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Decisione

15.2014.37

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16 aprile 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.37

Lugano

16 aprile 2014

CJ/ec/jm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 17 marzo 2014 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. 1__________ emessa quale

proseguimento del­l’ese­cuzione n. 7__________ del­l’Uf­ficio esecuzione e

fallimenti (UEF) di __________, promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

patrocinata dall’ PA 2

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

con precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF di __________, PI 1 ha escusso RI

1 per l’incasso di fr. 3’196.60 oltre interessi e spese;

Considerandi

che

avendo nel frattempo l’escussa spostato la propria sede a __________, il 25

febbraio 2014 la società escutente ha chiesto e ottenuto dal nuovo ufficio

competente (art. 53 LEF) – l’CO 1 – l’emissione della comminatoria di

fallimento contrassegnata con un numero (1__________) proprio di quell’ufficio;

che

il ricorso in esame, debitamente motivato e firmato dalla destinataria

dell’atto impugnato, è stato interposto tempestivamente (art. 17 cpv. 2 LEF) ed

è quindi ammissibile;

che

nel ricorso l’escussa sostiene di non avere ricevuto il precetto esecutivo

all’origine dell’esecuzione in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento

impugnata;

che

la ricorrente ammette però di avere ricevuto il precetto esecutivo n. 7__________

dell’UEF __________;

che

essa, se necessario, informandosi presso l’CO 1 avrebbe potuto agevolmente verificare

che la comminatoria contestata era stata emessa quale proseguimento

dell’esecuzione n. 7__________;

che

riferendosi a un estratto esecutivo rilasciato dall’UEF __________ Bellinzona

il 18 ottobre 2013, la ricorrente sostiene che la sua opposizione al precetto

esecutivo n. 7__________ non sia mai stata rigettata;

che

in realtà, come si evince dalla sentenza n. __________ del Giudice di pace del

circolo di __________ allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, l’opposizione

in questione è stata rigettata in via provvisoria il successivo 22 ottobre 2013;

che

al riguardo la ricorrente nulla obietta né ha ritenuto utile smentire le

osservazioni dell’Ufficio e dell’escutente, intimatele il 3 aprile 2014;

che

essendo le censure infondate, il ricorso va quindi respinto;

che

non si riscuotono spese né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.