15.2014.3
Verbale di pignoramento. Ommissione d'indicare il carattere provvisorio del pignoramento. Menzione del periodo in cui può essere chiesta la realizzazione di quanto pignorato
8 maggio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
15.2014.3
Lugano
8
maggio 2014
EC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo
quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2013 di
RI
1
(patrocinata
dall’ PA 1)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro il verbale di
pignoramento del 22 ottobre 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente nei confronti di
PI 1
(patrocinata dall’ PA 2)
procedura che interessa anche
PI 2, __________
(rappr. dall’RA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1, RI 1 procede
contro PI 1 per l’incasso di fr. 981'257.35;
che
avendo ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione, il 25 settembre 2013 l’escutente
ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, richiedendo espressamente
l’esecuzione di un pignoramento provvisorio;
che il
22 ottobre 2013 l’UEF ha nondimeno pignorato a favore dell’escutente e di un
altro creditore (la PI 2) “il credito di fr. 157'620.50 che l’escussa
vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto
di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio __________” senza menzionare
il carattere provvisorio del pignoramento eseguito a favore di RI 1;
che
Considerandi
nel verbale di pignoramento l’UEF ha stabilito che la realizzazione può essere
domandata dal 22 novembre 2013 al 22 ottobre 2014;
che
con il ricorso in esame RI 1 chiede che il pignoramento a suo favore venga
considerato quale pignoramento provvisorio e che venga annullata la menzione
della data entro la quale presentare la domanda di vendita contenuta nel verbale
di pignoramento;
che
giusta l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine del pagamento, il creditore che
fece rigettare l’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il
pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell’inventario ai termini
dell’articolo 162 LEF;
che
– tuttavia – entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione il debitore può
domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice
del luogo dell’esecuzione (art. 83 cpv. 2 LEF);
che
se l’escusso omette di formulare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto
dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano
definitivi;
che
nella fattispecie il 5 agosto 2013 RI 1 ha promosso alla Pretura del Distretto di __________ azione di disconoscimento del debito contro la
PI 4 (procedura ancora pendente al momento della presentazione del ricorso in esame);
che
il pignoramento effettuato il 23 ottobre 2013 poteva avvenire pertanto solo in
via provvisoria;
che
tra le indicazioni dovendo necessariamente figurare nel verbale
di pignoramento nel senso dell’art. 112 LEF («atto di pignoramento»), l’ufficio
deve anche menzionare se il pignoramento è stato eseguito a titolo definitivo o
provvisorio (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. II, 2000, n. 12 ad art. 112 LEF);
che
nel caso specifico il carattere provvisorio del pignoramento a favore della
ricorrente non è per errore stato indicato nel verbale di pignoramento;
che in
accoglimento del ricorso, occorre pertanto ordinare all’UEF di completare il
verbale di pignoramento del 22 ottobre 2013, nel senso d’indicare che il
pignoramento a favore di RI 1 è ancora solo provvisorio;
che l’indicazione
del periodo in cui può essere chiesta la realizzazione di quanto pignorato (“dal
22.11.2013
al 22.10.2014”) risulta invece corretta, il pignoramento essendo
allora già definitivo nei confronti dell’altro creditore del gruppo, ovverosia
la PI 2;
che la
menzione in questione non è comunque di pregiudizio alla ricorrente, i termini
ivi fissati (in conformità con l’art. 116 cpv. 1 LEF) non decorrendo per i
creditori al beneficio di un pignoramento provvisorio in virtù del testo chiaro
dell’art. 118 LEF;
che l’ufficio
avrebbe dovuto omettere la menzione dei termini in questione unicamente nell’ipotesi
in cui il pignoramento fosse avvenuto a favore della sola ricorrente (o di
altri creditori a beneficio di un pignoramento ancora provvisorio);
che il
ricorso va pertanto accolto solo parzialmente;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è fatto ordine all’CO 1 di
completare il verbale di pignoramento del 22 ottobre 2013 aggiungendo l’indicazione
che il pignoramento a favore della RI 1 ha carattere provvisorio.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.