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Decisione

15.2014.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 giugno 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla predetta domanda, il 13 marzo 2013 l’UEF ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escusso in Italia

mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Non avendo il debitore ritirato

la raccomandata, la stessa è stata ritornata all’organo esecutivo con l’indicazione

“al mittente compiuta giacenza”.

C. In

data 31 maggio 2013 l’Ufficio ha quindi inoltrato alla Corte d’appello di __________

una domanda rogatoria ai fini della notifica dell’atto esecutivo. L’autorità

estera ha ricevuto tale domanda il 5 giugno 2013.

D. Non

avendo ricevuto alcuna notizia dall’autorità rogata, su richiesta della

procedente l’UEF ha pubblicato il precetto esecutivo sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio n. __________ del __________ e sul Foglio ufficiale

cantonale n. __________ del __________.

E. Avendo

l’escutente chiesto successivamente la realizzazione del pegno, il 13 marzo

2014 l’organo esecutivo ha trasmesso al debitore il relativo avviso mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale è pervenuta all’escusso il 28 marzo

2014. Dopo aver preso contatto telefonico con l’Ufficio, il 31 marzo 2014 l’escusso

ha ottenuto copia del precetto esecutivo per e-mail.

F. Con

ricorso del 1° aprile 2014 il debitore si aggrava contro la notifica del

precetto esecutivo in via edittale, chiedendo una nuova emanazione e

notificazione dell’atto esecutivo, nonché la restituzione del termine per l’esercizio

di un’eventuale opposizione.

G. Con

ordinanza 9 aprile 2014 il Presidente di questa Camera ha concesso d’ufficio

effetto sospensivo al gravame.

H. Con

osservazioni del 18 aprile 2014 la procedente postula che il ricorso sia

dichiarato irricevibile per tardività e, in subordine, che sia respinto, mentre

l’UEF con osservazioni 28 aprile 2014 si rimette al giudizio della Camera, pur

ritenendo di aver agito correttamente.

Considerandi

in diritto: 1. Nelle

proprie osservazioni, la resistente contesta anzitutto la tempestività del

gravame. A suo parere, il debitore non poteva non sapere di essere stato

escusso già prima del 20 marzo 2014, giorno in cui sua moglie B__________, anch’essa

escussa in qualità di debitrice solidale e terza proprietaria del pegno, ha proposto

alla procedente un incontro in relazione alla domanda di realizzazione del

pegno, circostanza che avrebbe poi riferito al marito. Interposto soltanto il

1° aprile 2014, secondo la banca il ricorso è pertanto tardivo.

La

prova della notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta

spetta all’organo esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2,

117.

III 13 consid. 5c). Nel caso specifico, a prescindere dal fatto che non

risulta dagli atti che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di quanto

intrapreso da sua moglie – almeno non prima del 28 marzo 2014 (cfr. ricorso

ad n. 10 e doc. 5 accluso alle osservazioni al ricorso) – non si deve dimenticare

che RI 1 e sua moglie sono oggetto di due distinte esecuzioni (n. __________ e

n. __________). Pertanto, anche nel caso in cui il ricorrente fosse stato informato

in precedenza dell’esecuzione promossa contro la moglie, ciò ancora non basterebbe

per ritenere ch’egli dovesse aspettarsi un’esecuzione promossa anche nei suoi confronti,

a maggior ragione se si considera che sua moglie è condebitrice solidale del

credito posto in esecuzione e unica proprietaria del pegno, sicché la banca escutente

avrebbe potuto anche scegliere di procedere unicamente nei confronti di lei.

Interposto il 1° aprile 2014, ovvero entro 10 giorni dalla notifica della

comunicazione della domanda di realizzazione, avvenuta il 28 marzo, il ricorso

è dunque in principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Nel

ricorso, l’insorgente lamenta un vizio procedurale nella notificazione del

precetto esecutivo emesso nei suoi confronti. Egli osserva che, essendo

domiciliato in Italia, non poteva esser tenuto all’obbligo di consultare un

albo/foglio pubblico esposto in un territorio (Stato) diverso da quello del suo

domicilio, né potevano essere applicate le disposizioni previste dall’art. 66

cpv. 4 n. 1 e 2 LEF, la notificazione non essendo stata impossibile, ma solo viziata

dal profilo procedurale. Da parte sua, la resistente è del parere che sulle modalità

di notifica va riconosciuto all’CO 1 un diligente espletamento delle formalità

richieste dalle norme di diritto internazionale e che l’attitudine processuale

del ricorrente realizza gli estremi dell’abuso di diritto. L’Ufficio si limita

a rilevare in sintesi di aver proceduto alla pubblicazione del precetto, poiché

dopo due mesi di attesa l’autorità rogata non aveva ancora provveduto a notificare

l’atto in questione.

2.1

La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un

locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa

per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un

trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale

deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66). Nei

rapporti tra la Svizzera e l’Italia vige la Convenzione dell’Aia del 15

novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli

atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131),

che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti

esecutivi nella misura in cui non vertono su debiti di diritto pubblico (Jeanneret/Lembo, ibidem). Avendo

l’Italia rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche

la notifica di atti esecutivi per posta (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1°

febbraio 2010, consid. 4, RtiD 2011 I 741 n. 48c).

Qualora

tramite la procedura prevista dall’art. 66 cpv. 3 LEF non sia possibile

notificare l’atto esecutivo in un termine ragionevole, la notificazione si fa

mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio

ufficiale cantonale (art. 66 cpv. 4 n. 3 e 35 cpv. 1 LEF). La dottrina

considera ragionevole un termine di 1 a 3 mesi per i paesi europei e di almeno

6.

mesi per gli altri stati (Angst, op. cit., n. 23 ad art. 66 LEF; Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 22 ad art. 66).

In particolare, secondo le indicazioni dell’Ufficio federale della giustizia

(UFG), in Italia la procedura di notifica in via rogatoria può durare da 2 a 6 mesi (v. www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex/italia.html). Ad ogni modo, la notificazione edittale è

la soluzione estrema; non può farvisi capo prima che il creditore e l’ufficio

delle esecuzioni abbiano effettuato tutte le ricerche adeguate alla situazione

di fatto per reperire un indirizzo ove possa essere eseguita la notificazione

al debitore (DTF 136 III 571 consid. 5; 112 III 6 consid. 4; sentenza della CEF 15.2013.110 del 7

febbraio 2014, consid. 3.1).

2.2

Nel

caso in rassegna, l’Ufficio ha agito correttamente laddove ha dapprima tentato di

notificare il precetto esecutivo al domicilio del debitore in Italia mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno e ha poi presentato alla Corte d’appello

del Tribunale di __________ una domanda rogatoria fondata sulla CLA65. Altrettanto

non può dirsi invece per la successiva notifica in via edittale. Visto il

carattere eccezionale di tale modo di notifica, a cui far capo solo quale ultima

ratio, l’UEF avrebbe dapprima dovuto sollecitare l’autorità rogata italiana

almeno una volta. D’altronde, un lasso di tempo di circa 2 mesi dalla ricezione

della rogatoria da parte dell’autorità estera richiesta (più precisamente dal 5

giugno al 2 agosto 2013 [cfr. doc. 5 e 6 allegati alle osservazioni 28 aprile

2014.

dell’Ufficio]) non appare ancora, nelle relazioni con l’Italia (sopra

consid. 2.1), così eccezionale da giustificare la notifica del precetto mediante

pubblicazione. Ne discende che la notificazione in via edittale è avvenuta in maniera

irregolare.

3.

Tenuto conto di quanto precede, occorre ora determinare quali sono le sanzioni legate a una notificazione scorretta.

3.1

La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio

sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è

mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità

può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio

inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto

del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101

consid. 2; 110 III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare

ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale

federale 5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5

febbraio 2008, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014,

consid. 4.1). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso non si

giustifica di annullare la notifica irregolare né di ordinare una nuova notificazione,

che non fornirebbe all’escusso alcun ragguaglio supplementare sull’esecuzione

promossa nei suoi confronti (DTF 112 III 81 consid. 2).

3.2

Nel caso di specie, già si è detto che la notificazione del precetto

esecutivo non ha avuto luogo conformemente alla legge (cfr. sopra consid.

2.

). Ciononostante, l’escusso ha potuto prendere conoscenza del contenuto del

precetto nel momento in cui ne ha ricevuto copia per e-mail dall’Ufficio,

ovvero il 31 marzo 2014 (cfr. ricorso, pag. 1, punto 1). Una nuova e

regolare notifica dell’atto in questione non fornirebbe pertanto al debitore

alcuna informazione supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti, sicché

non può essere dato seguito alla richiesta di nuovamente emanare e notificare l’atto

esecutivo. Avendo RI 1 ricorso tempestivamente contro l’irregolare notifica del

precetto esecutivo e ottenuto l’effetto sospensivo, si giustifica però di assegnargli

d’ufficio un termine di 20 giorni per interporvi opposizione, a decorrere dalla

notifica della presente sentenza, tenuto conto del fatto ch’egli è domiciliato

all’estero (art. 33 cpv. 2 LEF). Diventa così senza oggetto la richiesta di

restituzione del termine di opposizione, che del resto presuppone, contrariamente

a quanto si è verificato nella fattispecie, che il termine sia regolarmente

scaduto (Erard, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 19 ad art. 33

LEF). Poiché prematura, va infine annullata la

comunicazione della domanda di realizzazione del 13 marzo 2014, avvenuta il 28

marzo 2014.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto nel senso del

considerando 3.2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di

conseguenza è annullata la comunicazione della domanda di realizzazione del 13

marzo 2014.

1.2 A

RI 1 è assegnato un termine di 20 giorni dalla notifica della presente sentenza

per eventualmente interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________ e comunicarla

all’CO 1.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–(per raccomanda

internazionale con attestazione di ricevuta);

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.