15.2014.48
Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Importo di base e spese comuni in caso di convivenza senza figli in comune. Spese connesse all’uso di un autoveicolo. Giustificativi delle spese. Gratuito
25 luglio 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.48
Lugano
25 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 24 aprile 2014 di
RE 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
PI 2,
(rappresentato dall’PA 2, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei
confronti di RE 1, l’11 aprile 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di
Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico
dell’escusso:
Guadagno
Indennità
di disoccupazione fr. 3'700.00
Totale fr 3'700.00
Minimo
d’esistenza
Importo
di base fr. 850.00
Affitto
/ interessi ipotecari fr. 610.00
Spese
accessorie fr. 100.00
Lavori
faticosi fr. 100.00
Totale fr 1'660.00
Fatti
B. Accertata
la pignorabilità del reddito, con scritto 11 aprile 2014 l’UEF ha diffidato la
cassa di disoccupazione __________ a versargli l’importo mensile eccedente il
minimo esistenziale dell’escusso.
C. Con
ricorso del 24 aprile 2014, presentato direttamente a questa Camera, RE 1 si
aggrava contro il pignoramento del proprio reddito, chiedendone l’annullamento,
previo conferimento dell’effetto sospensivo. Egli domanda inoltre il beneficio
del gratuito patrocinio.
D. Con
ordinanza 28 aprile 2014, inoltrata all’UEF unitamente al ricorso, il
presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame e
assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre determinati
documenti, ordinando nel contempo all’ufficio d’esecuzione di occuparsi della
notifica degli atti alle parti.
E. Con
osservazioni del 30 maggio 2014 l’UEF postula la reiezione parziale del
ricorso, pur rimettendosi al prudente giudizio della Camera.
F. Constatato
che l’Ufficio non aveva trasmesso l’ordinanza 28 aprile 2014 al ricorrente, con
ordinanza 11 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a RE 1 un
nuovo termine di 10 giorni per produrre i conteggi di stipendio della sua
convivente __________ e le ricevute di pagamento dei premi della cassa malati e
del contributo alimentare per il figlio __________ relativi agli ultimi tre
mesi.
G. Con
scritto 23 giugno 2014 RE 1, senza produrre quanto richiesto, formula alcune
considerazioni sulla sua situazione finanziaria, allegando nuovi documenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad
accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112
III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4). Nel caso in rassegna verrà dunque esaminata soltanto la situazione del
debitore al momento del pignoramento, senza tener conto delle modifiche intervenute
in seguito e di cui il ricorrente fa menzione nello scritto 21 giugno 2014.
Tali modifiche dovranno semmai essere sottoposte all’UEF nell’ambito di una
domanda di riesame del calcolo del minimo esistenziale, giusta l’art. 93 cpv. 3
LEF (cfr. Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 209 ad art. 93 LEF).
3. Nel
ricorso, l’insorgente si duole in particolare che l’UEF gli abbia riconosciuto
un importo base di soli fr. 850.–. Egli rileva al riguardo che la
giurisprudenza permette in caso di comunione domestica di applicare l’importo
per coniugi e di ridurlo al massimo della metà. Ritenuto che non ha ricevuto
alcuno stipendio né indennità durante un periodo di malattia di sette mesi e
che per non ricorrere all’assistenza sociale lui e la propria convivente hanno
compiuto notevoli sacrifici e accumulato debiti, a suo parere si giustifica di
riconoscergli un importo base per coniugi di fr. 1'200.–, pari a quello conteggiato
per una persona sola. Da parte sua, l’UEF non si oppone in principio a un leggero
aumento dell’importo base, considerato il grado di occupazione inferiore della
convivente dell’escusso.
3.1 Secondo
la giurisprudenza, l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in
concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di
regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765 consid. 2;
sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2), ovvero
fr. 850.– (cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata
alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.
68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]). Ciò è tuttavia ammissibile
soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i
propri redditi all’altra metà delle spese comuni. In caso contrario, il
contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita
proporzione, fermo restando che il minimo di base del debitore non potrà superare
in ogni caso l’importo riconosciuto per una persona sola, vale a dire
fr. 1'200.– o fr. 1'350.– qualora abbia un figlio a carico, nato
fuori dall’unione con il convivente (cfr. sentenza della CEF 15.2007.37
del 6 agosto 2007, consid. 2.4).
3.2 Nel
caso di specie, dagli atti emerge che al momento dell’esecuzione del
pignoramento l’escusso viveva con la convivente __________, senza figli in
comune. Sulla base di tale circostanza e appurato che la convivente lavora con
un grado d’occupazione del 60% (cfr. verbale interno delle operazione di
pignoramento, pag. 1), l’UEF ha ritenuto giustificato computare nel minimo esistenziale
del debitore un importo di base di fr. 850.–, corrispondente alla metà del
minimo di base per coniugi. L’ufficio d’esecuzione non ha tuttavia verificato
se la convivente, tenuto conto dei suoi redditi, fosse realmente in grado di
far fronte alla metà delle spese comuni, ragione per cui con ordinanza 11
giugno 2014 il ricorrente è stato invitato a produrre i conteggi di stipendio
della convivente relativi agli ultimi tre mesi. Non avendo egli dato seguito a
quanto richiesto né contestato, ad ogni modo, che la propria convivente potesse
contribuire alla metà delle spese comuni, si può ben ritenere ch’essa fosse in
misura di farlo, nonostante un grado d’occupazione del 60%. Ne consegue che
l’importo di base riconosciuto all’escusso è corretto. Sotto questo profilo, il
ricorso risulta dunque infondato.
4. Il
ricorrente sostiene altresì che la convivente ha pagato interamente il canone
di locazione dal giugno del 2013 al marzo del 2014, sicché per motivi di equità
egli ha dato in seguito alla propria banca l’ordine permanente di pagare
l’intero affitto per un totale di fr. 1'420.– mensili. Malgrado
l’insorgente si limiti unicamente a indicare tale circostanza, senza quindi
formulare precise conclusioni, dal contesto si comprende ch’egli pretende il
riconoscimento dell’intero canone di locazione anziché della sola metà
computata dall’UEF. A tal riguardo, nelle sue osservazioni l’UEF si dice
disposto ad adeguare il canone di locazione per i medesimi motivi invocati a
sostegno dell’aumento dell’importo di base.
4.1 Le
spese locative relative all’abitazione comune dei conviventi devono essere computate
nel minimo di esistenza dell’escusso secondo gli stessi principi di quelli testé
esposti per la determinazione dell’importo di base (cfr. consid. 3.1). Tali
Considerandi
spese devono quindi essere di regola ripartite a metà tra i concubini
(cfr. DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder
Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 26 ad art. 93 LEF). Quando però i redditi
del convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle
spese comuni, la quota dell’escusso deve essere aumentata di conseguenza, ma
non oltre l’importo delle spese che sarebbero sue se vivesse da solo. Di
conseguenza, a dipendenza dei redditi del convivente, le spese di locazione computabili
nel minimo di esistenza dell’escusso variano tra la metà del canone locatizio effettivo
(purché esso sia conforme all’uso locale riferito a un alloggio per due
persone) e l’intero canone, conforme all’uso locale per un alloggio del quale
si possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze
analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto
2007, consid. 1.2).
4.2
Nel
caso specifico, il ricorrente non pretende che la propria convivente non fosse
in grado di pagare la metà delle spese di locazione, né tale circostanza emerge
dagli atti. Anzi, da quanto addotto nel ricorso, si evince proprio il
contrario, ovvero ch’essa era senz’altro in misura di provvedere al pagamento
della metà delle spese di locazione, avendo addirittura pagato interamente i canoni
locatizi dal giugno del 2013 al marzo del 2014. Neppure torna d’aiuto al
debitore il fatto che, per motivi d’equità, sia stato lui a occuparsi in
seguito del pagamento dell’intero canone. In effetti, giacché l’escusso
deve sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il
convivente non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti (cfr. DTF 128
III 159, consid. 3b; 109 III 102, consid. 2), viceversa
neppure il convivente deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo
tutti gli oneri indispensabili comuni (cfr. sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007,
consid. 1.1). Ne consegue che il
ricorso risulta infondato anche da questo punto di vista.
5.
Il
ricorrente lamenta ancora che l’UEF non ha tenuto conto del premio di cassa
malati di fr. 355.– mensili e del contributo alimentare di fr. 1'000.–
mensili ch’egli deve versare al figlio __________.
5.1
Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale
entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati
(cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid.
4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi
unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la
produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5
del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per i
premi dell’assicurazione di base obbligatoria della cassa malati e per i contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell’economia
domestica del debitore, a condizione che l’escusso provi di averli già versati
prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata
del pignoramento (cfr. Tabella, punti II/3 e II/5).
5.2
Invitato
a produrre i documenti giustificativi con ordinanza 11 giugno 2014, l’escusso
si è limitato a indicare che a causa del suo trasloco non riesce a ritrovare la
documentazione relativa alla cassa malati – motivo per cui ha provveduto a
chiedere all’assicuratore un estratto conto relativo ai pagamenti effettuati
dal 1° gennaio 2014 – e che per quanto concerne il contributo alimentare
per il figlio, non ha ancora concordato con l’Ufficio anticipo alimenti il
rimborso dei contributi anticipati, malgrado egli sia tenuto a pagarli e per
questo motivo – a parer suo – essi debbano essere conteggiati (scritto 23 giugno
2014.
del ricorrente). Sia come sia, ad oggi l’insorgente non ha prodotto né
all’UEF né all’autorità di vigilanza alcun giustificativo che comprovi il pagamento
effettivo dei premi di cassa malati e dei contributi alimentari a favore del
figlio. Stando così le cose, va confermata la decisione dell’organo esecutivo
di non tenere conto di tali spese nel minimo vitale dell’escusso, fermo
restando la facoltà per costui di chiedere, pro futuro, un riesame del
calcolo (v. sopra consid. 2) qualora dovesse poi dimostrare che le spese in
questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza
CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n.
62c). Il ricorso si rivela dunque infondato anche sotto quest’aspetto.
6.
L’insorgente
ritiene pure che l’importo di fr. 100.– riconosciuto dall’UEF per le spese
di ricerca di un impiego sia manifestamente insufficiente. Egli rileva in
proposito di aver bisogno del proprio autoveicolo sia per cercare lavoro, sia
per recarsi al lavoro, in prova o a titolo definitivo. Per tale ragione, tenuto
conto dei costi d’assicurazione dell’auto di fr. 753.– per 6 mesi, della
tassa di circolazione di fr. 480.– annui e dei costi per benzina e manutenzione,
il ricorrente pretende che gli venga computato un importo di almeno
fr. 300.– mensili.
6.1
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio
della sua professione (cfr. DTF 119 III 11 consid. 2a; 117 III 20 consid.
2)
6.2
Nella
fattispecie, dalla documentazione agli atti non risulta che il veicolo privato sia
indispensabile all’escusso per cercare un lavoro, né egli, del resto, lo
comprova, avendo infatti omesso di produrre qualsivoglia giustificativo. Il
debitore neppure spiega perché non possa servirsi dei mezzi di trasporto
pubblici in luogo del veicolo privato. Ne discende che tutt’al più possono
essergli riconosciute le spese effettive per l’utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico (cfr. Tabella, punto II/4d), oltre alle spese usuali per la
preparazione e l’invio delle candidature per la ricerca di un impiego. Non
avendo il ricorrente giustificato il genere e l’entità dei propri spostamenti,
si può ritenere adeguato in tal senso l’importo di fr. 100.– mensili
stabilito dall’UEF.
7.
Da
ultimo, il ricorrente si duole di un accertamento errato del suo reddito,
sostenendo di percepire un’indennità mensile di disoccupazione di
fr. 3'573.– anziché di fr. 3'700.– come appurato dall’ufficio
d’esecuzione. A prescindere dalla sua fondatezza, tale censura non necessita di
ulteriori approfondimenti, dal momento che l’UEF ha pignorato unicamente
l’eccedenza del reddito conseguito dall’escusso. Ciò significa che, indipendentemente
dall’esatto importo percepito dal debitore, verrà pignorato soltanto
l’ammontare che eccede il minimo esistenziale accertato in fr. 1'660.–.
L’escusso non è dunque pregiudicato in alcun modo dall’eventuale accertamento
erroneo del proprio reddito.
8.
Per
le ragioni suesposte, il ricorso va dunque respinto. Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
9.
Il
ricorrente postula, infine, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio,
sostenendo che dalla documentazione prodotta risulta ch’egli adempie ai
requisiti per la sua concessione.
9.1
L’ammissione
al gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge
cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL
3.1.1
). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, il diritto al
gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai
sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio
dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria; può
ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da
risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche
o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza del Tribunale federale
5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3).
9.2
Nel
caso presente, alla luce delle contestazioni mosse dal ricorrente e considerato
ch’egli neppure ha prodotto i documenti a giustificazione delle spese di cui ha
preteso il computo nel suo minimo esistenziale, si può ritenere che il ricorso
appariva sin dall’inizio privo di probabilità di successo. Ad ogni modo, neppure
era data in concreto la necessità oggettiva di patrocinio, siccome nella
fattispecie si ponevano essenzialmente la questione delle prove delle spese
allegate dal ricorrente, per la cui risoluzione bastava ch’egli producesse i
giustificativi richiestigli dalla Camera senza che fosse necessario
l’intervento di un avvocato. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di
ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.