15.2014.45
Rifiuto dell’ufficio dei fallimento di dare seguito a un decreto di fallimento senza preventiva esecuzione emesso contro una società già sciolta in precedenza per carenza degli organi prescritti dalla
12 giugno 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.45
Lugano
12 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 11 aprile 2014 di
RI 1
RI 2
(entrambe
patrocinate dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di
Lugano, o meglio contro la decisione
10 aprile 2014 di non dare alcun seguito al decreto di fallimento emesso il 9
aprile dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di
PI 1 __________
(rappr. dall’Ufficio fallimenti del Distretto di
Lugano)
ritenuto
in fatto: A. Statuendo
sulle istanze 27 dicembre 2012 e 21 gennaio 2013 di RI 1 e RI 2, che si
professano creditrici di una pretesa di fr. 173'343.56 nei confronti di PI
1, accertato che quest’ultima società era priva di amministrazione e di recapito
statutario, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ne ha decretato il
26 marzo 2013 lo scioglimento nel senso dell’art. 731b CO e ordinato la
sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (inc. __________).
Fatti
B. In
seguito all’avvenuto anticipo delle spese di liquidazione, il 16 agosto 2013 l’Ufficio
dei fallimenti (UF) di Lugano ha pubblicato la continuazione della liquidazione
fallimentare in via sommaria. L’inventario e la graduatoria sono stati
depositati il 7 gennaio 2014.
C. Verosimilmente
allo scopo di creare la condizione oggettiva di punibilità (il fallimento) dei
reati fallimentari da esse imputati agli organi di PI 1 e segnalati al
Ministero pubblico con denuncia penale del 3 marzo 2014, il successivo 25 marzo
RI 1 e RI 2 hanno chiesto il fallimento della società senza preventiva
esecuzione. Statuendo con decisione 9 aprile 2014 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di PI 1 a far tempo dal 10 aprile 2014 (inc. __________). In data odierna la Camera ha respinto il reclamo
interposto il 17 aprile 2014 dall’ex amministratore unico di PI 1 contro la
predetta decisione (inc. 14.2014.78).
D. In
applicazione dell’art. 55 LEF che vieta lo svolgimento di due procedure
fallimentari nello stesso tempo contro lo stesso debitore, con provvedimento 10
aprile 2014 l’UF di Lugano ha deciso di non dare alcun seguito al decreto di
fallimento del giorno precedente.
E. Con
ricorso dell’11 aprile 2014 RI 1 e RI 2 chiedono l’annullamento della decisione
impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 10 aprile 2014 dall’UF di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Le
ricorrenti reputano il provvedimento impugnato inopportuno, illegale e
arbitrario, in quanto non dà seguito a una decisione giudiziaria. Rimproverano
all’UF di Lugano di avere erroneamente inteso la decisione del 26 marzo 2013
quale decisione di fallimento e di essersi limitato, all’udienza di fallimento
dell’8 aprile 2014, a osservare che PI 1 era già in fase di liquidazione. A parere
loro, “culmine della confusione e dell’arbitrio di UF – Lugano è, fra l’altro,
il richiamo […] del tutto inconferente e irrilevante dell’art. 55 LEF, unica
norma di legge citata”.
3. Secondo
l’art. 7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), l’atto di ricorso deve
Considerandi
contenere una motivazione, anche sommaria. Al riguardo non basta dire che il
provvedimento impugnato è inopportuno, illegale e/o arbitrario, occorre anche
spiegare perché.
Nel
caso specifico, le ricorrenti invocano sì il carattere giudiziario della
decisione a cui l’UF di Lugano rifiuta di dare seguito, ma l’art. 55 LEF citato
nel provvedimento impugnato prescrive appunto, ancorché implicitamente, la
mancata esecuzione del decreto di fallimento pronunciato mentre era già
pendente un’altra procedura di fallimento. Qualificare il richiamo a tale norma
come “del tutto inconferente e irrilevante” non è sufficiente, le ricorrenti avrebbero
inoltre dovuto indicare il motivo perché la stessa non dovrebbe applicarsi nel
caso concreto. Interpretando il testo del ricorso, tuttavia, se ne può desumere
che l’inapplicabilità dell’art. 55 LEF alle decisioni di scioglimento della
società e di liquidazione (giusta l’art. 731b CO) dipenderebbe dal fatto
che esse non sono decisioni di fallimento. Limitatamente a questa censura il
ricorso risulta ricevibile.
4.
In
sé, si può condividere che un’applicazione diretta dell’art. 55 LEF alle
decisioni di scioglimento è dubbia, già per il fatto che nelle previsioni dell’art.
55.
LEF non può rientrare una procedura – quella dell’art. 731b cpv. 1 n.
3.
CO – che non esisteva al momento della sua adozione. D’altronde, quest’ultima
norma non rinvia direttamente all’art. 55 LEF, bensì alle “prescrizioni applicabili
al fallimento”, ovvero agli art. 197 segg. LEF, senza contare che nell’ipotesi
in esame il luogo d’apertura delle due procedure è lo stesso, ovvero la sede
della società. Ciò nondimeno s’impone anche in siffatta costellazione un’applicazione
del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito all’art. 55
LEF (applicato per analogia), perché è concettualmente e praticamente esclusa la
gestione contemporanea di due procedure di liquidazione generali e collettive secondo
le regole del fallimento. Avendo entrambe le procedure, in fase di
liquidazione, lo stesso scopo e vertendo sugli stessi beni, non ha alcun senso
avviarle separatamente, creando costi inutili e difficoltà insormontabili,
specie allo stadio della ripartizione del provento della realizzazione.
5.
Del
resto, il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che ove una
decisione di fallimento o di scioglimento con liquidazione della società passi
in giudicato prima di un’altra decisione di fallimento o di scioglimento,
quella non definitiva diventa “inefficace” (cfr. sentenze 5A_386/2010
del 12 aprile 2011, pubblicata in RtiD 2011 II 751 segg. n. 39c, consid. 1.2, e
5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.3). Orbene, in specie la
decisione di scioglimento pronunciata il 26 marzo 2013 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, è passata in giudicato addirittura prima che
venisse proposta l’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione (v.
decisione odierna nell’inc. 14.2014.78 [sopra ad C], consid. 2.3).
6.
Da
quanto precede discende che il ricorso è infondato.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. In
quanto ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Via al Fiume 7, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.