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Decisione

15.2014.45

Rifiuto dell’ufficio dei fallimento di dare seguito a un decreto di fallimento senza preventiva esecuzione emesso contro una società già sciolta in precedenza per carenza degli organi prescritti dalla

12 giugno 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

seguito all’avvenuto anticipo delle spese di liquidazione, il 16 agosto 2013 l’Ufficio

dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato la continuazione della liquidazione

fallimentare in via sommaria. L’inventario e la graduatoria sono stati

depositati il 7 gennaio 2014.

C. Verosimilmente

allo scopo di creare la condizione oggettiva di punibilità (il fallimento) dei

reati fallimentari da esse imputati agli organi di PI 1 e segnalati al

Ministero pubblico con denuncia penale del 3 marzo 2014, il successivo 25 marzo

RI 1 e RI 2 hanno chiesto il fallimento della società senza preventiva

esecuzione. Statuendo con decisione 9 aprile 2014 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di PI 1 a far tempo dal 10 aprile 2014 (inc. __________). In data odierna la Camera ha respinto il reclamo

interposto il 17 aprile 2014 dall’ex amministratore unico di PI 1 contro la

predetta decisione (inc. 14.2014.78).

D. In

applicazione dell’art. 55 LEF che vieta lo svolgimento di due procedure

fallimentari nello stesso tempo contro lo stesso debitore, con provvedimento 10

aprile 2014 l’UF di Lugano ha deciso di non dare alcun seguito al decreto di

fallimento del giorno precedente.

E. Con

ricorso dell’11 aprile 2014 RI 1 e RI 2 chiedono l’annullamento della decisione

impugnata.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 10 aprile 2014 dall’UF di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Le

ricorrenti reputano il provvedimento impugnato inopportuno, illegale e

arbitrario, in quanto non dà seguito a una decisione giudiziaria. Rimproverano

all’UF di Lugano di avere erroneamente inteso la decisione del 26 marzo 2013

quale decisione di fallimento e di essersi limitato, all’udienza di fallimento

dell’8 aprile 2014, a osservare che PI 1 era già in fase di liquidazione. A parere

loro, “culmine della confusione e dell’arbitrio di UF – Lugano è, fra l’altro,

il richiamo […] del tutto inconferente e irrilevante dell’art. 55 LEF, unica

norma di legge citata”.

3. Secondo

l’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), l’atto di ricorso deve

Considerandi

contenere una motivazione, anche sommaria. Al riguardo non basta dire che il

provvedimento impugnato è inopportuno, illegale e/o arbitrario, occorre anche

spiegare perché.

Nel

caso specifico, le ricorrenti invocano sì il carattere giudiziario della

decisione a cui l’UF di Lugano rifiuta di dare seguito, ma l’art. 55 LEF citato

nel provvedimento impugnato prescrive appunto, ancorché implicitamente, la

mancata esecuzione del decreto di fallimento pronunciato mentre era già

pendente un’altra procedura di fallimento. Qualificare il richiamo a tale norma

come “del tutto inconferente e irrilevante” non è sufficiente, le ricorrenti avrebbero

inoltre dovuto indicare il motivo perché la stessa non dovrebbe applicarsi nel

caso concreto. Interpretando il testo del ricorso, tuttavia, se ne può desumere

che l’inapplicabilità dell’art. 55 LEF alle decisioni di scioglimento della

società e di liquidazione (giusta l’art. 731b CO) dipenderebbe dal fatto

che esse non sono decisioni di fallimento. Limitatamente a questa censura il

ricorso risulta ricevibile.

4.

In

sé, si può condividere che un’applicazione diretta dell’art. 55 LEF alle

decisioni di scioglimento è dubbia, già per il fatto che nelle previsioni dell’art.

55.

LEF non può rientrare una procedura – quella dell’art. 731b cpv. 1 n.

3.

CO – che non esisteva al momento della sua adozione. D’altronde, quest’ultima

norma non rinvia direttamente all’art. 55 LEF, bensì alle “prescrizioni applicabili

al fallimento”, ovvero agli art. 197 segg. LEF, senza contare che nell’ipotesi

in esame il luogo d’apertura delle due procedure è lo stesso, ovvero la sede

della società. Ciò nondimeno s’impone anche in siffatta costellazione un’applicazione

del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito all’art. 55

LEF (applicato per analogia), perché è concettualmente e praticamente esclusa la

gestione contemporanea di due procedure di liquidazione generali e collettive secondo

le regole del fallimento. Avendo entrambe le procedure, in fase di

liquidazione, lo stesso scopo e vertendo sugli stessi beni, non ha alcun senso

avviarle separatamente, creando costi inutili e difficoltà insormontabili,

specie allo stadio della ripartizione del provento della realizzazione.

5.

Del

resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che ove una

decisione di fallimento o di scioglimento con liquidazione della società passi

in giudicato prima di un’altra decisione di fallimento o di scioglimento,

quella non definitiva diventa “inefficace” (cfr. sentenze 5A_386/2010

del 12 aprile 2011, pubblicata in RtiD 2011 II 751 segg. n. 39c, consid. 1.2, e

5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.3). Orbene, in specie la

decisione di scioglimento pronunciata il 26 marzo 2013 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, è passata in giudicato addirittura prima che

venisse proposta l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione (v.

decisione odierna nell’inc. 14.2014.78 [sopra ad C], consid. 2.3).

6.

Da

quanto precede discende che il ricorso è infondato.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In

quanto ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Via al Fiume 7, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.