Lexipedia

Decisione

15.2014.49

Pignoramento della prestazione previdenziale professionale versata in capitale. Avviso di pignoramento del capitale previdenziale all’istituto di previdenza. Pignorabilità limitata

2 luglio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Venuto

in seguito a conoscenza dalla datrice di lavoro della debitrice che quest’ultima

avrebbe terminato di lavorare il 1° maggio 2014 a seguito di pensionamento anticipato, l’UEF ha invitato l’istituto di previdenza professionale

dell’escussa, la società S__________, a comunicargli al più presto se

l’assicurata era intenzionata a prelevare tutto o parte del capitale previdenziale.

C. Preso

atto dello scritto 11 aprile 2014 con cui S__________ comunicava all’UEF che

l’escussa aveva optato per la liquidazione in capitale unica del suo avere di

previdenza, mediante apposito formulario (mod. n. 9) datato 15 aprile 2014

l’organo esecutivo ha diffidato l’istituto previdenziale a versargli l’intero

capitale, ciò che quest’ultimo ha fatto il 1° maggio 2014, facendo bonificare

all’UEF un importo di fr. 177'057.20.

D. Con

ricorso del 24 aprile 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo l’annulla­mento del pignoramento della liquidazione in capitale

unica, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

E. Con

ordinanza 2 maggio 2014 il presidente della Camera ha concesso effetto

sospensivo parziale al gravame, sospendendo la ripartizione del capitale

pignorato fino alla decisione sul merito.

F. Con

osservazioni 14 maggio 2014 il PI 5 postula la reiezione del ricorso, mentre lo

PI 4 e la PI 2 vi si oppongono soltanto parzialmente, chiedendo che l’UEF

proceda alla conversione del capitale previdenziale in rendita e a un nuovo

calcolo del minimo esistenziale dell’escussa. L’organo esecutivo, da parte sua,

postula la reiezione del ricorso con osservazioni 20 maggio 2014.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel

ricorso, l’insorgente si duole di una violazione dell’art. 93 LEF, sostenendo

che per costante giurisprudenza la liquidazione in capitale unica della

prestazione professionale LPP non può essere pignorata “ipso facto”, ma

va convertita in rendita corrente mensile e al debitore, unitamente al suo coniuge,

occorre garantire il minimo vitale. Essa elenca inoltre quelle che considera le

proprie spese mensili indispensabili, comprese le imposte, da computare nel suo

minimo d’esistenza. Il PI 5, da parte sua, si limita ad “appoggiare” la

decisione impugnata, chiedendone la conferma. Lo PI 4 e la PI 3, pur

contestando che nel minimo esistenziale dell’escussa possano entrare in linea

di conto i debiti d’imposta, in sostanza aderiscono al ricorso. L’UEF, infine,

ritiene di aver agito correttamente laddove cautelativamente ha ordinato all’assicurazione

S__________ di versare l’intero importo del capitale di libero passaggio di

pertinenza dell’escussa, fermo restando che, stabilito l’effettivo importo

scoperto delle procedure esecutive giunte o che giungeranno allo stadio del

pignoramento o del sequestro, si dice intenzionato a restituire l’eccedenza

all’escussa, “come già effettuato in casi analoghi”.

2.1 Giusta

l’art. 99 LEF, in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti

da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora

innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio. Ove appaia

giustificata dall’urgenza, tale misura, destinata a salvaguardare il pignoramento,

può anche essere adottata a titolo provvisionale prima che l’escusso sia stato avvisato del pignoramento (cfr. DTF 115 III

44 consid. 2). Qualora le

Considerandi

circostanze lo esigano, è in particolare consentito all’ufficio d’ese­cuzione di

preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del creditore

mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente

gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid.

2).

2.2

Nel

caso in rassegna, in occasione del suo interrogatorio del 20 marzo 2014

l’escussa non ha riferito all’UEF che sarebbe andata in pensione a partire dal

1° maggio 2014 e che avrebbe inoltre ritirato il proprio avere di previdenza

professionale mediante liquidazione in capitale piuttosto che chiedere il

versamento di una rendita vitalizia mensile. L’organo esecutivo è giunto a conoscenza

di tali circostanze soltanto dopo aver svolto ulteriori accertamenti presso la

datrice di lavoro dell’escussa e l’istituto di previdenza professionale cui è

assicurata. Ha quindi cautelativamente ordinato all’istituto di versargli l’intera

liquidazione in capitale. Conformemente alla giurisprudenza sopra evocata (supra

consid. 2.1), tale provvedimento corrisponde a una misura conservativa a garanzia

del pignoramento, giustificata in concreto dall’urgenza, ovvero dal fatto che

il capitale sarebbe stato versato all’escussa a breve e sottratto quindi al

pignoramento. In tale ottica, la misura si rivela corretta. Le argomentazioni

sollevate dalla ricorrente e dirette contro il pignoramento del capitale previdenziale

risultano invece premature, l’organo esecutivo essendosi invero limitato ad

adottare un provvedimento d’urgenza, senza ancora aver stabilito se occorre pignorare

l’intero capitale previdenziale o soltanto una parte né aver sentito al

riguardo l’escussa. Ne discende che il ricorso è su questo punto irricevibile,

ferma restando la possibilità per la debitrice d’impugnare in futuro il calcolo

del minimo esistenziale che l’organo esecutivo sarà chiamato a effettuare in

base alle indicazioni di questa Camera (v. sotto consid. 3.2).

3.

Dalle

osservazioni dell’UEF al ricorso si evince che lo stesso sembra intenzionato a

pignorare il capitale bloccato senza limiti se non l’importo dei crediti che

sono o saranno a beneficio del pignoramento. Ora, tale modo di procedere non è

conforme a quanto prescrive la giurisprudenza.

3.1

Occorre anzitutto ricordare che le prestazioni

della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il verificarsi

dell’evento assicurato), sono limitatamente pignorabili ai sensi

dell’art. 93 LEF (cfr. art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; DTF

121.

III 290, consid. 3, 120 III 73, consid. 2c). Il Tribunale federale ha

parificato, sotto questo profilo, i versamenti in capitale alle rendite in modo

da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 117

III 23-24 consid. 4a e 4b, 115 III 45, consid. 1b; 113 III 10 consid. 1-3).

Siccome il debitore non può essere costretto a comprare una rendita con

l’importo ricevuto a titolo di capitale di previdenza, l’Ufficio deve stabilire

l’importo (ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, in base

alla sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita mediante il

capitale di previdenza, così poi da limitarne il pignoramento per un anno (art.

93.

cpv. 2 LEF) alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di

esistenza (cfr. DTF 113 III 10, consid. 5; sentenza della

CEF 15.2008.64 del 29 agosto 2008, consid. 8, RtiD I 2009 730 n. 64c).

3.2

Nel

caso di specie l’UEF dovrà quindi stabilire al più presto il minimo d’esistenza

dell’escussa in base alla sua situazione attuale. A tal uopo, l’organo

esecutivo chiederà alle parti e/o alla stessa S__________ o a un altro

assicuratore di sua scelta d’indicargli la rendita vitalizia immediata mensile

che RI 1, tenuto conto della sua età al momento del versamento della

prestazione previdenziale, potrebbe comprare con un capitale di

fr. 177'057.20. Se la somma della rendita vitalizia così determinata e

della rendita AVS dell’escussa non supera il suo minimo di esistenza, il pignoramento

andrà dichiarato infruttuoso. Nel caso contrario, il pignoramento, per i gruppi

esistenti, andrà limitato a dodici volte la parte della somma delle due rendite

che eccede il minimo esistenziale (cfr. sentenza della CEF

15.2008.64

del 29 agosto 2008, consid. 9). Ne consegue che il capitale

previdenziale potrà essere interamente pignorato soltanto nella misura in cui

la rendita AVS della debitrice sia sufficiente a coprire il suo minimo

d’esistenza.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria.