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Decisione

15.2014.53

Rifiuto di proseguire l’esecuzione. Esecuzione perenta

18 giugno 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

12 ottobre 2012 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il fallimento dell’escutente PI 2 e il 18 febbraio 2013 l’ha sospeso per mancanza di

attivo (art. 230 LEF). Su richiesta 5 marzo 2013 dell’escussa, il 7 marzo l’Ufficio

ha erroneamente cancellato l’esecuzione n. __________, per poi

ripristinarla a domanda dell’escutente il successivo 9 aprile. Un ricorso interposto

il 22 aprile 2013 da PI 1 contro quest’ultima decisione è stato respinto da

questa Camera con sentenza del 26 maggio 2013 (inc. 15.2013.39).

C. Il

15 luglio 2013 PI 2 è stata cancellata dal registro di commercio. Così come

richiesto dall’escussa il 23 luglio 2013, l’indomani l’CO 1 ha nuovamente proceduto alla cancellazione dell’esecuzione in questione. Allegando di avere

ottenuto il 30 settembre 2012 la cessione del credito posto in esecuzione, il 9

gennaio 2014 RI 1 ha preteso dall’Ufficio che ripristinasse ancora una volta l’esecuzione,

rivedendone un rifiuto. Adita con ricorso, il 14 marzo 2014 la Camera ha annullato

la decisione impugnata e ordinato all’Ufficio di sostituire nella registrazione

dell’esecuzione nel suo sistema informatico l’evento 1 con l’evento 4,

assegnando allo stesso la data del 15 luglio 2013 (sentenza 15.2014.11 del 14

marzo 2014).

D. Il

28 aprile 2014, l’CO 1 ha comunicato ad RI 1 di non poter dare seguito alla sua

domanda del 22 aprile 2014 di proseguire la nota esecuzione, ritenendo la

stessa perenta nel senso dell’art. 88 cpv. 2 LEF.

E. Con

il ricorso in esame, che rinvia a un precedente scritto all’Ufficio del 22

aprile 2014, RI 1 si oppone al provvedimento del 28 aprile e chiede l’accoglimento

della domanda di proseguire l’esecuzione in via di fallimento. Visto il suo

esito, il ricorso non è stato notificato né all’Ufficio né ad PI 1.

Considerato

in diritto: 1. Interposto

all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 28 aprile 2014 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio ricevibile

Considerandi

(art. 17 LEF).

2.

Dopo

avere riassunto le tappe della procedura esecutiva n. __________, il

ricorrente sostiene che l’escussa non ha dimostrato di avere interposto

opposizione. In qualità di cessionario del credito posto in esecuzione, egli si

ritiene quindi legittimato a chiederne la continuazione in via di fallimento

(scritto del 22 aprile 2014). Nel ricorso vero e proprio (del 30 aprile 2014),

il ricorrente si limita a rinviare al suo scritto del 22 aprile con i relativi

allegati e a inoltrare ulteriore documentazione.

3.

L’CO

1, tuttavia, non fonda il rifiuto di dare seguito alla domanda di prosecuzione

dell’esecuzione sul fatto – peraltro finora non contestato (cfr. sentenze

della CEF 15.2013.39 del 26 maggio 2013, consid. e 15.2014.11 del 14 marzo

2014, consid. A) – che l’escussa ha interposto opposizione al momento della

notifica del precetto esecutivo bensì sul fatto che l’esecuzione è perenta dal

15.

luglio 2013, come accertato dalla Camera nell’ultima sentenza citata. Al

riguardo il ricorrente non spende una parola, sicché il ricorso si avvera irricevibile

in quanto non sufficientemente motivato (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 3.5.1.2]).

4.

Ad

ogni buon conto, come giustamente rilevato dall’CO 1, nella sua sentenza del 14

marzo 2014, nel frattempo passata in giudicato, la Camera ha dichiarato l’esecuzione

perenta a contare dalla cancellazione della società escutente dal registro di

commercio, avvenuta il 15 luglio 2013. Anzi, l’esecuzione risulta perenta già

dal 10 dicembre 2012, il ricorrente non allegando né provando che ne sia stato

chiesto il proseguimento entro il termine di perenzione di un anno dalla

notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 9 dicembre 2011) stabilito dall’art.

88.

cpv. 2 LEF, né che tale termine sia stato sospeso dall’inoltro di un’azione

intesa a far rigettare l’opposizione. In queste circostanze si dimostra quindi

corretta la reiezione della domanda di proseguire l’esecuzione presentata solo

il 22 aprile 2014, pur volendo tacere il fatto che la prosecuzione era comunque

esclusa per un altro motivo, ossia perché l’opposizione interposta dall’escussa

non è stata rigettata.

5.

Il

ricorso è pertanto irricevibile oltre che infondato. Non si prelevano tasse di

giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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PROPOSTA

DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Rifiuto di

proseguire l’esecuzione. Esecuzione perenta.

Articoli

citati

Art. 88 cpv. 2

LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR

Tipo sentenza

Conferma

Riassunto

Ricorso

dichiarato irricevibile, il ricorrente non essendosi espresso sul motivo

invocato dall’ufficio d’esecuzione a giustificazione del provvedimento impugnato

(consid. 3).

Conferma – per abbondanza

– della decisione dell’ufficio d’esecuzione di non dare seguito a una domanda

di proseguire l’esecuzione, il cessionario del credito posto in

esecuzione non avendo allegato né provato che il proseguimento sia stato in

precedenza chiesto entro il termine di perenzione di un anno dalla notifica

del precetto esecutivo stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, né che tale termine

sia stato sospeso dall’inoltro di un’azione intesa a far rigettare l’opposizione.