15.2014.49
Pignoramento della prestazione previdenziale professionale versata in capitale. Avviso di pignoramento del capitale previdenziale all’istituto di previdenza. Pignorabilità limitata
2 luglio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2014.49
Lugano
2
luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 24 aprile 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Leventina nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti della ricorrente da
PI
1
(rappresentata da RA 1)
PI 2
(rappresentata da RA 2, , e dall’RA 3,)
PI 4
(rappresentato dall’RA 3)
PI 5
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei
confronti di RI 1, il 20 marzo 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF)
di Leventina, previo i consueti avvisi di pignoramento, ha proceduto
all’interrogatorio dell’escussa. In quell’occasione, essa si è limitata ad
affermare di percepire mensilmente un reddito di fr. 1'900.– dalla propria
datrice di lavoro __________, __________, e un importo di fr. 1'000.–
quale indennità di disoccupazione (cfr. verbale interno delle operazioni
di pignoramento 20 marzo 2014).
Fatti
B. Venuto
in seguito a conoscenza dalla datrice di lavoro della debitrice che quest’ultima
avrebbe terminato di lavorare il 1° maggio 2014 a seguito di pensionamento anticipato, l’UEF ha invitato l’istituto di previdenza professionale
dell’escussa, la società S__________, a comunicargli al più presto se
l’assicurata era intenzionata a prelevare tutto o parte del capitale previdenziale.
C. Preso
atto dello scritto 11 aprile 2014 con cui S__________ comunicava all’UEF che
l’escussa aveva optato per la liquidazione in capitale unica del suo avere di
previdenza, mediante apposito formulario (mod. n. 9) datato 15 aprile 2014
l’organo esecutivo ha diffidato l’istituto previdenziale a versargli l’intero
capitale, ciò che quest’ultimo ha fatto il 1° maggio 2014, facendo bonificare
all’UEF un importo di fr. 177'057.20.
D. Con
ricorso del 24 aprile 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo l’annullamento del pignoramento della liquidazione in capitale
unica, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
E. Con
ordinanza 2 maggio 2014 il presidente della Camera ha concesso effetto
sospensivo parziale al gravame, sospendendo la ripartizione del capitale
pignorato fino alla decisione sul merito.
F. Con
osservazioni 14 maggio 2014 il PI 5 postula la reiezione del ricorso, mentre lo
PI 4 e la PI 2 vi si oppongono soltanto parzialmente, chiedendo che l’UEF
proceda alla conversione del capitale previdenziale in rendita e a un nuovo
calcolo del minimo esistenziale dell’escussa. L’organo esecutivo, da parte sua,
postula la reiezione del ricorso con osservazioni 20 maggio 2014.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel
ricorso, l’insorgente si duole di una violazione dell’art. 93 LEF, sostenendo
che per costante giurisprudenza la liquidazione in capitale unica della
prestazione professionale LPP non può essere pignorata “ipso facto”, ma
va convertita in rendita corrente mensile e al debitore, unitamente al suo coniuge,
occorre garantire il minimo vitale. Essa elenca inoltre quelle che considera le
proprie spese mensili indispensabili, comprese le imposte, da computare nel suo
minimo d’esistenza. Il PI 5, da parte sua, si limita ad “appoggiare” la
decisione impugnata, chiedendone la conferma. Lo PI 4 e la PI 3, pur
contestando che nel minimo esistenziale dell’escussa possano entrare in linea
di conto i debiti d’imposta, in sostanza aderiscono al ricorso. L’UEF, infine,
ritiene di aver agito correttamente laddove cautelativamente ha ordinato all’assicurazione
S__________ di versare l’intero importo del capitale di libero passaggio di
pertinenza dell’escussa, fermo restando che, stabilito l’effettivo importo
scoperto delle procedure esecutive giunte o che giungeranno allo stadio del
pignoramento o del sequestro, si dice intenzionato a restituire l’eccedenza
all’escussa, “come già effettuato in casi analoghi”.
2.1 Giusta
l’art. 99 LEF, in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti
da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora
innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio. Ove appaia
giustificata dall’urgenza, tale misura, destinata a salvaguardare il pignoramento,
può anche essere adottata a titolo provvisionale prima che l’escusso sia stato avvisato del pignoramento (cfr. DTF 115 III
44 consid. 2). Qualora le
Considerandi
circostanze lo esigano, è in particolare consentito all’ufficio d’esecuzione di
preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del creditore
mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente
gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid.
2).
2.2
Nel
caso in rassegna, in occasione del suo interrogatorio del 20 marzo 2014
l’escussa non ha riferito all’UEF che sarebbe andata in pensione a partire dal
1° maggio 2014 e che avrebbe inoltre ritirato il proprio avere di previdenza
professionale mediante liquidazione in capitale piuttosto che chiedere il
versamento di una rendita vitalizia mensile. L’organo esecutivo è giunto a conoscenza
di tali circostanze soltanto dopo aver svolto ulteriori accertamenti presso la
datrice di lavoro dell’escussa e l’istituto di previdenza professionale cui è
assicurata. Ha quindi cautelativamente ordinato all’istituto di versargli l’intera
liquidazione in capitale. Conformemente alla giurisprudenza sopra evocata (supra
consid. 2.1), tale provvedimento corrisponde a una misura conservativa a garanzia
del pignoramento, giustificata in concreto dall’urgenza, ovvero dal fatto che
il capitale sarebbe stato versato all’escussa a breve e sottratto quindi al
pignoramento. In tale ottica, la misura si rivela corretta. Le argomentazioni
sollevate dalla ricorrente e dirette contro il pignoramento del capitale previdenziale
risultano invece premature, l’organo esecutivo essendosi invero limitato ad
adottare un provvedimento d’urgenza, senza ancora aver stabilito se occorre pignorare
l’intero capitale previdenziale o soltanto una parte né aver sentito al
riguardo l’escussa. Ne discende che il ricorso è su questo punto irricevibile,
ferma restando la possibilità per la debitrice d’impugnare in futuro il calcolo
del minimo esistenziale che l’organo esecutivo sarà chiamato a effettuare in
base alle indicazioni di questa Camera (v. sotto consid. 3.2).
3.
Dalle
osservazioni dell’UEF al ricorso si evince che lo stesso sembra intenzionato a
pignorare il capitale bloccato senza limiti se non l’importo dei crediti che
sono o saranno a beneficio del pignoramento. Ora, tale modo di procedere non è
conforme a quanto prescrive la giurisprudenza.
3.1
Occorre anzitutto ricordare che le prestazioni
della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il verificarsi
dell’evento assicurato), sono limitatamente pignorabili ai sensi
dell’art. 93 LEF (cfr. art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; DTF
121.
III 290, consid. 3, 120 III 73, consid. 2c). Il Tribunale federale ha
parificato, sotto questo profilo, i versamenti in capitale alle rendite in modo
da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 117
III 23-24 consid. 4a e 4b, 115 III 45, consid. 1b; 113 III 10 consid. 1-3).
Siccome il debitore non può essere costretto a comprare una rendita con
l’importo ricevuto a titolo di capitale di previdenza, l’Ufficio deve stabilire
l’importo (ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, in base
alla sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita mediante il
capitale di previdenza, così poi da limitarne il pignoramento per un anno (art.
93.
cpv. 2 LEF) alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di
esistenza (cfr. DTF 113 III 10, consid. 5; sentenza della
CEF 15.2008.64 del 29 agosto 2008, consid. 8, RtiD I 2009 730 n. 64c).
3.2
Nel
caso di specie l’UEF dovrà quindi stabilire al più presto il minimo d’esistenza
dell’escussa in base alla sua situazione attuale. A tal uopo, l’organo
esecutivo chiederà alle parti e/o alla stessa S__________ o a un altro
assicuratore di sua scelta d’indicargli la rendita vitalizia immediata mensile
che RI 1, tenuto conto della sua età al momento del versamento della
prestazione previdenziale, potrebbe comprare con un capitale di
fr. 177'057.20. Se la somma della rendita vitalizia così determinata e
della rendita AVS dell’escussa non supera il suo minimo di esistenza, il pignoramento
andrà dichiarato infruttuoso. Nel caso contrario, il pignoramento, per i gruppi
esistenti, andrà limitato a dodici volte la parte della somma delle due rendite
che eccede il minimo esistenziale (cfr. sentenza della CEF
15.2008.64
del 29 agosto 2008, consid. 9). Ne consegue che il capitale
previdenziale potrà essere interamente pignorato soltanto nella misura in cui
la rendita AVS della debitrice sia sufficiente a coprire il suo minimo
d’esistenza.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria.