” sottoscritta per
il ritiro degli invii postali (cfr. doc. J allegato alle osservazioni
11.
aprile 2014 dell’UEF). Ne discende che la raccomandata è giunta nelle mani
di una persona legittimata a ritirarla per l’escussa, “secondo i regolamenti
del paese di destinazione" (v. indicazione figurante nell’avviso di
ricevimento di Swiss Post, sotto la rubrica riservata alla firma e alla data da
inserire dal destinatario, doc. I allegato alle osservazioni 11 aprile 2014
dell’UEF). Contrariamente a quanto pretende l’insorgente, il precetto
esecutivo contenuto nella predetta raccomandata non è quindi stato notificato a
un terzo estraneo all’escussa, bensì a una persona – la propria figlia – che al
momento della consegna la rappresentava validamente secondo la regolamentazione
postale italiana. Non v’è d’altronde dubbio che l’atto consegnato fosse il
precetto esecutivo e non il decreto e verbale di sequestro perché il numero del
precetto (__________) è indicato sull’avviso di ricevimento (doc. I accluso
alle osservazioni 20 marzo 2014 dell’UEF), mentre tale indicazione non figura
sull’avviso di ricevimento del decreto e verbale di sequestro (doc. D).
2.3
Non
possono neppure dirsi violati gli art. 64 e 72 LEF. Tali norme sono invero
inapplicabili alla notificazione di atti esecutivi all’estero, la quale invece
è retta dall’art. 66 cpv. 3 LEF e dalle formalità previste dal diritto
internazionale o dal diritto dello Stato di destinazione dell’atto (cfr. sopra
consid. 2.1). In particolare, la notificazione per posta in Italia non può
che sottostare alle forme del diritto (postale) italiano. All’atto della
consegna, l’agente postale italiano non è quindi tenuto a rispettare le
esigenze previste dall’art. 72 cpv. 2 LEF, che impone a colui che procede
alla notificazione di attestare su ambedue gli esemplari del precetto esecutivo
in qual giorno e a chi questa sia stata fatta, ma deve consegnarlo al destinatario
o alla persona legittimata a riceverlo e allestire l’avviso di ricevimento
della raccomandata contenente il precetto secondo i regolamenti vigenti nel
proprio paese, come avvenuto nel caso di specie (sopra consid. 2.2). L’art. 72
LEF non può ostacolare una notifica regolare secondo la Convenzione dell’Aia (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_293/2013 del 21 agosto 2013 e il riferimento alla
sentenza 4P.87/1999 del 15 giugno 1999 consid. 2b/aa, in: SJ 2000 I p. 89).
2.4
Incombe
alla parte che intende farsi rappresentare da un mandatario per la ricezione
degli atti esecutivi ad essa destinati conferirgli espressamente una procura in
quel senso e fare in modo che l’ufficio d’esecuzione ne venga a conoscenza (cfr. sentenza
della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, consid. 6b), fermo restando che la
parte, pur domiciliata all’estero, non può essere costretta a designarsi un
rappresentante (fatte salve le ipotesi degli art. 232 cpv. 2 n. 6 e 272 cpv. 2
LEF). Nel caso specifico spettava pertanto all’avv. PA 1 informare l’CO 1 del
fatto che rappresentava RI 1, giacché avrebbe dovuto aspettarsi un’esecuzione a
convalida del sequestro, di cui ha avuto conoscenza prima del 10 gennaio 2014
(cfr. doc. G accluso al ricorso).
2.5
Da
quanto precede discende che la notificazione del precetto in questione è
avvenuta in modo regolare. Il ricorso va dunque respinto.
3.
In
via subordinata la ricorrente chiede di restituirle il termine di opposizione,
rispettivamente di considerare l’opposizione come tempestivamente avvenuta il
giorno in cui l’atto di ricorso è pervenuto all’UEF. Secondo l’art. 33 cpv. 4
LEF, la restituzione di un termine della LEF è subordinata alla condizione che
il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo
non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata (art. 33
cpv. 4 2° periodo LEF; Nordmann in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Nel caso di specie, la ricorrente non
allegando alcun motivo d’impedimento, la sua richiesta è irricevibile. L’opposizione
formulata nel ricorso, inoltrato il 5 marzo 2014, è d’altronde manifestamente
tardiva (art. 74 cpv. 1 LEF), la notifica del precetto esecutivo risalendo al
29.
gennaio 2014 (doc. I).
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. La
richiesta di restituzione del termine di opposizione è irricevibile.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
***********************************
PROPOSTA
DI SCHEDA FINDINFO
Titolo
Notificazione
del precetto esecutivo in Italia per posta. Diritto applicabile. Formalità e
validità della notifica.
Articoli
citati
LEF 33 cpv. 4;
66 cpv. 3; 72 cpv. 2 LEF; 10 lett. a CLA65
Tipo sentenza
Nuovo
Riassunto
Come la notifica
in via rogatoria secondo la Convenzione dell’Aia del 1965 quella in via
postale è disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori
executionis) (consid. 2.1).
All’atto della
consegna, l’agente postale estero (nella fattispecie italiano) non è tenuto a
rispettare le esigenze previste dall’art. 72 cpv. 2 LEF, che impone a
colui che procede alla notificazione di attestare su ambedue gli esemplari
del precetto esecutivo in qual giorno e a chi questa sia stata fatta, ma deve
consegnarlo al destinatario o alla persona legittimata a riceverlo e allestire
l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto secondo i
regolamenti vigenti nel proprio paese (consid. 2.3).
Incombe alla
parte che intende farsi rappresentare da un mandatario per la ricezione degli
atti esecutivi ad essa destinati conferirgli espressamente una procura in
quel senso e fare in modo che l’ufficio d’esecuzione ne venga a conoscenza
(consid. 2.4).
L’istanza di
restituzione di un termine (nel caso specifico di opposizione) sprovvista di
motivazione è irricevibile (consid. 3).