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Decisione

15.2014.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 luglio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

28 agosto 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di

Bellinzona una domanda di esecuzione per l’incasso di fr. 106'693.90 oltre

accessori, indicando quale debitore “Eredi fu R__________, __________,

rappresentato dall’amministratore della successione avv. __________ P__________”.

C. Dando

seguito alla predetta domanda, il 10 settembre 2013 l’UEF di Bellinzona ha

notificato il precetto esecutivo n. __________ all’avv. P__________, il quale

ha interposto opposizione. Avendo quest’ultimo ritirato in seguito

l’opposizione con scritto 17 febbraio 2014, su domanda della procedente l’organo

esecutivo gli ha trasmesso l’avviso di pignoramento il 3 aprile 2014.

D. Con

e-mail del 7 aprile 2014 l’avv. P__________ ha comunicato all’UEF che, chiusa

la procedura di beneficio d’inventario, l’eredità è stata accettata dall’unica

erede RI 1, rappresentata dal curatore ad hoc avv. RA 1. Alla luce di tale circostanza,

pur evidenziando che il suo ruolo è quello di amministratore dei beni della

successione, l’avv. P__________ ha chiesto all’organo esecutivo di verificare

la correttezza formale della procedura esecutiva, ritenendo che, con ogni

verosimiglianza, il rappresentante dell’erede è il curatore ad hoc anziché lui.

Preso atto di tale scritto, lo stesso giorno l’UEF ha inviato un nuovo avviso

di pignoramento a RI 1 per il tramite del suo curatore.

E. Con

ricorso del 17 aprile 2014 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto

esecutivo all’amministratore della successione, chiedendo, in via principale,

di accertare la nullità dell’ese­cuzione o di annullarla e, in subordine, di

restituirle il termine per formulare opposizione. Essa ha pure chiesto il

conferimento dell’effetto sospensivo, ciò che il presidente di questa Camera ha

concesso con ordinanza 23 aprile 2014.

F. Con

osservazioni 2 maggio 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso, così come

l’UEF con osservazioni 7 maggio 2014.

G. Con

scritto 21 maggio 2014 RI 1 ha chiesto un ulteriore scambio di allegati.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di

pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. In merito alla richiesta della ricorrente di

ordinare un ulteriore scambio di allegati, si osserva preliminarmente che

giusta l’art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) l’insorgente avrebbe dovuto

esercitare il diritto di replica immediatamente dopo la ricezione delle

osservazioni della controparte dell’UEF, avvenuta in concreto l’8 maggio 2014, in termini di tempo non superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12).

La richiesta di fissazione di un secondo scambio di allegati, presentata solo

il successivo 21 maggio, è pertanto tardiva e in quanto tale irricevibile.

3. Nel

ricorso, l’insorgente sostiene che il precetto esecutivo andava notificato a

lei, per il tramite di sua madre o del suo curatore, anziché all’amministratore

della successione fu R__________. Essa rileva in particolare che nella causa

inerente al rilascio del certificato ereditario che la vedeva opposta ad __________,

anch’essa figlia di R__________ e rappresentata in quella vertenza dalla madre PI

1, con sentenza del 5 aprile 2013 (inc. 11.2012.123) – ormai passata in

giudicato – la I Camera civile del Tribunale d’appello le ha formalmente

riconosciuto la qualità di erede unica. La ricorrente ritiene pertanto che con

l’accettazione da parte sua dell’eredità con beneficio d’inventario si sia

esaurito il compito dell’amministratore della successione, ragione per cui PI 1,

ben sapendo che non esisteva alcuna comunione ereditaria, avrebbe dovuto

indicare sulla domanda d’esecuzione l’erede unica, quale debitrice, e il

curatore avv. RA 1, quale rappresentante della stessa.

Da

parte sua, la resistente è del parere che l’incarico conferito al notaio avv. P__________

non è terminato, sicché l’esistenza di una curatela, in rappresentanza

dell’erede minorenne RI 1, rispettivamente il fatto che quest’ultima sia

Considerandi

l’unica erede secondo quanto indicato nel certificato ereditario, nulla muta al

fatto che – essendo attiva una misura di amministrazione della successione –

ogni atto deve correttamente essere notificato all’amministratore, unica

persona legittimata sia attivamente che passivamente a notificare o a ricevere atti

esecutivi che concernono la successione.

Nelle

proprie osservazioni, l’UEF ritiene, infine, di aver agito conformemente

all’art. 65 cpv. 3 LEF laddove ha notificato il precetto esecutivo

all’amministratore della successione. Rileva inoltre che, una volta esaurito il

compito dell’amministratore, ha notificato gli ulteriori atti esecutivi alla

ricorrente, nella sua veste di erede unica.

3.1

Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla

costituzione di una indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può

essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al

luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la

mancanza di personalità giuridica, la norma citata riconosce la capacità dell’eredità

di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti

(cfr. sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Secondo l’art. 65 cpv. 3 LEF, l’esecuzione

contro un’eredità non divisa si notifica al rappresentante dell’eredità o, se

questi è sconosciuto, ad uno degli eredi. Il creditore non ha quindi scelta:

prima di procedere, egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti

dell’eventuale esistenza di un esecutore testamentario (art. 518 CC), di un

amministratore (art. 554 CC) o di un rappresentante designato dagli stessi

eredi (cfr. DTF 91 III 14; 71 III 163). La giurisprudenza ha già avuto

modo di stabilire in particolare che l’amministratore ufficiale dell’eredità ai

sensi dell’art. 554 CC è esclusivamente legittimato a condurre processi, escutere

e ricevere atti esecutivi in nome proprio e per conto della successione

(cfr. DTF 54 II 197 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 consid. 1.3; Rep. 1970 pag. 72; Jeanneret/Lem­bo,

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 65 LEF),

in quanto rappresentante di un patrimonio separato (Sondervermögen) da

quello degli eredi (cfr. DTF 79 II 116 consid. 4; sentenza

del Tribunale federale 5C.76/2003 già citata, consid. 1.3).

3.2

Nel

caso in rassegna, è pacifico che il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

ordinato l’amministrazione della successione fu R__________, designando quale

amministratore l’avv. P__________. Occorre rilevare in proposito che

l’amministrazione di una successione inizia e termina mediante specifica

decisione dell’autorità competente e non per legge a causa dell’esistenza,

rispettivamente dell’estinzione dei presupposti legali (v. Karrer/Peter/Leu, in: Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch II, 4ª ed. 2011, n. 29 e 31 ad art. 554 CC; Steinauer, Le droit des successions,

2006, n. 877). La conclusione dell’amministrazione ufficiale presuppone che i

beni della successione siano stati trasferiti all’avente diritto e che il

rapporto finale e la nota d’onorario dell’amministratore siano stati approvati

dall’autorità competente (Karrer/Peter/Leu,

op. cit., n. 32 ad art. 554). Ne consegue che, non avendo il Pretore posto

(ancora) termine all’amministra­zione della successione, l’avv. P__________

riveste tuttora il ruolo di amministratore, ciò che del resto emerge dalla sua

e-mail del 7 aprile 2014 inviata all’UEF (doc. 13) e che ammette pure

l’insorgente, ove nel proprio ricorso afferma in particolare che l’incarico

dell’avv. P__________ “[…] non è stato formalmente rimosso attraverso

una decisione pretorile” (ricorso, pag. 4, ad 6). Visto quanto precede,

l’escutente non aveva scelta: era obbligata a far notificare il precetto al

rappresentante dell’eredità, ovvero in concreto all’amministratore della

successione (v. Franco Lorandi, Erblasser,

Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erb­schaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, pag.

1387.

ad dd), e questo indipendentemente dal fatto che la ricorrente avesse

accettato l’eredità con beneficio d’inventario. In effetti, fintanto che sussiste

il provvedimento del­l’amministrazione ufficiale della successione (art. 554

CC), i diritti degli eredi rimangono sospesi (Steinauer,

op. cit., n. 879). Ciò significa, in altri termini, che RI 1, pur essendo erede

unica, non può (ancora) disporre liberamente dell’eredità. Lo potrà fare solo

dopo aver ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona la revoca formale

del mandato dell’amministratore ufficiale della successione.

4.

Da

quanto precede discende che il precetto esecutivo diretto contro la successione

fu R__________ è stato regolarmente notificato all’amministratore della stessa

giusta l’art. 65 cpv. 3 LEF, ragione per cui l’esecuzione è valida. Il ricorso

va dunque respinto. Stessa sorte tocca alla domanda di restituzione del termine

per interporre opposizione formulata in via subordinata, la ricorrente non

avendone diritto, dal momento che soltanto l’amministratore della successione

poteva in concreto interporre opposizione – come d’altronde aveva fatto non

appena ricevuto il precetto – e a maggior ragione chiedere, ove necessario, la

restituzione del termine per agire in tal senso.

5.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.