15.2014.5
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Premi AVS e della cassa malati
25 febbraio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.5
Lugano
25 febbraio 2014
CC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
giudice delegato
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
sul ricorso 23 dicembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 ottobre 2013
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro
il ricorrente da
PI 1
PI 2
rappresentato dalla RA 1
PI 3
rappresentato dall’RA 2
Viste
le osservazioni 15 gennaio 2014 dell’CO 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse da PI 1,
dal PI 2 e dallo PI 2, il 10 ottobre 2013 l’CO 1 ha allestito il seguente
calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di RI 1:
Introiti
Debitore fr. 3'061.00
Totale
mensile fr 3'061.00
Minimo
di esistenza
Minimo
base fr. 1'200.00
Locazione fr. 1'050.00
Trasferte fr. 80.00
Totale
deduzioni fr 2'330.00
Trattenuta fr. 731.00
Fatti
B. Con
ricorso 23 dicembre 2013 l’escusso si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo in sostanza di riconoscere nel computo del minimo esistenziale anche le
spese di cassa malati e di AVS. Egli sostiene in particolare che all’ufficio di
esecuzione non deve interessare se tali spese siano effettivamente pagate o meno.
C. Con
osservazioni 15 gennaio 2014 l’CO 1 postula la reiezione del gravame, rilevando
che il ricorrente non ha dimostrato di aver pagato gli importi di cui chiede il
riconoscimento, sicché non è possibile tenerne conto nel calcolo del minimo di
esistenza.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio
d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente
ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo
contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo
e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF
110 III 32; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto, a prescindere
dalla sua dubbia tempestività, il gravame può nondimeno essere esaminato sotto
il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.
2. Secondo
consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in
considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121
III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 23, n. 64;
Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012
Considerandi
II pag. 127; Vonder Mühll, op.
cit., n. 25 ad art. 93 LEF; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 105 ad
art. 93 LEF). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione non può attenersi
unicamente
alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione
dei giustificativi dei pagamenti (Ochsner,
op. cit., ibidem; Vonder Mühll, ibidem).
Come già ricordato al ricorrente in occasione di una precedente procedura (CEF
inc. 15.2007.38 dell'8 giugno 2007, ciò vale anche per i premi
dell’assicurazione di base obbligatoria della cassa malati e i contributi AVS,
spese che sono riconosciute nel minimo esistenziale qualora non siano già state
dedotte dal salario dell’escusso (cfr. pto II/3 della Tabella per il calcolo
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF,
allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009).
Nel
caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto all’Ufficio alcun
giustificativo che comprovi il pagamento dei premi di cassa malati o dei
contributi AVS. In questa sede, egli si è limitato ad allegare al ricorso copia
della polizza d’assicurazione di base della sua cassa malati valida dal 1°
gennaio 2014, documento che tuttavia non dimostra ancora l’effettivo pagamento
dei premi. Ad ogni modo, l’insorgente non solo non ha dimostrato di provvedere
al pagamento delle spese di cui chiede il riconoscimento nel calcolo del minimo
esistenziale,
ma addirittura ritiene che all’ufficio di esecuzione non debba interessare se
paga o meno tali spese, ciò che è irragionevole oltre che contrario alla
giurisprudenza. Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito correttamente
laddove non ha tenuto conto dei premi di cassa malati e dei contributi AVS nella
determinazione del minimo vitale dell’escusso. Il ricorso va dunque respinto.
3.
Non
si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22a, 93
LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice delegato Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.