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Decisione

15.2014.29

Notificazione del precetto esecutivo in Italia per posta. Diritto applicabile. Formalità e validità della notifica

24 giugno 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla predetta domanda, l’8 gennaio 2014 l’UEF ha emesso il precetto

esecutivo n __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escussa in Italia

mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata è stata ritirata

il 29 gennaio 2014 presso lo sportello dell’Ufficio postale di __________, Italia

(cfr. doc. I allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF).

Contro il precetto non è stata interposta alcuna opposizione.

C. Con

ricorso del 5 marzo 2014 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto

esecutivo, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità dell’esecuzione

e di procedere a una nuova notifica e, in subordine, di restituirle il termine

per formulare opposizione o di considerare l’opposizione come tempestivamente

avvenuta il giorno in cui l’atto di ricorso è pervenuto all’UEF.

D. Con

scritto 7 marzo 2014 l’UEF ha invitato l’Ufficio postale di __________ a

indicargli le modalità di notifica e il nome del destinatario che ha firmato l’avviso

di ricevimento della raccomandata contenente il precetto esecutivo n. __________.

In risposta, l’Ufficio postale ha comunicato che la raccomandata “è stata

consegnata dall’operatore di sportello il giorno 29/01/2014 a persona delegata

dalla sig.a RI 1, di cui abbiamo agli atti regolare delega sottoscritta dalla

sig.ra RI 1” (cfr. doc. J allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF).

E. A

complemento del ricorso, con scritto 14 marzo 2014 RI 1 ha prodotto all’UEF un nuovo documento (doc. K) e chiesto la concessione dell’effetto sospensivo,

istanza accolta dal presidente di questa Camera con ordinanza del 21 marzo

2014.

F. Con

osservazioni 8 aprile 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso, così come l’UEF

nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2014.

G. Constatato

che l’UEF aveva trasmesso alle parti copia delle proprie osservazioni per posta

semplice anziché per raccomandata, con ordinanza 2 giugno 2014 il presidente di

questa Camera ha assegnato alle stesse un termine di 10 giorni per comunicare l’eventuale

ricezione da parte loro delle osservazioni. Con scritto 4 giugno 2014 PI 1 ha confermato di aver ricevuto le osservazioni, così come RI 1 con scritto 16 giugno 2014, con cui

ha pure formulato alcune considerazioni riguardo alle stesse.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente

occorre rilevare che le allegazioni della ricorrente contenute nel proprio

scritto 16 giugno 2014 e inerenti alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF –

che essa ha confermato di aver ricevuto – non possono essere prese in

considerazione ai fini di giudizio, poiché sono manifestamente tardive. L’insorgente

avrebbe dovuto esercitare il diritto di replica immediatamente dopo aver

ricevuto le osservazioni dell’organo esecutivo, in termini di tempo non

superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio

Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12). E con l’ordinanza

del 2 giugno 2014 il presidente di questa Camera non ha ordinato un ulteriore

scambio di allegati scritti, giusta l’art. 12 della legge cantonale sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2),

ma ha soltanto assegnato alle parti un termine per comunicare se avessero

ricevuto le osservazioni dell’UEF. L’allegato del 16 giugno 2014 è quindi

irricevibile.

2. Nel

ricorso, l’insorgente sostiene che il precetto esecutivo emesso nei suoi

confronti è stato notificato a una terza persona anziché a lei. Essa rileva in

particolare che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il

precetto porta una firma illeggibile che non è da ascriversi a lei, bensì a un

terzo che non è stato possibile identificare. Osserva inoltre che il giorno

dell’asserita notifica, ovvero il 29 gennaio 2014, essa neppure si trovava al

proprio domicilio, ma risiedeva nella sua casa di vacanza nelle Marche, sicché

– a sua detta – l’UEF ha indicato in modo errato sull’esemplare del precetto

esecutivo per il creditore che l’atto è stato notificato di persona all’escussa.

Afferma la ricorrente di essersi aspettata che il patrocinatore della

controparte avrebbe informato l’UEF circa il fatto – a lui noto già dal 7 gennaio

2014 – che essa fosse patrocinata dall’avv. PA 1. La ricorrente ritiene in

conclusione che siano state palesemente disattese le formalità per la notifica

degli atti esecutivi previste dagli art. 64 e 72 LEF. Da parte sua, la

resistente è del parere che il precetto esecutivo è stato validamente

notificato, poiché dallo scritto 21 marzo 2014 delle Poste Italiane emerge che

la raccomandata che lo conteneva è stata ritirata il 29 gennaio 2014 dalla

figlia dell’escussa sulla scorta di una “regolare delega” per il ritiro degli

invii postali. Nelle sue osservazioni l’UEF giunge alla stessa conclusione.

2.1 La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un

locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa

per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un

trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale

deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand,

Considerandi

Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66). Salvo se

eseguita per il tramite di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in

loco con l’accordo o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione all’estero

è disciplinata dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 13 ad art. 72 LEF). Nei rapporti tra la Svizzera e l’Italia vige la

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia

civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131), che si applica anche agli atti

esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi nella misura in cui non vertono

su debiti di diritto pubblico (Jeanneret/Lembo,

ibidem). Avendo l’Italia rinunciato a prevalersi del principio di

reciprocità, è consentita anche la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art.

10.

lett. a CLA65; sentenza del Tribunale federale 5A_128/2010

del 2 settembre 2010, consid. 7.1; sentenza della CEF

15.2009.144

del 1° febbraio 2010, consid. 4, RtiD 2011 I 741 n. 48c). Come la

notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire internationale en

matière civile, 2014, n. 430) quella in via postale è disciplinata dal diritto

dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conférence de la

Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention

Notification de La Haye, 3a ed. 2006, n. 202). La prova della

notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni

modo, all’organo esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117

III 13 consid. 5c).

2.2

Nel

caso in rassegna, dagli atti emerge che la raccomandata n. __________,

mediante la quale l’UEF ha inviato il precetto esecutivo in questione al

domicilio dell’escussa in Italia, è stata consegnata il 29 gennaio 2014 dall’operatore

di sportello dell’Ufficio postale di __________ ad A__________, figlia della

debitrice, alla quale essa aveva conferito “regolare delega” sottoscritta per

il ritiro degli invii postali (cfr. doc. J allegato alle osservazioni

11.

aprile 2014 dell’UEF). Ne discende che la raccomandata è giunta nelle mani

di una persona legittimata a ritirarla per l’escussa, “secondo i regolamenti

del paese di destinazione" (v. indicazione figurante nell’avviso di

ricevimento di Swiss Post, sotto la rubrica riservata alla firma e alla data da

inserire dal destinatario, doc. I allegato alle osservazioni 11 aprile 2014

dell’UEF). Contrariamente a quanto pretende l’insor­gente, il precetto

esecutivo contenuto nella predetta raccomandata non è quindi stato notificato a

un terzo estraneo all’escussa, bensì a una persona – la propria figlia – che al

momento della consegna la rappresentava validamente secondo la regolamentazione

postale italiana. Non v’è d’altronde dubbio che l’atto consegnato fosse il

precetto esecutivo e non il decreto e verbale di sequestro perché il numero del

precetto (__________) è indicato sull’avviso di ricevimento (doc. I accluso

alle osservazioni 20 marzo 2014 dell’UEF), mentre tale indicazione non figura

sull’avviso di ricevimento del decreto e verbale di sequestro (doc. D).

2.3

Non

possono neppure dirsi violati gli art. 64 e 72 LEF. Tali norme sono invero

inapplicabili alla notificazione di atti esecutivi all’estero, la quale invece

è retta dall’art. 66 cpv. 3 LEF e dalle formalità previste dal diritto

internazionale o dal diritto dello Stato di destinazione dell’atto (cfr. sopra

consid. 2.1). In particolare, la notificazione per posta in Italia non può

che sottostare alle forme del diritto (postale) italiano. All’atto della

consegna, l’agente postale italiano non è quindi tenuto a rispettare le

esigenze previste dall’art. 72 cpv. 2 LEF, che impone a colui che procede

alla notificazione di attestare su ambedue gli esemplari del precetto esecutivo

in qual giorno e a chi questa sia stata fatta, ma deve consegnarlo al destinatario

o alla persona legittimata a riceverlo e allestire l’avviso di ricevimento

della raccomandata contenente il precetto secondo i regolamenti vigenti nel

proprio paese, come avvenuto nel caso di specie (sopra consid. 2.2). L’art. 72

LEF non può ostacolare una notifica regolare secondo la Convenzione dell’Aia (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_293/2013 del 21 agosto 2013 e il riferimento alla

sentenza 4P.87/1999 del 15 giugno 1999 consid. 2b/aa, in: SJ 2000 I p. 89).

2.4

Incombe

alla parte che intende farsi rappresentare da un mandatario per la ricezione

degli atti esecutivi ad essa destinati conferirgli espressamente una procura in

quel senso e fare in modo che l’ufficio d’esecuzione ne venga a conoscenza (cfr. sentenza

della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, consid. 6b), fermo restando che la

parte, pur domiciliata all’estero, non può essere costretta a designarsi un

rappresentante (fatte salve le ipotesi degli art. 232 cpv. 2 n. 6 e 272 cpv. 2

LEF). Nel caso specifico spettava pertanto all’avv. PA 1 informare l’CO 1 del

fatto che rappresentava RI 1, giacché avrebbe dovuto aspettarsi un’esecuzione a

convalida del sequestro, di cui ha avuto conoscenza prima del 10 gennaio 2014

(cfr. doc. G accluso al ricorso).

2.5

Da

quanto precede discende che la notificazione del precetto in questione è

avvenuta in modo regolare. Il ricorso va dunque respinto.

3.

In

via subordinata la ricorrente chiede di restituirle il termine di opposizione,

rispettivamente di considerare l’opposizione come tempestivamente avvenuta il

giorno in cui l’atto di ricorso è pervenuto all’UEF. Secondo l’art. 33 cpv. 4

LEF, la restituzione di un termine della LEF è subordinata alla condizione che

il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo

non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata (art. 33

cpv. 4 2° periodo LEF; Nordmann in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Nel caso di specie, la ricorrente non

allegando alcun motivo d’impedimento, la sua richiesta è irricevibile. L’opposizione

formulata nel ricorso, inoltrato il 5 marzo 2014, è d’altronde manifestamente

tardiva (art. 74 cpv. 1 LEF), la notifica del precetto esecutivo risalendo al

29.

gennaio 2014 (doc. I).

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. La

richiesta di restituzione del termine di opposizione è irricevibile.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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PROPOSTA

DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Notificazione

del precetto esecutivo in Italia per posta. Diritto applicabile. Formalità e

validità della notifica.

Articoli

citati

LEF 33 cpv. 4;

66 cpv. 3; 72 cpv. 2 LEF; 10 lett. a CLA65

Tipo sentenza

Nuovo

Riassunto

Come la notifica

in via rogatoria secondo la Convenzione dell’Aia del 1965 quella in via

postale è disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori

executionis) (consid. 2.1).

All’atto della

consegna, l’agente postale estero (nella fattispecie italiano) non è tenuto a

rispettare le esigenze previste dall’art. 72 cpv. 2 LEF, che impone a

colui che procede alla notificazione di attestare su ambedue gli esemplari

del precetto esecutivo in qual giorno e a chi questa sia stata fatta, ma deve

consegnarlo al destinatario o alla persona legittimata a riceverlo e allestire

l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto secondo i

regolamenti vigenti nel proprio paese (consid. 2.3).

Incombe alla

parte che intende farsi rappresentare da un mandatario per la ricezione degli

atti esecutivi ad essa destinati conferirgli espressamente una procura in

quel senso e fare in modo che l’ufficio d’esecuzione ne venga a conoscenza

(consid. 2.4).

L’istanza di

restituzione di un termine (nel caso specifico di opposizione) sprovvista di

motivazione è irricevibile (consid. 3).