Lexipedia

Decisione

15.2014.3

Verbale di pignoramento. Ommissione d'indicare il carattere provvisorio del pignoramento. Menzione del periodo in cui può essere chiesta la realizzazione di quanto pignorato

8 maggio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.3

Lugano

8

maggio 2014

EC/cj/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo

quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2013 di

RI

1

(patrocinata

dall’ PA 1)

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro il verbale di

pignoramento del 22 ottobre 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla

ricorrente nei confronti di

PI 1

(patrocinata dall’ PA 2)

procedura che interessa anche

PI 2, __________

(rappr. dall’RA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1, RI 1 procede

contro PI 1 per l’incasso di fr. 981'257.35;

che

avendo ottenuto il rigetto provvisorio dell’opposizione, il 25 settembre 2013 l’escutente

ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione, richiedendo espressamente

l’esecuzione di un pignoramento provvisorio;

che il

22 ottobre 2013 l’UEF ha nondimeno pignorato a favore dell’escutente e di un

altro creditore (la PI 2) “il credito di fr. 157'620.50 che l’escussa

vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto

di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio __________” senza menzionare

il carattere provvisorio del pignoramento eseguito a favore di RI 1;

che

Considerandi

nel verbale di pignoramento l’UEF ha stabilito che la realizzazione può essere

domandata dal 22 novembre 2013 al 22 ottobre 2014;

che

con il ricorso in esame RI 1 chiede che il pignoramento a suo favore venga

considerato quale pignoramento provvisorio e che venga annullata la menzione

della data entro la quale presentare la domanda di vendita contenuta nel verbale

di pignoramento;

che

giusta l’art. 83 cpv. 1 LEF, spirato il termine del pagamento, il creditore che

fece rigettare l’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il

pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell’inventario ai termini

dell’articolo 162 LEF;

che

– tuttavia – entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione il debitore può

domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice

del luogo dell’esecuzione (art. 83 cpv. 2 LEF);

che

se l’escusso omette di formulare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto

dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano

definitivi;

che

nella fattispecie il 5 agosto 2013 RI 1 ha promosso alla Pretura del Distretto di __________ azione di disconoscimento del debito contro la

PI 4 (procedura ancora pendente al momento della presentazione del ricorso in esame);

che

il pignoramento effettuato il 23 ottobre 2013 poteva avvenire pertanto solo in

via provvisoria;

che

tra le indicazioni dovendo necessariamente figurare nel verbale

di pignoramento nel senso dell’art. 112 LEF («atto di pignoramento»), l’ufficio

deve anche menzionare se il pignoramento è stato eseguito a titolo definitivo o

provvisorio (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. II, 2000, n. 12 ad art. 112 LEF);

che

nel caso specifico il carattere provvisorio del pignoramento a favore della

ricorrente non è per errore stato indicato nel verbale di pignoramento;

che in

accoglimento del ricorso, occorre pertanto ordinare all’UEF di completare il

verbale di pignoramento del 22 ottobre 2013, nel senso d’indicare che il

pignoramento a favore di RI 1 è ancora solo provvisorio;

che l’indicazione

del periodo in cui può essere chiesta la realizzazione di quanto pignorato (“dal

22.11.2013

al 22.10.2014”) risulta invece corretta, il pignoramento essendo

allora già definitivo nei confronti dell’altro creditore del gruppo, ovverosia

la PI 2;

che la

menzione in questione non è comunque di pregiudizio alla ricorrente, i termini

ivi fissati (in conformità con l’art. 116 cpv. 1 LEF) non decorrendo per i

creditori al beneficio di un pignoramento provvisorio in virtù del testo chiaro

dell’art. 118 LEF;

che l’ufficio

avrebbe dovuto omettere la menzione dei termini in questione unicamente nell’ipotesi

in cui il pignoramento fosse avvenuto a favore della sola ricorrente (o di

altri creditori a beneficio di un pignoramento ancora provvisorio);

che il

ricorso va pertanto accolto solo parzialmente;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è fatto ordine all’CO 1 di

completare il verbale di pignoramento del 22 ottobre 2013 aggiungendo l’indicazione

che il pignoramento a favore della RI 1 ha carattere provvisorio.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.