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Decisione

15.2014.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Facendo

seguito all’ordinanza 4 agosto 2014, con scritto del 26 agosto 2014 RI 1 ha

prodotto copia del conteggio di stipendio di C__________ del mese di luglio

2014.

L. Con

scritto 28 agosto 2014 PI 1 e PI 2 ribadiscono le proprie tesi, sostenendo

inoltre che RI 1 non ha comprovato che C__________ è la sua ex convivente e che

i due non vivono assieme.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia

al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19

consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3.Il

ricorrente si duole anzitutto che l’UEF non gli abbia riconosciuto alcuna spesa

di locazione per il fatto ch’egli abita presso i genitori, essendo separato

dalla convivente e madre dei suoi figli, C__________. Pur ammettendo di vivere

dai genitori, l’insorgente sostiene in particolare di provvedere a esborsi a

loro favore, che secondo lui corrispondono alla spesa per il canone di

locazione. A fronte di tale circostanza, egli è del parere che occorre conteggiare

perlomeno una spesa media per la locazione, che tenga conto anche degli spazi

necessari ad accogliere i propri figli nel quadro dell’esercizio del diritto di

visita. Ritiene in conclusione che possa essere computata una spesa mensile di fr. 850.–

per la locazione e di fr. 200.– per le spese accessorie.

Nelle

osservazioni al ricorso, PI 1 e PI 2 si oppongono alla predetta tesi, rilevando

che RI 1 risiede presso i genitori e pertanto non ha nessuna spesa di

locazione. Sennonché, nello scritto del 28 agosto 2014 le resistenti, senza

fondarsi su fatti nuovi, sostengono invece che RI 1 continua a vivere con C__________,

ciò che deducono dal certificato denominato “Stato di famiglia” (doc. 7) e

dalla procura (doc. 15) prodotti con il ricorso.

3.1 Le

allegazioni contenute nello scritto 28 agosto 2014 delle resistenti sono

discordanti con quanto addotto in precedenza nelle osservazioni al ricorso (“ad

oggi lo stesso [ricorrente] risiede dai genitori e quindi non ha nessuna

spesa”, pag. 3 ad 2) e non si fondano su fatti nuovi, ma sul certificato di

“Stato di famiglia” (doc. 7) e la procura (doc. 15) acclusi al ricorso. Ora è

di comune esperienza che in caso di trasloco le comunicazioni del cambiamento d’indirizzo

seguono spesso con un certo sfasamento, tanto più quando la nuova sistemazione

è solo provvisoria, come lo è generalmente un ritorno dai genitori dopo una

separazione. Gli indizi menzionati dalle resistenti non rimettono quindi in

discussione l’accertamento dell’Ufficio – che le resistenti hanno condiviso

fino al loro ultimo allegato –, fondato sull’interrogatorio dell’escusso (cfr. verbale

interno delle operazioni di sequestro del 1° aprile 2014, pag. 2), e confermato

dalle dichiarazioni di C__________ (doc. 3).

3.2 Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid.

2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale

entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF

121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle

dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei

giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio

2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di locazione

(v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF

n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto

2009 [detta in seguito “Tabella”]).

3.3 Nel

caso in rassegna, l’escusso si è limitato ad affermare di provvedere a esborsi

a favore dei genitori, senza produrre né all’UEF né all’autorità di vigilanza i

giustificativi che ne comprovano l’effettivo pagamento. Stando così le cose, va

confermata la decisione dell’organo esecutivo di non tenere conto di tali spese

nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, pro futuro,

un riesame del calcolo (sopra consid. 2), qualora dovesse poi dimostrare che le

spese in questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza

CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n.

62c) o di avere traslocato in un proprio alloggio non gratuito. Sotto

questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.

4. L’insorgente

chiede altresì che siano considerate nel minimo di esistenza le spese di

locazione che paga e ha sempre pagato alla compagna C__________, dalla quale

vive ora separato, ovvero € 900.– mensili, di cui circa € 150.– per spese

accessorie. Egli postula altresì che l’importo complessivo riconosciuto dall’UEF

a titolo di contributi alimentari per i figli S__________ e G__________, che

vivono con la madre, sia aumentato da fr. 490.– a fr. 1’000.–

mensili.

Le

resistenti, dal canto loro, contestano tali richieste, ritenendo che RI 1 non

ha comprovato di doversi far carico del canone di locazione della ex compagna. Per quanto attiene ai contributi di mantenimento

in favore dei figli minorenni, pur ritenendo che RI 1 non abbia dimostrato di

dovervi far fronte, le resistenti affermano che “non hanno inteso impugnare il

riconoscimento dei contributi di mantenimento verso i figli e non lo

faranno nemmeno in questa sede” (cfr. osservazioni 17 aprile 2014, pag. 6,

punto 7). Esse rilevano, nondimeno, che

nella prassi viene calcolato un contributo di mantenimento ai figli già

comprensivo del vitto e delle spese di locazione, sicché non è esigibile né

accettabile che il ricorrente voglia farsi accordare anche un contributo per le

spese di locazione. A loro dire, dev’es­sere dunque mantenuto e riconosciuto

un contributo per i figli di complessivi fr. 490.–.

4.1 Contributi

di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono

fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che l’escusso

provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà

anche per la durata del pignoramento (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a;

Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati accertati giudizialmente, gli

obblighi alimentari possono, in principio, entrare in linea di conto nel

computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso dimostra che ne sono

realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione,

separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono indispensabili al creditore

alimentare (p. es. coniuge e/o figli del debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e

se sono e saranno effettivamente pagati dal debitore durante l’intero periodo

del pignoramento (v. sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid.

5.2 e riferimenti citati).

4.2 Nella

fattispecie, va anzitutto rilevato che, a prescindere da un lapsus

riscontrato nel ricorso (a pag. 4 in fondo), C__________ non è la moglie, bensì

l’ex convivente dell’insorgente (cfr. verbale interno di sequestro 1°

aprile 2014 e doc. 3). Ciò premesso, l’obbligo di RI 1 di provvedere al

sostentamento di quest’ultima, assumendone il canone di locazione, non può fondarsi

su un vincolo matrimoniale e neppure risulta essere stato accertato

giudizialmente. Il ricorrente, d’altronde, nemmeno ha allegato di essere obbligato

per legge a mantenere l’ex compagna, né tantomeno che il suo contributo le sia

indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF. In tali circostanze, la decisione dell’UEF di non riconoscere alcun

importo a titolo di contributo alimentare a favore dell’ex convivente del

ricorrente merita dunque conferma.

4.3 Per

quanto attiene agli alimenti per i figli, sebbene anche in tal caso agli atti

non figuri alcuna decisione giudiziale, ove sia dato un rapporto di filiazione

l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli sorge per legge

sia secondo il diritto svizzero (art. 276 CC) sia secondo quello italiano

(art. 315bis CCit). Nel caso di specie è pacifico che RI 1 è il

padre di S__________ (2010) e G__________ (2013) (v. certificato denominato

“Stato di famiglia” prodotto con il ricorso, doc. 7). Egli è pertanto tenuto a

provvedere al loro debito mantenimento. L’estensione di tale obbligo è disciplinata

in modo pressoché analogo in entrambi i predetti ordinamenti giuridici, ovvero

in funzione delle possibilità di ciascun genitore (cfr. art. 285 CC e

316bis CCit).

a) Dal

profilo del diritto esecutivo, l’importo massimo riconosciuto per il

mantenimento dei figli è di fr. 400.– per ogni figlio fino a 10 anni e di fr. 600.–

per ogni figlio oltre 10 anni (cfr. Tabella, punto I/4). Avendo RI 1 due

figli minori di 10 anni (doc. 5), i costi di mantenimento ammonterebbero a fr. 800.–.

Da tale cifra va però dedotto il 10%, i figli abitando in Italia (cfr. sentenza

della CEF 15.2000.147 del 15 novembre 2000, consid. 4). All’importo di fr. 720.–

occorre aggiungere una partecipazione alle spese di alloggio dei figli onde

tener conto del fatto che gli stessi non vivono con il debitore sequestrato,

contrariamente all’ipotesi su cui si fonda la Tabella, secondo la quale le

spese di locazione, compresa la quota corrispondente alle camere dei figli,

sono interamente computate nel minimo vitale dei genitori. Orbene, secondo la

giurisprudenza in materia di diritto di famiglia, nei costi comuni di

mantenimento dei figli rientra una quota del canone di locazione pagato dal

genitore con cui vivono di un terzo per il primogenito e di un quarto per il

secondo, ove i figli siano due (v. sentenza della I CCA 11.2011.94 del 7

aprile 2014, consid. 6). Le spese complessive di mantenimento così calcolate

vanno quindi sopportate da entrambi i genitori in proporzione delle rispettive

disponibilità (sopra, consid. 4.3).

b) Nella

fattispecie, i figli S__________ e G__________ vivono con la madre in un

alloggio il cui canone di locazione, comprensivo di spese accessorie, ammonta a

€ 900.–, ovvero a circa fr. 1’100.–. La partecipazione dei figli alle

spese di alloggio è dunque pari a circa fr. 640.– (7/12 di fr. 1’100.–). Tenuto conto del minimo di base di fr. 720.–,

si hanno quindi costi di mantenimento di fr. 1’360.– mensili a carico di entrambi

i genitori. Dagli atti emerge inoltre

che il figlio S__________ frequenta la scuola materna, la cui retta mensile

ammonta a € 106.25 (cfr. doc. 19), ovvero a circa fr. 130.–.

Trattandosi di una spesa di custodia del figlio che consente alla madre di

lavorare e di contribuire al mantenimento della prole, bisogna tenerne conto ai

fini del presente calcolo. Il contributo alimentare complessivo a carico dei genitori

sale pertanto a fr. 1’490.–. Tale cifra va ripartita in proporzione delle

rispettive possibilità dei genitori. Considerato che il reddito netto di RI 1 è

di fr. 3’437.45 (verbale interno delle operazioni di sequestro del 1°

Considerandi

aprile 2014, pag. 2) e quello di C__________ di fr. 2’419.70

(sopra, consid. 4.2), il contributo alimentare a favore dei figli va suddiviso

in ragione di circa il 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.

Ne consegue che RI 1 è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli per fr. 894.–

in luogo dei fr. 490.– riconosciuti dall’UEF. Il calcolo del minimo

esistenziale del ricorrente dev’essere quindi modificato in tal senso (sotto,

consid. 10).

5.

L’insorgente

postula inoltre il riconoscimento nel minimo esistenziale di una posta mensile

di spese mediche a suo carico, sostenendo di dover fare capo alle strutture

sanitarie del suo domicilio e assumersi i costi delle cure non gratuite,

malgrado sia cittadino italiano e, come tale, non tenuto al pagamento di un

premio di cassa malati obbligatorio. Come già esposto a proposito delle spese

di locazione (sopra consid. 3.1), anche per le spese mediche vige il principio

secondo cui nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto

le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF

121.

III 22, consid. 3a). Nel caso concreto, il ricorrente non specifica né

quantifica le spese mediche a suo carico e non rimborsate dallo Stato italiano,

omettendo di produrre qualsivoglia giustificativo al proposito. Ne discende che

il ricorso si rivela infondato anche sotto quest’aspetto.

6.

Il

ricorrente afferma altresì di dover provvedere alle cure del figlio S__________,

facendosi carico di spese ricorrenti non coperte dall’assicurazione malattia

italiana per condurlo al mare una volta al mese per due giorni consecutivi al

fine di curarne i bronchi. Chiede dunque che gli siano riconosciuti

€ 150.– mensili per trasferta e soggiorno per lui e suo figlio. Nemmeno

tale richiesta può tuttavia trovare accoglimento, il ricorrente limitandosi a dimostrare

la necessità delle cure del figlio attraverso il relativo certificato medico

(doc. 8), ma non il pagamento effettivo dell’importo da lui preteso. È comunque

fatta riserva, anche qui, della possibilità di una revisione (art. 93 cpv. 3

LEF) alle condizioni già esposte sopra (cfr. consid. 3.3).

7.

L’insorgente

contesta pure il computo quale minimo di base di fr. 1’080.– anziché di fr. 1’350.–,

previsti dalla Tabella (punto I/2) per il debitore monoparentale con obblighi

di mantenimento. Al riguardo basti dire che per “debitore monoparentale con

obblighi di mantenimento” s’intende il debitore single che vive con i propri

figli (cfr. Ochsner, in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 89 ad art. 93 LEF) e non il

debitore che vive da solo e ha obblighi di mantenimento nei confronti dei figli

che sono in cura dall’altro genitore, come è il caso del ricorrente. Ritenuto

inoltre che quest’ultimo lavora in Svizzera, ma risiede in Italia, si

giustifica una riduzione del 10% dell’importo base di fr. 1’200.– per

debitori che vivono da soli (v. sopra ad 4.3/a), come rettamente stabilito dall’UEF.

8.

Il

ricorrente, infine, reputa insufficiente i fr. 126.– riconosciuti dall’UEF

per le spese di trasferta con l’autoveicolo privato. Egli rileva in proposito

che i mezzi di trasporto pubblici dall’Italia alla Svizzera, oltre a non essere

praticabili per motivi da ricondurre alla mancanza di coincidenze e tempistiche

accettabili, non gli permettono la flessibilità e la disponibilità richieste

dal datore di lavoro P__________ di __________, ove svolge l’attività di metalmeccanico

a turni irregolari. Ritenendo necessario spostarsi con il proprio autoveicolo

per recarsi al lavoro, l’insorgente chiede dunque che gli venga computato un

importo di almeno fr. 450.– mensili che tenga conto del chilometraggio,

delle spese di leasing, delle tasse di circolazione e delle coperture assicurative.

Le

escutenti ritengono, al contrario, che il calcolo effettuato dall’UEF è più che

corretto. Secondo loro, considerato che RI 1 compie giornalmente circa 5.4 km per recarsi al lavoro e tornare a casa, che lavora per 6 giorni alla settimana e che il

dispendio al chilometro ammissibile e riconosciuto in Ticino, anche dalle

autorità fiscali, si attesta in fr. 0.70, il costo degli spostamenti

mensili a carico del debitore sequestrato ammonta a fr. 90.72. Aggiungendo

i costi legati alle assicurazioni varie dell’autoveicolo, le resistenti

concludono che l’importo di fr. 126.– stimato dall’UEF sia oltremodo

corretto e alquanto generoso. Esse rilevano altresì che, a prescindere dal

fatto che la documentazione attestante i presunti costi dell’autoveicolo (doc.

12) non possiede l’ufficialità richiesta, il ricorrente non può pretendere di

vedersi riconosciuto il pagamento di un leasing di € 476.50, pari a fr. 571.80,

ovvero al mantenimento di un’autovettura di lusso.

8.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio

della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2).

8.2

Nelle

osservazioni l’UEF rileva di aver calcolato le spese di trasferta in funzione

dei chilometri mensili percorsi dall’escusso per recarsi al lavoro, ovvero 126 km (6 km al giorno per 21 giorni lavorativi mensili), riconoscendo un importo di fr. 126.–

al mese. L’organo esecutivo non ha tuttavia spiegato quali spese fisse e

correnti ha considerato ai fini del suo calcolo. Non essendo contestato che il

ricorrente ha bisogno del proprio autoveicolo privato per recarsi al lavoro,

tutte le spese fisse e correnti connesse all’uso dello stesso devono essere

prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale, a

condizione che ne sia comprovato l’effettivo pagamento (sopra, consid. 8.1). In

particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing (Tabella, punto

II/7; Alfred Bühler, Betreibungs-

und prozessrechtliches Existenz­minimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652

ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla

benzina e all’usura, necessari per percorrere il tragitto da casa al lavoro.

Nel caso concreto, dagli atti risulta che le rate mensili di leasing a carico

dell’escusso ammontano a € 476.50 (cfr. doc. 12 e doc. 23 prodotto con la

domanda di assistenza giudiziaria), corrispondente a circa fr. 580.–. Egli

allega inoltre di pagare un premio di assicurazione responsabilità civile di

€ 100.09 mensili, ma il documento bancario cui si riferisce (doc. 12/3)

non indica alcuna causale. Tanto vale in tali circostanze calcolare i costi fissi

e variabili connessi all’uso dell’automobile secondo i parametri riconosciuti

dalla Camera, secondo cui per un veicolo di categoria media che percorre sui 15’000 km all’anno il costo unitario forfetario (senza ammortamento) è di fr. 0.50 al chilometro

(sentenza della CEF 15.2013.48 del 13 giugno 2013 consid. 2.3). Nel caso concreto,

i costi di trasferte professionali ammontano così a fr. 643.– (fr. 580.–

+ 0.50 x 126).

8.3

Non

si disconosce che il costo riconosciuto supera notevolmente l’importo minimo di

fr. 450.– preteso dal ricorrente, ma a parte il fatto che tale cifra è per

lui un minimo, ad ogni modo l’autorità di vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio

con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e – sotto

riserva dei casi di nullità (art. 22 LEF) – è vincolata solo alle loro

conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), per cui s’intende, nel caso di

un pignoramento di redditi, l’importo da pignorare e non le singole posizioni

del calcolo del minimo esistenziale (cfr. DTF 123 III 119 consid. 6d;

sentenza del Tribunale federale 5A_225/2010 del 2 novembre 2010, consid. 4.1, e

sotto consid. 9). Va d’altronde rilevato che, contrariamente a quanto allegano

le resistenti, il veicolo dell’escusso non è di lusso – è un __________ di un

valore a nuovo di € 22’439.23 (doc. 23) –, peraltro acquistato il 16 ottobre

2013, prima del sequestro. Sotto questo profilo, il ricorso merita dunque

accoglimento.

9.

Occorre

infine rilevare che nel computo del minimo d’esistenza l’UEF ha pure ammesso un

importo di fr. 200.– per spese diverse, sebbene RI 1 non abbia presentato

alcun documento giustificativo al riguardo. Tale spesa va dunque stralciata d’ufficio,

senza che ciò comporti una violazione del divieto del principio della reformatio

in peius (art. 22 LPR), che si applica solo all’esito finale (sentenza

della CEF 15.2002.92 del 26 agosto 2002 consid. 5; v. anche le sentenze citate

sopra al consid. 8.3), ritenuto che nel risultato la posizione del ricorrente

non è aggravata – anzi migliora – rispetto a quanto deciso originariamente dall’organo

esecutivo (sotto, consid. 10).

10.

Alla

luce dei motivi suesposti (sopra, consid. 4.3/b, 8.2 e 9), in parziale

accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UEF

va rettificato come segue:

Introiti

Reddito fr. 3’437.45

Totale fr 3’437.45

Minimo

d’esistenza

Importo

di base fr. 1’080.00

Alimenti

ai figli fr. 894.00

Spese

di trasferta fr. 643.00

Pasti

fuori domicilio fr. 211.00

Diversi fr. 0.00

Totale fr 2’828.00

Visto quanto precede, all’UEF dev’essere ordinato

di sequestrare la quota di salario di RI 1 eccedente il suo minimo d’e­sistenza

determinato in fr. 2’828.– mensili (anziché fr. 2’107.–).

11.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

12.

Con

istanza 20 agosto 2014 il ricorrente ha postulato l’ammissione all’assistenza

giudiziaria e al beneficio del gratuito patrocinio, sostenendo che con la

prevista trattenuta mensile di salario non è in grado di sopperire alle spese

giudiziarie e legali vincolate alla presente procedura esecutiva.

12.1

Visto

il principio della gratuità della procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. art.

20a cpv. 2 cifra 5 LEF), l’assistenza giudiziaria può essere concessa

solo nella forma del gratuito patrocinio, ragione per cui la richiesta del ricorrente

di essere ammesso all’assistenza giudiziaria con copertura delle spese e delle

tasse di giudizio si rivela priva d’oggetto. Per quanto attiene invece al

gratuito patrocinio, la sua ammissione è disciplinata dagli art. 117 e segg.

CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

(LAG; RL 3.1.1.7). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza,

il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di

ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal

principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale

necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le

questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse

conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza

del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122

III 392 consid. 3).

12.2

Nel

caso presente, ancor prima di esaminare se sono dati i presupposti

summenzionati, va rilevato che la domanda di gratuito patrocinio non è stata

presentata contestualmente all’atto di ricorso del 10 aprile 2014, ma soltanto

diversi mesi dopo, ovvero il 20 agosto 2014. Ora, stante il tenore dell’art.

119.

cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere concesso con

effetto retroattivo. Sono tuttavia riservati i casi in cui

l’istante è stato costretto a procedere in causa con urgenza, ossia senza preventivamente

potere raccogliere gli elementi necessari per motivare e introdurre un’istanza

di gratuito patrocinio (DTF 122 I 208 consid. 2f; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori],

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 485

i.f.; Emmel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª ed. 2013, n. 4 ad art. 119 CPC; Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 5 ad art. 119 CPC), o ancora l’evenienza in cui l’istante non

patrocinato da un avvocato non è a conoscenza del suo diritto al gratuito

patrocinio né avrebbe dovuto esserlo, il giudice non avendolo (tempestivamente)

informato al riguardo conformemente all’art. 97 CPC (DTF 122 I 205 consid. 2c; Emmel, ibidem; Rüegg, ibidem).

12.3

Nella

fattispecie non è data alcuna delle predette eccezioni. Anzitutto, il ricorrente

è patrocinato da un avvocato, il quale si presume sia a conoscenza del tenore

dell’art. 119 cpv. 4 CPC, e in secondo luogo, nonostante il breve termine di ricorso

di 10 giorni, il patrocinatore dell’insorgente era al corrente della situazione

finanziaria di quest’ultimo ed aveva a disposizione i documenti necessari alla

domanda di gratuito patrocinio già al momento in cui ha presentato il ricorso,

lo stesso vertendo invero sul calcolo del minimo esistenziale del suo

patrocinato. Ad ogni modo, il patrocinatore non ha spiegato perché ha atteso

oltre quattro mesi prima d’introdurre la domanda di gratuito patrocinio. A

fronte di tali circostanze, non si giustifica di accogliere la domanda con

effetto retroattivo. Ne discende che il ricorrente potrebbe essere ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio tutt’al più per gli atti che il suo

patrocinatore ha compiuto a partire dalla presentazione della domanda, ciò che

si riduce in concreto allo scritto 26 agosto 2014 e ai relativi contatti avuti

con il proprio legale. Considerato, tuttavia, che il patrocinatore si è

limitato a fare da tramite tra la Camera e il cliente per l’esecuzione dell’ordinanza

con cui è stato ingiunto a quest’ultimo di produrre i documenti

comprovanti il reddito e la sostanza attuale dell’ex convivente, in concreto

non era data la necessità oggettiva di patrocinio, l’insorgente potendo

procedere in questo caso anche con atti propri. Per tale ragione, la domanda di

gratuito patrocinio va dunque respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio di sequestrare la quota di salario di RI 1

eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2’828.–.

2. La

domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al beneficio del gratuito

patrocinio è respinta.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

***********************************

PROPOSTA

DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Sequestro di

salario. Minimo esistenziale. Canone di locazione. Contributi di mantenimento

all’ex convivente e ai figli comuni. Spese mediche. Spese di trasferta. Limiti

della reformatio in peius. Irretroattività della domanda di ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio.

Articoli

citati

LEF 20a

cpv. 2 n. 2, 93; CC 276; CPC 117 e 119 cpv. 4; LPR 22

Tipo sentenza

Nuovo

Riassunto

I costi di

mantenimento dei figli comuni di genitori separati sono a carico di entrambi

i genitori in proporzione delle rispettive disponibilità, anche se sono entrambi

domiciliati in Italia. Nei costi comuni di mantenimento dei figli rientra una

quota del canone di locazione pagato dal genitore con cui vivono di un terzo

per il primogenito e di un quarto per il secondo (consid. 4.3/a).

Se il veicolo

dell’escusso è riconosciuto indispensabile all’esercizio della sua

professione nel minimo esistenziale entrano in linea di conto anche le spese

di leasing (consid. 8.2).

L’autorità di

vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio con la collaborazione delle parti

(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e – sotto riserva dei casi di nullità (art.

22 LEF) – è vincolata solo alle loro conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 3

LEF), per cui s’intende, nel caso di un pignoramento di redditi, l’importo da

pignorare e non le singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale

(consid. 8.3). Anche il divieto del principio della reformatio in peius

si applica solo all’esito finale (consid. 9).

Stante il tenore

dell’art. 119 cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere

concesso con effetto retroattivo. Ciò è il caso per la domanda

di gratuito patrocinio presentata, senza motivo, oltre quattro mesi dopo l’atto

di ricorso (consid. 12.2).

Non

è data la necessità oggettiva di patrocinio per dar seguito a un’ordinanza

che si limita ad assegnare un termine per produrre la documentazione comprovante

il reddito e la sostanza attuale dell’ex convivente dell’interessato (consid.

12.2).