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Decisione

15.2014.48

Pignoramento di salario. Minimo di esistenza. Importo di base e spese comuni in caso di convivenza senza figli in comune. Spese connesse all’uso di un autoveicolo. Giustificativi delle spese. Gratuito

25 luglio 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Accertata

la pignorabilità del reddito, con scritto 11 aprile 2014 l’UEF ha diffidato la

cassa di disoccupazione __________ a versargli l’importo mensile eccedente il

minimo esistenziale dell’escusso.

C. Con

ricorso del 24 aprile 2014, presentato direttamente a questa Camera, RE 1 si

aggrava contro il pignoramento del proprio reddito, chiedendone l’annullamento,

previo conferimento dell’effetto sospensivo. Egli domanda inoltre il beneficio

del gratuito patrocinio.

D. Con

ordinanza 28 aprile 2014, inoltrata all’UEF unitamente al ricorso, il

presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al gravame e

assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre determinati

documenti, ordinando nel contempo all’ufficio d’esecuzione di occuparsi della

notifica degli atti alle parti.

E. Con

osservazioni del 30 maggio 2014 l’UEF postula la reiezione parziale del

ricorso, pur rimettendosi al prudente giudizio della Camera.

F. Constatato

che l’Ufficio non aveva trasmesso l’ordinanza 28 aprile 2014 al ricorrente, con

ordinanza 11 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato a RE 1 un

nuovo termine di 10 giorni per produrre i conteggi di stipendio della sua

convivente __________ e le ricevute di pagamento dei premi della cassa malati e

del contributo alimentare per il figlio __________ relativi agli ultimi tre

mesi.

G. Con

scritto 23 giugno 2014 RE 1, senza produrre quanto richiesto, formula alcune

considerazioni sulla sua situazione finanziaria, allegando nuovi documenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad

accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112

III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4). Nel caso in rassegna verrà dunque esaminata soltanto la situazione del

debitore al momento del pignoramento, senza tener conto delle modifiche intervenute

in seguito e di cui il ricorrente fa menzione nello scritto 21 giugno 2014.

Tali modifiche dovranno semmai essere sottoposte all’UEF nell’ambito di una

domanda di riesame del calcolo del minimo esistenziale, giusta l’art. 93 cpv. 3

LEF (cfr. Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 209 ad art. 93 LEF).

3. Nel

ricorso, l’insorgente si duole in particolare che l’UEF gli abbia riconosciuto

un importo base di soli fr. 850.–. Egli rileva al riguardo che la

giurisprudenza permette in caso di comunione domestica di applicare l’importo

per coniugi e di ridurlo al massimo della metà. Ritenuto che non ha ricevuto

alcuno stipendio né indennità durante un periodo di malattia di sette mesi e

che per non ricorrere all’assistenza sociale lui e la propria convivente hanno

compiuto notevoli sacrifici e accumulato debiti, a suo parere si giustifica di

riconoscergli un importo base per coniugi di fr. 1'200.–, pari a quello conteggiato

per una persona sola. Da parte sua, l’UEF non si oppone in principio a un leggero

aumento dell’importo base, considerato il grado di occupazione inferiore della

convivente dell’escusso.

3.1 Secondo

la giurisprudenza, l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in

concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di

regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765 consid. 2;

sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2), ovvero

fr. 850.– (cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata

alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n.

68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]). Ciò è tuttavia ammissibile

soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i

propri redditi all’altra metà delle spese comuni. In caso contrario, il

contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita

proporzione, fermo restando che il minimo di base del debitore non potrà superare

in ogni caso l’importo riconosciuto per una persona sola, vale a dire

fr. 1'200.– o fr. 1'350.– qualora abbia un figlio a carico, nato

fuori dall’unione con il convivente (cfr. sentenza della CEF 15.2007.37

del 6 agosto 2007, consid. 2.4).

3.2 Nel

caso di specie, dagli atti emerge che al momento del­l’esecuzione del

pignoramento l’escusso viveva con la convivente __________, senza figli in

comune. Sulla base di tale circostanza e appurato che la convivente lavora con

un grado d’occupazione del 60% (cfr. verbale interno delle operazione di

pignoramento, pag. 1), l’UEF ha ritenuto giustificato computare nel minimo esistenziale

del debitore un importo di base di fr. 850.–, corrispondente alla metà del

minimo di base per coniugi. L’ufficio d’esecuzione non ha tuttavia verificato

se la convivente, tenuto conto dei suoi redditi, fosse realmente in grado di

far fronte alla metà delle spese comuni, ragione per cui con ordinanza 11

giugno 2014 il ricorrente è stato invitato a produrre i conteggi di stipendio

della convivente relativi agli ultimi tre mesi. Non avendo egli dato seguito a

quanto richiesto né contestato, ad ogni modo, che la propria convivente potesse

contribuire alla metà delle spese comuni, si può ben ritenere ch’essa fosse in

misura di farlo, nonostante un grado d’occupazione del 60%. Ne consegue che

l’importo di base riconosciuto all’escusso è corretto. Sotto questo profilo, il

ricorso risulta dunque infondato.

4. Il

ricorrente sostiene altresì che la convivente ha pagato interamente il canone

di locazione dal giugno del 2013 al marzo del 2014, sicché per motivi di equità

egli ha dato in seguito alla propria banca l’ordine permanente di pagare

l’intero affitto per un totale di fr. 1'420.– mensili. Malgrado

l’insorgente si limiti unicamente a indicare tale circostanza, senza quindi

formulare precise conclusioni, dal contesto si comprende ch’egli pretende il

riconoscimento dell’intero canone di locazione anziché della sola metà

computata dall’UEF. A tal riguardo, nelle sue osservazioni l’UEF si dice

disposto ad adeguare il canone di locazione per i medesimi motivi invocati a

sostegno dell’aumento dell’importo di base.

4.1 Le

spese locative relative all’abitazione comune dei conviventi devono essere computate

nel minimo di esistenza dell’escusso secondo gli stessi principi di quelli testé

esposti per la determinazione dell’importo di base (cfr. consid. 3.1). Tali

Considerandi

spese devono quindi essere di regola ripartite a metà tra i concubini

(cfr. DTF 109 III 101 consid. 2; Vonder

Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 26 ad art. 93 LEF). Quando però i redditi

del convivente dell’escusso sono insufficienti a coprire la propria parte alle

spese comuni, la quota dell’escusso deve essere aumentata di conseguenza, ma

non oltre l’importo delle spese che sarebbero sue se vivesse da solo. Di

conseguenza, a dipendenza dei redditi del convivente, le spese di locazione computabili

nel minimo di esistenza dell’escusso variano tra la metà del canone locatizio effettivo

(purché esso sia conforme all’uso locale riferito a un alloggio per due

persone) e l’intero canone, conforme all’uso locale per un alloggio del quale

si possa pretendere che un debitore che vive da solo si accontenti in circostanze

analoghe a quelle del caso concreto (sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto

2007, consid. 1.2).

4.2

Nel

caso specifico, il ricorrente non pretende che la propria convivente non fosse

in grado di pagare la metà delle spese di locazione, né tale circostanza emerge

dagli atti. Anzi, da quanto addotto nel ricorso, si evince proprio il

contrario, ovvero ch’essa era senz’altro in misura di provvedere al pagamento

della metà delle spese di locazione, avendo addirittura pagato interamente i canoni

locatizi dal giugno del 2013 al marzo del 2014. Neppure torna d’aiuto al

debitore il fatto che, per motivi d’equità, sia stato lui a occuparsi in

seguito del pagamento dell’intero canone. In effetti, giacché l’escusso

deve sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il

convivente non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti (cfr. DTF 128

III 159, consid. 3b; 109 III 102, consid. 2), viceversa

neppure il convivente deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo

tutti gli oneri indispensabili comuni (cfr. sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007,

consid. 1.1). Ne consegue che il

ricorso risulta infondato anche da questo punto di vista.

5.

Il

ricorrente lamenta ancora che l’UEF non ha tenuto conto del premio di cassa

malati di fr. 355.– mensili e del contributo alimentare di fr. 1'000.–

mensili ch’egli deve versare al figlio __________.

5.1

Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale

entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati

(cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid.

4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi

unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la

produzione dei giustificativi dei pagamenti (cfr. sentenza CEF 15.2014.5

del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati). Ciò vale anche per i

premi dell’assicurazione di base obbligatoria della cassa malati e per i contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell’economia

domestica del debitore, a condizione che l’escusso provi di averli già versati

prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata

del pignoramento (cfr. Tabella, punti II/3 e II/5).

5.2

Invitato

a produrre i documenti giustificativi con ordinanza 11 giugno 2014, l’escusso

si è limitato a indicare che a causa del suo trasloco non riesce a ritrovare la

documentazione relativa alla cassa malati – motivo per cui ha provveduto a

chiedere all’assicuratore un estratto conto relativo ai pagamenti effettuati

dal 1° gennaio 2014 – e che per quanto concerne il contributo alimentare

per il figlio, non ha ancora concordato con l’Ufficio anticipo alimenti il

rimborso dei contributi anticipati, malgrado egli sia tenuto a pagarli e per

questo motivo – a parer suo – essi debbano essere conteggiati (scritto 23 giugno

2014.

del ricorrente). Sia come sia, ad oggi l’insorgente non ha prodotto né

all’UEF né all’autorità di vigilanza alcun giustificativo che comprovi il pagamento

effettivo dei premi di cassa malati e dei contributi alimentari a favore del

figlio. Stando così le cose, va confermata la decisione dell’organo esecutivo

di non tenere conto di tali spese nel minimo vitale dell’escusso, fermo

restando la facoltà per costui di chiedere, pro futuro, un riesame del

calcolo (v. sopra consid. 2) qualora dovesse poi dimostrare che le spese in

questione sono o saranno pagate regolarmente (cfr. sentenza

CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid. 3.2, RtiD II-2010 720 s. n.

62c). Il ricorso si rivela dunque infondato anche sotto quest’aspetto.

6.

L’insorgente

ritiene pure che l’importo di fr. 100.– riconosciuto dall’UEF per le spese

di ricerca di un impiego sia manifestamente insufficiente. Egli rileva in

proposito di aver bisogno del proprio autoveicolo sia per cercare lavoro, sia

per recarsi al lavoro, in prova o a titolo definitivo. Per tale ragione, tenuto

conto dei costi d’assicurazione dell’auto di fr. 753.– per 6 mesi, della

tassa di circolazione di fr. 480.– annui e dei costi per benzina e manutenzione,

il ricorrente pretende che gli venga computato un importo di almeno

fr. 300.– mensili.

6.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio

della sua professione (cfr. DTF 119 III 11 consid. 2a; 117 III 20 consid.

2)

6.2

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti non risulta che il veicolo privato sia

indispensabile all’escusso per cercare un lavoro, né egli, del resto, lo

comprova, avendo infatti omesso di produrre qualsivoglia giustificativo. Il

debitore neppure spiega perché non possa servirsi dei mezzi di trasporto

pubblici in luogo del veicolo privato. Ne discende che tutt’al più possono

essergli riconosciute le spese effettive per l’utilizzo dei mezzi di trasporto

pubblico (cfr. Tabella, punto II/4d), oltre alle spese usuali per la

preparazione e l’invio delle candidature per la ricerca di un impiego. Non

avendo il ricorrente giustificato il genere e l’entità dei propri spostamenti,

si può ritenere adeguato in tal senso l’importo di fr. 100.– mensili

stabilito dall’UEF.

7.

Da

ultimo, il ricorrente si duole di un accertamento errato del suo reddito,

sostenendo di percepire un’indennità mensile di disoccupazione di

fr. 3'573.– anziché di fr. 3'700.– come appurato dall’ufficio

d’esecuzione. A prescindere dalla sua fondatezza, tale censura non necessita di

ulteriori approfondimenti, dal momento che l’UEF ha pignorato unicamente

l’eccedenza del reddito conseguito dall’escusso. Ciò significa che, indipendentemente

dall’esatto importo percepito dal debitore, verrà pignorato soltanto

l’ammontare che eccede il minimo esistenziale accertato in fr. 1'660.–.

L’escusso non è dunque pregiudicato in alcun modo dall’eventuale accertamento

erroneo del proprio reddito.

8.

Per

le ragioni suesposte, il ricorso va dunque respinto. Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

9.

Il

ricorrente postula, infine, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio,

sostenendo che dalla documentazione prodotta risulta ch’egli adempie ai

requisiti per la sua concessione.

9.1

L’ammissione

al gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge

cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL

3.1.1

). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, il diritto al

gratuito patrocinio non è in principio escluso nella procedura di ricorso ai

sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima dominata dal principio

dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in generale necessaria; può

ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando il caso o le questioni da

risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche

o vi sono importanti interessi in gioco (cfr. sentenza del Tribunale federale

5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3).

9.2

Nel

caso presente, alla luce delle contestazioni mosse dal ricorrente e considerato

ch’egli neppure ha prodotto i documenti a giustificazione delle spese di cui ha

preteso il computo nel suo minimo esistenziale, si può ritenere che il ricorso

appariva sin dall’inizio privo di probabilità di successo. Ad ogni modo, neppure

era data in concreto la necessità oggettiva di patrocinio, siccome nella

fattispecie si ponevano essenzialmente la questione delle prove delle spese

allegate dal ricorrente, per la cui risoluzione bastava ch’egli producesse i

giustificativi richiestigli dalla Camera senza che fosse necessario

l’intervento di un avvocato. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di

ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.