15.2014.46
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24 luglio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.46
Lugano
24 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 17 aprile 2014 di
RI 1
(rappresentata dal curatore avv. RA 1, )
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione
n. __________ promossa da
PI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di RI 1, con decisione del 27 aprile 2011 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha ordinato l’amministrazione dell’eredità del defunto R__________,
designando quale amministratore il notaio avv. P__________ con l’incarico di
allestire in particolare un inventario assicurativo (inc. __________). Avendo RI
1 chiesto il beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 580 CC,
l’amministratore della successione si è poi pure occupato di compilare il
relativo inventario su delega del Pretore (inc. __________). Il 31 luglio
2012 RI 1 ha accettato la successione con beneficio d’inventario.
Fatti
B. Il
28 agosto 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Bellinzona una domanda di esecuzione per l’incasso di fr. 106'693.90 oltre
accessori, indicando quale debitore “Eredi fu R__________, __________,
rappresentato dall’amministratore della successione avv. __________ P__________”.
C. Dando
seguito alla predetta domanda, il 10 settembre 2013 l’UEF di Bellinzona ha
notificato il precetto esecutivo n. __________ all’avv. P__________, il quale
ha interposto opposizione. Avendo quest’ultimo ritirato in seguito
l’opposizione con scritto 17 febbraio 2014, su domanda della procedente l’organo
esecutivo gli ha trasmesso l’avviso di pignoramento il 3 aprile 2014.
D. Con
e-mail del 7 aprile 2014 l’avv. P__________ ha comunicato all’UEF che, chiusa
la procedura di beneficio d’inventario, l’eredità è stata accettata dall’unica
erede RI 1, rappresentata dal curatore ad hoc avv. RA 1. Alla luce di tale circostanza,
pur evidenziando che il suo ruolo è quello di amministratore dei beni della
successione, l’avv. P__________ ha chiesto all’organo esecutivo di verificare
la correttezza formale della procedura esecutiva, ritenendo che, con ogni
verosimiglianza, il rappresentante dell’erede è il curatore ad hoc anziché lui.
Preso atto di tale scritto, lo stesso giorno l’UEF ha inviato un nuovo avviso
di pignoramento a RI 1 per il tramite del suo curatore.
E. Con
ricorso del 17 aprile 2014 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto
esecutivo all’amministratore della successione, chiedendo, in via principale,
di accertare la nullità dell’esecuzione o di annullarla e, in subordine, di
restituirle il termine per formulare opposizione. Essa ha pure chiesto il
conferimento dell’effetto sospensivo, ciò che il presidente di questa Camera ha
concesso con ordinanza 23 aprile 2014.
F. Con
osservazioni 2 maggio 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso, così come
l’UEF con osservazioni 7 maggio 2014.
G. Con
scritto 21 maggio 2014 RI 1 ha chiesto un ulteriore scambio di allegati.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di
pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. In merito alla richiesta della ricorrente di
ordinare un ulteriore scambio di allegati, si osserva preliminarmente che
giusta l’art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) l’insorgente avrebbe dovuto
esercitare il diritto di replica immediatamente dopo la ricezione delle
osservazioni della controparte dell’UEF, avvenuta in concreto l’8 maggio 2014, in termini di tempo non superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12).
La richiesta di fissazione di un secondo scambio di allegati, presentata solo
il successivo 21 maggio, è pertanto tardiva e in quanto tale irricevibile.
3. Nel
ricorso, l’insorgente sostiene che il precetto esecutivo andava notificato a
lei, per il tramite di sua madre o del suo curatore, anziché all’amministratore
della successione fu R__________. Essa rileva in particolare che nella causa
inerente al rilascio del certificato ereditario che la vedeva opposta ad __________,
anch’essa figlia di R__________ e rappresentata in quella vertenza dalla madre PI
1, con sentenza del 5 aprile 2013 (inc. 11.2012.123) – ormai passata in
giudicato – la I Camera civile del Tribunale d’appello le ha formalmente
riconosciuto la qualità di erede unica. La ricorrente ritiene pertanto che con
l’accettazione da parte sua dell’eredità con beneficio d’inventario si sia
esaurito il compito dell’amministratore della successione, ragione per cui PI 1,
ben sapendo che non esisteva alcuna comunione ereditaria, avrebbe dovuto
indicare sulla domanda d’esecuzione l’erede unica, quale debitrice, e il
curatore avv. RA 1, quale rappresentante della stessa.
Da
parte sua, la resistente è del parere che l’incarico conferito al notaio avv. P__________
non è terminato, sicché l’esistenza di una curatela, in rappresentanza
dell’erede minorenne RI 1, rispettivamente il fatto che quest’ultima sia
Considerandi
l’unica erede secondo quanto indicato nel certificato ereditario, nulla muta al
fatto che – essendo attiva una misura di amministrazione della successione –
ogni atto deve correttamente essere notificato all’amministratore, unica
persona legittimata sia attivamente che passivamente a notificare o a ricevere atti
esecutivi che concernono la successione.
Nelle
proprie osservazioni, l’UEF ritiene, infine, di aver agito conformemente
all’art. 65 cpv. 3 LEF laddove ha notificato il precetto esecutivo
all’amministratore della successione. Rileva inoltre che, una volta esaurito il
compito dell’amministratore, ha notificato gli ulteriori atti esecutivi alla
ricorrente, nella sua veste di erede unica.
3.1
Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla
costituzione di una indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può
essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al
luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la
mancanza di personalità giuridica, la norma citata riconosce la capacità dell’eredità
di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti
(cfr. sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Secondo l’art. 65 cpv. 3 LEF, l’esecuzione
contro un’eredità non divisa si notifica al rappresentante dell’eredità o, se
questi è sconosciuto, ad uno degli eredi. Il creditore non ha quindi scelta:
prima di procedere, egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti
dell’eventuale esistenza di un esecutore testamentario (art. 518 CC), di un
amministratore (art. 554 CC) o di un rappresentante designato dagli stessi
eredi (cfr. DTF 91 III 14; 71 III 163). La giurisprudenza ha già avuto
modo di stabilire in particolare che l’amministratore ufficiale dell’eredità ai
sensi dell’art. 554 CC è esclusivamente legittimato a condurre processi, escutere
e ricevere atti esecutivi in nome proprio e per conto della successione
(cfr. DTF 54 II 197 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 consid. 1.3; Rep. 1970 pag. 72; Jeanneret/Lembo,
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 65 LEF),
in quanto rappresentante di un patrimonio separato (Sondervermögen) da
quello degli eredi (cfr. DTF 79 II 116 consid. 4; sentenza
del Tribunale federale 5C.76/2003 già citata, consid. 1.3).
3.2
Nel
caso in rassegna, è pacifico che il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
ordinato l’amministrazione della successione fu R__________, designando quale
amministratore l’avv. P__________. Occorre rilevare in proposito che
l’amministrazione di una successione inizia e termina mediante specifica
decisione dell’autorità competente e non per legge a causa dell’esistenza,
rispettivamente dell’estinzione dei presupposti legali (v. Karrer/Peter/Leu, in: Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 4ª ed. 2011, n. 29 e 31 ad art. 554 CC; Steinauer, Le droit des successions,
2006, n. 877). La conclusione dell’amministrazione ufficiale presuppone che i
beni della successione siano stati trasferiti all’avente diritto e che il
rapporto finale e la nota d’onorario dell’amministratore siano stati approvati
dall’autorità competente (Karrer/Peter/Leu,
op. cit., n. 32 ad art. 554). Ne consegue che, non avendo il Pretore posto
(ancora) termine all’amministrazione della successione, l’avv. P__________
riveste tuttora il ruolo di amministratore, ciò che del resto emerge dalla sua
e-mail del 7 aprile 2014 inviata all’UEF (doc. 13) e che ammette pure
l’insorgente, ove nel proprio ricorso afferma in particolare che l’incarico
dell’avv. P__________ “[…] non è stato formalmente rimosso attraverso
una decisione pretorile” (ricorso, pag. 4, ad 6). Visto quanto precede,
l’escutente non aveva scelta: era obbligata a far notificare il precetto al
rappresentante dell’eredità, ovvero in concreto all’amministratore della
successione (v. Franco Lorandi, Erblasser,
Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, pag.
1387.
ad dd), e questo indipendentemente dal fatto che la ricorrente avesse
accettato l’eredità con beneficio d’inventario. In effetti, fintanto che sussiste
il provvedimento dell’amministrazione ufficiale della successione (art. 554
CC), i diritti degli eredi rimangono sospesi (Steinauer,
op. cit., n. 879). Ciò significa, in altri termini, che RI 1, pur essendo erede
unica, non può (ancora) disporre liberamente dell’eredità. Lo potrà fare solo
dopo aver ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona la revoca formale
del mandato dell’amministratore ufficiale della successione.
4.
Da
quanto precede discende che il precetto esecutivo diretto contro la successione
fu R__________ è stato regolarmente notificato all’amministratore della stessa
giusta l’art. 65 cpv. 3 LEF, ragione per cui l’esecuzione è valida. Il ricorso
va dunque respinto. Stessa sorte tocca alla domanda di restituzione del termine
per interporre opposizione formulata in via subordinata, la ricorrente non
avendone diritto, dal momento che soltanto l’amministratore della successione
poteva in concreto interporre opposizione – come d’altronde aveva fatto non
appena ricevuto il precetto – e a maggior ragione chiedere, ove necessario, la
restituzione del termine per agire in tal senso.
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.