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Decisione

15.2014.5

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Premi AVS e della cassa malati

25 febbraio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 23 dicembre 2013 l’escusso si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo in sostanza di riconoscere nel computo del minimo esistenziale anche le

spese di cassa malati e di AVS. Egli sostiene in particolare che all’ufficio di

esecuzione non deve interessare se tali spese siano effettivamente pagate o meno.

C. Con

osservazioni 15 gennaio 2014 l’CO 1 postula la reiezione del gravame, rilevando

che il ricorrente non ha dimostrato di aver pagato gli importi di cui chiede il

riconoscimento, sicché non è possibile tenerne conto nel calcolo del minimo di

esistenza.

Considerato

in diritto: 1. Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’uf­ficio

d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente

ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo

contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo

e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF

110 III 32; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto, a prescindere

dalla sua dubbia tempestività, il gravame può nondimeno essere esaminato sotto

il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

2. Secondo

consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in

considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121

III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 23, n. 64;

Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012

Considerandi

II pag. 127; Vonder Mühll, op.

cit., n. 25 ad art. 93 LEF; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 105 ad

art. 93 LEF). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione non può attenersi

unicamente

alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da que­st’ultimo la produzione

dei giustificativi dei pagamenti (Ochsner,

op. cit., ibidem; Vonder Mühll, ibidem).

Come già ricordato al ricorrente in occasione di una precedente procedura (CEF

inc. 15.2007.38 dell'8 giugno 2007, ciò vale anche per i premi

dell’assicurazione di base obbligatoria della cassa malati e i contributi AVS,

spese che sono riconosciute nel minimo esistenziale qualora non siano già state

dedotte dal salario dell’escusso (cfr. pto II/3 della Tabella per il calcolo

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF,

allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale

n. 68/2009 del 28 agosto 2009).

Nel

caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto all’Ufficio alcun

giustificativo che comprovi il pagamento dei premi di cassa malati o dei

contributi AVS. In questa sede, egli si è limitato ad allegare al ricorso copia

della polizza d’assicurazione di base della sua cassa malati valida dal 1°

gennaio 2014, documento che tuttavia non dimostra ancora l’effettivo pagamento

dei premi. Ad ogni modo, l’in­sorgente non solo non ha dimostrato di provvedere

al pagamento delle spese di cui chiede il riconoscimento nel calcolo del minimo

esistenziale,

ma addirittura ritiene che all’ufficio di esecuzione non debba interessare se

paga o meno tali spese, ciò che è irragionevole oltre che contrario alla

giurisprudenza. Stando così le cose, l’orga­no esecutivo ha agito correttamente

laddove non ha tenuto conto dei premi di cassa malati e dei contributi AVS nella

determinazione del minimo vitale dell’escusso. Il ricorso va dunque respinto.

3.

Non

si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22a, 93

LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.