15.2014.4
Continuazione dell'esecuzione in caso di presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell'opposizione
3 febbraio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.4
Lugano
3 febbraio 2014
CC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
giudice delegato
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio 2014 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 25 novembre
2013 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI
1
viste le osservazioni 28 gennaio 2014 dell’CO 1,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
sentenza 25 luglio 2013 il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha condannato
RI 1 a pagare a PI 1 fr. 650.– oltre interessi e spese, rigettando in via
definitiva l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________
emesso dall’CO 1 su domanda di PI 1 per il medesimo importo;
che
sulla scorta della predetta sentenza, con domanda 3 settembre 2013 PI 1 ha
chiesto il proseguimento dell’esecuzione;
che il
25 novembre 2013 l’Ufficio ha emesso nei confronti dell’escussa il verbale di
pignoramento per un importo di fr. 997.–, comprensivo di interessi e spese;
che
con ricorso 8 gennaio 2014 l’escussa chiede l’annullamento del verbale di
pignoramento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, sostenendo
di aver impugnato la sentenza del Giudice di pace dinanzi alla Camera civile
dei reclami del Tribunale d’appello con reclamo 13 settembre 2013, sicché non
sarebbe possibile continuare l’esecuzione sino a decisione sul reclamo;
che
con decreto 14 gennaio 2014 il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
Considerandi
che con
osservazioni 28 gennaio 2014 l’Ufficio postula la reiezione del gravame,
rilevando che per l’art. 325 CPC il reclamo non impedisce l’esecutività della
decisione impugnata, ragione per cui il procedente era legittimato a chiedere
il proseguimento dell’esecuzione;
che in
caso di opposizione al precetto esecutivo, l’escutente può chiedere la
continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che
tolga espressamente l’opposizione (cfr. art. 79 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 22, n. 2; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. 1, 2a ed., 2010, n. 33 ad art. 79 LEF);
che di
regola, una decisione diventa esecutiva nel momento in cui passa formalmente in
giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), ciò che avviene quando non può più
essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale
svizzero, pag. 6754 ad art. 334);
che in
tal senso, mentre la decisione suscettibile di appello – rimedio giuridico ordinario
(art. 308 e segg. CPC) – non acquisisce forza di cosa giudicata e non diventa
immediatamente esecutiva (art. 315 cpv. 1 CPC), la decisione impugnabile
mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC passa in giudicato e
diventa immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) (sentenza del Tribunale
federale 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1);
che la
semplice presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto
dell’opposizione non impedisce pertanto la continuazione dell’esecuzione (Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der
Schweizerischen ZPO, 2012, § 14, pagg. 110-111; cfr. anche Staehelin, ibidem e DTF 126 III 479
consid. 2), a meno che l’autorità giudiziaria superiore abbia conferito effetto
sospensivo al gravame, precludendo in tal modo l’esecutività della decisione
impugnata (art. 325 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. a CPC);
che,
nel caso in rassegna, la ricorrente ha effettivamente impugnato la sentenza 25
luglio 2013 del Giudice di pace del Circolo di Acquarossa mediante reclamo ai
sensi degli art. 319 e segg. CPC dinanzi alla Camera civile dei reclami (inc.
n. 16.2013.39);
che tuttavia
la ricorrente neppure ha chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al
proprio gravame (doc. 1), sicché la sentenza impugnata è divenuta esecutiva a
partire dalla sua intimazione alle parti;
che
stando così le cose, l’escutente era senz’altro legittimato a chiedere il
proseguimento dell’esecuzione e l’Ufficio a procedere al pignoramento dei beni
dell’escussa;
che ad
ogni modo, qualora l’autorità giudiziaria superiore dovesse in seguito annullare
la sentenza del Giudice di pace o conferirle effetto sospensivo, l’escussa
potrà chiedere direttamente all’Ufficio di annullare ogni atto consecutivo alla
sentenza, compreso il pignoramento dei suoi beni (cfr. DTF 130 III 657 segg.),
e questo senza la necessità di presentare un’azione di annullamento ai sensi
dell’art. 85 LEF (cfr. Vock/Müller,
ibidem; Staehelin, op. cit., n. 37
ad art. 79 LEF; DTF 56 III 151);
che
alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;
che non
si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 79 e
88 LEF, 325 e 336 CPC, 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice delegato Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.