15.2014.53
Rifiuto di proseguire l’esecuzione. Esecuzione perenta
18 giugno 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.53
Lugano
18 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 30 aprile 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione 28
aprile 2008 con cui esso rifiuta di dare seguito alla domanda di proseguimento
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla società PI 2 (ora cancellata dal
registro di commercio) nei confronti di
PI 1
ritenuto
in fatto: A. A
domanda di PI 2, il 7 dicembre 2011 l’CO 1 ha emesso nei confronti di PI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 145'956.35 oltre
interessi e spese, a cui l’escussa ha interposto opposizione al momento della
notifica dell’atto il 9 dicembre 2011.
Fatti
B. Il
12 ottobre 2012 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha decretato il fallimento dell’escutente PI 2 e il 18 febbraio 2013 l’ha sospeso per mancanza di
attivo (art. 230 LEF). Su richiesta 5 marzo 2013 dell’escussa, il 7 marzo l’Ufficio
ha erroneamente cancellato l’esecuzione n. __________, per poi
ripristinarla a domanda dell’escutente il successivo 9 aprile. Un ricorso interposto
il 22 aprile 2013 da PI 1 contro quest’ultima decisione è stato respinto da
questa Camera con sentenza del 26 maggio 2013 (inc. 15.2013.39).
C. Il
15 luglio 2013 PI 2 è stata cancellata dal registro di commercio. Così come
richiesto dall’escussa il 23 luglio 2013, l’indomani l’CO 1 ha nuovamente proceduto alla cancellazione dell’esecuzione in questione. Allegando di avere
ottenuto il 30 settembre 2012 la cessione del credito posto in esecuzione, il 9
gennaio 2014 RI 1 ha preteso dall’Ufficio che ripristinasse ancora una volta l’esecuzione,
rivedendone un rifiuto. Adita con ricorso, il 14 marzo 2014 la Camera ha annullato
la decisione impugnata e ordinato all’Ufficio di sostituire nella registrazione
dell’esecuzione nel suo sistema informatico l’evento 1 con l’evento 4,
assegnando allo stesso la data del 15 luglio 2013 (sentenza 15.2014.11 del 14
marzo 2014).
D. Il
28 aprile 2014, l’CO 1 ha comunicato ad RI 1 di non poter dare seguito alla sua
domanda del 22 aprile 2014 di proseguire la nota esecuzione, ritenendo la
stessa perenta nel senso dell’art. 88 cpv. 2 LEF.
E. Con
il ricorso in esame, che rinvia a un precedente scritto all’Ufficio del 22
aprile 2014, RI 1 si oppone al provvedimento del 28 aprile e chiede l’accoglimento
della domanda di proseguire l’esecuzione in via di fallimento. Visto il suo
esito, il ricorso non è stato notificato né all’Ufficio né ad PI 1.
Considerato
in diritto: 1. Interposto
all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 28 aprile 2014 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio ricevibile
Considerandi
(art. 17 LEF).
2.
Dopo
avere riassunto le tappe della procedura esecutiva n. __________, il
ricorrente sostiene che l’escussa non ha dimostrato di avere interposto
opposizione. In qualità di cessionario del credito posto in esecuzione, egli si
ritiene quindi legittimato a chiederne la continuazione in via di fallimento
(scritto del 22 aprile 2014). Nel ricorso vero e proprio (del 30 aprile 2014),
il ricorrente si limita a rinviare al suo scritto del 22 aprile con i relativi
allegati e a inoltrare ulteriore documentazione.
3.
L’CO
1, tuttavia, non fonda il rifiuto di dare seguito alla domanda di prosecuzione
dell’esecuzione sul fatto – peraltro finora non contestato (cfr. sentenze
della CEF 15.2013.39 del 26 maggio 2013, consid. e 15.2014.11 del 14 marzo
2014, consid. A) – che l’escussa ha interposto opposizione al momento della
notifica del precetto esecutivo bensì sul fatto che l’esecuzione è perenta dal
15.
luglio 2013, come accertato dalla Camera nell’ultima sentenza citata. Al
riguardo il ricorrente non spende una parola, sicché il ricorso si avvera irricevibile
in quanto non sufficientemente motivato (art. 7 cpv. 3 lett. b della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 3.5.1.2]).
4.
Ad
ogni buon conto, come giustamente rilevato dall’CO 1, nella sua sentenza del 14
marzo 2014, nel frattempo passata in giudicato, la Camera ha dichiarato l’esecuzione
perenta a contare dalla cancellazione della società escutente dal registro di
commercio, avvenuta il 15 luglio 2013. Anzi, l’esecuzione risulta perenta già
dal 10 dicembre 2012, il ricorrente non allegando né provando che ne sia stato
chiesto il proseguimento entro il termine di perenzione di un anno dalla
notifica del precetto esecutivo (avvenuta il 9 dicembre 2011) stabilito dall’art.
88.
cpv. 2 LEF, né che tale termine sia stato sospeso dall’inoltro di un’azione
intesa a far rigettare l’opposizione. In queste circostanze si dimostra quindi
corretta la reiezione della domanda di proseguire l’esecuzione presentata solo
il 22 aprile 2014, pur volendo tacere il fatto che la prosecuzione era comunque
esclusa per un altro motivo, ossia perché l’opposizione interposta dall’escussa
non è stata rigettata.
5.
Il
ricorso è pertanto irricevibile oltre che infondato. Non si prelevano tasse di
giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
***********************************
PROPOSTA
DI SCHEDA FINDINFO
Titolo
Rifiuto di
proseguire l’esecuzione. Esecuzione perenta.
Articoli
citati
Art. 88 cpv. 2
LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR
Tipo sentenza
Conferma
Riassunto
Ricorso
dichiarato irricevibile, il ricorrente non essendosi espresso sul motivo
invocato dall’ufficio d’esecuzione a giustificazione del provvedimento impugnato
(consid. 3).
Conferma – per abbondanza
– della decisione dell’ufficio d’esecuzione di non dare seguito a una domanda
di proseguire l’esecuzione, il cessionario del credito posto in
esecuzione non avendo allegato né provato che il proseguimento sia stato in
precedenza chiesto entro il termine di perenzione di un anno dalla notifica
del precetto esecutivo stabilito dall’art. 88 cpv. 2 LEF, né che tale termine
sia stato sospeso dall’inoltro di un’azione intesa a far rigettare l’opposizione.