15.2014.43
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9 ottobre 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.43
Lugano
9
ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 10 aprile 2014 di
RI 1
(Italia)
(patrocinato dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio nell’esecuzione del sequestro decretato il 7 febbraio 2014 dal
Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti del ricorrente su
istanza di
PI 1, (Italia)
PI 2, (Italia)
(patrocinate dall’ PA 2,)
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di PI 1 e PI 2, con decreto 7 febbraio 2014 il Pretore della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro di ogni pretesa salariale di RI 1
nei confronti di P__________, sino a concorrenza del credito di fr. 9’844.52
oltre accessori fatto valere dalle istanti.
B. Nell’esecuzione
del sequestro, il 4 aprile 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Mendrisio ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di RI 1:
Introiti
Reddito fr. 3’437.45
Totale fr 3’437.45
Minimo
d’esistenza
Importo
di base fr. 1’080.00
Alimenti
ai figli fr. 490.00
Spese
di trasferta fr. 126.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Diversi fr. 200.00
Totale fr 2’107.00
C. Lo
stesso 4 aprile 2014 l’UEF ha emesso il verbale di sequestro e diffidato P__________
a versargli l’importo mensile eccedente il minimo esistenziale di RI 1.
D. Con
ricorso del 10 aprile 2014 RI 1 si è aggravato contro il calcolo del minimo
esistenziale, chiedendone l’annullamento e, in via subordinata, postulando la
retrocessione degli atti all’UEF affinché proceda a un nuovo calcolo che tenga
conto delle censure ricorsuali.
E. Sia
PI 1 e PI 2, con osservazioni del 17 aprile 2014, sia l’organo esecutivo, con
osservazioni 29 aprile 2014, postulano la reiezione del ricorso.
F. Con
osservazioni di replica del 16 maggio 2014 RI 1 ha ribadito le proprie
richieste.
G. Con
ordinanza 4 agosto 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a RI 1 un
termine di 20 giorni per produrre i documenti comprovanti il reddito e la
sostanza attuale della sua ex convivente C__________ al fine di verificare l’adeguatezza
dell’importo riconosciuto dall’UEF a titolo di contributi alimentari per i
figli comuni S__________ e G__________.
H. Con
istanza 20 agosto 2014 RI 1 chiede di essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con copertura delle spese, delle tasse di giudizio e del gratuito
patrocinio.
Fatti
I. Facendo
seguito all’ordinanza 4 agosto 2014, con scritto del 26 agosto 2014 RI 1 ha
prodotto copia del conteggio di stipendio di C__________ del mese di luglio
2014.
L. Con
scritto 28 agosto 2014 PI 1 e PI 2 ribadiscono le proprie tesi, sostenendo
inoltre che RI 1 non ha comprovato che C__________ è la sua ex convivente e che
i due non vivono assieme.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia
al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19
consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.Il
ricorrente si duole anzitutto che l’UEF non gli abbia riconosciuto alcuna spesa
di locazione per il fatto ch’egli abita presso i genitori, essendo separato
dalla convivente e madre dei suoi figli, C__________. Pur ammettendo di vivere
dai genitori, l’insorgente sostiene in particolare di provvedere a esborsi a
loro favore, che secondo lui corrispondono alla spesa per il canone di
locazione. A fronte di tale circostanza, egli è del parere che occorre conteggiare
perlomeno una spesa media per la locazione, che tenga conto anche degli spazi
necessari ad accogliere i propri figli nel quadro dell’esercizio del diritto di
visita. Ritiene in conclusione che possa essere computata una spesa mensile di fr. 850.–
per la locazione e di fr. 200.– per le spese accessorie.
Nelle
osservazioni al ricorso, PI 1 e PI 2 si oppongono alla predetta tesi, rilevando
che RI 1 risiede presso i genitori e pertanto non ha nessuna spesa di
locazione. Sennonché, nello scritto del 28 agosto 2014 le resistenti, senza
fondarsi su fatti nuovi, sostengono invece che RI 1 continua a vivere con C__________,
ciò che deducono dal certificato denominato “Stato di famiglia” (doc. 7) e
dalla procura (doc. 15) prodotti con il ricorso.
3.1 Le
allegazioni contenute nello scritto 28 agosto 2014 delle resistenti sono
discordanti con quanto addotto in precedenza nelle osservazioni al ricorso (“ad
oggi lo stesso [ricorrente] risiede dai genitori e quindi non ha nessuna
spesa”, pag. 3 ad 2) e non si fondano su fatti nuovi, ma sul certificato di
“Stato di famiglia” (doc. 7) e la procura (doc. 15) acclusi al ricorso. Ora è
di comune esperienza che in caso di trasloco le comunicazioni del cambiamento d’indirizzo
seguono spesso con un certo sfasamento, tanto più quando la nuova sistemazione
è solo provvisoria, come lo è generalmente un ritorno dai genitori dopo una
separazione. Gli indizi menzionati dalle resistenti non rimettono quindi in
discussione l’accertamento dell’Ufficio – che le resistenti hanno condiviso
fino al loro ultimo allegato –, fondato sull’interrogatorio dell’escusso (cfr. verbale
interno delle operazioni di sequestro del 1° aprile 2014, pag. 2), e confermato
dalle dichiarazioni di C__________ (doc. 3).
3.2 Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid.
2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo esistenziale
entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF
121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle
dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei
giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio
2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per le spese di locazione
(v. punto II/1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF
n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto
2009 [detta in seguito “Tabella”]).
3.3 Nel
caso in rassegna, l’escusso si è limitato ad affermare di provvedere a esborsi
a favore dei genitori, senza produrre né all’UEF né all’autorità di vigilanza i
giustificativi che ne comprovano l’effettivo pagamento. Stando così le cose, va
confermata la decisione dell’organo esecutivo di non tenere conto di tali spese
nel minimo vitale, ferma restando la facoltà di RI 1 di chiedere, pro futuro,
un riesame del calcolo (sopra consid. 2), qualora dovesse poi dimostrare che le
spese in questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza
CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n.
62c) o di avere traslocato in un proprio alloggio non gratuito. Sotto
questo profilo, il ricorso si rivela dunque infondato.
4. L’insorgente
chiede altresì che siano considerate nel minimo di esistenza le spese di
locazione che paga e ha sempre pagato alla compagna C__________, dalla quale
vive ora separato, ovvero € 900.– mensili, di cui circa € 150.– per spese
accessorie. Egli postula altresì che l’importo complessivo riconosciuto dall’UEF
a titolo di contributi alimentari per i figli S__________ e G__________, che
vivono con la madre, sia aumentato da fr. 490.– a fr. 1’000.–
mensili.
Le
resistenti, dal canto loro, contestano tali richieste, ritenendo che RI 1 non
ha comprovato di doversi far carico del canone di locazione della ex compagna. Per quanto attiene ai contributi di mantenimento
in favore dei figli minorenni, pur ritenendo che RI 1 non abbia dimostrato di
dovervi far fronte, le resistenti affermano che “non hanno inteso impugnare il
riconoscimento dei contributi di mantenimento verso i figli e non lo
faranno nemmeno in questa sede” (cfr. osservazioni 17 aprile 2014, pag. 6,
punto 7). Esse rilevano, nondimeno, che
nella prassi viene calcolato un contributo di mantenimento ai figli già
comprensivo del vitto e delle spese di locazione, sicché non è esigibile né
accettabile che il ricorrente voglia farsi accordare anche un contributo per le
spese di locazione. A loro dire, dev’essere dunque mantenuto e riconosciuto
un contributo per i figli di complessivi fr. 490.–.
4.1 Contributi
di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono
fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che l’escusso
provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà
anche per la durata del pignoramento (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a;
Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati accertati giudizialmente, gli
obblighi alimentari possono, in principio, entrare in linea di conto nel
computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso dimostra che ne sono
realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione,
separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono indispensabili al creditore
alimentare (p. es. coniuge e/o figli del debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e
se sono e saranno effettivamente pagati dal debitore durante l’intero periodo
del pignoramento (v. sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid.
5.2 e riferimenti citati).
4.2 Nella
fattispecie, va anzitutto rilevato che, a prescindere da un lapsus
riscontrato nel ricorso (a pag. 4 in fondo), C__________ non è la moglie, bensì
l’ex convivente dell’insorgente (cfr. verbale interno di sequestro 1°
aprile 2014 e doc. 3). Ciò premesso, l’obbligo di RI 1 di provvedere al
sostentamento di quest’ultima, assumendone il canone di locazione, non può fondarsi
su un vincolo matrimoniale e neppure risulta essere stato accertato
giudizialmente. Il ricorrente, d’altronde, nemmeno ha allegato di essere obbligato
per legge a mantenere l’ex compagna, né tantomeno che il suo contributo le sia
indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF. In tali circostanze, la decisione dell’UEF di non riconoscere alcun
importo a titolo di contributo alimentare a favore dell’ex convivente del
ricorrente merita dunque conferma.
4.3 Per
quanto attiene agli alimenti per i figli, sebbene anche in tal caso agli atti
non figuri alcuna decisione giudiziale, ove sia dato un rapporto di filiazione
l’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli sorge per legge
sia secondo il diritto svizzero (art. 276 CC) sia secondo quello italiano
(art. 315bis CCit). Nel caso di specie è pacifico che RI 1 è il
padre di S__________ (2010) e G__________ (2013) (v. certificato denominato
“Stato di famiglia” prodotto con il ricorso, doc. 7). Egli è pertanto tenuto a
provvedere al loro debito mantenimento. L’estensione di tale obbligo è disciplinata
in modo pressoché analogo in entrambi i predetti ordinamenti giuridici, ovvero
in funzione delle possibilità di ciascun genitore (cfr. art. 285 CC e
316bis CCit).
a) Dal
profilo del diritto esecutivo, l’importo massimo riconosciuto per il
mantenimento dei figli è di fr. 400.– per ogni figlio fino a 10 anni e di fr. 600.–
per ogni figlio oltre 10 anni (cfr. Tabella, punto I/4). Avendo RI 1 due
figli minori di 10 anni (doc. 5), i costi di mantenimento ammonterebbero a fr. 800.–.
Da tale cifra va però dedotto il 10%, i figli abitando in Italia (cfr. sentenza
della CEF 15.2000.147 del 15 novembre 2000, consid. 4). All’importo di fr. 720.–
occorre aggiungere una partecipazione alle spese di alloggio dei figli onde
tener conto del fatto che gli stessi non vivono con il debitore sequestrato,
contrariamente all’ipotesi su cui si fonda la Tabella, secondo la quale le
spese di locazione, compresa la quota corrispondente alle camere dei figli,
sono interamente computate nel minimo vitale dei genitori. Orbene, secondo la
giurisprudenza in materia di diritto di famiglia, nei costi comuni di
mantenimento dei figli rientra una quota del canone di locazione pagato dal
genitore con cui vivono di un terzo per il primogenito e di un quarto per il
secondo, ove i figli siano due (v. sentenza della I CCA 11.2011.94 del 7
aprile 2014, consid. 6). Le spese complessive di mantenimento così calcolate
vanno quindi sopportate da entrambi i genitori in proporzione delle rispettive
disponibilità (sopra, consid. 4.3).
b) Nella
fattispecie, i figli S__________ e G__________ vivono con la madre in un
alloggio il cui canone di locazione, comprensivo di spese accessorie, ammonta a
€ 900.–, ovvero a circa fr. 1’100.–. La partecipazione dei figli alle
spese di alloggio è dunque pari a circa fr. 640.– (7/12 di fr. 1’100.–). Tenuto conto del minimo di base di fr. 720.–,
si hanno quindi costi di mantenimento di fr. 1’360.– mensili a carico di entrambi
i genitori. Dagli atti emerge inoltre
che il figlio S__________ frequenta la scuola materna, la cui retta mensile
ammonta a € 106.25 (cfr. doc. 19), ovvero a circa fr. 130.–.
Trattandosi di una spesa di custodia del figlio che consente alla madre di
lavorare e di contribuire al mantenimento della prole, bisogna tenerne conto ai
fini del presente calcolo. Il contributo alimentare complessivo a carico dei genitori
sale pertanto a fr. 1’490.–. Tale cifra va ripartita in proporzione delle
rispettive possibilità dei genitori. Considerato che il reddito netto di RI 1 è
di fr. 3’437.45 (verbale interno delle operazioni di sequestro del 1°
Considerandi
aprile 2014, pag. 2) e quello di C__________ di fr. 2’419.70
(sopra, consid. 4.2), il contributo alimentare a favore dei figli va suddiviso
in ragione di circa il 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
Ne consegue che RI 1 è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli per fr. 894.–
in luogo dei fr. 490.– riconosciuti dall’UEF. Il calcolo del minimo
esistenziale del ricorrente dev’essere quindi modificato in tal senso (sotto,
consid. 10).
5.
L’insorgente
postula inoltre il riconoscimento nel minimo esistenziale di una posta mensile
di spese mediche a suo carico, sostenendo di dover fare capo alle strutture
sanitarie del suo domicilio e assumersi i costi delle cure non gratuite,
malgrado sia cittadino italiano e, come tale, non tenuto al pagamento di un
premio di cassa malati obbligatorio. Come già esposto a proposito delle spese
di locazione (sopra consid. 3.1), anche per le spese mediche vige il principio
secondo cui nel calcolo del minimo esistenziale entrano in considerazione soltanto
le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF
121.
III 22, consid. 3a). Nel caso concreto, il ricorrente non specifica né
quantifica le spese mediche a suo carico e non rimborsate dallo Stato italiano,
omettendo di produrre qualsivoglia giustificativo al proposito. Ne discende che
il ricorso si rivela infondato anche sotto quest’aspetto.
6.
Il
ricorrente afferma altresì di dover provvedere alle cure del figlio S__________,
facendosi carico di spese ricorrenti non coperte dall’assicurazione malattia
italiana per condurlo al mare una volta al mese per due giorni consecutivi al
fine di curarne i bronchi. Chiede dunque che gli siano riconosciuti
€ 150.– mensili per trasferta e soggiorno per lui e suo figlio. Nemmeno
tale richiesta può tuttavia trovare accoglimento, il ricorrente limitandosi a dimostrare
la necessità delle cure del figlio attraverso il relativo certificato medico
(doc. 8), ma non il pagamento effettivo dell’importo da lui preteso. È comunque
fatta riserva, anche qui, della possibilità di una revisione (art. 93 cpv. 3
LEF) alle condizioni già esposte sopra (cfr. consid. 3.3).
7.
L’insorgente
contesta pure il computo quale minimo di base di fr. 1’080.– anziché di fr. 1’350.–,
previsti dalla Tabella (punto I/2) per il debitore monoparentale con obblighi
di mantenimento. Al riguardo basti dire che per “debitore monoparentale con
obblighi di mantenimento” s’intende il debitore single che vive con i propri
figli (cfr. Ochsner, in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 89 ad art. 93 LEF) e non il
debitore che vive da solo e ha obblighi di mantenimento nei confronti dei figli
che sono in cura dall’altro genitore, come è il caso del ricorrente. Ritenuto
inoltre che quest’ultimo lavora in Svizzera, ma risiede in Italia, si
giustifica una riduzione del 10% dell’importo base di fr. 1’200.– per
debitori che vivono da soli (v. sopra ad 4.3/a), come rettamente stabilito dall’UEF.
8.
Il
ricorrente, infine, reputa insufficiente i fr. 126.– riconosciuti dall’UEF
per le spese di trasferta con l’autoveicolo privato. Egli rileva in proposito
che i mezzi di trasporto pubblici dall’Italia alla Svizzera, oltre a non essere
praticabili per motivi da ricondurre alla mancanza di coincidenze e tempistiche
accettabili, non gli permettono la flessibilità e la disponibilità richieste
dal datore di lavoro P__________ di __________, ove svolge l’attività di metalmeccanico
a turni irregolari. Ritenendo necessario spostarsi con il proprio autoveicolo
per recarsi al lavoro, l’insorgente chiede dunque che gli venga computato un
importo di almeno fr. 450.– mensili che tenga conto del chilometraggio,
delle spese di leasing, delle tasse di circolazione e delle coperture assicurative.
Le
escutenti ritengono, al contrario, che il calcolo effettuato dall’UEF è più che
corretto. Secondo loro, considerato che RI 1 compie giornalmente circa 5.4 km per recarsi al lavoro e tornare a casa, che lavora per 6 giorni alla settimana e che il
dispendio al chilometro ammissibile e riconosciuto in Ticino, anche dalle
autorità fiscali, si attesta in fr. 0.70, il costo degli spostamenti
mensili a carico del debitore sequestrato ammonta a fr. 90.72. Aggiungendo
i costi legati alle assicurazioni varie dell’autoveicolo, le resistenti
concludono che l’importo di fr. 126.– stimato dall’UEF sia oltremodo
corretto e alquanto generoso. Esse rilevano altresì che, a prescindere dal
fatto che la documentazione attestante i presunti costi dell’autoveicolo (doc.
12) non possiede l’ufficialità richiesta, il ricorrente non può pretendere di
vedersi riconosciuto il pagamento di un leasing di € 476.50, pari a fr. 571.80,
ovvero al mantenimento di un’autovettura di lusso.
8.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2).
8.2
Nelle
osservazioni l’UEF rileva di aver calcolato le spese di trasferta in funzione
dei chilometri mensili percorsi dall’escusso per recarsi al lavoro, ovvero 126 km (6 km al giorno per 21 giorni lavorativi mensili), riconoscendo un importo di fr. 126.–
al mese. L’organo esecutivo non ha tuttavia spiegato quali spese fisse e
correnti ha considerato ai fini del suo calcolo. Non essendo contestato che il
ricorrente ha bisogno del proprio autoveicolo privato per recarsi al lavoro,
tutte le spese fisse e correnti connesse all’uso dello stesso devono essere
prese in considerazione ai fini del calcolo del minimo esistenziale, a
condizione che ne sia comprovato l’effettivo pagamento (sopra, consid. 8.1). In
particolare, entrano in linea di conto le spese di leasing (Tabella, punto
II/7; Alfred Bühler, Betreibungs-
und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, pag. 657 ad bb e pag. 652
ad ee, 654-5 ad b), oltre ai costi legati alle assicurazioni del veicolo, alla
benzina e all’usura, necessari per percorrere il tragitto da casa al lavoro.
Nel caso concreto, dagli atti risulta che le rate mensili di leasing a carico
dell’escusso ammontano a € 476.50 (cfr. doc. 12 e doc. 23 prodotto con la
domanda di assistenza giudiziaria), corrispondente a circa fr. 580.–. Egli
allega inoltre di pagare un premio di assicurazione responsabilità civile di
€ 100.09 mensili, ma il documento bancario cui si riferisce (doc. 12/3)
non indica alcuna causale. Tanto vale in tali circostanze calcolare i costi fissi
e variabili connessi all’uso dell’automobile secondo i parametri riconosciuti
dalla Camera, secondo cui per un veicolo di categoria media che percorre sui 15’000 km all’anno il costo unitario forfetario (senza ammortamento) è di fr. 0.50 al chilometro
(sentenza della CEF 15.2013.48 del 13 giugno 2013 consid. 2.3). Nel caso concreto,
i costi di trasferte professionali ammontano così a fr. 643.– (fr. 580.–
+ 0.50 x 126).
8.3
Non
si disconosce che il costo riconosciuto supera notevolmente l’importo minimo di
fr. 450.– preteso dal ricorrente, ma a parte il fatto che tale cifra è per
lui un minimo, ad ogni modo l’autorità di vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio
con la collaborazione delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e – sotto
riserva dei casi di nullità (art. 22 LEF) – è vincolata solo alle loro
conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 3 LEF), per cui s’intende, nel caso di
un pignoramento di redditi, l’importo da pignorare e non le singole posizioni
del calcolo del minimo esistenziale (cfr. DTF 123 III 119 consid. 6d;
sentenza del Tribunale federale 5A_225/2010 del 2 novembre 2010, consid. 4.1, e
sotto consid. 9). Va d’altronde rilevato che, contrariamente a quanto allegano
le resistenti, il veicolo dell’escusso non è di lusso – è un __________ di un
valore a nuovo di € 22’439.23 (doc. 23) –, peraltro acquistato il 16 ottobre
2013, prima del sequestro. Sotto questo profilo, il ricorso merita dunque
accoglimento.
9.
Occorre
infine rilevare che nel computo del minimo d’esistenza l’UEF ha pure ammesso un
importo di fr. 200.– per spese diverse, sebbene RI 1 non abbia presentato
alcun documento giustificativo al riguardo. Tale spesa va dunque stralciata d’ufficio,
senza che ciò comporti una violazione del divieto del principio della reformatio
in peius (art. 22 LPR), che si applica solo all’esito finale (sentenza
della CEF 15.2002.92 del 26 agosto 2002 consid. 5; v. anche le sentenze citate
sopra al consid. 8.3), ritenuto che nel risultato la posizione del ricorrente
non è aggravata – anzi migliora – rispetto a quanto deciso originariamente dall’organo
esecutivo (sotto, consid. 10).
10.
Alla
luce dei motivi suesposti (sopra, consid. 4.3/b, 8.2 e 9), in parziale
accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo esistenziale effettuato dall’UEF
va rettificato come segue:
Introiti
Reddito fr. 3’437.45
Totale fr 3’437.45
Minimo
d’esistenza
Importo
di base fr. 1’080.00
Alimenti
ai figli fr. 894.00
Spese
di trasferta fr. 643.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Diversi fr. 0.00
Totale fr 2’828.00
Visto quanto precede, all’UEF dev’essere ordinato
di sequestrare la quota di salario di RI 1 eccedente il suo minimo d’esistenza
determinato in fr. 2’828.– mensili (anziché fr. 2’107.–).
11.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
12.
Con
istanza 20 agosto 2014 il ricorrente ha postulato l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e al beneficio del gratuito patrocinio, sostenendo che con la
prevista trattenuta mensile di salario non è in grado di sopperire alle spese
giudiziarie e legali vincolate alla presente procedura esecutiva.
12.1
Visto
il principio della gratuità della procedura di ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. art.
20a cpv. 2 cifra 5 LEF), l’assistenza giudiziaria può essere concessa
solo nella forma del gratuito patrocinio, ragione per cui la richiesta del ricorrente
di essere ammesso all’assistenza giudiziaria con copertura delle spese e delle
tasse di giudizio si rivela priva d’oggetto. Per quanto attiene invece al
gratuito patrocinio, la sua ammissione è disciplinata dagli art. 117 e segg.
CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
(LAG; RL 3.1.1.7). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza,
il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di
ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal
principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale
necessaria; può ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le
questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse
conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza
del Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122
III 392 consid. 3).
12.2
Nel
caso presente, ancor prima di esaminare se sono dati i presupposti
summenzionati, va rilevato che la domanda di gratuito patrocinio non è stata
presentata contestualmente all’atto di ricorso del 10 aprile 2014, ma soltanto
diversi mesi dopo, ovvero il 20 agosto 2014. Ora, stante il tenore dell’art.
119.
cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere concesso con
effetto retroattivo. Sono tuttavia riservati i casi in cui
l’istante è stato costretto a procedere in causa con urgenza, ossia senza preventivamente
potere raccogliere gli elementi necessari per motivare e introdurre un’istanza
di gratuito patrocinio (DTF 122 I 208 consid. 2f; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori],
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 485
i.f.; Emmel in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 4 ad art. 119 CPC; Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 5 ad art. 119 CPC), o ancora l’evenienza in cui l’istante non
patrocinato da un avvocato non è a conoscenza del suo diritto al gratuito
patrocinio né avrebbe dovuto esserlo, il giudice non avendolo (tempestivamente)
informato al riguardo conformemente all’art. 97 CPC (DTF 122 I 205 consid. 2c; Emmel, ibidem; Rüegg, ibidem).
12.3
Nella
fattispecie non è data alcuna delle predette eccezioni. Anzitutto, il ricorrente
è patrocinato da un avvocato, il quale si presume sia a conoscenza del tenore
dell’art. 119 cpv. 4 CPC, e in secondo luogo, nonostante il breve termine di ricorso
di 10 giorni, il patrocinatore dell’insorgente era al corrente della situazione
finanziaria di quest’ultimo ed aveva a disposizione i documenti necessari alla
domanda di gratuito patrocinio già al momento in cui ha presentato il ricorso,
lo stesso vertendo invero sul calcolo del minimo esistenziale del suo
patrocinato. Ad ogni modo, il patrocinatore non ha spiegato perché ha atteso
oltre quattro mesi prima d’introdurre la domanda di gratuito patrocinio. A
fronte di tali circostanze, non si giustifica di accogliere la domanda con
effetto retroattivo. Ne discende che il ricorrente potrebbe essere ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio tutt’al più per gli atti che il suo
patrocinatore ha compiuto a partire dalla presentazione della domanda, ciò che
si riduce in concreto allo scritto 26 agosto 2014 e ai relativi contatti avuti
con il proprio legale. Considerato, tuttavia, che il patrocinatore si è
limitato a fare da tramite tra la Camera e il cliente per l’esecuzione dell’ordinanza
con cui è stato ingiunto a quest’ultimo di produrre i documenti
comprovanti il reddito e la sostanza attuale dell’ex convivente, in concreto
non era data la necessità oggettiva di patrocinio, l’insorgente potendo
procedere in questo caso anche con atti propri. Per tale ragione, la domanda di
gratuito patrocinio va dunque respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio di sequestrare la quota di salario di RI 1
eccedente il suo minimo d’esistenza fissato in fr. 2’828.–.
2. La
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al beneficio del gratuito
patrocinio è respinta.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
***********************************
PROPOSTA
DI SCHEDA FINDINFO
Titolo
Sequestro di
salario. Minimo esistenziale. Canone di locazione. Contributi di mantenimento
all’ex convivente e ai figli comuni. Spese mediche. Spese di trasferta. Limiti
della reformatio in peius. Irretroattività della domanda di ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio.
Articoli
citati
LEF 20a
cpv. 2 n. 2, 93; CC 276; CPC 117 e 119 cpv. 4; LPR 22
Tipo sentenza
Nuovo
Riassunto
I costi di
mantenimento dei figli comuni di genitori separati sono a carico di entrambi
i genitori in proporzione delle rispettive disponibilità, anche se sono entrambi
domiciliati in Italia. Nei costi comuni di mantenimento dei figli rientra una
quota del canone di locazione pagato dal genitore con cui vivono di un terzo
per il primogenito e di un quarto per il secondo (consid. 4.3/a).
Se il veicolo
dell’escusso è riconosciuto indispensabile all’esercizio della sua
professione nel minimo esistenziale entrano in linea di conto anche le spese
di leasing (consid. 8.2).
L’autorità di
vigilanza deve accertare i fatti d’ufficio con la collaborazione delle parti
(art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) e – sotto riserva dei casi di nullità (art.
22 LEF) – è vincolata solo alle loro conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 3
LEF), per cui s’intende, nel caso di un pignoramento di redditi, l’importo da
pignorare e non le singole posizioni del calcolo del minimo esistenziale
(consid. 8.3). Anche il divieto del principio della reformatio in peius
si applica solo all’esito finale (consid. 9).
Stante il tenore
dell’art. 119 cpv. 4 CPC, il gratuito patrocinio non può, di regola, essere
concesso con effetto retroattivo. Ciò è il caso per la domanda
di gratuito patrocinio presentata, senza motivo, oltre quattro mesi dopo l’atto
di ricorso (consid. 12.2).
Non
è data la necessità oggettiva di patrocinio per dar seguito a un’ordinanza
che si limita ad assegnare un termine per produrre la documentazione comprovante
il reddito e la sostanza attuale dell’ex convivente dell’interessato (consid.
12.2).