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Decisione

15.2014.4

Continuazione dell'esecuzione in caso di presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto dell'opposizione

3 febbraio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.4

Lugano

3 febbraio 2014

CC/cj/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

giudice delegato

vicecancelliere:

Cortese

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio 2014 di

RI

1

contro

l’operato

dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 25 novembre

2013 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI

1

viste le osservazioni 28 gennaio 2014 dell’CO 1,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con

sentenza 25 luglio 2013 il Giudice di pace del Circolo di Acquarossa ha condannato

RI 1 a pagare a PI 1 fr. 650.– oltre interessi e spese, rigettando in via

definitiva l’opposi­zione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________

emesso dall’CO 1 su domanda di PI 1 per il medesimo importo;

che

sulla scorta della predetta sentenza, con domanda 3 settembre 2013 PI 1 ha

chiesto il proseguimento dell’esecuzione;

che il

25 novembre 2013 l’Ufficio ha emesso nei confronti dell’escus­sa il verbale di

pignoramento per un importo di fr. 997.–, comprensi­vo di interessi e spese;

che

con ricorso 8 gennaio 2014 l’escussa chiede l’annullamento del verbale di

pignoramento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, sostenendo

di aver impugnato la sentenza del Giudice di pace dinanzi alla Camera civile

dei reclami del Tribunale d’appello con reclamo 13 settembre 2013, sicché non

sarebbe possibile continuare l’esecuzione sino a decisione sul reclamo;

che

con decreto 14 gennaio 2014 il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

Considerandi

che con

osservazioni 28 gennaio 2014 l’Ufficio postula la reiezione del gravame,

rilevando che per l’art. 325 CPC il reclamo non impedisce l’esecutività della

decisione impugnata, ragione per cui il procedente era legittimato a chiedere

il proseguimento dell’esecuzione;

che in

caso di opposizione al precetto esecutivo, l’escutente può chiedere la

continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che

tolga espressamente l’opposizione (cfr. art. 79 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 22, n. 2; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. 1, 2a ed., 2010, n. 33 ad art. 79 LEF);

che di

regola, una decisione diventa esecutiva nel momento in cui passa formalmente in

giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), ciò che avviene quando non può più

essere impugnata mediante un rimedio giuridico ordinario (cfr. Messaggio del Consiglio

federale del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale

svizzero, pag. 6754 ad art. 334);

che in

tal senso, mentre la decisione suscettibile di appello – rimedio giuridico ordinario

(art. 308 e segg. CPC) – non acquisisce forza di cosa giudicata e non diventa

immediatamente esecutiva (art. 315 cpv. 1 CPC), la decisione impugnabile

mediante reclamo ai sensi degli art. 319 e segg. CPC passa in giudicato e

diventa immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) (sentenza del Tribunale

federale 5A_866/2012 del 1° febbraio 2013 consid. 4.1);

che la

semplice presentazione di un reclamo contro la decisione di rigetto

dell’opposizione non impedisce pertanto la continuazione dell’esecuzione (Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der

Schweizerischen ZPO, 2012, § 14, pagg. 110-111; cfr. anche Stae­helin, ibidem e DTF 126 III 479

consid. 2), a meno che l’autorità giudiziaria superiore abbia conferito effetto

sospensivo al gravame, precludendo in tal modo l’esecutività della decisione

impugnata (art. 325 cpv. 2 e 336 cpv. 1 lett. a CPC);

che,

nel caso in rassegna, la ricorrente ha effettivamente impugnato la sentenza 25

luglio 2013 del Giudice di pace del Circolo di Acquarossa mediante reclamo ai

sensi degli art. 319 e segg. CPC dinanzi alla Camera civile dei reclami (inc.

n. 16.2013.39);

che tuttavia

la ricorrente neppure ha chiesto il conferimento dell’ef­fetto sospensivo al

proprio gravame (doc. 1), sicché la sentenza impugnata è divenuta esecutiva a

partire dalla sua intimazione alle parti;

che

stando così le cose, l’escutente era senz’altro legittimato a chiedere il

proseguimento dell’esecuzione e l’Ufficio a procedere al pignoramento dei beni

dell’escussa;

che ad

ogni modo, qualora l’autorità giudiziaria superiore dovesse in seguito annullare

la sentenza del Giudice di pace o conferirle effetto sospensivo, l’escussa

potrà chiedere direttamente all’Ufficio di annullare ogni atto consecutivo alla

sentenza, compreso il pignoramento dei suoi beni (cfr. DTF 130 III 657 segg.),

e questo senza la necessità di presentare un’azione di annullamento ai sensi

dell’art. 85 LEF (cfr. Vock/Müller,

ibidem; Staehelin, op. cit., n. 37

ad art. 79 LEF; DTF 56 III 151);

che

alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che non

si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 79 e

88 LEF, 325 e 336 CPC, 61 e 62 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.