15.2014.37
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16 aprile 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.37
Lugano
16 aprile 2014
CJ/ec/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 17 marzo 2014 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. 1__________ emessa quale
proseguimento dell’esecuzione n. 7__________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti (UEF) di __________, promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
con precetto esecutivo n. 7__________ dell’UEF di __________, PI 1 ha escusso RI
1 per l’incasso di fr. 3’196.60 oltre interessi e spese;
Considerandi
che
avendo nel frattempo l’escussa spostato la propria sede a __________, il 25
febbraio 2014 la società escutente ha chiesto e ottenuto dal nuovo ufficio
competente (art. 53 LEF) – l’CO 1 – l’emissione della comminatoria di
fallimento contrassegnata con un numero (1__________) proprio di quell’ufficio;
che
il ricorso in esame, debitamente motivato e firmato dalla destinataria
dell’atto impugnato, è stato interposto tempestivamente (art. 17 cpv. 2 LEF) ed
è quindi ammissibile;
che
nel ricorso l’escussa sostiene di non avere ricevuto il precetto esecutivo
all’origine dell’esecuzione in cui è stata emessa la comminatoria di fallimento
impugnata;
che
la ricorrente ammette però di avere ricevuto il precetto esecutivo n. 7__________
dell’UEF __________;
che
essa, se necessario, informandosi presso l’CO 1 avrebbe potuto agevolmente verificare
che la comminatoria contestata era stata emessa quale proseguimento
dell’esecuzione n. 7__________;
che
riferendosi a un estratto esecutivo rilasciato dall’UEF __________ Bellinzona
il 18 ottobre 2013, la ricorrente sostiene che la sua opposizione al precetto
esecutivo n. 7__________ non sia mai stata rigettata;
che
in realtà, come si evince dalla sentenza n. __________ del Giudice di pace del
circolo di __________ allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione, l’opposizione
in questione è stata rigettata in via provvisoria il successivo 22 ottobre 2013;
che
al riguardo la ricorrente nulla obietta né ha ritenuto utile smentire le
osservazioni dell’Ufficio e dell’escutente, intimatele il 3 aprile 2014;
che
essendo le censure infondate, il ricorso va quindi respinto;
che
non si riscuotono spese né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.